TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 8519
TAR
Sentenza 30 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione del giudicato

    La commissione, modificando il criterio "c" e il relativo punteggio massimo, ha violato il giudicato che imponeva di eliminare il criterio "d" senza alterare le altre valutazioni. L'attribuzione di 11 punti al criterio "c" ha trasformato di fatto il criterio "d" (originariamente valutato 6 punti) in un sub-criterio del criterio "c". Inoltre, l'esclusione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale ha alterato la parità di trattamento tra le candidate.

  • Accolto
    Violazione del giudicato

    La commissione, nel rideterminare i punteggi, ha violato il giudicato modificando il criterio "c" e il relativo punteggio massimo, e escludendo la valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, determinando un risultato finale identico a quello precedentemente annullato.

  • Accolto
    Violazione del giudicato

    La commissione, nel rideterminare i punteggi, ha violato il giudicato modificando il criterio "c" e il relativo punteggio massimo, e escludendo la valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, determinando un risultato finale identico a quello precedentemente annullato.

  • Accolto
    Violazione del giudicato

    La commissione, nel rideterminare i punteggi, ha violato il giudicato modificando il criterio "c" e il relativo punteggio massimo, e escludendo la valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, determinando un risultato finale identico a quello precedentemente annullato.

  • Accolto
    Violazione del giudicato

    La commissione, nel rideterminare i punteggi, ha violato il giudicato modificando il criterio "c" e il relativo punteggio massimo, e escludendo la valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, determinando un risultato finale identico a quello precedentemente annullato.

  • Accolto
    Riparamentrazione del punteggio e attribuzione del posto

    Il Tribunale, applicando le coordinate ermeneutiche derivanti dal giudicato, ha proceduto alla riparamentrazione dei punteggi, attribuendo alla ricorrente un punteggio complessivo di 71,59 e alla controinteressata di 71, con conseguente diritto della ricorrente ad essere preferita nell'attribuzione del posto.

  • Accolto
    Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza

    La commissione, nel rideterminare i punteggi, ha violato il giudicato modificando il criterio "c" e il relativo punteggio massimo, e escludendo la valutazione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, determinando un risultato finale identico a quello precedentemente annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 8519
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 8519
    Data del deposito : 30 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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