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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2455 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19650/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19650/2024 avente ad oggetto: Mutamento di sesso promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
RAPICAVOLI elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, CORSO FRANCIA 25 presso il difensore avv. MARCO RAPICAVOLI
PARTE ATTRICE contro e con incaricato per gli affari civili presso la Procura della Repubblica di Torino, Controparte_1 con sede in Torino al Corso Vittorio Emanuele II, n. 130
PARTE INTERVENUTA
Collegio del 17 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, “ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brandizzo (TO) ove è stato trascritto l'atto, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex d.lgs. 149/2022 di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr.o 34 parte 1 serie A Comune di Brandizzo (TO) facendo Parte_1 constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ e non Pt_1 altrimenti;
autorizzare contestualmente l'esponente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare”. pagina 1 di 5 Per parte intervenuta – Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 7/11/2024 la SI.ra , di sesso gonadico, cromosomico ed Parte_1 ormonale femminile, manifestava di essere nata a [...] il [...] e di residente in [...]e di essere secondogenita di due figli avuti dalla coppia genitoriale;
ha una sorella maggiore di un anno con cui ha un rapporto conflittuale tipico tra fratelli e sorelle ma complicato da marcate differenze caratteriali. All'età di circa otto anni i genitori divorziano e la stessa, la madre e la sorella si trasferiscono a Torino, mentre il padre si sposta in una città vicina. La madre rappresenta un punto di riferimento affettivo importante, la quale non presenta stereotipi di genere rigidi e presenta anche un atteggiamento e una mentalità aperti per cui non ha avuto difficoltà nel parlare di argomenti inerenti all'identità di genere. Anche il nuovo marito della madre rispetta l'identità di genere della ricorrente e la supporta nel suo percorso. Il padre ha rappresentato invece una figura presente nell'infanzia sino al divorzio, mentre successivamente i rapporti si sono allentati, tanto che attualmente non vi è un rapporto profondo e continuativo, anche a causa di eSIenze lavorative. Anche se inizialmente restio verso il percorso medico di affermazione di genere, in quanto preoccupato per gli effetti della terapia ormonale e dagli interventi chirurgici, successivamente questi ha compreso le necessità della figlia e la ha comunque sempre sostenuta in ogni sua scelta. Nella documentazione presentata nel ricorso, riferisce, inoltre, che sin dalla prima infanzia aveva iniziato a nutrire una preferenza nel relazionarsi con i compagni di sesso maschile prediligendone i giochi e adottando, a partire dalla classe quarta elementare, uno stile di abbigliamento più neutro. Durante il periodo delle scuole medie, la ricorrente ha continuato a comportarsi e sentirsi come un maschio ed i cambiamenti del corpo sono stati vissuti negativamente. L'arrivo del menarca e lo sviluppo mammario non vengono percepiti come propri e non vengono accettati, tanto da attuare comportamenti tali da occultare le forme femminili. Una presa di coscienza maggiore e più delineata sulla disforia di genere matura nel corso delle scuole superiori, con una contestuale amplificazione del disagio connaturato al proprio corpo, che andava sviluppandosi sempre più verso il genere femminile ma per nulla sentito, con tutte le conseguenze di disagio ed imbarazzo ad esso legato anche nelle prime frequentazioni e rapporti interpersonali privati. Negli stessi anni matura sensibilizzazione sul tema della disforia di genere, tanto da venire presa in carica, nel dicembre 2022, presso il Centro interdipartimentale disturbi identità di genere , Email_1 iniziando la terapia ormonale e raggiungendo una maturità necessaria per poter affermare che l'intervento chirurgico, unitamente alla rettificazione anagrafica declinata al maschile, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità maschile, completandone la realizzazione, decidendo in questo senso di rivolgersi al Tribunale.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza di comparizione personale dinanzi a sé il giorno
1.4.2025. All'udienza, la parte personalmente nulla ha aggiunto a quanto scritto in ricorso. Il difensore della parte precisava come da ricorso introduttivo, con rinuncia alle attività istruttorie.
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
pagina 2 di 5 La domanda formulata dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
In via preliminare, occorre ritenere consolidato l'orientamento giurisprudenziale, affermato anche dalla Corte costituzionale, secondo cui l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici al momento della nascita con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il quale, nel sistema della legge n. 164/1982, si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia le eSIenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici (Corte Cost., sent. n. 180/2017). La stessa Corte costituzionale ha recepito l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, essendo quest'ultimo soltanto
«un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (così Corte Cost., sent. n. 221/2015 ed in senso conforme anche Cass., sent. n. 15138/2015). Più di recente la stessa Corte
è intervenuta in materia, dichiarando in sentenza n. 143/2024 l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 «nella parte in cui richiede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione», basandosi sul principio di ragionevolezza, derivato dall'art. 3 Cost., ampiamente sviluppato nella giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, già dalla la sentenza n.
1/1956), adeguando l'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici. In definitiva, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza». Quanto detto finora non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento di tipo rigoroso, oltre che della serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
né a tal fine può rivestire esclusivo o prioritario rilievo il solo elemento volontaristico, atteso che il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere (Corte Cost., sent. n.
180/2017). Compito di questo Giudice risulta quindi attestare la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico attraverso una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato di avere già portato a compimento il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici.
Nel caso di specie, dalla Relazione clinica conclusiva del Percorso integrato di affermazione di genere operata dal C.I.D.I.Ge.M. del 28.10.2024 emerge che la SI.ra sia stata Parte_1 presa in carico dallo stesso in data 20.12.2022 con la richiesta di poter effettuare il percorso medico- psicologico al fine di effettuare un trattamento medico-chirurgico di affermazione di genere ai sensi della legge n. 164/1982. L'indagine sullo sviluppo psicosessuale si è conclusa a settembre 2023 «con la conferma della disforia di genere e l'esclusione di psicopatologie tali da controindicare il trattamento ormonale». Si è concordato dunque con l'équipe curante il proseguimento del percorso con l'assunzione di terapia ormonale e mascolinizzante che il paziente segue regolarmente, sotto stretto controllo medico, da ottobre 2023, e con il proseguimento del percorso di psicoterapia individuale, allo pagina 3 di 5 scopo di monitorare l'impatto del trattamento medico sul funzionamento psichico del soggetto. Il paziente ha sempre mostrato, sin dai primi colloqui, «un atteggiamento, una postura ed un comportamento non verbale di tipo maschile», «riferendosi a sé utilizzando il genere maschile in modo spontaneo e senza forzature (…). In anamnesi sono emersi i dati riferibili ad una disforia di genere esordita verosimilmente in epoca infantile e con una presa di coscienza effettiva strutturatasi durante
l'adolescenza». «L'inizio del trattamento ormonale ha rappresentato così un importante passaggio che ha permesso una maggiore integrazione tra l'identità di genere ed il sesso assegnato alla nascita, raggiungendo una maggiore sicurezza in sé stesso ed una sempre maggiore serenità nelle relazioni interpersonali». Rispetto al vissuto corporeo, riferisce un miglioramento della immagine corporea grazie alla terapia ormonale mascolinizzanti, «ma persiste sempre un disagio derivante dalla presenza del seno e dei genitali femminili. Queste caratteristiche fisiche unitamente alla presenza di documenti anagrafici femminili lo portano a sentirsi inadeguato e ad avere talvolta condotte di evitamento di situazioni sociali e dunque in accordo con l'équipe, si è deciso di procedere con la conclusione del percorso». Dal momento in cui ha iniziato la terapia ormonale mascolinizzante, «la sua qualità di vita
è soggettivamente (ed oggettivamente) migliorata: sente di poter vivere l'identità di genere che riconosce come propria che esprime in modo adeguato in tutti i contesti sia sociali che privati.
Decisamente migliorata dunque l'integrazione a livello sociale in cui le relazioni interpersonali sono solide, ricche e di sostegno». La terapia ormonale, il lavoro psicoterapeutico e le esperienze di vita hanno comportato il raggiungimento della maturità necessaria per poter affrontare gli interventi di affermazione chirurgica del genere in modo consapevole e non idealizzato, costituendo questo, unitamente alla rettificazione anagrafica declinata al maschile, l'esito del percorso di affermazione della sua identità maschile, completandone la realizzazione. Il paziente vive infatti in un contesto nel quale viene riconosciuto da tutti come ragazzo e sente che le sue relazioni interpersonali sono decisamente migliorate anche grazie all'assunzione della terapia ormonale mascolinizzanti che gli ha dato maggiore sicurezza nella vita sociale. In conclusione, le équipe curante ritiene «che non sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente alla rettifica anagrafica del genere che si considerano essere i trattamenti di elezione per tale tipo di condizione psichica».
In conclusione, la domanda rassegnata nelle conclusioni di essere autorizzata a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare merita di essere accolta, in quanto rappresentano il momento conclusivo delle scelte effettuate, caratterizzate dai requisiti della inequivocabilità, definitività e irreversibilità, del percorso di transizione.
Anche la domanda di mantenere il prenome “ può essere accolta, non essendovi Pt_1 ragioni ostative.
Le spese processuali sono compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il Parte_1
21.09.2005, residente in [...], in Corso Regina Margherita n. 156, attribuendo il sesso
mantenendo il prenome;
Per_1 Pt_1
pagina 4 di 5 ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di Brandizzo (TO) di rettificare il suo certificato di nascita, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ , mantenendo il prenome Per_1
, e di darne comunicazione anche al Comune di residenza. Pt_1
AUTORIZZA il SI. a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione Parte_1
(RCS) presso le specifiche strutture sanitare.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19650/2024 avente ad oggetto: Mutamento di sesso promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
RAPICAVOLI elettivamente domiciliato presso il suo studio in TORINO, CORSO FRANCIA 25 presso il difensore avv. MARCO RAPICAVOLI
PARTE ATTRICE contro e con incaricato per gli affari civili presso la Procura della Repubblica di Torino, Controparte_1 con sede in Torino al Corso Vittorio Emanuele II, n. 130
PARTE INTERVENUTA
Collegio del 17 aprile 2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo, “ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brandizzo (TO) ove è stato trascritto l'atto, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex d.lgs. 149/2022 di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a atto nr.o 34 parte 1 serie A Comune di Brandizzo (TO) facendo Parte_1 constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come “ e non Pt_1 altrimenti;
autorizzare contestualmente l'esponente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare”. pagina 1 di 5 Per parte intervenuta – Pubblico Ministero: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 7/11/2024 la SI.ra , di sesso gonadico, cromosomico ed Parte_1 ormonale femminile, manifestava di essere nata a [...] il [...] e di residente in [...]e di essere secondogenita di due figli avuti dalla coppia genitoriale;
ha una sorella maggiore di un anno con cui ha un rapporto conflittuale tipico tra fratelli e sorelle ma complicato da marcate differenze caratteriali. All'età di circa otto anni i genitori divorziano e la stessa, la madre e la sorella si trasferiscono a Torino, mentre il padre si sposta in una città vicina. La madre rappresenta un punto di riferimento affettivo importante, la quale non presenta stereotipi di genere rigidi e presenta anche un atteggiamento e una mentalità aperti per cui non ha avuto difficoltà nel parlare di argomenti inerenti all'identità di genere. Anche il nuovo marito della madre rispetta l'identità di genere della ricorrente e la supporta nel suo percorso. Il padre ha rappresentato invece una figura presente nell'infanzia sino al divorzio, mentre successivamente i rapporti si sono allentati, tanto che attualmente non vi è un rapporto profondo e continuativo, anche a causa di eSIenze lavorative. Anche se inizialmente restio verso il percorso medico di affermazione di genere, in quanto preoccupato per gli effetti della terapia ormonale e dagli interventi chirurgici, successivamente questi ha compreso le necessità della figlia e la ha comunque sempre sostenuta in ogni sua scelta. Nella documentazione presentata nel ricorso, riferisce, inoltre, che sin dalla prima infanzia aveva iniziato a nutrire una preferenza nel relazionarsi con i compagni di sesso maschile prediligendone i giochi e adottando, a partire dalla classe quarta elementare, uno stile di abbigliamento più neutro. Durante il periodo delle scuole medie, la ricorrente ha continuato a comportarsi e sentirsi come un maschio ed i cambiamenti del corpo sono stati vissuti negativamente. L'arrivo del menarca e lo sviluppo mammario non vengono percepiti come propri e non vengono accettati, tanto da attuare comportamenti tali da occultare le forme femminili. Una presa di coscienza maggiore e più delineata sulla disforia di genere matura nel corso delle scuole superiori, con una contestuale amplificazione del disagio connaturato al proprio corpo, che andava sviluppandosi sempre più verso il genere femminile ma per nulla sentito, con tutte le conseguenze di disagio ed imbarazzo ad esso legato anche nelle prime frequentazioni e rapporti interpersonali privati. Negli stessi anni matura sensibilizzazione sul tema della disforia di genere, tanto da venire presa in carica, nel dicembre 2022, presso il Centro interdipartimentale disturbi identità di genere , Email_1 iniziando la terapia ormonale e raggiungendo una maturità necessaria per poter affermare che l'intervento chirurgico, unitamente alla rettificazione anagrafica declinata al maschile, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità maschile, completandone la realizzazione, decidendo in questo senso di rivolgersi al Tribunale.
Letto il ricorso, questo Giudice fissava udienza di comparizione personale dinanzi a sé il giorno
1.4.2025. All'udienza, la parte personalmente nulla ha aggiunto a quanto scritto in ricorso. Il difensore della parte precisava come da ricorso introduttivo, con rinuncia alle attività istruttorie.
Ritenuta matura la causa, il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
pagina 2 di 5 La domanda formulata dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
In via preliminare, occorre ritenere consolidato l'orientamento giurisprudenziale, affermato anche dalla Corte costituzionale, secondo cui l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici al momento della nascita con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisce senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere, il quale, nel sistema della legge n. 164/1982, si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia le eSIenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici (Corte Cost., sent. n. 180/2017). La stessa Corte costituzionale ha recepito l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, essendo quest'ultimo soltanto
«un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (così Corte Cost., sent. n. 221/2015 ed in senso conforme anche Cass., sent. n. 15138/2015). Più di recente la stessa Corte
è intervenuta in materia, dichiarando in sentenza n. 143/2024 l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 «nella parte in cui richiede l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche quando le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono ritenute sufficienti per la rettificazione», basandosi sul principio di ragionevolezza, derivato dall'art. 3 Cost., ampiamente sviluppato nella giurisprudenza costituzionale (si veda, ad esempio, già dalla la sentenza n.
1/1956), adeguando l'interpretazione costituzionale ai progressi scientifici. In definitiva, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza». Quanto detto finora non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento di tipo rigoroso, oltre che della serietà e univocità dell'intento, dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
né a tal fine può rivestire esclusivo o prioritario rilievo il solo elemento volontaristico, atteso che il ragionevole punto di equilibrio tra le molteplici istanze di garanzia è stato individuato affidando al giudice, nella valutazione delle insopprimibili peculiarità di ciascun individuo, il compito di accertare la natura e l'entità delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere (Corte Cost., sent. n.
180/2017). Compito di questo Giudice risulta quindi attestare la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico attraverso una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria laddove la parte abbia dimostrato di avere già portato a compimento il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici.
Nel caso di specie, dalla Relazione clinica conclusiva del Percorso integrato di affermazione di genere operata dal C.I.D.I.Ge.M. del 28.10.2024 emerge che la SI.ra sia stata Parte_1 presa in carico dallo stesso in data 20.12.2022 con la richiesta di poter effettuare il percorso medico- psicologico al fine di effettuare un trattamento medico-chirurgico di affermazione di genere ai sensi della legge n. 164/1982. L'indagine sullo sviluppo psicosessuale si è conclusa a settembre 2023 «con la conferma della disforia di genere e l'esclusione di psicopatologie tali da controindicare il trattamento ormonale». Si è concordato dunque con l'équipe curante il proseguimento del percorso con l'assunzione di terapia ormonale e mascolinizzante che il paziente segue regolarmente, sotto stretto controllo medico, da ottobre 2023, e con il proseguimento del percorso di psicoterapia individuale, allo pagina 3 di 5 scopo di monitorare l'impatto del trattamento medico sul funzionamento psichico del soggetto. Il paziente ha sempre mostrato, sin dai primi colloqui, «un atteggiamento, una postura ed un comportamento non verbale di tipo maschile», «riferendosi a sé utilizzando il genere maschile in modo spontaneo e senza forzature (…). In anamnesi sono emersi i dati riferibili ad una disforia di genere esordita verosimilmente in epoca infantile e con una presa di coscienza effettiva strutturatasi durante
l'adolescenza». «L'inizio del trattamento ormonale ha rappresentato così un importante passaggio che ha permesso una maggiore integrazione tra l'identità di genere ed il sesso assegnato alla nascita, raggiungendo una maggiore sicurezza in sé stesso ed una sempre maggiore serenità nelle relazioni interpersonali». Rispetto al vissuto corporeo, riferisce un miglioramento della immagine corporea grazie alla terapia ormonale mascolinizzanti, «ma persiste sempre un disagio derivante dalla presenza del seno e dei genitali femminili. Queste caratteristiche fisiche unitamente alla presenza di documenti anagrafici femminili lo portano a sentirsi inadeguato e ad avere talvolta condotte di evitamento di situazioni sociali e dunque in accordo con l'équipe, si è deciso di procedere con la conclusione del percorso». Dal momento in cui ha iniziato la terapia ormonale mascolinizzante, «la sua qualità di vita
è soggettivamente (ed oggettivamente) migliorata: sente di poter vivere l'identità di genere che riconosce come propria che esprime in modo adeguato in tutti i contesti sia sociali che privati.
Decisamente migliorata dunque l'integrazione a livello sociale in cui le relazioni interpersonali sono solide, ricche e di sostegno». La terapia ormonale, il lavoro psicoterapeutico e le esperienze di vita hanno comportato il raggiungimento della maturità necessaria per poter affrontare gli interventi di affermazione chirurgica del genere in modo consapevole e non idealizzato, costituendo questo, unitamente alla rettificazione anagrafica declinata al maschile, l'esito del percorso di affermazione della sua identità maschile, completandone la realizzazione. Il paziente vive infatti in un contesto nel quale viene riconosciuto da tutti come ragazzo e sente che le sue relazioni interpersonali sono decisamente migliorate anche grazie all'assunzione della terapia ormonale mascolinizzanti che gli ha dato maggiore sicurezza nella vita sociale. In conclusione, le équipe curante ritiene «che non sussistano controindicazioni agli interventi di affermazione chirurgica del genere congiuntamente alla rettifica anagrafica del genere che si considerano essere i trattamenti di elezione per tale tipo di condizione psichica».
In conclusione, la domanda rassegnata nelle conclusioni di essere autorizzata a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare merita di essere accolta, in quanto rappresentano il momento conclusivo delle scelte effettuate, caratterizzate dai requisiti della inequivocabilità, definitività e irreversibilità, del percorso di transizione.
Anche la domanda di mantenere il prenome “ può essere accolta, non essendovi Pt_1 ragioni ostative.
Le spese processuali sono compensate in ragione della particolarità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il Parte_1
21.09.2005, residente in [...], in Corso Regina Margherita n. 156, attribuendo il sesso
mantenendo il prenome;
Per_1 Pt_1
pagina 4 di 5 ORDINA all'Ufficio Anagrafe del Comune di Brandizzo (TO) di rettificare il suo certificato di nascita, facendo constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ , mantenendo il prenome Per_1
, e di darne comunicazione anche al Comune di residenza. Pt_1
AUTORIZZA il SI. a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione Parte_1
(RCS) presso le specifiche strutture sanitare.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17 aprile
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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