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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 31/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1543 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. nata a [...], il04/09/1980, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Oristano, viale Repubblica 145 presso lo studio dell'Avv. MARRAS CLAUDIA che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto e
C.F. , nato a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Oristano, viale Diaz 64 presso lo studio dell'Avv. DAU ROBERTO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso congiunto
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“Voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati di letto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto.
A) AFFIDO DEL FIGLIO MINORE
- Affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1
Pagina 1 presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale sita in Cabras (OR), nella via
C.S. Perda Gruxi n.4 – int. 1, il quale continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi oltretutto conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
- Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le condizioni, capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
- Su entrambi i genitori ricade il dovere di accedere al registro elettronico, assumere direttamente e personalmente le informazioni, nonché vigilare sul corretto svolgimento dei compiti nei rispettivi periodi di convivenza.
- Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
- Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
B) REGIME DI VISITE ED INCONTRI
- i periodi di visita e/o frequentazione con ciascun genitore possono essere liberamente concordati tra gli stessi compatibilmente con i rispettivi impegni e, in assenza di accordo si dovrà seguire il seguente calendario:
- regolamentare il diritto di visita del padre nei confronti del figlio minore in 2 giorni alla settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, nonché il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del sabato (dall'uscita di catechismo) alle ore 20.00 della domenica.
Durante le vacanze estive, a settimane alterne, il figlio trascorrerà con il padre il week-end, ovvero dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica.
Nei restanti giorni e fine settimana del mese resterà con la madre. Per_1
- Il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Santo
Stefano, il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo ed ogni festività nazionale
e locale.
- Nelle vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà presso di sé per 6 Per_1 giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con il periodo di ferie.
In ogni caso, tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i ricorrenti entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno il figlio.
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente
Pagina 2 con gli impegni di lavoro di entrambi e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio
e della sua volontà.
C) PER QUANTO ALLA CASA FAMILIARE
- la casa coniugale sita in Cabras (OR), nella via C.S. Perda Gruxi n.4 – int. 1, di proprietà del padre della sig.ra resta assegnata alla madre che vi abiterà con il figlio minore. Pt_1
D) SPESE PER IL MANTENIMENTO ORDINARIO DEL FIGLIO
- Porre a carico del sig. un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di CP_1 concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio - da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT - da corrispondersi mediante bonifico all' IBAN [...] acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Arborea intestato alla sig.ra , entro e non Parte_1 oltre il venti di ogni mese.
- Inoltre, percezione al 100% dell'Assegno Unico Universale da parte della sig.ra . Parte_1
E) SPESE STRAORDINARIE
- Tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie dovranno essere sempre concordate tra le parti e documentate. In ipotesi di disaccordo i coniugi faranno riferimento alle previsioni di cui alle linee
Guida del CNF del 29.11.17. Le spese straordinarie saranno rimborsate dal IG. mese per mese, CP_1 sempre entro il giorno 20, previa rendicontazione da parte della RA attraverso le Pt_1 medesime modalità previste per il mantenimento o brevi manu.
- Sarà onere dei genitori mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
- I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni questione di carattere patrimoniale, valutati i reciproci diritti, anche di natura creditoria ed i rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e fino alla data odierna reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
I veicoli appresso indicati resteranno rispettivamente in uso esclusivo ai coniugi quali si obbligano reciprocamente, senza compensazione, a trasferirsi l'un l'altro le rispettive quote di proprietà secondo le seguenti modalità: la IG.ra resterà unica proprietaria del seguente veicolo OPEL Karl Rocks Targata FR 245 Pt_1
VF; al IG. sarà a sua volta esclusivo proprietario camper targato CM863RD e dell'autovettura CP_1
Pagina 3 EM029YR. Controparte_2
Ove sussistenti, le spese per il trasferimento della quota di proprietà da eseguirsi entro 6 mesi, verranno sostenute dai coniugi, ciascuno per il mezzo rispettivamente assegnato.
- Con integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/05/2024, e anno chiesto Parte_1 CP_1
congiuntamente la pronuncia della separazione tra i coniugi alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio in CABRAS il 14/10/2007 (N. 19 P.2 S. A, Anno 2007)
Dalla predetta unione è nato il figlio in data 10.2.2012. Per_1
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 28.10.2024, hanno dato atto di non intendere riconciliarsi e hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dalla dichiarata impossibilità di una riconciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
Pagina 4 La genitorialità condivisa, inoltre, di garantire che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita sono certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza al figlio minore..
Anche in caso di mancato accordo delle parti, i tempi che vengono subordinatamente previsti quanto al diritto di visita del padre risultano adeguati a garantire una proficua e stabile presenza paterna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età del minore.
L'assegnazione della casa familiare alla madre, genitore collocatario, è senz'altro condivisibile, in quanto trattasi di diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse del figlio alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle sue abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre, così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le esigenze di vita del minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, il sig. isulta occupato presso la sede di Cagliari, e percepisce in media CP_1 CP_3
€. 1.500,00 mensili, mentre la sig.ra svolge l'attività di commerciante e percepisce in Pt_1 media € 450,00 mensili.
Tale squilibrio economico, considerato unitamente ai tempi di permanenza dei minori, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata, specialmente se si considera la rinuncia della propria quota di assegno unico universale da parte della Pt_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, in omologa degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
Pagina 5 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
04/09/1980 e nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio CP_1 dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto N. 19 P.2 S. A, Anno 2007- Comune di CABRAS).
2. – Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione coniugale sita in Cabras (OR), nella via C.S. Perda Gruxi n.4 – int. 1, il quale continuerà a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi oltretutto conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le condizioni, capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Su entrambi i genitori ricade il dovere di accedere al registro elettronico, assumere direttamente e personalmente le informazioni, nonché vigilare sul corretto svolgimento dei compiti nei rispettivi periodi di convivenza.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
3. - i periodi di visita e/o frequentazione con ciascun genitore saranno liberamente concordati tra gli stessi compatibilmente con i rispettivi impegni e, in assenza di accordo si dovrà seguire il seguente calendario:
- il padre eserciterà il diritto di visita nei confronti del figlio minore in 2 giorni alla settimana, il lunedì
e il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30, nonché il fine settimana, a settimane alterne, dalle ore
16.00 del sabato (dall'uscita di catechismo) alle ore 20.00 della domenica.
Durante le vacanze estive, a settimane alterne, il figlio trascorrerà con il padre il week-end, ovvero dalle ore 10.00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica.
Nei restanti giorni e fine settimana del mese resterà con la madre. Per_1
- Il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni il giorno di Natale e il giorno di Santo
Stefano, il giorno di Capodanno, il giorno di Pasqua, il Lunedì dell'Angelo ed ogni festività nazionale e locale.
- Nelle vacanze estive, salvo diverso accordo tra i genitori, il padre terrà presso di sé per 6 Per_1 giorni, anche non consecutivi, compatibilmente con il periodo di ferie.
In ogni caso, tale periodo dovrà essere preventivamente concordato tra i ricorrenti entro e non oltre il
Pagina 6 30 giugno di ogni anno.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove eventualmente porteranno il figlio.
- Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi e nel rispetto degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio e della sua volontà.
4. - la casa coniugale sita in Cabras (OR), nella via C.S. Perda Gruxi n.4 – int. 1, di proprietà del padre della sig.ra sarà assegnata alla madre che vi abiterà con il figlio minore. Pt_1
5. – Dispone che il sig. versi un assegno mensile di € 300,00 (trecento/00) a titolo di CP_1 concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio - da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT - da corrispondersi mediante bonifico all' IBAN [...] acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Arborea intestato alla sig.ra entro e non Parte_1 oltre il venti di ogni mese.
6. - Prende atto che il 100% dell'Assegno Unico Universale sarà percepito dalla sig.ra Parte_1
7. – Dispone che tutte le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le spese straordinarie dovranno essere sempre concordate tra le parti e documentate. In ipotesi di disaccordo i coniugi faranno riferimento alle previsioni di cui alle linee Guida del CNF del 29.11.17. Le spese straordinarie saranno rimborsate dal IG. mese CP_1 per mese, sempre entro il giorno 20, previa rendicontazione da parte della RA Pt_1 attraverso le medesime modalità previste per il mantenimento o brevi manu.
- Sarà onere dei genitori mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8. – Prende atto che i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni questione di carattere patrimoniale, valutati i reciproci diritti, anche di natura creditoria ed i rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e fino alla data odierna reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
9. – Prende atto che i veicoli appresso indicati resteranno rispettivamente in uso esclusivo ai coniugi quali si obbligano reciprocamente, senza compensazione, a trasferirsi l'un l'altro le rispettive quote di proprietà secondo le seguenti modalità: la IG.ra resterà unica proprietaria del seguente Pt_1 veicolo OPEL Karl Rocks Targata FR 245 VF;
il IG. sarà a sua volta esclusivo proprietario CP_1 camper targato CM863RD e dell'autovettura Puegeot Partner EM029YR. Ove sussistenti, le spese
Pagina 7 per il trasferimento della quota di proprietà da eseguirsi entro 6 mesi, verranno sostenute dai coniugi, ciascuno per il mezzo rispettivamente assegnato.
10. - Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29/01/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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