Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
18/03/2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4603/2024
promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to SPINA ANTONIO giusta procura in atti;
Parte_1
ricorrente contro
- rappr. e dif. dall'avv.to BATTIATO Controparte_1
MARIA ROSARIA, che lo rappresenta per procura generale alle liti a rogito notaio Persona_1
in Roma rep. N.37875/7313 del 22/03/24. Pec: t;
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resistente
Avente ad oggetto: Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – assegno invalidità ordinario
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 10 maggio 2024 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
1
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato per quanto di ragione.
Va subito premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ne consegue che inammissibile è nel giudizio di opposizione ogni domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla erogazione della prestazione, così come l'accertamento dei requisiti socio-economici.
Va, altresì, evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nel procedimento per ATP aveva concluso il suo giudizio reputando che la ricorrente fosse affetta da patologie che non determinavano una riduzione permanente della capacità di lavoro a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali ai sensi dell'art. 1 della l. n. 222/84.
ha, quindi, contestato l'esito del suddetto accertamento sanitario assumendo Parte_1
che il CTU nominato nella prima fase non avesse correttamente valutato la percentuale invalidante conseguente a ciascuna delle patologie dalle quali era affetta.
2 Il CTU ora nominato nell'ambito della causa di opposizione ha concluso il suo giudizio confermando che la ricorrente non raggiunge la soglia invalidante richiesta per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
In particolare il consulente dell'ufficio, ha ritenuto che la sia affetta da: “Ipoacusia, Parte_1
Disturbo depressivo maggiore con ansia generalizzata, Diabete mellito, Cardiopatia NYHA II Classe,
Emicrania senz'aura, artromialgie polidistrettuali”..
Ha quindi concluso che le patologie che affliggono la perizianda incidono principalmente a carico del sensorio, neuropsichico e cardiocircolatorio (di cui si ha un certificato risalente al 2010), nonché
a occasionali riferimenti osteoarticolari.
Tale quadro non pare compromettere la funzionalità lavorativo della perizianda e tale situazione è confermata dalla visita medico legale effettuata. La motilità generale appare conservata, così come la funzionalità globale. In merito alla valutazione specifica, si individua una correlazione a limitazioni in ambito lavorativo nelle mansioni tipicamente svolte, ma tali limitazioni sono modeste e di certo non al punto da assumere un aspetto preponderante al punto da rendere la funzionalità lavorativa residua inferiore a un terzo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare evidente la riduzione delle capacità lavorative della sig.ra ma non in misura inferiore ad un terzo, circa le attività lavorative svolte Parte_1
abitualmente dalla stessa, o confacenti le sue attitudini personali.
Pertanto, avuto riguardo delle indicazioni ministeriali, della documentazione sanitaria in atti e delle condizioni presentate dalla sig.ra alla data del presente accertamento medico- Parte_1
legale, appare di tutta evidenza che la ricorrente sia in grado di attendere efficacemente (in misura superiore ai due terzi) delle mansioni confacenti le attitudini professionali svolte, non presentando pertanto i requisiti sanitari per la concessione dei benefici secondo quanto previsto dall'Art. 1 della
L. 222/84 o art 2 della medesima legge.
La relazione di CTU, immune da vizi, va del tutto condivisa.
L'opposizione va per quanto detto respinta.
Le spese di lite sia della presente fase che della fase di ATP sono irripetibili ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. vista la dichiarazione in atti resa dalla parte personalmente.
A carico dell' le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott.ssa Laura Renda, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4603/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso e conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento di ATP;
dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio siccome liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania il 19/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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