Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo.
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- 1. Quanto Dura Un Titolo Esecutivo E Quando Scade L’Efficacia?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 8 luglio 2025
Hai ricevuto un pignoramento o un sollecito di pagamento basato su un titolo esecutivo vecchio di anni e ti stai chiedendo se è ancora valido o se è scaduto? Vuoi capire quanto dura l'efficacia di un titolo esecutivo e in quali casi puoi farlo valere o contestarlo per prescrizione? Capire quando un titolo esecutivo perde efficacia è essenziale per sapere se il creditore ha ancora il diritto di agire contro di te o se puoi bloccare l'esecuzione semplicemente dimostrando che il titolo non è più valido. Cos'è un titolo esecutivo? È il documento legale che consente al creditore di agire esecutivamente contro il debitore, cioè di pignorare beni, conti, stipendi o immobili. Può essere: – Una …
Leggi di più… - 2. Atto di precetto in rinnovazione: guida e modelloValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 30 giugno 2022
Il precetto in rinnovazione L'atto di precetto, una volta notificato e in assenza di pagamento da parte del debitore, deve essere seguito, nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione, dall'avvio dell'esecuzione forzata. L'articolo 481 del codice di procedura civile, infatti, sancisce che il precetto diventa inefficace se nel predetto termine non è iniziata l'esecuzione forzata, pur con la precisazione che tale termine rimane sospeso nel caso in cui contro il precetto sia proposta opposizione. Di conseguenza, nel caso in cui i 90 giorni decorrano nell'inerzia del creditore e senza che il debitore abbia provveduto a corrispondere le somme dovute, il recupero del credito deve …
Leggi di più… - 3. Esecuzione iniziata? Spese del precetto in rinnovazione gravano sul creditoreAccesso limitatoPaolo Marini · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/04/2006, n. 9966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9966 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA9966 -2 006- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto offershane SEZIONE TERZA CIVILE escaravane Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco SABATINI Presidente R.G.N. 26580/02 Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Cron.9966 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. 1954 Dott. Giacinto BISOGNI Rel. Consigliere Ud. 28/03/06 ha pronunciato la seguente contributo SENTENZA unificato sul ricorso proposto da: MI BE, anche quale erede di NE MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S presso 10 studio dell'avvocato CATERINAAGATONE 50, GIUSEPPE DE ROSA, giusta MELE, difeso dall'avvocato delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BAZZONI 1, presso lo studio dell'Avvocato CORRADO ZUCCONI GALLI FONSECA, che lo difende giusta delega in2006 553 atti;
Prop controricorrente avverso la sentenza n. 83/02 del Tribunale di CAMERINO, 7 depositata il 20/04/02; emessa il 19/4/2002, RG.35/1999; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giacintoudienza del 28/03/06 dal BISOGNI;
udito l'Avvocato CORRADO ZUCCONI GALLE FONSECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo I sigg.ri MA NE e ER IN pro- ponevano opposizione avverso l'atto di pignoramento im- mobiliare avente ad oggetto beni immobili siti in Ser- ravalle di Chienti, eseguito nei loro confronti il 3 novembre 1998, su istanza del Comune di Serravalle di Chienti. Il procedimento esecutivo era stato preceduto dalla notifica del precetto relativo al credito per lire 11.549.138, oltre accessori, derivante da pronun- cia definitiva di condanna emessa dal Tribunale di Ca- merino nei confronti dei sigg.ri NE e IN e a favore del Comune. Alla notifica del precetto era quindi seguita l'esecuzione di pignoramento mobiliare in data 22 giu- /Brop 2 gno 1998 e, stante l'insufficienza della somma pignora- ta, il pignoramento immobiliare notificato il 3 novem- bre 1998. A sostegno dell'opposizione NE e IN fra l'altro, la tardività della notifica eccepivano, del pignoramento perché eseguito oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 481 cod. proc. civ.. Il Comune di Serravalle di Chienti si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 83/2002 il Tribunale di Camerino rigettava l'opposizione e, in particolare, sul punto relativo alla eccepita nullità del pignoramento per de- corso del termine di cui all'articolo 481 cod. proc. civ. richiamava la giurisprudenza della Corte di Cassa- zione (Cassazione III sezione civile n. 3808 del 22 no- vembre 1968 e n. 3471 del 27 novembre 1972) secondo cui il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di pre- . 9 scrizione con la conseguenza che, una volta iniziata l'esecuzione nel termine di cui al citato articolo 481, l'efficacia del precetto non resta limitata al mezzo di esecuzione iniziato nel termine ma opera anche rispetto alle diverse forme di esecuzione che vengano /Broops 3 iniziate successivamente e anche oltre il predetto ter- mine. Ricorre per cassazione il sig. ER IN an- che nella qualità di erede della sig.ra MA Capo- nera deducendo, con unico motivo di ricorso, la viola- zione e falsa applicazione dell'articolo 481, primo comma, del codice di procedura civile per aver ritenuto l'efficacia dell'atto di precetto nonostante l'esecuzione fosse iniziata oltre novanta giorni dalla sua notificazione. Si difende con controricorso il Comune di Serraval- le di Chienti. Le parti depositano inoltre memorie ex articolo 378 cod. proc. civ. Motivi della decisione Il ricorso è infondato. L'orientamento richiamato dal Tribunale di Camerino ha trovato di recente conferma in una pronuncia di que- sta sezione della Corte di cassazione (Cassazione se- zione III civile n. 11578 del 31 maggio 2005) che ha ribadito, del resto, una linea interpretativa mai smen- tita nella giurisprudenza della Corte. Secondo tale in- terpretazione "il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione comminatoria di essere iniziata per ovviare alla deve / Второ 4 inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività proces- suale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico pre- cetto altre procedure espropriative con il solo tempe- ramento del divieto del cumulo eccessivo". Le argomentazione portate dal ricorrente a sostegno dell'unico motivo di ricorso non sono condivisibili. In particolare non è chiaro cosa intenda affermare il ri- corrente quando sostiene che le conseguenze di tale in- terpretazione sarebbero aberranti in quanto rimarrebbe indefinitamente sospeso il termine per iniziare altre espropriazioni con l'esposizione del debitore a una in- certezza permanente circa gli effetti della notifica di un atto di precetto. Non si può che ribadire con la giurisprudenza che le conseguenze derivanti dalla qualificazione del ter- - mine come termine di decadenza comportano che "una vol- ta impedita l'inefficacia del precetto ai sensi del- di quest'ultimo l'art. 481 cod. proc. civ., l'efficacia resta limitata al mezzo di esecuzione iniziato en- non tro il termine sancito dalla citata norma, ma opera an- | Boop 5 che rispetto alle diverse forme di esecuzione che ven- gano iniziate successivamente, oltre il termine predet- to" (Cassazione III sezione civile n. 3808 del 22/11/1968, Rv.337234). Non si verifica pertanto alcuna indefinita sospensione del termine per la proposizione di nuove esecuzioni. Semplicemente il precetto ha ormai acquisito una sua efficacia che non è più soggetta all'inizio dell'esecuzione né si determina una situa- zione di incertezza per il debitore il quale non può che essere consapevole del fatto per cui, nei limiti in cui il titolo esecutivo conserverà la sua validità ed efficacia, (egli) sarà esposto all'inizio di azioni ese- cutive fino a quando non provvederà al pagamento del credito portato dal titolo. Ciò appare coerente con la funzione del precetto che come, affermato dalla senten- za della Cassazione III Sezione civile n. 3471 del 27/11/1972 (Rv. 361368), è quello di produrre l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore ai fini esecutivi con la prefissione di un termine ultimo onde consentirgli il volontario adempimento dell'obbligo portato dal titolo. Per altro verso deve negarsi che tale interpreta- zione possa considerarsi in contrasto, secondo l'affermazione del ricorrente, con il divieto del cumu- lo dei mezzi di espropriazione (di cui all'articolo 483 Bry 6 del codice di procedura civile). Quest'ultima norma presenta infatti un contenuto e una funzione autonoma rispetto a quella dell'articolo 481 e quindi la sua ap- plicazione è del tutto compatibile con la interpreta- zione che consente di instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo. Si tratta di un riferi- mento che già le precedenti pronunce di questa Corte sin qui citate avevano effettuato. Il ricorso va pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi euro 2.500, ivi compresi 2400 euro per onorari, oltre spese generali e accessO- ri di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 marzo 2006. IlJonsigliers relatore Precinto Broop Il Presidente Freem a-tantic- Cancelleria Depositata in Oggi, 28 APR. 2006 78 IL CANCELLIERE C1 Maria Aielo Dona 7