Sentenza 23 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/04/2002, n. 5927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5927 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
LA CORTE SUPREN0 5927 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE AGGRAVAMENTO DELLA SERVITÚ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 10649/99 Dott. Mario SPADONE Cron..17322 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep. 1342 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Ud. 05/02/02 Rel. ConsigliereDott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSACASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio RICCARDELLI LIBERO, difeso da se stesso, elettivamente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 4,55 domiciliato in ROMA VLE GORIZIA 14, presso lo studio il 23 APR. 2002 IL CANCELLIERE dell'avvocato SINAGRA AUGUSTO, giusta delega in atti;
- ricorrente €0.77 L1500
contro
ANSELLERIA ANNOVI REMO, TRACOGNA M ANTONIETTA, elettivamente in ROMA VIA MERCALLI 6, presso lo studio domiciliati dell'avvocato ALESSANDRO LEVANTI, che li difende unitamente all'avvocato SANTINA CHIARA SEGHINI, giusta | delega in atti;
2002 controricorrenti nonchè contro 162 -1- COND VIALE PICENO, 12 MILANO in persona dell'Amm.re p.t.; B intimato con integrazione del contraddittorio avverso la sentenza n. 2097/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 17/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato SINAGRA Augusto, per delega dell'Avv. RICCARDELLI depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido ND che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo C anale di Milano con sentenza in data 5.5/21.7.94 accoglieva le richiese di MO NO e AR RA, e condannava il Condominio di vle Piceno 12 sia alla sostituzione del tratto di fogna oggetto del contenzioso, sia a pagare in solido con LI LL la somma di L2004000 a titolo di risarcimento danni per le infiltrazioni prodottesi nell appartamento degli attori e riconducibili allo scarico del bagno dell'appartamento di proprietà LL. Quest alumio veniva. altresi, condannato dal Tribunale ad eliminare sia la par collocata sul pianerottolo del quinto piano, sia le opere aggiunte sulla terrazza, ed inoltre, in solido con il Condominio, a rifondere le spese degli attori, della relazione di CTU e del supplemento di relazione sui fatti per cue causa ہر Con dito di citazione di appello notificato l'8.3.95 il Condominio di v.le Piceno 12 conveniva in giudizio avanti la Corte di appello di Milano, MO NN e AR NI RA, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado Si costituivano in giudizio NO e RA contestando le pretese avversarie e concludendo per il rigetto dell'impugnazione. AT LL citava anch'esso in appello MO NO e AR NI RA, eccependo la mancanza di prove sia in ordine all esistenza degli asseriti inconvenienti sia in ordine al nesso di causalità tra i manalatti da lui realizzati e le infiltrazioni e gli odori lamentati. Con sentenza in data 7/17.7.98, la Corte di appello di Milano accoglieva in parte gravame proposto dal Condominio e regolava le spese. Osservava la Corte che risultava l'insussistenza di un diritto alla sostituzione del tratto di tubazione suborizzontale, che appariva conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, ed era risultato a perfetta tenuta ed al quale non erano stati ricondotti neppure in via ipotetica i cattivi odori lamentati, né i testi escussi avevano fornito elementi sufficienti al riguardo. Per quanto riguardava il tratto verticale della tubazione, si osservava che la valutazione del CTU non era stata smentita da alcun elemento tecnico o di fatto doneo a supportare un giudizio differente o a determinare una decisione nel senso preteso dagli appellanti incidentali. Non poteva pertanto trovare accoglimento l'ulteriore pretesa formulata in sede di appello incidentale in relazione al tratto verticale. Quant alle infiltrazioni verificatesi nel giugno 1990, la relazione del CTU ed ancor meglio il supplemento, avevano dato precisa contezza delle ragioni che avevano indotto il consulente ad attribuire l'inconveniente ad un allagamento prodottosi in modo occasionale, per un'otturazione dello scaric del bagno LL, piuttosto che ad una tracimazione del canale di grenda e confermavano che l'episodio fosse da ricondurre ad un otturazione occasionale dello scarico del bagno LL. Riguardando l'inconveniente il detto scarico, e quindi, il tratto della tubazione di propri ta esclusiva del condomino, proprietario dell'appartamento del quinte piano. andava esclusa qualsiasi responsabilità del Condominio, ancor he a livello di onere di manutenzione, facendo capo all'amministratore del Condominio l'obbligo manutentivo in relazione alla sola parte comune della tubazione in questione (il tratto verticale, incassato nella facciata e quello di raccordo alla fognatura comunale). Per apsanto riguardava il problema inerente la chiusura del pianerottolo del 5 piano con la paratia in legno, gli elementi raccolti dimostravano la fondatezza della reazione dei condomini che ne avevano richiesto la 2 2 rimozione sia sotto il profilo dell'art. 1067 c.c. (aggravamento delle condizioni di esercizio della servitù, e della servitù si parlava nell'atto di citazione introduttivo), sia sotto il profilo della diminuzione dell'area e della luce nel vano scala. Anche quest'ultimo elemento, oltre che essere facilmente intuibile come considerato dai primi giudici, aveva trovato conferma nelle prove testimoniali assunte. Doveva poi ritenersi Fillegittimità delle opere eseguite sul terrazzo di propricta dell'avv LL. Infatti, l'innalzamento del muretto e "Taffidamento" in detto muretto dei torrini di esalazione che precedentemente fuoriuscivano dal medesimo (sostituendo il camino di sfiato con le feritoie descritte nel verbale di sopralluogo, del 6.2.91), unitamente alla collocazione sul medesimo terrazzo di una tettoia spiavente, му a Struttura compatta ("in legno e copertura in fibra cemento") rappresentavano un mutamento della situazione anteriore che andava ad incidere in modo pesante sulla cosa comune. Il CTU, infatti, aveva indicato quale dovrebbe essere la situazione dei torrini di evaporazione per la loro correr i funzionalità (siano essi di esalazione dei locali bagni e cucine oppure adibiti ad altre esalazioni) ed aveva spiegato compiutamente le ragioni che avrebbero potuto determinare, in particolari condizioni climatiche non riscontrate all'atto del sopralluogo, ma comunque ritenute possibuli. F'inconveniente degli odori lungo le scale degli ultimi piani. La presenza di tali odori sgradevoli è stata confermata dai testi assunti, con particolare riferimento all'aumento dei medesimi odori verso il piano quime Le innovazioni apportate dal condomino LL alla sua proprietà incidevano in termini negativi sulla cosa comune, contravvenendo ancora una volta al disposto dell'art. 1122 c.c., e andavano pertanto rimosse con il ripristino della situazione anteriore. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motiv: Libero LL;
resistono con controricorso gli NO RA, che hanno altresi presentato memoria. Con ordinanza dell'8.6.2001, questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condominio di Viale Piceno, assegnando il termine Provvedutosi a tanto senza che tale intimato spiegasse attività difensiva, si perviene all'odierna udienza. Motivi della decisione Con il primo motivo, il ricorrente lamenta falsa applicazione dell'art. 1067, лу 2 0 cc nonché omessa ed insufficiente motivazione. Si evidenzia al riguardo che la sentenza impugnata avesse ritenuto che la chiusura del quinte piano con un divisorio in legno murato avesse limitato l'esercizio della servitu di passaggio nonostante il Condominio avesse riconosciuto che tale duitto era stato comunque esercitato. Quanto poi all'asserita diminuzione di afflusso di aria e luce, non sarebbe spiegato come tale asserzione sia conciliabile con quanto affermato dal Condominio nella comparsa conclusionale in appello, e cioè che i pianerottoli non sono, per la loro struttura, idonei a dare aria e luce alle scale in quanto tale funzione è svolta dai finestroni situati in ogni rampa di scale Tali rilievi non appaiono fondati;
per vero, la Corte di appello di Milano ha dato adeguata contezza delle conclusioni cui è pervenuta al riguardo, in particolare evidenziando che le limitazioni all'esercizio della servitù erano risultate dalle testimonianze di tre soggetti, tali NI, NA e AR, cosa questa che neppure viene contestata nel ricorso. Quanto alla diminuzione dell'afflusso di aria e luce, la sentenza si basa sulle testimonianze dei predetti, oltre che su di una intuitiva valutazione dello stato dei luoghi, pienamente fondata sull'immutazione posta in essere. Quant alle asserzioni della difesa del Condominio, è evidente che la portata di esse non poteva che essere parziale, stante che in caso contrario avrebbe dovute condurre alla rinuncia, almeno in parte qua, alla domanda. In ogni modo in un caso come nell'altro, ci si doleva di limitazioni all'esercizio della servitu e di diminuzione del flusso di aria e luce, non di esclusione degli stessi, donde la ininfluenza della ricordata asserzione. up Con secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 1122 c.c. nonché insufficiente motivazione, in relazione al fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto che l'innalzamento del muretto e l'affondamento nello stesso dei torni di esalazione che antecedentemente fuoriuscivano dallo stesso potessero determinare il diffondersi di odori lungo le scale degli ultimi piani e cio in base ad una eventualità prospettata dal CTU e a testimonianze compiacenti di Anche tale censura risulta infondata;
per vero, la Corte appello di Milano ha recepito consapevolmente le conclusioni rassegnate al riguardo dal CTU, il quale descritte le condizioni in cui i torrini di evaporazione dovevano trovarsi per essere perfettamente funzionanti, ne ha rilevato la insussistenza a causa dei lavori eseguiti ed ha argomentato conseguentemente circa la possibilita del verificarsi di esalazioni in particolari condizioni climatiche non riscontrate al momento dell'accesso. Tal: condivise conclusioni sono state poi suffragate da testi, la attendibilità dei quali non fu posta in discussione in quanto non furono prospettate лу ragion di mat i dei medesimi. Anche tale motivo non puo essere pertanto accolto. S Con terzo motivo si lamenta violazione dell'art.2697 c.c. nonché insufficiente motivazione, in relazione alla conclusione, raggiunta nella sentenza impugnata. secondo cui le infiltrazioni verificatesi nel giugno 1990 neli appartamento degli NO fossero state causate dallo scarico del bagno del R. cardelli sebbene la Ctu avesse ipotizzato anche una causa alternativa e cioc ina tracimazione del canale di gronda. Anche tale motivo appare privo di pregio;
infatti la CTU aveva dato conto delle conseguenze che avrebbero comportato le due possibili cause ed aveva concluso, in relazione a quelle dovute all'otturazione dello scarico del bagne che la causa efficiente era da ascriversi a tale inconveniente, donde Tobol go del risarcimento del danno a carico dell'odierno ricorrente. I ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquad are come da dispositivo.
P.Q.M.
La Coste rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che huida in 92,40euro oltre a 1.333,00 euro per onorari. -1 6.2006 28898 Cosi deciso in Roma, il 5.2.2002 A Gludiziari Il Presidente Fertilau Il Consigliere estensore Мижкарвовий IL CANCELLIERE Paolo TalaricePaolo Talaric DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T. 52918 23 APR 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 4557 20661 TOT. 14977 6