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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7962/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 7962 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
con gli avv. Dal Medico e Lanaro, Parte_1 attore contro
Controparte_1 convenuta contumace nonché contro con Controparte_2
l'avvocatura dello Stato convenuta e con l'intervento del
Controparte_3
, con l'avvocatura dello Stato
[...] convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. del 10.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd. 28.11.2024: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro: - accertata e dichiarata la piena responsabilità della
[...]
per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1 dal sig. , di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per Controparte_4 essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno 9.9.1943 al giorno 11.6.1945 per totali giorni 640, per l'effetto condannare la CP_1
in solido con la Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori Controparte_1 della somma di € 70.200,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
1 agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il , come da Controparte_5 note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 10.12.2024, 1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'odierno attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della sia della Controparte_2 Controparte_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 –
[...] Cont unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il Controparte_3 quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; 3. in subordine rispetto al
[...] precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
4. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in giudizio la federale di Germania e la Repubblica italiana per Parte_1 CP_1 il tramite della per il risarcimento dei danni patiti dal padre Controparte_2 [...]
, deceduto, di cui è erede. Espone quanto segue. , arruolato nel Primo CP_4 Controparte_4 reggimento Granatieri di Sardegna e dislocato in territorio greco, alla cessazione delle ostilità fra il
Regno d'Italia e gli alleati, il giorno seguente alla diffusione del proclama che annunziò la resa del
Regno d'Italia, venne deportato in e internato nel campo di concentramento di Sandbostel, CP_1 ove rimase fino all'8.5.1945 in sostanziale schiavitù in condizioni disumane;
fece ritorno in patria l'11.6.1945. Nel corso dell'internamento venne obbligato a svolgere attività lavorativa. L'attore ritiene sussistente la giurisdizione del giudice adito;
ritiene inoltre che le condotte debbono considerarsi provate in ragione della prova della cattura e della notorietà del carattere disumano delle condizioni di detenzione nei campi di concentramento nazisti;
infine, i fatti illeciti oggetto di giudizio sarebbero imprescrittibili secondo la Convenzione ONU del 26.11.1968 e la Convenzione del Consiglio Europeo del 25.1.1974. Chiede pertanto il risarcimento dei danni patiti dal padre, senza peraltro qualificarne la tipologia.
L'atto di citazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.3.2023 si sono costituiti in giudizio la
[...]
e il . Le amministrazioni convenute Controparte_2 Controparte_3 ritengono che l'unico soggetto legittimato passivo della pretesa azionata sia il Controparte_3
e pertanto sostengono che la competenza a conoscere della lite sia del Tribunale di Roma
[...] ai sensi dell'art. 25 c.p.c. Sempre in via preliminare sostengono che gli illeciti oggetto di giudizio sarebbero comunque prescritti. Nel merito, sostengono che le condotte in riferimento alle quali sono
2 avanzate le richieste risarcitorie non potrebbero essere considerati illeciti alla stregua del diritto internazionale di guerra vigente all'epoca della loro commissione. Eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995 e l'applicabilità al caso di specie del diritto tedesco ai sensi dell'art. 62, co. 1, l. 218/1995. Infine, ritengono carente la prova dei fatti allegati;
chiedono che in ogni caso venga tenuto conto delle somme eventualmente già percepite a titolo di ristoro dal dante causa dell'attore.
Alla prima udienza è stato autorizzato lo scambio di memorie illustrative relative alle eccezioni preliminari svolte dalle amministrazioni convenute.
L'attore ha depositato una memoria in cui ha allegato la correttezza della notificazione avvenuta alla
Repubblica Federale di Germania convenuta e ha ribadito la legittimazione passiva dello Stato tedesco, la competenza territoriale del Tribunale adito, e le ragioni di merito a sostegno della domanda.
La Repubblica di Germania, cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati correttamente CP_1 notificati, non si è costituita in giudizio.
L'attore ha depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le difese e hanno ulteriormente argomentato relativamente alla competenza territoriale del Tribunale adito.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della Repubblica di Germania convenuta. CP_1
L'attore ha infatti provveduto a notificare alla stessa gli atti introduttivi del giudizio per mezzo del
Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 142 c.p.c. La notifica si è perfezionata per via diplomatica, come si desume dalla documentazione in atti (doc. prodotto in data 17.3.2023).
*
2. Preliminarmente va precisato che non risulta coltivata in giudizio l'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito a favore del Tribunale di Roma, argomentata inizialmente nella comparsa di costituzione e risposta dalle amministrazioni convenute.
L'eccezione (peraltro nemmeno formalizzata nelle conclusioni della comparsa conclusionale) non è stata riproposta nei successivi scritti difensivi e soprattutto al momento della precisazione delle conclusioni. Deve pertanto ritenersi rinunciata (Cass., sez. VI, 27.6.2012 n. 10748).
*
3. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa dell'attore a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-1945.
*
3.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2022, successivamente all'entrata in vigore del d.l. 36/2022
(1.5.2022) il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di
3 guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 CP_3
e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_3 previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma
6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio.
*
3.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del ha inciso sulla vicenda sostanziale oggetto CP_3 di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al CP_3 anche in forza di un contratto di transazione da concludersi «sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144
c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta,
4 eventualmente coincidente con la , responsabile civile degli illeciti. Controparte_1
Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione ordinaria.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in applicazione di un ordinario CP_1 canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del individua la Repubblica italiana come il soggetto giuridico titolare CP_3 del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, l. 190/2014 e dal
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo
Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la ) che per i motivi Controparte_1 sopra esposti nessun interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
5 Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla
Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione
«speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il
«ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto
5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi- ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna
6 e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione interna. CP_1
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito.
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la (Corte cost., Controparte_1
21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
La conclusione ha trovato da ultimo la conferma della giurisprudenza di legittimità: «[…] in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al [,] in virtù delle disposizioni speciali in materia dettate dal d.l. 30 Controparte_3 aprile 2022, n. 36, […] A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento
(anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del durante la seconda guerra mondiale» (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. CP_3
7371).
*
3.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto che il CP_3 Controparte_3 legittimamente è intervenuto nel giudizio, quale Ente gestore del e dunque articolazione
[...] CP_3 dello Stato italiano direttamente interessata a contraddire in giudizio.
Alla luce del precedente di legittimità da ultimo citato, il va anzi qualificato come convenuto, CP_3 nonostante l'attore non l'abbia citato in giudizio. Infatti, proprio in ragione dell'esclusiva titolarità passiva dell'obbligazione da parte del , non si è al cospetto di un intervento propriamente detto CP_3 ma nella costituzione in giudizio dell'amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto di citazione. La costituzione in giudizio del ha CP_3 pertanto realizzato un effetto di sanatoria equivalente a quello previsto dall'art. 4 l. 260/1958 (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
Di conseguenza, va affermata la possibilità da parte del convenuto di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuto titolare dal lato passivo. L'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto, è la vicenda
7 di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dal convenuto. CP_3
*
4. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in base all'art. 3 l. CP_3
218/1995.
La questione sarebbe comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta contumace la convenuta e trattandosi di difetto di giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra illustrata relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
L'eccezione merita accoglimento sebbene per motivazioni differenti da quelle esposte dalle convenute.
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non è mai venuto meno nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24
Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Il precedente di legittimità sopra citato corrobora la conclusione (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
Va pertanto accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione formulata dal convenuto. CP_3
*
5. L'attore ha svolto in via collaterale domanda di condanna contro la Repubblica italiana, da intendersi correttamente proposta, per le ragioni sopra esposte, contro il . Controparte_3
Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
*
6. La terza chiamata, che come sopra si visto è legittimata passiva ed è titolata a eccepire i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
8 Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
*
6.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del Consiglio d'Europa del
25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044), peraltro mai sottoscritte dalla Repubblica italiana.
Successivamente la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale
(Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della retroattività.
Solo a partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7;
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49; Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente alla loro commissione e in nessun ordinamento attualmente vigente, interno o sovranazionale o internazionale, è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
9 Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria,
l'irretroattività della legge.
Quanto all'ordinamento interno, l'art. 157, co. VIII, c.p. prevede quale unica ipotesi di imprescrittibilità
i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
L'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è quella dell'art. 600 c.p.
(riduzione in schiavitù) che era ed è punito con la reclusione e non con l'ergastolo.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642)
– la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
*
6.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era
10 responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni, mentre, per quanto allegato e provato dai convenuti, l'aspettativa media attuale in è di settantanove anni. CP_1
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n.
14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2022, a settantasette anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione andrebbe individuato in tre lustri. (Trib. Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib. Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento,
19.2.2025; Trib. Trento, 14.2.2025). A questo riguardo va precisato che la ricorrenza di circostanze aggravanti atte a estendere il termine di prescrizione è stata allegata tardivamente (solo in comparsa
11 conclusionale) e comunque in termini generici, tali da non consentire l'accertamento incidentale di fatti specifici.
Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va individuato, se non addirittura nell'epoca di consumazione delle condotte illecite, quantomeno nel 1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire. Infatti,
l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori e, più in generale, il diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'internamento avrebbe potuto essere giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
Esso in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, tre anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso il diritto azionato in giudizio è dunque prescritto.
*
7. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Repubblica di Germania;
CP_1
2. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della;
Controparte_1
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 4 aprile 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione monocratica nella persona del giudice Vincenzo Ciliberti ha pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 7962 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa da:
con gli avv. Dal Medico e Lanaro, Parte_1 attore contro
Controparte_1 convenuta contumace nonché contro con Controparte_2
l'avvocatura dello Stato convenuta e con l'intervento del
Controparte_3
, con l'avvocatura dello Stato
[...] convenuto avente ad oggetto: risarcimento danni, e trattenuta in decisione con provvedimento ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. del 10.12.2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore, come da note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dd. 28.11.2024: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in accoglimento delle ragioni illustrate in atti, anche in modo indipendente tra loro: - accertata e dichiarata la piena responsabilità della
[...]
per i fatti di cui in narrativa, nonché i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti Controparte_1 dal sig. , di cui l'attore è erede legittimo, nel corso della Seconda Guerra Mondiale per Controparte_4 essere stato catturato, deportato, internato e sottoposto a lavoro forzato e a trattamento inumano in dal giorno 9.9.1943 al giorno 11.6.1945 per totali giorni 640, per l'effetto condannare la CP_1
in solido con la Repubblica Italiana al pagamento a favore degli attori Controparte_1 della somma di € 70.200,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre
1 agli interessi di legge e alla rivalutazione monetaria dalla domanda al dì del saldo;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di procuratore, nonché rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il , come da Controparte_5 note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 10.12.2024, 1. dichiarare – per le ragioni esposte in narrativa – la prescrizione della pretesa risarcitoria dell'odierno attore;
2. in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva sia della sia della Controparte_2 Controparte_1
legittimato essendo – ai sensi dell'articolo 43 D.L. n. 36/2022 conv. in L. n. 79/2022 –
[...] Cont unicamente, ed in luogo della , lo Stato italiano attraverso il Controparte_3 quale titolare dello speciale Fondo istituito dall'articolo 43 cit.; 3. in subordine rispetto al
[...] precedente punto 2, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice italiano per le ragioni di diritto privato internazionale di cui in narrativa (articolo 3 L. n. 218/1995);
4. in ulteriore subordine, rigettare la domanda attorea perché inammissibile e/o improcedibile per le ragioni dedotte in narrativa, anche per le esposte ragioni di giurisdizione e/o di decadenza;
5. in estremo subordine, rigettare nel merito la domanda attorea perché infondata e comunque non provata;
6. con vittoria di spese, competenze e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha citato in giudizio la federale di Germania e la Repubblica italiana per Parte_1 CP_1 il tramite della per il risarcimento dei danni patiti dal padre Controparte_2 [...]
, deceduto, di cui è erede. Espone quanto segue. , arruolato nel Primo CP_4 Controparte_4 reggimento Granatieri di Sardegna e dislocato in territorio greco, alla cessazione delle ostilità fra il
Regno d'Italia e gli alleati, il giorno seguente alla diffusione del proclama che annunziò la resa del
Regno d'Italia, venne deportato in e internato nel campo di concentramento di Sandbostel, CP_1 ove rimase fino all'8.5.1945 in sostanziale schiavitù in condizioni disumane;
fece ritorno in patria l'11.6.1945. Nel corso dell'internamento venne obbligato a svolgere attività lavorativa. L'attore ritiene sussistente la giurisdizione del giudice adito;
ritiene inoltre che le condotte debbono considerarsi provate in ragione della prova della cattura e della notorietà del carattere disumano delle condizioni di detenzione nei campi di concentramento nazisti;
infine, i fatti illeciti oggetto di giudizio sarebbero imprescrittibili secondo la Convenzione ONU del 26.11.1968 e la Convenzione del Consiglio Europeo del 25.1.1974. Chiede pertanto il risarcimento dei danni patiti dal padre, senza peraltro qualificarne la tipologia.
L'atto di citazione è stato notificato all'Avvocatura dello Stato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.3.2023 si sono costituiti in giudizio la
[...]
e il . Le amministrazioni convenute Controparte_2 Controparte_3 ritengono che l'unico soggetto legittimato passivo della pretesa azionata sia il Controparte_3
e pertanto sostengono che la competenza a conoscere della lite sia del Tribunale di Roma
[...] ai sensi dell'art. 25 c.p.c. Sempre in via preliminare sostengono che gli illeciti oggetto di giudizio sarebbero comunque prescritti. Nel merito, sostengono che le condotte in riferimento alle quali sono
2 avanzate le richieste risarcitorie non potrebbero essere considerati illeciti alla stregua del diritto internazionale di guerra vigente all'epoca della loro commissione. Eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice adito ai sensi dell'art. 3 l. 218/1995 e l'applicabilità al caso di specie del diritto tedesco ai sensi dell'art. 62, co. 1, l. 218/1995. Infine, ritengono carente la prova dei fatti allegati;
chiedono che in ogni caso venga tenuto conto delle somme eventualmente già percepite a titolo di ristoro dal dante causa dell'attore.
Alla prima udienza è stato autorizzato lo scambio di memorie illustrative relative alle eccezioni preliminari svolte dalle amministrazioni convenute.
L'attore ha depositato una memoria in cui ha allegato la correttezza della notificazione avvenuta alla
Repubblica Federale di Germania convenuta e ha ribadito la legittimazione passiva dello Stato tedesco, la competenza territoriale del Tribunale adito, e le ragioni di merito a sostegno della domanda.
La Repubblica di Germania, cui gli atti introduttivi del giudizio sono stati correttamente CP_1 notificati, non si è costituita in giudizio.
L'attore ha depositato le memorie ex art. 183 c.p.c. nelle quali hanno sostanzialmente ribadito le difese e hanno ulteriormente argomentato relativamente alla competenza territoriale del Tribunale adito.
La causa è stata trattenuta in decisione senza espletamento di istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della Repubblica di Germania convenuta. CP_1
L'attore ha infatti provveduto a notificare alla stessa gli atti introduttivi del giudizio per mezzo del
Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 142 c.p.c. La notifica si è perfezionata per via diplomatica, come si desume dalla documentazione in atti (doc. prodotto in data 17.3.2023).
*
2. Preliminarmente va precisato che non risulta coltivata in giudizio l'eccezione di incompetenza del
Tribunale adito a favore del Tribunale di Roma, argomentata inizialmente nella comparsa di costituzione e risposta dalle amministrazioni convenute.
L'eccezione (peraltro nemmeno formalizzata nelle conclusioni della comparsa conclusionale) non è stata riproposta nei successivi scritti difensivi e soprattutto al momento della precisazione delle conclusioni. Deve pertanto ritenersi rinunciata (Cass., sez. VI, 27.6.2012 n. 10748).
*
3. Oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni patiti dal dante causa dell'attore a seguito della deportazione in un campo di concentramento in territorio tedesco negli anni 1943-1945.
*
3.1. Sono note le vicende normative e giudiziarie della materia, opportunamente ricostruite con dovizia di dettagli da diverse sentenze delle giurisdizioni superiori (per tutte: Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punto 5; Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642, punto 2), che al riguardo si hanno qui per richiamate.
Il presente giudizio è stato proposto nel 2022, successivamente all'entrata in vigore del d.l. 36/2022
(1.5.2022) il cui articolo 43 ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di
3 guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del nel periodo tra il 1° settembre 1939 CP_3
e l'8 maggio 1945 (di seguito: il Fondo).
È stabilito espressamente che hanno diritto all'accesso al alle condizioni e secondo le modalità CP_3 previste dallo stesso decreto e da un decreto attuativo governativo, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 dello stesso articolo 43, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6.
In ragione della menzione espressa delle «azioni giudiziarie avviate […] entro il termine di cui al comma
6» non può essere negata l'applicabilità della disposizione anche al presente giudizio.
*
3.2. Va anzitutto chiarito in che modo l'istituzione del ha inciso sulla vicenda sostanziale oggetto CP_3 di giudizio.
Nel silenzio del legislatore deve ritenersi che l'art. 43 d.l. 36/2022 non si limita a regolare la sola fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna già emesse o da emettere;
al contrario, esso ha ridefinito secondo un nuovo paradigma l'intera fattispecie sostanziale del diritto al risarcimento del danno patito dagli internati militari italiani, con conseguente rilevanza anche per i giudizi di cognizione.
Non si ignorano i molteplici precedenti di merito di segno contrario;
tuttavia, si reputa di aderire a una diversa ricostruzione della materia in base alle ragioni che seguono.
L'assunto si giustifica in primo luogo in base al tenore letterale della disposizione: essa non contempla infatti una limitazione espressa dei suoi effetti ai soli giudizi esecutivi;
si prevede quale titolo di accesso al Fondo una sentenza di accertamento e liquidazione del risarcimento, in luogo della sentenza di condanna (co. 2); si fa salvo l'operare della prescrizione e si prevede un termine decadenziale con riferimento esplicito al giudizio di cognizione (co. 6); è consentita la possibilità di accedere al CP_3 anche in forza di un contratto di transazione da concludersi «sentita l'Avvocatura dello Stato» (co. 2); gli atti introduttivi dei nuovi giudizi sono da notificarsi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144
c.p.c. (co. 6).
In particolare, va osservato che la salvezza dei termini di prescrizione e l'introduzione del termine di decadenza sono sanciti espressamente per il giudizio di accertamento, necessario ad ottenere il titolo per accedere al fondo. Il riferimento ai termini di prescrizione ordinaria non può dunque concernere il termine di prescrizione del diritto nascente dal giudicato ai sensi dell'art. 2953 c.c., rilevante in astratto per la fase esecutiva, ma esclusivamente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, oggetto del giudizio di cognizione.
Inoltre, merita considerazione la peculiare tipologia di sentenza che consente l'accesso al Fondo: non già di condanna ma di accertamento (l'aggiunta dell'inedito termine «liquidazione» non pare mutare la natura di sostanziale accertamento che connota sentenza). La disposizione sancisce dunque espressamente l'impossibilità di ottenere una sentenza di condanna contro la parte convenuta,
4 eventualmente coincidente con la , responsabile civile degli illeciti. Controparte_1
Pertanto, è da escludere che attualmente i giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni per l'internamento di militari possano concludersi con una sentenza che valga da titolo per l'esecuzione ordinaria.
Quanto osservato e il fatto che il comma 3 della disposizione sancisce l'estinzione delle procedure esecutive contro la federale di Germania portano ad escludere in applicazione di un ordinario CP_1 canone di economia processuale che quest'ultima abbia più titolo per partecipare a un giudizio: essa infatti non potrebbe comunque subire gli effetti del giudicato.
Per converso l'istituzione del individua la Repubblica italiana come il soggetto giuridico titolare CP_3 del rapporto sostanziale e processuale dedotto in giudizio.
Essa è infatti l'Ente che, mettendo a disposizione dei danneggiati ingenti risorse proprie – e cioè somme prelevate dal Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, co. 200, l. 190/2014 e dal
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, co. 5, d.l. 282/2004 (co. 1 e 7) – si incarica della soddisfazione delle loro ragioni e pertanto acquisisce il diritto di contraddire, essendo subentrata all'originario soggetto titolare del lato passivo del rapporto sostanziale. Se così non fosse, lo
Stato italiano, pur mettendo a disposizione le risorse per la soddisfazione dei crediti, si troverebbe nella singolare posizione di un debitore impossibilitato a far valere le sue ragioni ed esposto così alle conseguenze dell'inattività di un altro soggetto (la ) che per i motivi Controparte_1 sopra esposti nessun interesse ha a costituirsi nel giudizio.
Un'ulteriore conferma dell'assunto si trae dal fatto che viene stabilito l'obbligo della notificazione degli atti introduttivi dei nuovi giudizi all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 144 c.p.c., con ciò ammettendone la qualità di parte necessaria del giudizio. Le ragioni appena illustrate escludono che tale partecipazione al giudizio possa ridursi a mera litis denuntiatio.
È però soprattutto sul piano sistematico e delle fonti dell'ordinamento che si giustifica l'attribuzione alla novella di una più ampia portata, non limitata alla regolazione della sola fase esecutiva del credito risarcitorio.
L'introduzione nell'ordinamento dell'art. 43 d.l. 36/2022 ha infatti inteso bilanciare i due opposti principi dell'immunità degli Stati e dell'accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti.
Si tratta di due principi di pari rango nell'ordinamento costituzionale della Repubblica: la tutela giurisdizionale dei diritti di tutti ai sensi dell'art. 24 Cost. si ascrive senza dubbio al novero dei principi fondamentali della Repubblica, come tali addirittura insuscettibili di revisione costituzionale;
mentre, secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 117 Cost., il diritto internazionale costituisce al contempo un elemento conformativo e un vincolo di rango costituzionale per l'ordinamento interno, fatto salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.
I precedenti della giurisprudenza costituzionale che si sono susseguiti in materia non hanno mai messo in discussione il principio di immunità degli Stati per atti commessi iure imperii, cioè nell'esercizio di attività sovrana e non meramente amministrativa, quali sono anche le attività belliche.
5 Anche dopo la sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238 rimane fermo il principio espresso dalla
Corte internazionale di giustizia nella sentenza sopra richiamata secondo cui gli Stati sono immuni da giurisdizione per gli atti espressione della loro sovranità, quand'anche consistenti in crimini internazionali (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.1: «l'interpretazione da parte della CIG della norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati per atti ritenuti iure imperii è un'interpretazione particolarmente qualificata, che non consente un sindacato da parte di amministrazioni e/o giudici nazionali, ivi compresa questa Corte»).
Secondo quanto sancito nella sentenza da ultimo citata, occorre tuttavia tutelare il diritto di chiunque ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ai sensi degli artt. 2 e 24 Cost.
Proprio questa esigenza di tutela aveva determinato la Corte costituzionale nella sentenza da ultimo richiamata a negare ingresso alla norma di diritto internazionale consuetudinario relativa alla immunità statuale e a dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3 l. 5/2013.
Il legislatore ha dunque adottato all'esito delle note vicende legislative e giudiziarie una disposizione
«speciale e radicale», l'art. 43 d.l. 36/2022, «diretta a dare continuità all'Accordo di Bonn del 1961 sì da chiudere in modo definitivo ogni questione» (Corte cost., 21.7.2023 n. 159, punto 11).
La disposizione opera un non irragionevole bilanciamento tra i due principi, entrambi di rango costituzionale dell'immunità degli Stati e della tutela dei diritti (ibidem, punti 13 e 18). Essa infatti intende offrire un mezzo definitivo – anche per tale fine è fatto salvo il termine di prescrizione ordinario del diritto e si prevede il termine di decadenza per la proposizione dei giudizi di accertamento – per il
«ristoro» (e cioè il risarcimento) dei danni patiti dagli internati militari, lasciando al contempo immune la Repubblica federale di Germania dalle iniziative giudiziarie dei danneggiati.
Va infatti ribadito che il principio di immunità degli Stati sovrani per gli atti commessi nell'esercizio delle loro prerogative sovrane, come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza del 3.2.2012, non è venuto meno per effetto della sentenza della Corte cost. 29.10.2014 n. 238.
In quella occasione la Corte costituzionale non ha discusso – né avrebbe potuto farlo – il contenuto del principio;
ha invece opposto coerentemente con il nostro sistema costituzionale il cd. controlimite della tutela dei diritti fondamentali, e in particolare dell'accesso alla giurisdizione, in considerazione del fatto che l'ordinamento giuridico italiano non consentiva alcuna altra forma di risarcimento dei danni in questione (Corte cost., 29.10.2014 n. 238, punto 3.4: «la norma consuetudinaria internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, con la portata definita dalla CIG, nella parte in cui esclude la giurisdizione del giudice a conoscere delle richieste di risarcimento dei danni delle vittime di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, determina il sacrificio totale del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti delle suddette vittime»; similmente, punto
5.1).
Il rimedio introdotto dall'art. 43 d.l. 36/2022 intende dunque proprio garantire entrambi i principi, equi- ordinati e sempre vigenti, da una parte, apprestando cospicue risorse economiche di provenienza interna
6 e prevedendo procedure amministrative che prendono il posto dei giudizi esecutivi, dall'altra, tenendo immune la Repubblica federale di dalla giurisdizione interna. CP_1
La possibilità di ottenere l'accesso al Fondo a seguito di un giudizio garantisce nell'attuale quadro normativo l'accesso al giudice che nell'assetto precedente era invece interdetto dall'operatività del principio di immunità degli Stati e al contempo garantisce il rispetto di questo principio.
Ne deriva che sul piano sostanziale a seguito della novella nessun diritto può più essere fatto valere contro la Repubblica federale di Germania, responsabile civile per gli illeciti oggetto di giudizio, giacché le è subentrata quale debitrice “definitiva” la Repubblica italiana per il tramite del Fondo istituito.
Il fenomeno è assimilabile sul piano sostanziale a una espromissione e lege, e non convenzionale, a efficacia eccezionalmente liberatoria del debitore originario, cui corrisponde la sostituzione del credito risarcitorio contro il Fondo a quello originario contro la (Corte cost., Controparte_1
21.7.2023 n. 159, punti 16 e 17, che ha affermato il principio con riferimento alle procedure di esecuzione).
In definitiva, debitrice non è più la Repubblica federale di Germania ma la Repubblica italiana, che ha fatto proprio il debito risarcitorio al fine di comporre il contrasto fra il principio costituzionale dell'accesso alla giurisdizione e l'ordinamento internazionale.
La conclusione ha trovato da ultimo la conferma della giurisprudenza di legittimità: «[…] in ordine alle pretese risarcitorie azionate nella lite in parola, la titolarità passiva dell'obbligazione spetta unicamente al [,] in virtù delle disposizioni speciali in materia dettate dal d.l. 30 Controparte_3 aprile 2022, n. 36, […] A carico di detto fondo, il legislatore ha posto, in via esclusiva, il pagamento
(anche attraverso procedure di esecuzione forzata) delle poste risarcitorie accertate e liquidate per i danni provocate dalle forze del durante la seconda guerra mondiale» (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. CP_3
7371).
*
3.3. Quale corollario del nuovo assetto normativo va riconosciuto che il CP_3 Controparte_3 legittimamente è intervenuto nel giudizio, quale Ente gestore del e dunque articolazione
[...] CP_3 dello Stato italiano direttamente interessata a contraddire in giudizio.
Alla luce del precedente di legittimità da ultimo citato, il va anzi qualificato come convenuto, CP_3 nonostante l'attore non l'abbia citato in giudizio. Infatti, proprio in ragione dell'esclusiva titolarità passiva dell'obbligazione da parte del , non si è al cospetto di un intervento propriamente detto CP_3 ma nella costituzione in giudizio dell'amministrazione statale correttamente da convenire, in luogo di quella erroneamente individuata nell'atto di citazione. La costituzione in giudizio del ha CP_3 pertanto realizzato un effetto di sanatoria equivalente a quello previsto dall'art. 4 l. 260/1958 (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
Di conseguenza, va affermata la possibilità da parte del convenuto di eccepire al creditore tutte le eccezioni relative alla situazione sostanziale oggetto di giudizio, di cui è divenuto titolare dal lato passivo. L'affermazione trova conforto nella disciplina dell'espromissione che, come visto, è la vicenda
7 di successione nel lato passivo dell'obbligazione risarcitoria verificatasi nel caso di specie. L'art. 1272, co. III, c.c. assicura infatti al creditore subentrante la possibilità di opporre al creditore le eccezioni che il debitore originario avrebbe potuto opporgli, se non personali o derivanti da fatti successivi all'espromissione.
È possibile dunque passare all'esame della causa, partendo dalle eccezioni preliminari svolte dal convenuto. CP_3
*
4. Il convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito in base all'art. 3 l. CP_3
218/1995.
La questione sarebbe comunque sollevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 11 l. 218/1995, essendo rimasta contumace la convenuta e trattandosi di difetto di giurisdizione discendente dalla norma internazionale consuetudinaria sopra illustrata relativa all'immunità degli Stati per gli atti sovrani (par in parem non habet iurisdictionem).
L'eccezione merita accoglimento sebbene per motivazioni differenti da quelle esposte dalle convenute.
Come sopra si è illustrato, il principio di immunità degli Stati per gli atti commessi nell'esercizio delle prerogative sovrane non è mai venuto meno nell'ordinamento interno.
Alla luce dell'attuale possibilità di accesso al giudice e della conseguente effettiva possibilità di soddisfazione dei crediti risarcitori sul Fondo ai sensi dell'art. 43 d.l. 36/2022 non può più affermarsi che il sacrificio delle ragioni degli internati militari e dei loro eredi sia totale, tale da determinare l'intollerabile compressione del diritto fondamentale all'accesso alla giurisdizione stabilito dall'art. 24
Cost.
In altri termini, la disciplina attuale non comporta più la lesione di uno dei fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale;
ne deriva che il principio di immunità degli Stati, che vige nell'ordinamento tramite il rinvio operato dall'art. 10 Cost., dispiega attualmente per intero la sua intera efficacia.
Il precedente di legittimità sopra citato corrobora la conclusione (Cass., sez. III, 19.3.2025 n. 7371).
Va pertanto accolta l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione formulata dal convenuto. CP_3
*
5. L'attore ha svolto in via collaterale domanda di condanna contro la Repubblica italiana, da intendersi correttamente proposta, per le ragioni sopra esposte, contro il . Controparte_3
Relativamente a questa domanda sussiste la giurisdizione del giudice adito.
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6. La terza chiamata, che come sopra si visto è legittimata passiva ed è titolata a eccepire i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto oggetto di giudizio, ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento azionato.
L'eccezione merita accoglimento.
8 Come si è visto, l'art. 43 d.l. 36/2022 ha fatto salvi gli ordinari termini di prescrizione, in riferimento al giudizio di cognizione e dunque al diritto oggetto di giudizio.
L'art. 2947, co. III, c.c. stabilisce che se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilito un termine di prescrizione più lungo del termine ordinario civile, è il primo ad applicarsi all'azione civile, salva l'applicabilità dei termini ordinari di prescrizione se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza penale di condanna.
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6.1. In primo luogo, è da risolvere la questione relativa alla prescrittibilità o imprescrittibilità delle condotte illecite in questione.
Non consta che nell'ordinamento internazionale vi sia una regola specifica relativa alla imprescrittibilità degli illeciti civili.
La tesi dell'imprescrittibilità degli illeciti in questione deriverebbe dunque dalla teoria dell'imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale, che ormai ha acquisito efficacia normativa nell'ordinamento internazionale, anche convenzionale.
Tuttavia, è da considerare che solo a partire dagli anni '60 e in risposta all'ultimo conflitto mondiale la comunità internazionale ha sancito l'imprescrittibilità dei crimini di guerra e contro l'umanità, per mezzo della Convenzione ONU, del 26 novembre 1968 e della Convenzione del Consiglio d'Europa del
25 gennaio 1974 (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044), peraltro mai sottoscritte dalla Repubblica italiana.
Successivamente la regola è stata recepita nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale
(Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 29).
La regola dell'imprescrittibilità conosce tuttavia anche nell'ordinamento internazionale il limite della retroattività.
Solo a partire dal secondo dopoguerra gli strumenti internazionali stabiliscono infatti nell'ambito di diverse organizzazioni internazionali, globali e regionali, il principio della irretroattività della norma penale: la Dichiarazione universale dei diritti umani, 10.12.1948, art. 11, co. 2; Patto internazionale dei diritti civili e politici, 16.12.1966, art. 15, co. 1; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7;
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 49; Trattato di Roma del 17.7.1998, art. 22.
Pertanto, anche ad ammettere che i fatti oggetto di giudizio fossero illeciti secondo il diritto internazionale vigente all'epoca della loro commissione, essi non possono essere ritenuti imprescrittibili secondo il diritto internazionale, poiché la regola dell'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità si è formata solo successivamente alla loro commissione.
Si deve dunque concludere che i fatti oggetto di giudizio non sono imprescrittibili, poiché la regola dell'imprescrittibilità si è formata nell'ordinamento internazionale solo successivamente alla loro commissione e in nessun ordinamento attualmente vigente, interno o sovranazionale o internazionale, è consentita la retroattività della norma incriminatrice.
La conclusione è peraltro consonante con l'ordinamento interno.
9 Come noto l'art. 25, co II, Cost. impedisce la punizione per fatti che all'epoca della loro commissione non costituivano reato e l'art. 11 disp. prel. c.c. sancisce in generale, sebbene a livello di legge ordinaria,
l'irretroattività della legge.
Quanto all'ordinamento interno, l'art. 157, co. VIII, c.p. prevede quale unica ipotesi di imprescrittibilità
i reati per cui la legge preveda la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.
L'ipotesi di reato che viene in questione con riferimento ai fatti allegati è quella dell'art. 600 c.p.
(riduzione in schiavitù) che era ed è punito con la reclusione e non con l'ergastolo.
Non si rinviene dunque nemmeno nell'ordinamento interno una disposizione che sancisca l'imprescrittibilità dei fatti oggetto di causa.
L'art. 43, co. 6, d.l. 36/2022 nel fare salvi gli ordinari termini di prescrizione conforta peraltro l'assunto.
Non si ignora che nella giurisprudenza di legittimità si rinviene un precedente in cui venne sancita l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (Cass., sez. un., 11.3.2004 n. 5044). Tuttavia, tale affermazione si sostanzia in un mero obiter dictum, giacché la Corte di cassazione non affrontò in quella pronuncia le questioni della imprescrittibilità o meno dei crimini di diritto internazionale e della retroattività o meno di tale regime, ma si limitò nel passo richiamato a effettuare una ricognizione delle caratteristiche dei crimini di diritto internazionale, come desumibili dall'ordinamento positivo internazionale. In particolare, non vi è nella sentenza richiamata alcuna statuizione circa la retroattività della imprescrittibilità dei crimini internazionali.
È invece significativo che in una più recente pronuncia di legittimità (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642)
– la quale anch'essa non tratta direttamente e principalmente il tema della imprescrittibilità dei crimini di diritto internazionale né quello della sua retroattività – si è affrontato e risolto il problema dell'individuazione del termine di computo del decorso della prescrizione, con ciò evidentemente ammettendo la prescrittibilità dei fatti illeciti del genere di quelli oggetto di questo giudizio.
In definitiva è da ritenere che l'illecito dedotto in giudizio non è imprescrittibile, né secondo l'ordinamento internazionale né secondo l'ordinamento interno.
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6.2. Si pone dunque la questione relativa all'individuazione del termine di prescrizione e del dies a quo al fine di valutare se nel caso specifico le condotte imputate alla convenuta si sono prescritte o meno.
Anzitutto giova richiamare il principio secondo cui l'art. 2947, co. III, c.c., quando fa coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con il termine di prescrizione stabilito dalla legge penale, si riferisce, senza alcuna discriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, perciò, non solo all'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche all'azione civile contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta (Cass., sez. III, 3.2.1989 n. 729). Questo comporta che anche nel presente giudizio, che si è incardinato non contro gli autori delle condotte illecite ma contro lo Stato che ne era
10 responsabile civile, cui è succeduto un altro soggetto di diritto, va fatto impiego dei termini di prescrizione stabiliti dalla legge penale.
Ai sensi dell'art. 2947, co. III, II periodo, c.c. nel caso in cui il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o risultasse intervenuta una sentenza di condanna penale, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine ordinario quinquennale, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dell'irrevocabilità della sentenza.
Nel caso di specie, è da ritenere che i reati in riferimento ai quali è proposta l'azione oggetto di questo giudizio sono prescritti per la morte dei rei che li perpetrarono.
Infatti, le condotte illecite si collocano negli anni 1943-1945 e furono commesse da persone che, non essendo ipotizzabile un arruolamento in età più giovane, avevano un'età di almeno sedici anni;
costoro erano pertanto nati al più nel 1929 e attualmente avrebbero novantasei anni, mentre, per quanto allegato e provato dai convenuti, l'aspettativa media attuale in è di settantanove anni. CP_1
Si tratta di elementi indiziari in basi ai quali è possibile presumere la morte degli autori delle condotte criminali in questione. Giova precisare al riguardo che è possibile trarre presunzioni da fatti noti sulla base di un criterio di ragionevolezza e verosimiglianza fondato su elementi esperienziali comuni e non necessariamente in base a un legame di assoluta ed esclusiva necessità (Cass., sez. III, 30.5.2019 n.
14762).
Pertanto, il termine di prescrizione è da individuare in quello quinquennale stabilito nella disposizione da ultimo richiamata.
Quanto al dies a quo, esso va individuato ai sensi dell'art. 2947, co. III, c.c. nel momento della verificazione della causa di estinzione del reato, e cioè dalla morte dei rei.
Ne deriva che l'illecito oggetto di giudizio è con ogni verosimiglianza prescritto, in ragione dei dati anagrafici e demografici sopra riportati. Il giudizio è stato infatti introdotto nel 2022, a settantasette anni di distanza dal momento di verificazione delle condotte e con ogni verosimiglianza oltre cinque anni dalla morte di coloro che commisero le condotte.
Anche ove non si ritenesse che il reato è estinto per la morte dei rei, i fatti risultano comunque prescritti ai sensi dell'art. 2947, co. III, I periodo, c.c.
Va precisato a questo riguardo, in linea con quanto già in precedenza affermato, che l'illecito civile è autonomo rispetto a quello penale, e pertanto i termini di prescrizione vanno individuati con riferimento alla disciplina applicabile all'epoca della loro commissione, con irrilevanza delle modifiche legislative sopravvenute (Cass., sez. VI, 14.3.2018 n. 6333).
Il reato costituente l'illecito civile che viene in questione è costituito dalla riduzione in schiavitù, come detto, punito dall'art. 600 c.p. con la reclusione da cinque a quindici anni, secondo la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti di causa. Pertanto, il termine di prescrizione andrebbe individuato in tre lustri. (Trib. Venezia, sez. II, 17.6.2024 n. 9689; Trib. Venezia, sez. II, 19.12.2024; Trib. Trento,
19.2.2025; Trib. Trento, 14.2.2025). A questo riguardo va precisato che la ricorrenza di circostanze aggravanti atte a estendere il termine di prescrizione è stata allegata tardivamente (solo in comparsa
11 conclusionale) e comunque in termini generici, tali da non consentire l'accertamento incidentale di fatti specifici.
Il dies a quo in questa ipotesi va individuato ai sensi dell'art. 2935 c.c., che stabilisce la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Il termine va individuato, se non addirittura nell'epoca di consumazione delle condotte illecite, quantomeno nel 1962, anno in cui nell'ordinamento interno si recepirono gli Accordi di Bonn e si previdero così i meccanismi indennitari cui gli internati militari avrebbero potuto ambire. Infatti,
l'eventuale diniego dell'accesso a tali forme di ristori e, più in generale, il diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'internamento avrebbe potuto essere giustiziabile dinnanzi a un giudice, compreso quello costituzionale.
Esso in ogni caso decorrerebbe al più tardi dal 2004.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti di recente affermato che i diritti civilistici risarcitori per fatti anche costituenti crimini contro l'umanità non potevano comunque essere fatti valere per il tempo in cui la sistematica dell'immunità dalla giurisdizione ha costituito diritto cogente sul piano internazionale, secondo quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza 238/2014; fino alla riconsiderazione critica e limitativa dell'immunità da parte della giurisdizione, il diritto al risarcimento del danno per fatti quali quelli oggetto del presente giudizio non poteva essere fatto valere ai sensi art. 2935, c.c. (Cass., sez. III, 8.2.2024 n. 3642).
Secondo questo ragionamento, i diritti oggetto di questo giudizio si sono comunque prescritti nel 2019, tre anni prima della proposizione del giudizio.
In ogni caso il diritto azionato in giudizio è dunque prescritto.
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7. La novità e la complessità delle questioni, cui contribuiscono la mancanza di univoci indirizzi nella giurisprudenza di legittimità e il tenore letterale dell'art. 43 d.l. 36/2022, giustificano la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o difesa respinta, così provvede:
1. dichiara la contumacia della Repubblica di Germania;
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2. dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti della;
Controparte_1
3. rigetta nel resto la domanda;
4. compensa le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 4 aprile 2025.
Il giudice
Vincenzo Ciliberti
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