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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'8/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 2779/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Massimo Nappi e Marco Nappi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Andrea De Vivo)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4190 del 9/4/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato in data 5/5/2023 a da parte dell' - d'ora in poi, breviter, Parte_1 Controparte_1 solo “ ” - perché, in qualità di capo zona, non aveva provveduto al controllo ed alla verifica dell'attività CP_1 svolta dei suoi sottoposti, riguardo, in particolare, al rispetto delle procedure aziendali relative al rifornimento dei mezzi aziendali ed alla registrazione degli stessi su Infopms, disattendendo tutte le invocate consequenziali statuizioni reintegratorie e risarcitorie.
Interponeva gravame il cui resisteva l'Azienda. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in cinque motivi (evidenziando, comunque, che non vengono coinvolte, nell'odierno thema decidendum, le questioni concernenti le eccezioni di tardività e genericità della contestazione disciplinare che, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si considerano oggetto di rinuncia).
Con il primo motivo di gravame, l'appellante denuncia la “nullità” della gravata sentenza per motivazione apparente, atteso che la stessa “non consente alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio del Tribunale”.
La doglianza appare infondata, atteso che il primo giudice, anche se con una motivazione oltremodo sintetica, ha esplicitato il suo ragionamento decisorio, aderendo in toto alla linea difensiva dell'Azienda: in particolare, il Tribunale ha riportato le mansioni che doveva svolgere il ha messo in luce gli obblighi Pt_1 posti in capo al lavoratore, ha descritto i comportamenti ritenuti violati, ha ritenuto provati gli addebiti sulla base della documentazione versata in atti e ha considerato il licenziamento legittimo e proporzionato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si lamenta perché il giudice di prime cure si sarebbe
“pronunciato su circostanze che non erano oggetto di contestazione disciplinare, privando il ricorrente del diritto di difesa e violando il principio di immutabilità della contestazione disciplinare”.
La censura non coglie nel segno, atteso che i fatti addebitati al erano solo quelli dedotti nella Pt_1 contestazione disciplinare del 13/3/2023 che, nella motivazione della sentenza, viene riportata per esteso.
Nello specifico, all'odierno appellante, è stato contestato quanto segue: “Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendali, Le contestiamo … Da approfondite indagini è risultato che l'operatore effettuava, Parte_2 utilizzando il proprio pin, numerosi rifornimenti su mezzi a lui non assegnati, consegnando poi gli scontrini relativi ai rifornimenti di detti mezzi aziendali ai TOT e , come da prospetto Parte_3 Parte_4 allegato che costituisce parte integrante della presente contestazione. Entrambi i TOT provvedevano alla registrazione degli scontrini senza rilevarne e contestarne l'evidente irregolarità. Si rappresenta inoltre che i
e nei giorni 17/9/2021, 19/3/2022 e 24/5/2022 non hanno provveduto Parte_5 Parte_4 alla tempestiva registrazione di ricevute fiscali consegnate e conservate tra la documentazione della zona ed afferenti a rifornimenti effettuati nei suddetti giorni, con evidente violazione delle procedure aziendali relative alla registrazione degli scontrini e alla vigilanza sulla correttezza dei rifornimenti effettuati sui mezzi assegnati all'operatore. Alla luce di quanto suesposto, si ritiene pertanto che Lei, in qualità di capo zona, non abbia provveduto al controllo e verifica dell'attività svolta dai Suoi sottoposti, del rispetto delle procedure aziendali relative ai rifornimenti dei mezzi aziendali ed alla registrazione degli stessi su Infopms”. La circostanza per cui il giudice di prime cure avesse riportato, nel corpo della motivazione dell'impugnata decisione, altre circostanze fattuali non significa affatto che sia incorso nel vizio di ultrapetizione, atteso che, ferme le contestazioni di cui sopra, ciò è servito soltanto per contestualizzare le vicende accadute, al fine di comprendere meglio la condotta complessiva del dipendente, l'àmbito lavorativo, le esigenze aziendali, ecc.
Inoltre, l'assunto per cui si sarebbe rimproverato al “di non aver svolto tutte le attività di sua Pt_1 competenza” o di “non aver approntato azioni correttive volte al superamento delle criticità” non individua singole ed ulteriori condotte addebitatili al dipendente, estendendo, quindi, indebitamente la contestazione disciplinare, quanto piuttosto, appunto, perimetra il contesto lavorativo, soprattutto per confutare le giustificazioni concernenti l'inesigibilità della prestazione (v., soprattutto, l'audizione personale del lavoratore, in cui quest'ultimo dichiara che “il sistema in essere all'epoca dei fatti contestati non permetteva di effettuare un puntuale controllo”).
I restanti motivi di gravame, stante la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto.
Con il terzo, l'appellante denuncia la “errata valutazione delle prove documentali”, avendo il Pt_1 contestato di averli commessi, segnatamente al fine di accertare le responsabilità ascritte al lavoratore;
con il quarto, l'appellante rimprovera al Tribunale capitolino di “non aver ritenuto insussistenti i fatti contestati, sebbene agli atti di causa vi fossero chiare evidenze probatorie di ciò”, in particolare riguardo alla normativa aziendale che regolava le procedure per i rifornimenti dei mezzi;
con il quinto, l'appellante ritiene che i fatti contestati sarebbero, comunque, “privi di antigiuridicità”, atteso che la “normativa pattizia li annoverava tra quelli che avrebbero giustificato, tuttalpiù, una sanzione di natura conservativa”; con il sesto (ed ultimo),
l'appellante evidenzia, nel caso di specie, “l'assenza di giusta causa e/o giustificato motivo del licenziamento”, evidenziando la mancata “lesione del vincolo fiduciario” e l'assenza della “intenzionalità” della condotta del lavoratore.
Tali rilievi si rivelano nel complesso infondati.
Preliminarmente, vanno rammentate le principali attività di competenza del capo zona, come emergono dall'ordine di servizio dell' n. 44/2021, tra cui rientrano - per quel rileva ai fini di causa - le CP_1 seguenti: “- presidia, assicura e coordina l'erogazione efficiente ed efficace di tutti i servizi di competenza della zona assegnata, nel rispetto della programmazione definita e delle disposizioni aziendali …. - supervisiona e gestisce le attività inerenti la gestione degli operai di zona … - garantisce l'utilizzo ottimale delle risorse umane e tecniche assegnate e coordina le attività dei TOT e degli operai di zona;
- .... sviluppa tutte le forme di controllo del territorio necessarie ad assicurare l'ottimale svolgimento dei servizi, la massima produttività delle risorse e l'aderenza tra i comportamenti del personale operativo e politiche aziendali … - assicura la tempestiva risoluzione delle criticità, in particolare sulle problematiche ricorrenti … - nell'àmbito delle attività di verifica e controllo del territorio, coadiuvato dai TOT, predispone azioni correttive volte al superamento di eventuali criticità riscontrate … - verifica il corretto utilizzo della modulistica aziendale per
l'effettuazione dei servizi - ... predispone, con il supporto dei TOT, la programmazione settimanale dei servizi
… - riferisce costantemente al responsabile di Municipio e di Area feedback sull'andamento dei servizi nel territorio di competenza … - si raccorda con l' per le attività di verifica e messa a Controparte_2 punto del servizio … - supervisiona la corretta gestione delle attività e dei servizi di competenza mediante
l'utilizzo dei sistemi informativi/software aziendali con particolare riferimento a comprese tutte le CP_3 attività di rendicontazione ed InfoPMS (rifornimento carburante, segnalazione mezzi)”. Per quanto riguarda, in particolare, il rifornimento del carburante dei mezzi aziendali, sin dal 2015, esistono procedure ben definite, vincolanti per tutti i dipendenti (v., soprattutto, ordine di servizio n. 75/2015), che - tra l'altro - prescrivono: a) che l'acquisto di carburante presso stazioni di rifornimento stradali di società distributrice convenzionata avvenga mediante singole transazioni elettroniche generate da carte carburante, ciascuna univocamente associata ad uno specifico automezzo attraverso il numero di targa e di sportello;
b) che il valore di spesa giornaliero di ciascuna carta sia limitato, sulla base dei consumi complessivi giornalieri di servizio presunti per l'automezzo cui la carta è associata;
c) che la transazione elettronica di acquisto con le carte carburante si perfezioni solo attraverso l'uso, da parte del soggetto che opera la transazione, di un codice pin strettamente personale, che deve rimanere segreto e, pertanto, non è cedibile, né comunicabile a terzi, in quanto identifica in maniera univoca la persona che compie, per conto dell'Azienda, l'operazione di pagamento;
d) che tutte le operazioni di rifornimento, ovunque e comunque realizzate, soggiacciano, in ogni caso, “al medesimo obbligo, per i dipendenti che le operano e per i loro responsabili superiori, di corretta e completa registrazione”, in quanto “la corretta e completa registrazione dei dati è funzionale agli obblighi aziendali” elencati nella medesima procedura;
e) che non debba essere effettuato il pagamento con una carta carburante che risulta essere assegnata ad un veicolo diverso da quello che ha fatto rifornimento e/o ad un veicolo in manutenzione o in proposta di fuori uso.
Orbene - come ha correttamente messo in luce lo stesso appellante - al viene contestato, Pt_1 sostanzialmente, di “non aver provveduto al controllo e verifica”, in particolare, dell'attività svolta dai suoi Pt_ preposti TOT (tecnico operativo territoriale) e , con riferimento al rifornimento da parte Pt_3 dell'operaio esclusivamente per il mezzo assegnatogli, e, in generale, del rispetto delle procedure Pt_2 aziendali relative ai rifornimenti dei mezzi aziendali, nonché della registrazione degli stessi su Infopms.
In effetti, da quanto sopra delineato, il quale capo zona, aveva il compito di “supervisionare la Pt_1 corretta gestione delle attività e dei servizi di competenza”, compresa la contabilizzazione dei rifornimenti carburante effettuati presso la sede di competenza e, per espletare tale attività, era in possesso - come, del resto, anche tutti i TOT- di password e pin, con cui accedere al sistema informatico InfoPMS, che in tal modo registra e riconosce il soggetto che ha effettuato l'inserimento degli scontrini.
Inoltre, il capo zona è responsabile delle schede carburante e della loro custodia, sicchè, anche nell'àmbito dei suddetti poteri di coordinamento e gestione, il aveva l'obbligo di controllare l'operato dei Pt_1
TOT suoi sottoposti e, in particolare, di verificare che essi, nel procedere alla registrazione dei rifornimenti, avevano riscontrato che i rifornimenti stessi fossero stati effettuati nel rispetto delle procedure e fossero stati effettuati dal personale autorizzato (qui rileva soprattutto l'obbligo di controllare che i TOT, suoi sottoposti, prima della registrazione, avessero verificato che ognuno degli operai addetti alla zona, tra cui il , Pt_2 avesse effettuato il rifornimento solo ed effettivamente per il mezzo assegnatogli).
In quest'ottica, risulta dirimente osservare: a) che il era il capo zona e avesse alle sue Pt_1 dipendenze i e;
b) che questi ultimi sono stati licenziati sulla base delle stesse vicende (in Parte_6 Pt_3 particolare, riguardo all'illegittimità dei rifornimenti del ); e c) che il Tribunale di Roma e questa Corte, Pt_2 confermando la correttezza del recesso datoriale, hanno ritenuto la facile verificabilità delle condotte irregolari de quibus; e ciò vale a fortiori per il il quale, per un verso, tenuto a supervisionare l'operato Pt_1 dei suoi sottoposti, abbia omesso ogni controllo sul punto e, per altro verso, destinatario delle segnalazioni di anomalie, non si è prontamente attivato presso l'Azienda, non potendosi giustificare adducendo l'esistenza di “situazioni lavorative non sostenibili” o di “gestione dei servizi confusionaria”. Nello specifico, questo stesso Collegio - con la sentenza n. 1363 dell'8/4/2025, confermando Trib. Pt_ Roma n. 6505 del 26/1/2024 - ha ritenuto fondati i fatti addebitati allo , essendo emerso, dall'istruttoria Part documentale e confermato dai testi (che avevano qualifica di come il ricorrente), che questi doveva assicurare la rendicontazione, con l'utilizzo dei sistemi informativi/software aziendali, dei rifornimenti di carburante, incluse le registrazioni degli scontrini;
che la procedura in vigore dal 2015 al 2022 prevedeva che al singolo operaio fosse assegnata una tipologia di veicolo aziendale, a sua volta associato, per numero di targa e di sportello, ad una carta carburante per il rifornimento tramite pin personale;
che, per effettuare il rifornimento, occorreva usare una sola carta e non doveva essere usata una carta assegnata ad un veicolo diverso da quello che ha fatto rifornimento;
e che tutte le operazioni di rifornimento dovevano essere correttamente registrate. Pt_ A fronte di ciò, si era contestato allo anche l'avere registrato scontrini relativi a rifornimenti di carburante effettuati dal con carta diversa da quella associata al mezzo e, dunque, non solo le Pt_2 omissioni sulla mancata corrispondenza del mezzo rifornito con quello assegnato, ma anche tutte le anomalie riscontrate, come il disallineamento mezzo-carta carburante;
in buona sostanza, erano emerse anomalie dell'effettuazione di rifornimenti da parte dell'operatore su mezzi che egli non aveva in Pt_2 Pt_ assegnazione, e sui quali lo avrebbe dovuto vigilare, non procedendo alla registrazione dei relativi scontrini o segnalando all'azienda l'accaduto.
Del resto, la scusante non poteva risiedere nell'invocata prassi di effettuare c.d. rifornimenti multipli, ossia anche su mezzi diversi da quelli in dotazione, per ragioni di continuità del servizio, circostanza - oltre che decisamente e concordemente esclusa dai testi escussi in quella sede, anche - in contrasto con le procedure aziendali documentate in atti.
Vi è, infatti, una specifica indicazione, nelle procedure aziendali, secondo la quale “non deve essere effettuato il pagamento con una carta carburante che risulti essere assegnata ad un veicolo diverso da quello che ha fatto rifornimento e/o ad un veicolo in manutenzione o in proposta di fuori uso” (v. o.d.s. n.
75/2015, punto 7.1.4); viene fatta, poi, espressa raccomandazione di “verificare che la carta sia proprio quella del mezzo su cui si effettua il rifornimento”, e si ribadisce che “un uso improprio delle carte carburante aziendali e comportamenti non conformi alle disposizioni del presente ODS potrà essere oggetto di contestazione disciplinare” (v. o.d.s. n. 15 del 24/1/2019 e n. 154 dell'1/10/2019).
Dello stesso tenore si presenta la sentenza del Tribunale di Roma n. 915 del 4/4/2024, riguardo alla posizione del collega , che è stata sì riformata da questa Corte con la sentenza n. 4313 del Parte_5
6/12/2024, riconoscendo, comunque, “il fatto contestato e giudizialmente accertato come sussistente, identificabile nell'erronea registrazione di operazioni anomale per mancata corrispondenza tra il mezzo assegnato e quello rifornito dal ”, ma non condividendo solo la riconducibilità delle mancanze Pt_2 contestate al alle condotte di particolare gravità sanzionate con il licenziamento per giusta causa. Pt_3
In relazione all'asserita assenza di dolo in capo al tale da ricondurre la condotta addebitata alla Pt_1
“inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio, che avrebbe potuto recare…danno all'impresa…ove l'evento non si sia verificato”, per cui è prevista la sanzione di natura conservativa della sospensione - v. punto 2, lett. D, sub d, dell'art. 68 del CCNL di settore, anziché la ritenuta ipotesi di cui al punto 3, lett. G, sub c, dello stesso articolo - si ritiene che le eventuali disfunzioni del sistema non possono scriminare la condotta illecita, soprattutto ove non vi sia prova che il specie in qualità di capo zona, Pt_1 abbia formalmente investito i suoi superiori della problematica relativa alle riscontrate inefficienze. In ordine, infine, alla censura relativa alla lesione definitiva del vincolo fiduciario - richiamando quanto Pt_ sottolineato riguardo alle posizioni lavorative dei sottoposti e a maggior ragione applicabile a Pt_7 quella del loro superiore - si osserva che l'omessa vigilanza sulla correttezza delle operazioni di Pt_1 rifornimento carburante, particolarmente delicate e rilevanti in relazione agli interessi aziendali, abbia determinato la definitiva lesione del vincolo fiduciario, non potendo più il datore di lavoro fare affidamento sull'adempimento del proprio dipendente;
il licenziamento appare sanzione proporzionata anche alla luce del
CCNL, stante, appunto, che l'art. 68, punto 3, lett. G, sub c), prevede il licenziamento senza preavviso per la violazione deliberata di leggi, di regolamento o dei doveri che possano arrecare (dunque, anche solo in via potenziale) o abbiano arrecato pregiudizio all'impresa o a terzi.
Nel caso in esame, il lavoratore, che in diverse occasioni ha omesso il dovuto controllo sull'operato dei suoi sottoposti, i quali avevano registrato operazioni palesemente anomale, risulta aver deliberatamente violato gli obblighi contrattuali, per cui non può ritenersi che si sia trattato di mera negligenza;
tenuto conto, poi, della reiterazione della condotta nonché della funzione di responsabilità e della delicatezza dei compiti, correlate alla posizione di capo zona, deve escludersi che la mancanza “non abbia carattere di particolare gravità” anche ai fini dell'applicazione della più grave tra le sanzioni disciplinari.
D'altronde, il compito del di supervisore e controllore dell'operato dei suoi sottoposti era Pt_1 particolarmente delicato e, pertanto, né il numero dei dipendenti dell'azienda, né la mole di lavoro - di cui, peraltro, non viene dato concreto e documentale riscontro - possono far ritenere scemata l'intensità del vincolo fiduciario che lega il lavoratore all'azienda, soprattutto tenendo conto, come nella specie, dell'immediata riscontrabilità delle anomalie nei rifornimenti effettuati dagli operatori della sua zona e del numero notevole di irregolarità non riscontrate, che più volte hanno posto il nella condizione di Pt_1 intervenire con opportune richieste di chiarimenti e verifiche, mai invero formulate.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento, sicché la gravata sentenza va confermata sia pure con le doverose integrazioni motivazionali di cui sopra (l'esaustività documentale della causa rende ultroneo, in questa sede, l'ingresso della prova testimoniale).
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - come aggiunto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 - per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 6.945,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 8/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE ES)