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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 15298 ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 15298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, via della libertà n. 133/C
presso lo studio dell'avv. Carmen Zeppa, del Foro di Lecce, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato da , procuratore speciale CP_1
della per atto di , notaio in Roma, in data 25 luglio 2019, rep Pt_1 Persona_1
44953 racc. 25857
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_2 C.F._1
Ercolano n. 5 presso lo studio degli avv. Rodolfo Pacor e Isabella Castiglione che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA CONTUMACE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) Parte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo in relazione a cartelle di pagamento per sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente passato per la notifica a mezzo pec in data 8 febbraio
2020 aveva proposto opposizione ovvero due atti di preavviso di fermo n.
097802019000171447 e 097802019000014927 notificati in data 9 gennaio 2020 e relativi alle cartelle di pagamento 09720140211280634, 09720140289123957,
09720150002091669, 09720150159625581, 09720150172606866, 09720150189727762,
09720170216357163 con le quali era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 9.084,47 relativa a sanzioni amministrative elevate in materia di circolazione stradale, sarebbe stato attivato il fermo amministrativo sul veicolo ED385YS.
A sostegno della opposizione aveva dedotto la intervenuta prescrizione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la mancata notifica dei verbali di accertamento, la mancata notifica della cartella di pagamento entro due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 602/1973, la illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981.
Si era costituita la eccependo la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in relazione agli atti riferibili al solo Ente creditore iniziando la propria attività solo al momento di ricezione del ruolo esecutivo, la inammissibilità della opposizione avverso la notifica d delle cartelle di pagamento da depositare entro venti giorni dalla conoscenza della esistenza delle stesse ai sensi dell'articolo 617 cpc, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi.
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Aveva dedotto la inapplicabilità del termine di cui all'articolo 25 del d.P.R. 602/1973 in relazione alla riscossione delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, e la correttezza della applicazione della legittimità della maggiorazione di cui all'articolo 27
della legge 6890/1981.
Aveva depositato la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate.
Non si era costituita venendo dichiarata contumace. Parte_2
Il giudice di pace di Roma, con sentenza 13947/2020 in data 7 agosto – 2 settembre 2020
ha accolto la opposizione in quanto non era stata dimostrata la avvenuta notifica dei verbali di accertamento non essendosi neppure costituita . Parte_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
deducendo la erroneità della decisione del giudice di pace che malgrado lo stesso ricorrente avesse impugnato crediti relativi alle sole cartelle di pagamento in materia di sanzioni amministrative per la circolazione stradale e non anche le restanti cartelle di pagamento presupposte al fermo amministrativo relative a crediti tributari, di competenza della giurisdizione tributaria, e comunque non oggetto di impugnazione.
Ha dedotto, inoltre, che aveva errato il giudice di pace nell'aver ritenuto gli effetti della regolare notifica delle cartelle di pagamento che determinava la tardività della opposizione proposta in relazione alla notifica dei verbali di accertamento, avendo l'opponente avuto notizia della esistenza dei verbali al momento della notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente tardività della opposizione recuperatoria proposta ex articolo 7 del d.lgs.
150/2011 ai sensi della sentenza della sezioni unite della corte di cassazione 22080/2017.
Ha ribadito la tardività della opposizione proposta avverso la notifica delle cartelle di pagamento ed ha evidenziato come non fosse intervenuta lacuna prescrizione tra la
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commissione delle infrazioni e la notifica delle cartelle di pagamento che aveva interrotto il relativo termine.
Si è costituito ribadendo la tempestività della opposizione recuperatoria Controparte_2
proposta avverso il preavviso di fermo per contestare la mancata notifica dei verbali di accertamento .
In relazione alla notifica delle cartelle di pagamento ha ribadito la contestazioen proposta in relazione al fatto che erano state prodotte delle fotocopie e non gli originali e la non conformità delle stesse e, comunque, il mancato perfezionamento delle notifiche, Ha
dedotto, inoltre la illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica dell'avviso ex articolo 50 del d.P.R. 602/1973come anche la mancata produzione dei ruoli, censura non proposta nel giudizio di primo grado ed introdotta, per la prima volta, in grado di appello senza neppure la proposizione di appello incidentale.
Non si è costituta venendo dichiarata contumace. Parte_2
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza di discussione del 25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare come l'appello sia fondato avendo il giudice di pace non considerato che i preavvisi di fermo erano stati impugnati non in relazione a tutte le cartelle di pagamento presupposte ma unicamente in relazione alle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, avendo, invece,
erroneamente annullato i preavvisi di pagamento integralmente, violando anche i limiti della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione non era il preavviso di fermo in se stesso, ma erano oggetto di contestazione i provvedimenti presupposti e quindi, per tale parte, il preavviso, nella prospettazione dell'opponente, costituiva solo il
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fatto attraverso il quale era venuto a conoscenza della esistenza di una pretesa creditoria nei suoi confronti
Infatti il preavviso di fermo consiste in una mera informazione destinata ad avvertire delle presenza di un credito e del fatto che in caso di mancato pagamento dello stesso si procederà alla iscrizione del fermo amministrativo, atto che la cassazione ha chiarito essere estraneo al procedimento esecutivo dal momento che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. (Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015,
n. 15354)
La stessa cassazione ha poi chiarito che l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria,
in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6, commi 3 e 7, del d.lgs n. 150 del 2011. (Cass.
Sez. VI-III, 22 luglio 2016, n. 15143)
La corte di cassazione ha anche chiarito che la misura del fermo amministrativo di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile anche in assenza del regolamento attuativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo, atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma
41, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella legge n. 248 del 2005, le disposizioni dell'art. 86 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del citato decreto, il fermo è
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eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.m. del 7 settembre 1998, n. 503.
(Cass. Sez. VI-III, 21 settembre 2017, n. 22018).
Inoltre, proprio in relazione a detta natura. la corte di cassazione ha chiarito che Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere,
previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.(Cass. Sez. VI-III, 21 settembre 2017, n. 22018.
Di conseguenza anche la censura introdotta senza la proposizione di appello incidentale e peraltro solo in grado di appello, ove ammissibile, sarebbe stata infondata.
Passando al merito dell'appello osserva il giudicante che, nel caso di specie, era in discussione il rapporto tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
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1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
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Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06)”;Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010,
n. 21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il
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quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la
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applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale
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per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella mentre
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vi rientrava la opposizione ex articolo 615 cpc solo in relazione alla dedotta prescrizione ed alla applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che per procedere alla contestazione della notifica del verbale di accertamento era necessario introdurre il giudizio ai sensi dell'articolo
7 del d.lgs. 150/2011, il ricorso o l''atto di citazione – che può essere utilizzato per il principio di conservazione degli atti giuridici – nel termine di decadenza di trenta giorni da considerarsi, ai sensi della sentenza delle sezioni unite 758/2022, alla data di avvio della notifica nel caso di atto di citazione e alla data del deposito nel caso che sia utilizzato il ricorso.
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Nel caso di specie la opposizione per essere ammissibile ai fini della contestazione della notifica dei verbali di accertamento doveva essere passata per la notifica entro il trenta giorni dalla data di ricevimento del preavviso di fermo, data indicata nel 10 gennaio 2020.
Di conseguenza il ricorso per essere tempestivo doveva essere passato per la notifica entro il 9 febbraio 2020, cosa che effettivamente è avvenuta essendo stato passato l'atto di citazione per la notifica in data 8 febbraio 2020, quindi, il ricorso era ammissibile a condizione che il preavviso di fermo costituisse il primo atto attraverso il quale l'opponente avesse tratto la conoscenza della esistenza dei verbali di accertamento.
Nel caso di specie deve essere valutata anche la notifica o consegna delle cartelle di pagamento in quanto ove provata, il termine per la proposizione della opposizione recuperatoria sarebbe decorsa dalla data di conoscenza della cartella di pagamento.
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento la opposizione doveva essere preposta nel termine di 20 giorni dalla consegna del preavviso di fermo ai sensi dell'articolo
617 cpc.
Tale opposizione agli atti esecutivi deve essere dichiarata tardiva dal momento che la stessa avrebbe dovuto essere notificata entro il giorno 30 gennaio 2020 mentre la stessa è
stata passata per la notifica solo il giorno 8 febbraio 2020.
In ogni caso per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720140211280634, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 5 gennaio 2015 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n..689137526251in
data 1 agosto 2015 la cui consegna era stata tentata il 24 agosto 2015 e non avendo
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rinvenuto il destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720140289123957, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 14 maggio 2015 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 689184524976 in data 3 agosto 2015 la cui consegna era stata tentata il 20 agosto 2015 e non avendo rinvenuto il destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720150002091669, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 3 agosto 2015 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n..689167912399 in data 4 agosto 2015 la cui consegna era stata tentata il 20 agosto 2015 e non avendo rinvenuto il destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720150159625581, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 5 novembre 2015 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n.689228429689 in data 9 novembre 2015
la cui consegna era stata tentata il 16 novembre 2015 e non avendo rinvenuto il
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destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720150172606866, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 11 gennaio 2016 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 689259019381 in data 13 gennaio 2016
la cui consegna era stata tentata il 21 gennaio 2016 e non avendo rinvenuto il destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720150189727762, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 143 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 8 aprile 2016 con indicazione che la notifica era stata effettuata ai sensi dell'articolo 143 cpc senza neppure la attestazione delle vane ricerche e la spedizione della raccomandata informativa ritenuta dalla corte di cassazione necessaria anche nel caso di notifica eseguita in base all'articolo 60 del d.P.R.
600/1973;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720170216357163 la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 1139 cpc mediante consegna effettuata dal messo comunale alla moglie del destinatario in data 29 marzo 2018
e spedizione di avviso di avvenuto consegna dell'atto alla moglie deposito con lettera raccomandata semplice n.6573142711666 in data 4 aprile 2018.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata per tutte le cartelle di pagamento fatta eccezione per la n. 09720150189727762 per la quale la consegna con il rito degli irreperibili non si era perfezionato alla luce delle recenti indicazioni della corte di cassazione.
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Di conseguenza l'odierno appellane era decaduto dalla possibilità di proporre la opposizione recuperatoria ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 essendo decorso detta termine nel 2015, 2016 e 2018 salvo per la cartella 09720150189727762, indicata per la quale la opposizione ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 era tempestiva e non era stata provata la notifica della cartella di pagamento.
La avvenuta prova della notifica delle cartelle di pagamento esclude che in relazion ai verbali di accertamento si fosse integrata la prescrizione essendo stato interrotto il termine prima del integrazione del termine di cinque anni.
Per quanto riguarda la contestazione della documentazione prodotta dalla
[...]
perché non in copia conforme, osserva il giudicante che nel sistema Parte_1
processuale civile le fotocopia corrispondono all'originale e non devono essere prodotte in copia conforme all'originale.
Nel caso di contestazione della corrispondenza delle fotocopia all'originale la corte di cassazione ha escluso che la stessa possa essere formulata genericamente dovendo essere indicate le ragioni per le quali in relazione a ciascuna fotocopia si ritiene che la stessa diverga dall'originale dal momento che ciascuna di esse corrisponde alla documentazione tipica utilizzata per gli atti relativi alla notifica sia da parte del messo comunale che a mezzo del servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate di avviso.
La contestazione generica non è stata presa in considerazioen dal momento che la documentazione appare idonea a far ritenere la stessa conforme secondo quanto indicato nella recente giurisprudenza della corte di cassazione in materia.
Deve, pertanto essere parzialmente accolto l'appello ed in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata la mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento 09720150189727762 che per l'effetto deve essere dichiarata
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inefficace e la inefficacia del preavviso di fermo 09780201900006092 limitatamente alla sola cartella di pagamento dichiarata inefficace
Deve per il resto essere respinta la opposizione proposta avverso i preavvisi di fermo
09780201900006092 e 09780201900070011 in relazione alle cartelle di pagamento
09720140211280634, 09720140289123957, 09720150002091669, 09720150159625581,
09720150172606866 e 09720170216357163. In relazione a detta ultima cartella di pagamento risulta essere stata presentata richiesta di definizione agevolata, accolta,
senza, tuttavia la produzione della prova dell'avvenuta pagamento della prima rata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, previa compensazione nella misura del 20% tenuto conto della soccombenza reciproca, come in dispositivo.
Nulla per le spese in relazione a . Parte_2
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 13947/2020
dichiara la mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento
09720150189727762 che per l'effetto deve essere dichiarata inefficace e la inefficacia del preavviso di fermo 09780201900006092 limitatamente alla sola cartella di pagamento che dichiara inefficace;
Respinge la opposizione proposta avverso i preavvisi di fermo 09780201900006092 e
09780201900070011 in relazione alle cartelle di pagamento 09720140211280634,
09720140289123957, 09720150002091669, 09720150159625581, 09720150172606866 e
09720170216357163. In relazione a detta ultima cartella di pagamento risulta essere stata presentata richiesta di definizione agevolata, accolta, senza, tuttavia la produzione della prova dell'avvenuta pagamento della prima rata.
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Condanna a rimborsare alla le spese Controparte_2 Parte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida, previa compensazione nella misura del
20% in euro 2.000, di cui euro 2.000 quali onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15 %;
Condanna a rimborsare alla le spese Controparte_2 Parte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida, previa compensazione nella misura del
20% in euro 850,00, di cui euro 850 quali onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15 %;
Nulla per le spese in relazione a . Parte_2
Così deciso in Roma, il giorno 18 dicembre 2024.
Il Giudice
(BE Parziale)
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BE Parziale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE BE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 15298 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente
TRA
(cf ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, via della libertà n. 133/C
presso lo studio dell'avv. Carmen Zeppa, del Foro di Lecce, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti conferita su foglio allegato da , procuratore speciale CP_1
della per atto di , notaio in Roma, in data 25 luglio 2019, rep Pt_1 Persona_1
44953 racc. 25857
APPELLANTE
E
(cf ), elettivamente domiciliato in Roma, via Controparte_2 C.F._1
Ercolano n. 5 presso lo studio degli avv. Rodolfo Pacor e Isabella Castiglione che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA CONTUMACE
E TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
(cf ) Parte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo in relazione a cartelle di pagamento per sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente passato per la notifica a mezzo pec in data 8 febbraio
2020 aveva proposto opposizione ovvero due atti di preavviso di fermo n.
097802019000171447 e 097802019000014927 notificati in data 9 gennaio 2020 e relativi alle cartelle di pagamento 09720140211280634, 09720140289123957,
09720150002091669, 09720150159625581, 09720150172606866, 09720150189727762,
09720170216357163 con le quali era stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 9.084,47 relativa a sanzioni amministrative elevate in materia di circolazione stradale, sarebbe stato attivato il fermo amministrativo sul veicolo ED385YS.
A sostegno della opposizione aveva dedotto la intervenuta prescrizione, la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la mancata notifica dei verbali di accertamento, la mancata notifica della cartella di pagamento entro due anni dalla emissione del ruolo ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 602/1973, la illegittima applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981.
Si era costituita la eccependo la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva in relazione agli atti riferibili al solo Ente creditore iniziando la propria attività solo al momento di ricezione del ruolo esecutivo, la inammissibilità della opposizione avverso la notifica d delle cartelle di pagamento da depositare entro venti giorni dalla conoscenza della esistenza delle stesse ai sensi dell'articolo 617 cpc, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi.
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Aveva dedotto la inapplicabilità del termine di cui all'articolo 25 del d.P.R. 602/1973 in relazione alla riscossione delle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, e la correttezza della applicazione della legittimità della maggiorazione di cui all'articolo 27
della legge 6890/1981.
Aveva depositato la documentazione relativa alla notifica delle cartelle di pagamento impugnate.
Non si era costituita venendo dichiarata contumace. Parte_2
Il giudice di pace di Roma, con sentenza 13947/2020 in data 7 agosto – 2 settembre 2020
ha accolto la opposizione in quanto non era stata dimostrata la avvenuta notifica dei verbali di accertamento non essendosi neppure costituita . Parte_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Parte_1
deducendo la erroneità della decisione del giudice di pace che malgrado lo stesso ricorrente avesse impugnato crediti relativi alle sole cartelle di pagamento in materia di sanzioni amministrative per la circolazione stradale e non anche le restanti cartelle di pagamento presupposte al fermo amministrativo relative a crediti tributari, di competenza della giurisdizione tributaria, e comunque non oggetto di impugnazione.
Ha dedotto, inoltre, che aveva errato il giudice di pace nell'aver ritenuto gli effetti della regolare notifica delle cartelle di pagamento che determinava la tardività della opposizione proposta in relazione alla notifica dei verbali di accertamento, avendo l'opponente avuto notizia della esistenza dei verbali al momento della notifica delle cartelle di pagamento e la conseguente tardività della opposizione recuperatoria proposta ex articolo 7 del d.lgs.
150/2011 ai sensi della sentenza della sezioni unite della corte di cassazione 22080/2017.
Ha ribadito la tardività della opposizione proposta avverso la notifica delle cartelle di pagamento ed ha evidenziato come non fosse intervenuta lacuna prescrizione tra la
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commissione delle infrazioni e la notifica delle cartelle di pagamento che aveva interrotto il relativo termine.
Si è costituito ribadendo la tempestività della opposizione recuperatoria Controparte_2
proposta avverso il preavviso di fermo per contestare la mancata notifica dei verbali di accertamento .
In relazione alla notifica delle cartelle di pagamento ha ribadito la contestazioen proposta in relazione al fatto che erano state prodotte delle fotocopie e non gli originali e la non conformità delle stesse e, comunque, il mancato perfezionamento delle notifiche, Ha
dedotto, inoltre la illegittimità del preavviso di fermo per mancata notifica dell'avviso ex articolo 50 del d.P.R. 602/1973come anche la mancata produzione dei ruoli, censura non proposta nel giudizio di primo grado ed introdotta, per la prima volta, in grado di appello senza neppure la proposizione di appello incidentale.
Non si è costituta venendo dichiarata contumace. Parte_2
La causa, quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa alla udienza di discussione del 25 settembre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre evidenziare come l'appello sia fondato avendo il giudice di pace non considerato che i preavvisi di fermo erano stati impugnati non in relazione a tutte le cartelle di pagamento presupposte ma unicamente in relazione alle cartelle di pagamento relative alle sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale, avendo, invece,
erroneamente annullato i preavvisi di pagamento integralmente, violando anche i limiti della giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito osserva il giudicante che l'oggetto della opposizione non era il preavviso di fermo in se stesso, ma erano oggetto di contestazione i provvedimenti presupposti e quindi, per tale parte, il preavviso, nella prospettazione dell'opponente, costituiva solo il
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fatto attraverso il quale era venuto a conoscenza della esistenza di una pretesa creditoria nei suoi confronti
Infatti il preavviso di fermo consiste in una mera informazione destinata ad avvertire delle presenza di un credito e del fatto che in caso di mancato pagamento dello stesso si procederà alla iscrizione del fermo amministrativo, atto che la cassazione ha chiarito essere estraneo al procedimento esecutivo dal momento che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. (Cass. Sez. Un., 22 luglio 2015,
n. 15354)
La stessa cassazione ha poi chiarito che l'opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione a cartelle di pagamento di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, pur se qualificabile quale azione ordinaria di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria,
in applicazione dei criteri previsti dagli artt. 6, commi 3 e 7, del d.lgs n. 150 del 2011. (Cass.
Sez. VI-III, 22 luglio 2016, n. 15143)
La corte di cassazione ha anche chiarito che la misura del fermo amministrativo di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile anche in assenza del regolamento attuativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo, atteso che, ai sensi dell'art. 3, comma
41, del d.l. n. 203 del 2005, conv. con modif. nella legge n. 248 del 2005, le disposizioni dell'art. 86 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del citato decreto, il fermo è
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eseguito nel rispetto delle disposizioni contenute nel d.m. del 7 settembre 1998, n. 503.
(Cass. Sez. VI-III, 21 settembre 2017, n. 22018).
Inoltre, proprio in relazione a detta natura. la corte di cassazione ha chiarito che Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere,
previsto dall'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.(Cass. Sez. VI-III, 21 settembre 2017, n. 22018.
Di conseguenza anche la censura introdotta senza la proposizione di appello incidentale e peraltro solo in grado di appello, ove ammissibile, sarebbe stata infondata.
Passando al merito dell'appello osserva il giudicante che, nel caso di specie, era in discussione il rapporto tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione offerta dall'articolo 615 cpc per i fatti estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento.
Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della legge 689/1981 (ora 7 del decreto legislativo 150/2011) comporta la decadenza per la proposizione di opposizioni avverso il verbale di accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto.
Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato anche dal giudice di primo grado,: a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del
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1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b)
l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., allorché si contesti la legittimità
dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre
nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass.
Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695; Cass. Sez. I, 4
agosto 2000, n. 10270), determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare,
nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione -
all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt.
615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio
2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento proprio per la sua scelta, una volta conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della legge 689/1981
oppure di proporre la opposizione alla esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità.
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Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata.
(Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui “Qualora infatti sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981, dovendosi consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06)”;Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010,
n. 21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565).
D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è
quello dell'opposizione all'esecuzione, bensì quello previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt.
22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e
15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla Legge n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il
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quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatagli", sicché l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla Legge n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche
Cass. Sez. VI – III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI – III, ord. 7 giugno 2013, n.
14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985)
Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16
giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti.
Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono denunciabili ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse.
Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. la denuncia da parte dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività)
del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la
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applicazione dell'articolo 27 della legge 689/1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n.
30774).
L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13).
Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, intitolato “dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada”, che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso” che è quella del 6 ottobre 2011.
Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada,
l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale
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per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione,
l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato.
Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.
Resta peraltro immutato, e va qui ribadito, l'altro principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti valere con l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. soltanto i fatti sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la mancanza di titolo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche
Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n. 4891/06, n. 24215/09, n.21793/10) e la mancata notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa;
men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione.
Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 e 204 codice della strada (con il termine valido a seguito della entrata in vigore dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 settembre
2011 n. 150) in relazione alla mancata notifica del verbale di accertamento, in parte nella opposizione agli atti esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella mentre
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vi rientrava la opposizione ex articolo 615 cpc solo in relazione alla dedotta prescrizione ed alla applicazione della maggiorazione di cui all'articolo 27 della legge 689/1981
Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204
del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto di tale termine costituisce una decadenza processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III,
21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno.
Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della
Cassazione che hanno stabilito che l'opposizione a cartella di pagamento, per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del codice della strada,
va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 d.lgs. n. 150 del
2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082)
Fatta questa premessa osserva il giudicante che per procedere alla contestazione della notifica del verbale di accertamento era necessario introdurre il giudizio ai sensi dell'articolo
7 del d.lgs. 150/2011, il ricorso o l''atto di citazione – che può essere utilizzato per il principio di conservazione degli atti giuridici – nel termine di decadenza di trenta giorni da considerarsi, ai sensi della sentenza delle sezioni unite 758/2022, alla data di avvio della notifica nel caso di atto di citazione e alla data del deposito nel caso che sia utilizzato il ricorso.
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Nel caso di specie la opposizione per essere ammissibile ai fini della contestazione della notifica dei verbali di accertamento doveva essere passata per la notifica entro il trenta giorni dalla data di ricevimento del preavviso di fermo, data indicata nel 10 gennaio 2020.
Di conseguenza il ricorso per essere tempestivo doveva essere passato per la notifica entro il 9 febbraio 2020, cosa che effettivamente è avvenuta essendo stato passato l'atto di citazione per la notifica in data 8 febbraio 2020, quindi, il ricorso era ammissibile a condizione che il preavviso di fermo costituisse il primo atto attraverso il quale l'opponente avesse tratto la conoscenza della esistenza dei verbali di accertamento.
Nel caso di specie deve essere valutata anche la notifica o consegna delle cartelle di pagamento in quanto ove provata, il termine per la proposizione della opposizione recuperatoria sarebbe decorsa dalla data di conoscenza della cartella di pagamento.
Per quanto riguarda la notifica delle cartelle di pagamento la opposizione doveva essere preposta nel termine di 20 giorni dalla consegna del preavviso di fermo ai sensi dell'articolo
617 cpc.
Tale opposizione agli atti esecutivi deve essere dichiarata tardiva dal momento che la stessa avrebbe dovuto essere notificata entro il giorno 30 gennaio 2020 mentre la stessa è
stata passata per la notifica solo il giorno 8 febbraio 2020.
In ogni caso per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720140211280634, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 5 gennaio 2015 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n..689137526251in
data 1 agosto 2015 la cui consegna era stata tentata il 24 agosto 2015 e non avendo
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rinvenuto il destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720140289123957, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 14 maggio 2015 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 689184524976 in data 3 agosto 2015 la cui consegna era stata tentata il 20 agosto 2015 e non avendo rinvenuto il destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720150002091669, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 3 agosto 2015 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n..689167912399 in data 4 agosto 2015 la cui consegna era stata tentata il 20 agosto 2015 e non avendo rinvenuto il destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720150159625581, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 5 novembre 2015 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n.689228429689 in data 9 novembre 2015
la cui consegna era stata tentata il 16 novembre 2015 e non avendo rinvenuto il
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destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720150172606866, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 140 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 11 gennaio 2016 con indicazione che non erano state rinvenute altre persone di cui all'articolo 139 cpc e previo avviso era stato depositato l'atto presso la casa comunale e spedizione di avviso di avvenuto deposito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento n. 689259019381 in data 13 gennaio 2016
la cui consegna era stata tentata il 21 gennaio 2016 e non avendo rinvenuto il destinatario era stato lasciato l'avviso e depositato in atti anche il relativo avviso di ricevimento;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720150189727762, la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 143 cpc mediante tentativo di consegna effettuato dal messo comunale il data 8 aprile 2016 con indicazione che la notifica era stata effettuata ai sensi dell'articolo 143 cpc senza neppure la attestazione delle vane ricerche e la spedizione della raccomandata informativa ritenuta dalla corte di cassazione necessaria anche nel caso di notifica eseguita in base all'articolo 60 del d.P.R.
600/1973;
per quanto riguarda la cartella di pagamento 09720170216357163 la stessa risulta essere stata notificata ai sensi degli articolo 60 del d.P.R. 600/1973 e 1139 cpc mediante consegna effettuata dal messo comunale alla moglie del destinatario in data 29 marzo 2018
e spedizione di avviso di avvenuto consegna dell'atto alla moglie deposito con lettera raccomandata semplice n.6573142711666 in data 4 aprile 2018.
Di conseguenza la notifica si era perfezionata per tutte le cartelle di pagamento fatta eccezione per la n. 09720150189727762 per la quale la consegna con il rito degli irreperibili non si era perfezionato alla luce delle recenti indicazioni della corte di cassazione.
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Di conseguenza l'odierno appellane era decaduto dalla possibilità di proporre la opposizione recuperatoria ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 essendo decorso detta termine nel 2015, 2016 e 2018 salvo per la cartella 09720150189727762, indicata per la quale la opposizione ex articolo 7 del d.lgs. 150/2011 era tempestiva e non era stata provata la notifica della cartella di pagamento.
La avvenuta prova della notifica delle cartelle di pagamento esclude che in relazion ai verbali di accertamento si fosse integrata la prescrizione essendo stato interrotto il termine prima del integrazione del termine di cinque anni.
Per quanto riguarda la contestazione della documentazione prodotta dalla
[...]
perché non in copia conforme, osserva il giudicante che nel sistema Parte_1
processuale civile le fotocopia corrispondono all'originale e non devono essere prodotte in copia conforme all'originale.
Nel caso di contestazione della corrispondenza delle fotocopia all'originale la corte di cassazione ha escluso che la stessa possa essere formulata genericamente dovendo essere indicate le ragioni per le quali in relazione a ciascuna fotocopia si ritiene che la stessa diverga dall'originale dal momento che ciascuna di esse corrisponde alla documentazione tipica utilizzata per gli atti relativi alla notifica sia da parte del messo comunale che a mezzo del servizio postale ordinario per la consegna delle raccomandate di avviso.
La contestazione generica non è stata presa in considerazioen dal momento che la documentazione appare idonea a far ritenere la stessa conforme secondo quanto indicato nella recente giurisprudenza della corte di cassazione in materia.
Deve, pertanto essere parzialmente accolto l'appello ed in riforma della sentenza impugnata deve essere dichiarata la mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento 09720150189727762 che per l'effetto deve essere dichiarata
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inefficace e la inefficacia del preavviso di fermo 09780201900006092 limitatamente alla sola cartella di pagamento dichiarata inefficace
Deve per il resto essere respinta la opposizione proposta avverso i preavvisi di fermo
09780201900006092 e 09780201900070011 in relazione alle cartelle di pagamento
09720140211280634, 09720140289123957, 09720150002091669, 09720150159625581,
09720150172606866 e 09720170216357163. In relazione a detta ultima cartella di pagamento risulta essere stata presentata richiesta di definizione agevolata, accolta,
senza, tuttavia la produzione della prova dell'avvenuta pagamento della prima rata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, previa compensazione nella misura del 20% tenuto conto della soccombenza reciproca, come in dispositivo.
Nulla per le spese in relazione a . Parte_2
P Q M
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del giudice di pace di Roma n. 13947/2020
dichiara la mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento
09720150189727762 che per l'effetto deve essere dichiarata inefficace e la inefficacia del preavviso di fermo 09780201900006092 limitatamente alla sola cartella di pagamento che dichiara inefficace;
Respinge la opposizione proposta avverso i preavvisi di fermo 09780201900006092 e
09780201900070011 in relazione alle cartelle di pagamento 09720140211280634,
09720140289123957, 09720150002091669, 09720150159625581, 09720150172606866 e
09720170216357163. In relazione a detta ultima cartella di pagamento risulta essere stata presentata richiesta di definizione agevolata, accolta, senza, tuttavia la produzione della prova dell'avvenuta pagamento della prima rata.
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Condanna a rimborsare alla le spese Controparte_2 Parte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida, previa compensazione nella misura del
20% in euro 2.000, di cui euro 2.000 quali onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15 %;
Condanna a rimborsare alla le spese Controparte_2 Parte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida, previa compensazione nella misura del
20% in euro 850,00, di cui euro 850 quali onorari delle fasi di giudizio, oltre accessori come per legge, e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15 %;
Nulla per le spese in relazione a . Parte_2
Così deciso in Roma, il giorno 18 dicembre 2024.
Il Giudice
(BE Parziale)
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