Articolo 3 della Legge 26 novembre 1953, n. 876
Articolo 2Articolo 4
Versione
17 dicembre 1953
Art. 3.
Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonche' a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilita' e' dovuta in relazione alla loro qualita' di pensionati e nella misura di cui al precedente art. 1, aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli assegni di attivita' la tredicesima mensilita' di cui all' art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263 , e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilita' di cui alla presente legge.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1953