Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 30/12/2025, n. 8519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8519 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03903/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3903 del 2024, proposto da
NI AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Boffa, con domicilio eletto presso lo studio AR CA in Napoli, via S. Pasquale A Chiaia 55;
contro
Università degli Studi di Napoli “ L'Orientale ”, in persona del legale rappresentante pro tempore , e commissione giudicatrice nominata con D.R. prot. n. 0071798 del 14.11.2023 Rep 1050/2023, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
LA AV, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. II, 27.2.2023, n. 1251, resa tra le parti nel giudizio R.G. n. 158/2022, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sezione VII, pubblicata il 6.10.2023, n. 8711, resa tra le parti nel giudizio R.G. n. 3164/2023, passata in giudicato
e per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento - del D.R. prot. 0031951 del 27.05.2024 rep. 534/2024 di approvazione degli atti della procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo “B ”, ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010 per il dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati, settore concorsuale 10/F2 – letteratura italiana contemporanea, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11;
- dei verbali n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e dei relativi allegati;
- del D.R. 0071798 del 14.11.2023 di nomina della Commissione giudicatrice;
- di ogni atto preordinato, conseguente e connesso, ancorché non noto, ivi compresi i provvedimenti di nomina e di chiamata della dott.ssa AV a svolgere l’impegno didattico come ricercatore a tempo
determinato;
- con le statuizioni conseguenti, idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’articolo 34, c. 1, lettera e), c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Napoli “ L'Orientale” e della commissione giudicatrice nominata con D.R. prot. n. 0071798 del 14.11.2023 Rep 1050/2023;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa RI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dall’Università degli studi di Napoli “Orientale ”, con D.R. prot. 0028531 del 29.03.2021 per il reclutamento di n. 12 ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di tipo “B ” – art. 24 Legge 30/12/2010 n. 240 tra cui un ricercatore a tempo determinato per il dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati, settore concorsuale 10/F2 – letteratura italiana contemporanea, settore scientifico disciplinare L-FIL-LET/11.
L’esito della procedura vedeva la ricorrente posizionarsi, con 75 punti (33 per titoli 33 e 42 per pubblicazioni), dopo la candidata LA AV, alla quale veniva riconosciuto il punteggio complessivo di 76 punti (36 per titoli e 40 per pubblicazioni).
La dott.ssa AN si determinava, dunque, ad impugnare l’esito della procedura con ricorso che veniva accolto dalla Sezione, con la sentenza n. 1251/23 del 27.2.2023. In particolare il Collegio riteneva fondato il primo motivo di gravame, con il quale la ricorrente lamentava il contrasto dei criteri di valutazione con quelli indicati nel bando, avendo la commissione proceduto alla sostituzione del parametro di cui all’art. 8 lettera “d ” ( “d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista ”) con un nuovo parametro, non previsto né dalla lex specialis , né dal D.M. 243/2011, così formulato “d ) svolgimento di attività di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani ed esteri, comprensiva dell’attività svolta in qualità di assegnista e contrattista ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsista post dottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398 e di contrattista ai sensi dell’art. 1, comma 14, della stessa legge 230/2005 ”.
La sentenza respingeva, invece, il secondo motivo (con il quale si denunciava l’irragionevolezza del giudizio espresso in relazione ai titoli e alle pubblicazioni), dichiarando assorbito il terzo (con cui era dedotta l’impossibilità di comprendere le ragioni di prevalenza del profilo della Dott.ssa AV, avendo entrambe le candidate ottenuto un giudizio collegiale e complessivo sostanzialmente equivalenti).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso è così motivato: “la Commissione ha scelto di non tener conto di uno dei criteri indicati nel bando (quello elencato alla lettera d originariamente) e di aggiungerne invece uno nuovo che, contrariamente a quanto dedotto dalle controparti, non può qualificarsi come “sub-criterio”, ovvero specificazione di uno di quelli già indicati ex ante. I principi ermeneutici appena riportati applicati alla fattispecie concreta escludono che quello indicato alla lett. d dell’allegato 2 al verbale n.1 possa considerarsi un sub-criterio ”.
Dopo aver enunciato i principi ermeneutici sottesi all’interpretazione dei provvedimenti amministrativi, la sentenza si sofferma ad esplicitare le ragioni per le quali il criterio “d ” non può essere considerato un sotto-criterio di quello indicato alla lettera “ c”: “Sotto il profilo letterale, il criterio è inserito nel medesimo elenco per lettere degli altri diversi macro-criteri che, ad esclusione di quello in esame, coincidono con quelli indicati nel bando (art. 8). Nessun elemento contenuto nel verbale fa emergere la configurabilità del criterio come specificazione di quello elencato alla lettera precedente ed anzi proprio l’aver seguito una sequenza non gerarchica (come si evince dall’elenco in ordine alfabetico privo di sotto-numerazioni) esclude una diversa conclusione ermeneutica.
Sotto il profilo sistematico, la natura specificativa avrebbe dovuto indurre la Commissione a rispettare, tra criterio sub “c” e sub-criterio sub “d” quanto meno lo stesso tetto massimo di punteggio, salvo poi una sua distribuzione interna.
Invece, al criterio macro (secondo la prospettazione difensiva quello sub “c”, è stato assegnato il punteggio massimo di 5; mentre al criterio in questione indicato con la lettera “d” sono stati assegnati altri 6 punti, aggiuntivi e persino maggiori di quelli previsti per il criterio sub b).”.
Sulla scorta delle indicate motivazioni, gli atti impugnati sono stati annullati e, in via conformativa, il Collegio ha disposto che “L’amministrazione, mediante anche la medesima Commissione, è pertanto tenuta ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) a rideterminarsi sulla valutazione dei “titoli e curriculum”, previa eliminazione del criterio indicato sub “d” nell’allegato 2 del verbale n. 1, senza alterare per il resto la precedente valutazione”.
La sentenza è stata impugnata dalla controinteressata e il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, integralmente confermando anche il contenuto conformativo della sentenza di primo grado. Con la sentenza n. 8711 del 6.10.2023, il giudice d’appello ha osservato che: “la commissione giudicatrice ha trasmodato in una manipolazione della stessa: in primo luogo con la sostituzione di un criterio che sebbene non pertinente per il settore concorsuale, nondimeno lo stesso organo di gara non aveva il potere di sostituire; con il circoscrivere quindi la valutazione della «documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri» prevista dal criterio da ultimo menzionato, non oggetto di alcun intervento sostitutivo, al solo possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, così da sterilizzarne l’attitudine di mezzo di selezione qualitativa dei candidati, come ex post dimostrato dallo stesso punteggio assegnati; ed infine con l’attribuire rilievo determinante al criterio arbitrariamente introdotto, sul quale la dottoressa AV, titolare di assegno di ricerca dallo stesso ateneo resistente, ha conseguito un punteggio (6) risultato determinante per prevalere sulla ricorrente dottoressa AN.
8. L’operato così descritto è illegittimo, come statuito dalla sentenza di primo grado, perché la normativa concorsuale è intangibile da parte della commissione giudicatrice e questo predicato è posto a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione dei candidati al posto a concorso. La fattispecie oggetto di giudizio è in questo senso paradigmatica, dal momento che il criterio di valutazione introdotto dalla commissione si è rivelato determinante nella comparazione tra le due candidate. Sul punto va ancora precisato che queste esigenze di ordine imperativo permangono quand’anche si constati che uno dei criteri previsti dalla normativa concorsuale non sarebbe applicabile e dunque non potrebbe svolgere alcuna utile funzione di selezione dei candidati, come nel caso di specie, in cui si richieda di valutare attività progettuale per un settore concorsuale in cui questa non è prevista. L’errore giustifica un eventuale intervento correttivo dell’amministrazione che ha indetto il concorso, ma non già un’attività manipolativa della commissione, anche quando per il criterio che si riveli non pertinente non sia conseguentemente possibile attribuire alcun punteggio ai candidati.
9. Le considerazioni che precedono consentono di respingere le ulteriori censure svolte negli appelli principale e incidentale autonomo, con le quali si deduce la violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., nella misura in cui la sentenza ha ordinato di svolgere una nuova valutazione dei candidati senza tenere conto del criterio introdotto dalla commissione in sostituzione di quello previsto nel bando di concorso. Sul punto viene sottolineato che l’ordine conformativo impedirebbe di valutare del tutto l’attività di ricerca svolta dai candidati e di attribuire l’intero punteggio per i titoli, pari a 40 punti, e dunque quello complessivo di 100.
10. Sennonché, come in precedenza esposto, il mancato utilizzo di tutta la forbice di punteggio costituisce una conseguenza dell’errore commesso nel bando di concorso e non emendato dall’amministrazione, che seppure impedisce per questa parte di svolgere una selezione qualitativa dei candidati, nondimeno non la impedisce sulla base degli ulteriori criteri. Pertanto, l’ordine rinnovatorio contenuto nella sentenza è legittimo e va confermato.”.
Tanto premesso parte ricorrente lamenta che la commissione, insediatasi per dare esecuzione del giudicato formatosi, nella seduta di del 19.01.2024, ha dichiarato di aver preso atto di doversi rideterminare sulla valutazione dei titoli e del curriculum previa eliminazione del criterio indicato sub “d ” nell’allegato 2 al verbale 1 senza alterare per il resto la precedente valutazione. Tuttavia essa non si sarebbe limitata ad espungere il criterio “d ” di cui all’allegato 2 al verbale 1 come statuito dalla sentenza, ma sarebbe intervenuta anche sul criterio “ c ”, per un verso attribuendo ad esso 11 punti, anziché 5, come stabilito dalla prima commissione e, per altro verso, attribuendo ad esso una diversa formulazione.
Il criterio “c ”, che nella precedente valutazione era riferito a: “documentata attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri ”, diviene “ c) Documentata attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri fino a un massimo di punti 11 sulla base dei seguenti criteri: durata dell’attività, congruenza con il SSD stabilito nel bando, rilievo e significatività dell’attività svolta, prestigio dell’istituzione”.
Tale operazione contrasterebbe con il giudicato, atteso che la sentenza imponeva di espungere il criterio “d ” senza alterare la valutazione precedentemente eseguita, neppure rispetto al criterio “c ”.
In precedenza, con riguardo al criterio “c ” era stata presa in considerazione soltanto il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, e, per tale ragione, era stato attribuito il punteggio massimo previsto per il suddetto parametro (5 punti) a entrambe le candidate. Invece, alla stregua del nuovo criterio “c ” alla dott.ssa AV sono stati attribuiti 11 punti (punteggio massimo introdotto in sede di rinnovazione della procedure) per l’attività ricerca svolta presso l’Università resistente, mediante un contratto triennale all’interno del progetto Firb “Archivi letterari del Novecento italiano ” (dal 28 aprile 2009 al 27 aprile 2012) e di due assegni biennali (dal 4 novembre 2012 al 4 novembre 2016 sul tema “Il romanzo a Napoli dagli anni Sessanta ad oggi ”), che erano stati in precedenza valutati nell’ambito del criterio “d ”.
Alla dott.ssa AN, invece, sono stati attribuiti solo 3,5 punti, avendo la Commissione osservato come l’attività di formazione e ricerca sia stata svolta “presso istituzioni non universitarie”.
Nel riformulare il criterio “c ”, la Commissione ha eliminato dai titoli valutabili l’Abilitazione Scientifica Nazionale, che invece era presente nella “vecchia ” formulazione del criterio “c ”.
Afferma parte ricorrente che, se l’Abilitazione Scientifica Nazionale fosse stata presa in considerazione all’interno del parametro di valutazione sub “c ” anche nella rinnovazione procedimentale, la dott.ssa AN sarebbe risultata comunque vincitrice della selezione, dovendosi i 5 punti da assegnarsi per l’ASN sommare a quelli conseguiti per l’attività di ricerca.
Sulla base delle precedenti considerazioni, la ricorrente ha dedotto il vizio di nullità della nuova valutazione per violazione e/o elusione del giudicato ex art. 21 septies L. n. 241/1990.
In via subordinata, ha dedotto anche l’illegittimità in via autonoma degli atti impugnati per violazione dell’art. 24 della L. n. 240/2010 e del D.M. 243/2011, dell’art. 97 Cost., degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990, degli artt. 2, 7 e 8 del bando di concorso, eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.
L’attribuzione di 11 punti alla Dott.ssa AV per l’attività di ricerca sarebbe illegittima anche perché gli assegni di ricerca costituirebbero uno dei requisiti di ammissione alla procedura e non potrebbero, per tale ragione, anche essere oggetto di valutazione ai fini della procedura.
La commissione, in sede di rinnovazione procedimentale, avrebbe introdotto sotto-criteri di valutazione per il criterio “c ”, non previsti dal bando ( “durata dell’attività, congruenza con il SSD stabilito nel bando, rilievo e significatività dell’attività svolta, prestigio dell’istituzione ”), né dalla normativa regolamentare in materia di valutazioni comparative per l’accesso ai ruoli di ricercatore di tipo B richiamata nel Bando stesso.
Dall’applicazione di tali criteri sarebbe scaturita una valutazione del tutto illogica e contraddittoria. Il criterio “c ” imponeva di valutare la “Documentata attività di formazione e ricerca presso qualificati istituti italiani e stranieri” , non esclusivamente presso un’istituzione universitaria. Pertanto la valutazione dell’attività della ricorrente in senso deteriore rispetto a quella della controinteressata difetterebbe di adeguata motivazione, non facendo emergere le ragioni per le quali il prestigio di un’istituzione debba risiedere nel suo essere una istituzione universitaria.
Si è costituito l’Ateneo resistente mentre la controinteressata non si è costituita in giudizio.
L’Università ha, anzitutto, eccepito l’improcedibilità del ricorso, in quanto sarebbero venute meno le risorse assegnate dal MIUR per il reclutamento dei 12 ricercatori. Nelle premesse del bando, infatti, sarebbe richiamato il D.M. 14/05/2020 n. 83 “Piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010 ” con il quale il MIUR ha assegnato all’Ateneo risorse utili al reclutamento. Il suddetto D.M. prevedeva che la presa di servizio dei ricercatori reclutati dovesse avvenire entro il 30/11/2021 “o, comunque, in presenza di motivati impedimenti oggettivi, non oltre il 30/04/2022”.
Pertanto, non sarebbe più possibile sottoscrivere il contratto triennale di cui all’art. 3, comma 1 lett. b) del Regolamento per sopravvenuta indisponibilità dei relativi fondi.
Nel merito controdeduceva sulle censure articolate.
All’esito dell’udienza camerale del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente delibata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Ateneo in ragione della sopravvenuta carenza dei fondi assegnati dal Ministero per l’espletamento della procedura.
La circostanza non è sufficiente a dimostrare l’impossibilità di esecuzione del giudicato e, dunque, l’improcedibilità del ricorso, perché, in assenza di una clausola all’interno del bando che subordini l’efficacia della procedura, o il reclutamento dei vincitori, al rispetto della tempistica indicata nel D.M. 14/05/2020 n. 83, ovvero in assenza di un successivo atto di revoca in autotutela della procedura per sopravvenuta mancanza di fondi, il venir meno delle fonti di copertura finanziaria che inizialmente erano state individuate dall’Amministrazione per far fronte alla procedura non assume rilevanza nei confronti dei partecipanti alla selezione, restando tale questione del tutto interna all’Ateneo, che ben potrebbe destinare a tale scopo risorse proprie o di altra provenienza.
Peraltro l’eccezione formulata dall’Ateneo è smentita dagli stessi atti adottati dall’Amministrazione.
Infatti la rinnovazione della procedura - che ha visto nuovamente la proclamazione della controinteressata come vincitrice - è avvenuta dopo la scadenza del termine entro cui, secondo la stessa parte resistente, i fondi sarebbero venuti a mancare, il che rende manifesto che tale circostanza non costituiva un impedimento all’esecuzione del giudicato.
2. Nel merito il ricorso è fondato, essendo la valutazione operata dalla commissione in rinnovazione viziata da nullità per violazione del giudicato.
Il giudicato, infatti, nella sua portata conformativa, era chiaro nello stabilire che la commissione si limitasse, nel rieditare la propria valutazione, ad eliminare il criterio “d ”, confermando il resto delle valutazioni già espresse, essendosi ritenuto (con valutazione conforme in primo e in secondo grado) che il suddetto criterio “d ” non potesse essere considerato quale sub-criterio del criterio “c ”.
Il Consiglio di Stato, non modificando il contenuto conformativo della sentenza di primo grado, ha chiarito, peraltro, che la circostanza che l’eliminazione del criterio “d ” determinasse l’impossibilità di procedere all’attribuzione di tutti i 100 punti previsti dal bando per la valutazione di titoli e curricula dei candidati, non costituisse un vizio della selezione, potendosi, comunque, procedere ad una valutazione comparativa dei candidati stessi sulla base degli altri criteri già previsti.
La Commissione, invece, andando in contrasto con il dictum giudiziale, non si è limitata ad eliminare il criterio “d ”, ma ha modificato il criterio “c ” attribuendo ad esso 11 punti, piuttosto che gli originari 5. Così facendo, è andata in contrasto con il contenuto conformativo della sentenza, di fatto trasformando l’originario criterio “d ” (che, nella prima valutazione, consentiva l’attribuzione di un punteggio massimo di 6), in un sub-criterio del criterio “ c ”. Inoltre ha modificato la tipologia di titoli presi in considerazione per la valutazione dell’attività di ricerca, escludendo ogni rilevanza all’A.S.N., che, invece, nella originaria valutazione aveva costituito l’unico titolo considerato alla stregua del suddetto criterio “c ”.
Così facendo è pervenuta ad un risultato identico a quello che era stato conseguito all’esito della prima valutazione, tenendo ferme non le “altre valutazioni ” già compiute (oltre a quelle relative al criterio “ d ”) come stabilito dal giudicato, ma tutte le precedenti valutazioni, anche quelle ritenute illegittime, consentendo alla controinteressata di sopravanzare nuovamente la ricorrente, dalla quale si distanziava per un solo punto.
E se può ritenersi condivisibile quanto affermato dalla difesa dell’Ateneo, secondo cui il giudicato non ostava ad una rinnovazione della valutazione dell’attività di ricerca, ossia del parametro “c ”, che già nella sua originaria formulazione riguardava la “documentata attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri” – in quanto, in caso contrario, il Collegio avrebbe potuto autonomamente operare la sottrazione dal punteggio complessivo attribuito alle due candidate i punti riferiti al criterio “d ”- tuttavia, la commissione, in sede di rinnovazione, non avrebbe dovuto modificare il punteggio massimo riferito al suddetto parametro, pari a 5.
A ciò ostava non soltanto la lettera del capo 12 della sentenza di primo grado ( “L’amministrazione, mediante anche la medesima Commissione, è pertanto tenuta ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. e) a rideterminarsi sulla valutazione dei “titoli e curriculum”, previa eliminazione del criterio indicato sub “d” nell’allegato 2 del verbale n. 1, senza alterare per il resto la precedente valutazione ”), ma anche la precisazione espressamente resa dal Consiglio di Stato, al capo 10 della sentenza ( “il mancato utilizzo di tutta la forbice di punteggio costituisce una conseguenza dell’errore commesso nel bando di concorso e non emendato dall’amministrazione, che seppure impedisce per questa parte di svolgere una selezione qualitativa dei candidati, nondimeno non la impedisce sulla base degli ulteriori criteri. Pertanto, l’ordine rinnovatorio contenuto nella sentenza è legittimo e va confermato ”). Avrebbe, inoltre, dovuto tener conto, come aveva già fatto in precedenza dell’A.S.N., poiché il giudicato imponeva di tener ferme tutte le precedenti valutazioni non annullate, che non riguardassero il parametro “d ”.
In conclusione, deve ritenersi che il contenuto conformativo della sentenza di primo grado, anche tenuto conto delle precisazioni contenute nella pronuncia d’appello, andasse inteso nel senso che la Commissione fosse abilitata ad effettuare una rivalutazione dei titoli, già descritti nel precedente criterio “c ” ( “documentata attività di formazione e di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri ”) - sostanzialmente conforme a quello riformulato in sede di rinnovazione - tenendo fermo tutto quanto già precedentemente disposto. Dunque la Commissione, ad una lettura integrata della sentenza di primo grado con la motivazione di quella d’appello, avrebbe potuto rivalutare entro il limite massimo di 5 punti, i titoli di cui al criterio “ c ” così come originariamente formulato e non estendere a 11 il punteggio massimo previsto per il criterio “c ”, rimasto immune da censure.
Applicando le suddette coordinate ermeneutiche, l’esito finale della procedura non avrebbe potuto essere favorevole alla controinteressata, atteso che, prendendo in considerazione il punteggio riportato dalle candidate nella valutazione effettuata in sede di rinnovazione procedimentale e rapportandolo al punteggio massimo di 5, previsto per il criterio “c ”, il punteggio complessivo della ricorrente sarebbe maggiore di quello riportato dalla controinteressata.
Infatti, la ricorrente, escludendo il punteggio per il criterio “c ”, ha riportato 28 punti per i titoli e 42 per le pubblicazioni. Il punteggio attribuito dalla commissione in sede di rinnovazione per il criterio “c ” è stato di 3,5 su 11 punti massimi. Rapportando il suddetto valore a quello massimo di 5 previsto per il criterio, il punteggio della ricorrente per il criterio sarebbe di 1,59. La somma complessiva dei punti della AN, secondo la rimodulazione derivante dalla riduzione del punteggio massimo, è pari a 71,59 (28 + 1,59 + 42).
La dott.ssa AV, invece, escludendo il punteggio per il criterio “c ”, ha riportato 26 punti per i titoli e 40 per le pubblicazioni. Il punteggio attribuito dalla commissione in sede di rinnovazione per il criterio “c ” è stato di 11 su 11 (punteggio massimo). Rapportando il suddetto valore al punteggio massimo di 5 consentito dal giudicato per il criterio “c ”, il punteggio della ricorrente sarebbe di 5. La somma complessiva dei punti della AV, secondo la rimodulazione derivante dalla riduzione del punteggio massimo, è pari a 71 (26 + 5 + 40).
A tale punteggio avrebbe dovuto attribuirsi, inoltre, la valutazione dell’ASN che, costituendo un titolo che entrambe le parti posseggono, non avrebbe potuto condurre ad un risultato diverso in termini di prevalenza.
Gli atti in epigrafe, per quanto si è detto, sono nulli per violazione del giudicato.
Trattandosi di giudizio esteso al merito e, tenuto conto della portata conformativa del giudicato da portare ad esecuzione, che imponeva di escludere ogni valutazione in merito al criterio “d ”, riducendo il punteggio complessivo da attribuire da 100 a 94, nonchè del già rinnovato esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione con riguardo alle valutazioni dell’attività di ricerca di cui al criterio “c ”, il Collegio può procedere direttamente alla correzione del risultato numerico della valutazione, trattandosi di mera operazione matematica di riparamentrazione del punteggio attribuito dalla Commissione a quello massimo consentito dai limiti del giudicato.
All’annullamento degli atti, va dunque ulteriormente aggiunto l’ordine conformativo di attribuire alla ricorrente il punteggio complessivo di 71,59 e alla controinteressata di 71, con conseguente diritto della ricorrente ad essere preferita alla controinteressata nell’attribuzione del posto di ricercatore oggetto della procedura concorsuale in esame.
3. Le spese di lite sono poste a carico dell’Università e sono liquidate come da dispositivo. Sono compensate con la parte controinteressata non costituitasi in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), lo accoglie e, per l’effetto, dichiara la nullità degli atti impugnati per violazione del giudicato e, per l’effetto, dispone di riformulare i punteggi delle candidate come in motivazione con conseguente diritto della ricorrente ad essere preferita alla controinteressata nell’attribuzione del posto di ricercatore oggetto della procedura concorsuale in esame.
Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Compensa le spese di lite con la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AL, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
RI AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AM | NA AL |
IL SEGRETARIO