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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5873/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 26.03.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Giuseppe Di
Pietro (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._1
APPELLANTE -
E
c.f. e P.IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore
Elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Claudio
Chiola (c.f. ) e l'avvocato Alessandro Bellomi (c.f. C.F._2
), che la rappresentano e difendono per procura in atti - C.F._3
APPELLATA -
E
in persona del Sindaco pro tempore Controparte_2
- APPELLATO NON COSTITUITO -
Oggetto: appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e del avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Controparte_2
Ordinario di Tivoli n. 267/2020, pubblicata in data 29.07.2021, a definizione del r.g. n. 1 giudizio recante n° R.G. 4529/2015 promosso da nei confronti di Controparte_3
e del – azioni a tutela del possesso - Parte_1 Controparte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.09.2015, conviene in giudizio, Controparte_3
dinanzi al primo giudice, e il , rassegnando Parte_1 Controparte_2
le seguenti conclusioni:
“(…) ordinare alla soc. r.l. NT GE (…) anche in esecuzione della precedente ordinanza 3.7.14, di provvedere all'apertura nella recinzione di recente installata di un varco che sia in grado di consentire alla ricorrente il libero passaggio CP_3 anche carrabile, in corrispondenza all'area stessa locata dal Comune di Marcellina”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, allega. Controparte_3
- A maggio 2014, la società NT GE a r.l. appone un cancello sul tratto finale della strada che, da Pozzo Badino, conduce alla vetta del NT , Pt_1
precludendo, alla ricorrente, l'accesso all'impianto radiofonico ivi posizionato nonché al terreno limitrofo condotto in locazione per contratto con il Comune di
. CP_2
- Detta strada è, da sempre, gravata da una servitù di pubblico passaggio.
- All'esito del giudizio possessorio (n.r.g. 2300/2014) di cui è stato parte
(intervenuta) anche il il Tribunale di Tivoli, con Controparte_2
l'ordinanza del 03.07.2014, reintegra, nel possesso della strada, tanto
[...]
quanto ordinando la rimozione del CP_3 Controparte_2
cancello o la consegna delle chiavi di apertura del medesimo cancello.
- Essendo stato ripristinato il diritto di passaggio in esecuzione di detta ordinanza, il Sindaco di Palombara Sabina, con ordinanza sindacale del 28.07.2014, ordina alla società NT GE a r.l., la recinzione dell'area di sua proprietà.
- In esecuzione della ordinanza sindacale, il 19.09.2014, la società NT GE
a r.l. innalza una recinzione con rete metallica, impedendo nuovamente, alla ricorrente, l'accesso al terreno locato dal Comune di . CP_2
Con comparsa depositata in data 14.10.2015, si costituisce la società NT GE a r.l. e conclude per il rigetto del ricorso. A tal fine, eccepisce la decadenza dell'azione possessoria;
il difetto del presupposto dell'animus spoliandi, dato che l'opera di recinzione è conseguita ad un ordine dell'autorità amministrativa;
l'inesistenza di una servitù pubblica di passaggio sulla strada privata oggetto di contestazione.
r.g. n. 2 All'udienza del 12.10.2015, vengono sentiti i legali rappresentanti delle società in causa, nonché i sommari informatori e all'esito della istruttoria, la ordinanza n. 3358/15 del 09.12.15 ordina alla società NT GE a r.l. di reintegrare Controparte_3
nel passaggio che dalla proprietà NT GE conduce alla confinante proprietà del
Comune di locata alla ricorrente. CP_2
Con ricorso depositato il 27.01.2016 ai sensi dell'art. 703 c.p.c., Controparte_3
introduce il giudizio di merito che la sentenza impugnata definisce, come di seguito.
<< (…) 1) Accoglie la domanda di spoglio proposta da e per Controparte_3
l'effetto condanna a reintegrare Controparte_4 [...]
nel passaggio che dalla proprietà NT GE conduce alla CP_3
confinante proprietà del comune di locata alla ricorrente mediante apertura CP_2
della recinzione o consegna delle chiavi di un eventuale cancello di accesso, assicurando comunque un'apertura idonea al passaggio carrabile;
2) Regola le spese di lite e di CTU come in parte motiva>>.
A sostegno della decisione, le seguenti considerazioni.
L'eccezione di decadenza sollevata da è infondata: Controparte_5 [...]
prova la tempestività dell'azione di spoglio, come da rilievi in fatto contenuti CP_3
nella ordinanza possessoria del 09.12.15 che accoglie la domanda cautelare.
L'animus spoliandi non è escluso dalla presenza di un titolo costituito da un atto negoziale ovvero da un atto amministrativo astrattamente idoneo a legittimare la pretesa al rilascio del bene, poiché tale provvedimento non fa venir meno l'intenzione di incidere sul possesso altrui (C. 13218/2005; C. 8489/2000; C. 5113/1995; C.
3520/1994; C. 6741/1986).
L'animus spoliandi non è escluso da un titolo di concessione o da un'autorizzazione amministrativa;
pertanto, il concessionario che si faccia giustizia da sé, sottraendo al detentore il materiale possesso del bene, realizza il comportamento perseguibile con l'azione di spoglio (C. 9668/2003).
Il pregresso esercizio di un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di servitù di passaggio a piedi o con mezzi meccanici da parte dell'attrice e dei suoi dipendenti non è contestato;
è confermato dai sommari informatori;
trova riscontro nella c.t.u. che rileva la presenza sui luoghi della strada in contestazione, come unica percorribile per raggiungere l'area locata dal all'attrice. Controparte_2
Le circostanze materiali dello spoglio non sono contestate.
Spese di lite regolate secondo soccombenza.
r.g. n. 3 Spese di CTU poste definitivamente a carico di Controparte_5
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< -in via pregiudiziale e cautelare, per le causali di cui in narrativa, sospendere
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione
-in via principale e nel merito per le causali di cui in narrativa, annullare/ riformare la sentenza (…)
-per l'effetto, per le causali di cui i n narrativa, accogliere le domande rassegnate
(anche in I grado) dalla in persona del l.r.p. opposta in I grado Parte_1
/odierna appellante) e respingere tutte le domande rassegnate (anche in I grado dal la in persona d e l l.r.p.t. opponente i n I grado /odierna Controparte_3
appellata in quanto infondate i n fatto ed in diritto, con ogni conseguente provvedimento e/o statuizione;
-con vittoria di spese, competenze ed on orari del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario del 15 %, C.A. ed I.V.A. come per legge>>.
Con comparsa del 26.02.2021, si costituisce e rassegna le seguenti Controparte_3
conclusioni.
<< si chiede, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello per avvenuto decorso del termine per l'impugnazione ex art. 327 c.p.c., con ordinanza o, comunque, con sentenza. Qualora si dovesse scendere nel merito, s'insiste sull'infondatezza del gravame, con condanna in entrambi i casi dell'appellante alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio in favore dell'appellata .>>. CP_3
Il contumace in primo grado, ha ricevuto all'indirizzo pec Controparte_2
.rm.it”, il 10.12.2020, per l'udienza di prima Email_1 CP_2 Email_2
comparizione fissata per il 24.03.2021; non si è costituito e viene dichiarato contumace. articola quattro motivi di appello. Parte_1
1) Rubricato: “Sulla inesistenza del “possesso” per inesistenza della strada che dall'interno della proprietà condurrebbe fino sulla vetta del Parte_1 monte gennaro in cui si trova l'area locata dal Comune di a CP_2 [...]
e sulla inesistenza di atti autorizzativi alla realizzazione di una CP_3
nuova strada. Travisamento della CTU espletata. Violazione e falsa
r.g. n. 4 applicazione, in delle norme in tema di azione possessoria ex art. 703 c.p.c. e d ex artt. 1168 1170 c.c. Illegittima pronuncia ultra petitum”.
2) Rubricato: “Sulla inesistenza delle autorizzazioni di legge per l'installazione di impianti ricetrasmittenti nell'area del Comune di posta sulla vetta CP_2
del monte GE e locata a Radio Subasio S. r. l. Ancora violazione e falsa applicazione, in particolare delle norme in tema di azione possessoria ex art.
703 c.p.c. e d ex artt. 1168 1170 c.c.”.
3) Rubricato: “Sulla insussistenza della violenza e clandestinità dello spoglio e dell'animus spoliandi. Ancora violazione e falsa applicazione, in particolare, delle norme in tema di azione possessoria ex art. 703 c.p.c. ed ex artt. 1168 -
1170 c.c.”.
4) Rubricato: “Sulla decadenza dall'azione per tardività. Ancora, violazione e falsa applicazione, in particolare, delle norme in tema di azione possessoria ex art.
703 c.p.c. e d ex artt. 1168 - 1170 c. c.”.
L'appello è tardivo e inammissibile.
Nel giudizio possessorio, articolato in due fasi, l'una, necessaria, di natura sommaria, e l'altra, eventuale, a cognizione piena, quale prosecuzione della prima ed avente ad oggetto il merito della pretesa possessoria, il giudizio di merito possessorio deve svolgersi con le garanzie e nel rispetto delle norme del processo ordinario di cognizione.
La novella legislativa del 2005, pur intervenendo sulla struttura bifasica del procedimento possessorio, non ne compromette la sostanziale unitarietà e il giudizio di merito, pur se resta eventuale, è prosecuzione successiva alla fase sommaria tanto che, alla conclusione della fase interdittale, la causa deve proseguire davanti al medesimo giudice per la seconda fase, quella di merito, senza soluzione di continuità (Cass. Sez.
Unite n.1984/98; Cass. n.4845/2012; Cass. 5154/2019).
La struttura unitaria del giudizio possessorio non esclude, tuttavia, che al giudizio del merito possessorio si applichino le norme del giudizio ordinario di cognizione e, conseguentemente le preclusioni da esso stabilite.
Nel concreto, la seconda fase, introdotta ai sensi dell'art. 703 c.p.c., vede la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e all'art. 190 c.p.c.
L'introduzione del giudizio di appello nel termine previsto deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile tenuto conto del rito seguito nel giudizio di primo grado.
r.g. n. 5 Nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte.
Il principio di ultrattività del rito comporta che se anche il giudice abbia trattato la causa seguendo un rito errato, il giudizio deve proseguire nelle stesse forme, condizionando anche la valutazione sulla tempestività dell'impugnazione.
Nei procedimenti possessori e cautelari, l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, stabilita dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (R.D.
30 gennaio 1941, n. 12), opera solo con riguardo alla fase a carattere sommario, intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre nella successiva fase a rito ordinario, compresa quella di impugnazione che è in rilievo nel concreto, ovvero nel caso in cui si proceda congiuntamente alla trattazione del merito, trova applicazione la regola generale della sospensione dei termini.
Nel concreto, la sentenza impugnata è stata emessa nelle forme del rito ordinario, nel giudizio introdotto ai sensi dell'art. 703 c.p.c., nel corso del quale sono stati concessi sia i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., sia i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La sentenza impugnata è stata pubblicata il 10.02.2020 e non notificata.
L'appello avrebbe dovuto essere introdotto con citazione e nel corso del giudizio, con la ordinanza del 30.03.2021, è stato disposto il mutamente del rito da speciale lavoro a ordinario, ai sensi dell'art. 347 c.p.c.
Ai fini del computo del c.d. termine lungo per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., occorre fare riferimento alla data di pubblicazione della sentenza e l'appello non può essere proposto, indipendentemente dalla notificazione, decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Per i termini calcolati in mesi si applica il criterio di computo ex nominatione dierum in virtù del quale non si contano i giorni singolarmente, ma i mesi, mantenendo fisso il giorno.
Nella fattispecie, pertanto, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 10.02.2020, il predetto termine (in assenza di notifica) e applicata la sospensione “feriale” sarebbe scaduto il 10.09.2020.
Occorre però tener conto anche della sospensione straordinaria da Covid 19 prevista dal combinato disposto degli artt. 83 co. 2 d.l. n. 18/2020 e 36 co. 1 d.l. n. 23/2020 per il r.g. n. 6 periodo 09.03.2020-11.05.2020 e, quindi, per 63 giorni (applicando il criterio di calcolo previsto dall'art. 155 co. 1 c.p.c. che esclude il giorno inziale) in questo caso di termine espresso in giorni.
La sentenza, dunque, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 12.11.2020 (20 gg. di settembre + 31 gg. di ottobre + 12 gg. di novembre = 63 giorni dal 10.09.2020).
L'appello è stato proposto nelle forme del rito del lavoro, con iscrizione a ruolo in data
13.11.2020 del ricorso, al quale ha fatto seguito, il 20.11.2020, il decreto Presidenziale di fissazione della udienza di prima comparizione (24.03.2021).
L'appello avrebbe dovuto essere introdotto con atto di citazione
Il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza sono stati passati peer la notifica il 10.12.2020, dunque l'appello è tardivo e inammissibile per violazione dell'art. 327 co. 1 c.p.c.
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile, compensi medi, inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
Ulteriore contributo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di e avverso la Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Tivoli n. 267/2020, pubblicata in data 29.07.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 4529/2015 promosso da nei confronti di e , ogni Controparte_3 Parte_1 Controparte_2
diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello.
- Condanna la società NT GE a r.l. a rifondere, alla società Controparte_1
le spese di lite che liquida, in euro 9.999,00 per compensi oltre a rimborso forfettario
(15%), IVA e CPA come per legge.
r.g. n.
7 - Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 29.05.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 8