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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11269 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza dell'11.4.2025,
e vertente tra
, in proprio e nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Sora, Via Vittorio Emanuele III n. 31, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lucci e Luca Giulia che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_2
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende,
- intervenuti -
e
pagina 1 di 11 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, , in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Persona_1
Germania per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre Persona_1
e conseguente all'arresto da parte dei nazisti in data 8.9.1943, la
[...]
successiva prigionia e la morte a causa del naufragio del piroscafo in data Pt_2
11.2.1944.
Intervenivano in giudizio la ed il Controparte_1 [...]
, eccependo l'incompetenza per territorio, il difetto Controparte_2
di legittimazione passiva in favore del , la decadenza, la Controparte_2
prescrizione, la mancata prova del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza delll'11.4.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i convenuti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio è disattesa.
pagina 2 di 11 Infatti, in una fattispecie identica la recente Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
13/12/2024) 19/03/2025, n. 7371 ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una
Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.). La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass. 03/09/2004, n.
17880 nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n. 26883). Nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ.). In siffatte cause, quando l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche pagina 3 di 11 amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440; gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza, Cass.
16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n.
18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808)”.
Sulla base di questi noti principi ha poi concluso nel senso che “Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la
[...]
in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di Controparte_1
un'unica tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766)”.
Deve dunque affermarsi la competenza del Tribunale di Roma.
In ordine al difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad causam” dal lato
[...]
passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
pagina 4 di 11 Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Controparte_2
ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si
[...] instaura con il e con la Controparte_2 Controparte_1
.
[...]
Sempre in via preliminare è, altresì, disattesa l'eccezione di decadenza.
L'art. 43, 6° comma, d.l. n. 36 del 30.4.2022, nel testo vigente dal 30.6.2022 come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, prevede che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento pagina 5 di 11 e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
L'art. 8, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, modificato dall'art.
5-bis, comma 1,
D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha poi previsto che “Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023”.
Dunque, essendo il giudizio introdotto nell'ottobre del 2022, nessuna decadenza può ritenersi maturata.
Nel merito, si espone che , militare, era oggetto dell'attività di Persona_1
rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del Terzo Reich e fatto prigioniero in data 8.9.1943 e, dopo cinque mesi di prigionia, in data 11.2.1944 decedeva nel naufragio del piroscafo OR insieme ad altri circa 4.200 prigionieri italiani dei nazisti, fatto non contestato e documentato (doc.ti nn. 2, 3 e 4 fascicolo parte attrice), oltre ad essere notoria la tragedia dell'affondamento del piroscafo
OR davanti alle coste della Grecia.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità
pagina 6 di 11 dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e
Germania erano stati belligeranti ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era Persona_1 un civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015,
n. 43696).
Nella fattispecie, custode dei prigionieri e responsabile della guida e della custodia e manutenzione del natante affondato era la Germania nazista e, fatto notorio, i prigionieri italiani presenti sull'imbarcazione italiani erano quelli che si erano rifiutati di aderire al nazismo o alla RSI dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e, in violazione di tutte le convenzioni, dovevano essere trasferiti come forza lavoro nei lager del Terzo Reich.
Dunque, si è in presenza di un crimine di guerra, il quale, così come quello contro l'umanità, è imprescrittibile, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini pagina 7 di 11 contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Passando alla quantificazione del risarcimento, spetta “jure proprio” il danno non patrimoniale inteso come pregiudizio conseguente alla lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass.
Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez.
III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, genitore e figlio, ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell'evento morte, peraltro in circostanze drammatiche ed estremamente violente.
Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano come parametro iniziale di riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono oggi per tale tipo di pregiudizio, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella pagina 8 di 11 moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari a 11.549,20 euro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
In definitiva, in base a tale criterio è calcolato un punteggio di 27, di cui punti 18 per la perdita del genitore, punti 4 per l'età della vittima e punti 5 per l'età del danneggiato al momento del sinistro, per un danno non patrimoniale da morte di euro 311.828,40 (11.549,20 x 27 = 311.828,40).
Peraltro, adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1944 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che, pur potendo il criterio tabellare sopra precisato essere utilizzato come criterio base e di partenza per la liquidazione equitativa, lo stesso deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
A tal fine, sulla suddetta quantificazione è adottata una riduzione di due terzi ad euro 103.942,80 (311.828,40 : 3 = 103.942,80).
Parte attrice agisce anche “jure hereditario” per far valere il danno subito dal padre.
pagina 9 di 11 Orbene, per quanto concerne quest'ultimo pregiudizio, è noto che in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (per tutte Cass. civ., Sez. III,
10/09/2019, n. 22525).
Peraltro, può essere riconosciuto , in via presuntiva e con una Persona_1
liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita a seguito della privazione della libertà e della morte in circostanze tragiche, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, per un risarcimento complessivo di euro 133.942,80 (103.942,80 + 30.000,00 =
133.942,80), somma, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, da ritenersi già rivalutata ad oggi ed attualizzata.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici, oltre alla pensione di guerra in favore del coniuge peraltro neanche Per_2
specificata o quantificata.
Infine nessun danno patrimoniale è dimostrato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore di , in proprio e nella qualità di erede Parte_1
di , a titolo di danno la somma di euro 133.942,80; b) condanna Persona_1
la in persona del presidente pro-tempore, ed Controparte_1
pagina 10 di 11 il , in persona del ministro pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 25.7.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 64926 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza dell'11.4.2025,
e vertente tra
, in proprio e nella qualità di erede di , Parte_1 Persona_1
elettivamente domiciliato in Sora, Via Vittorio Emanuele III n. 31, presso lo studio degli Avv.ti Federico Lucci e Luca Giulia che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
in persona del presidente pro-tempore, Controparte_1
in persona del ministro pro-tempore, Controparte_2
domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che li rappresenta e difende,
- intervenuti -
e
pagina 1 di 11 Repubblica Federale di Germania, in persona del legale rappresentante pro- tempore,
- convenuto - contumace -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, , in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Persona_1
Germania per sentirla condannare al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, subito dal padre Persona_1
e conseguente all'arresto da parte dei nazisti in data 8.9.1943, la
[...]
successiva prigionia e la morte a causa del naufragio del piroscafo in data Pt_2
11.2.1944.
Intervenivano in giudizio la ed il Controparte_1 [...]
, eccependo l'incompetenza per territorio, il difetto Controparte_2
di legittimazione passiva in favore del , la decadenza, la Controparte_2
prescrizione, la mancata prova del danno, che alle vittime dei crimini nazisti erano già riconosciuti benefici dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n. 2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, che vi era la decadenza da tali benefici ed era preclusa la possibilità di agire ulteriormente e che, in ogni caso, gli stessi dovevano essere detratti.
La Repubblica Federale di Germania restava contumace.
All'udienza delll'11.4.2025 parte attrice concludeva per la condanna al risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, i convenuti per l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto della pretesa, ovvero per la riduzione del danno, anche ex art. 1227 c.c., ed il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio è disattesa.
pagina 2 di 11 Infatti, in una fattispecie identica la recente Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
13/12/2024) 19/03/2025, n. 7371 ha ribadito che “Ai sensi dell'art. 25, primo periodo, cod. proc. civ., la competenza per le cause nelle quali è parte una
Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art. 28 cod. proc. civ.) né per adesione delle parti costituite all'indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, cod. proc. civ.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti delle barriere preclusive poste dal codice, anche di ufficio dal giudice (art. 38, terzo comma, cod. proc. civ.). La competenza del giudice del foro erariale, disciplinata dall'art. 25 cod. proc. civ., nonché dagli artt. 6 e 7 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, di natura generale e inderogabile, è sottratta alla disponibilità della stessa amministrazione e, avuto riguardo alla natura speciale di dette norma, prevale, su ogni altra competenza, anche se inderogabile (sul tema, specificamente, Cass. 03/09/2004, n.
17880 nonché, più di recente, Cass. 26/11/2020, n. 26883). Nelle controversie in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, il distretto in cui si trova il giudice competente si stabilisce con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o deve eseguirsi l'adempimento oppure ancora in cui si trova la cosa oggetto della domanda (art. 25, secondo periodo, cod. proc. civ.). In siffatte cause, quando l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito si realizza poi una concorrenza alternativa tra criteri di radicamento: l'individuazione del giudice competente ratione loci può infatti avvenire in base al forum delicti (luogo di commissione dell'illecito) o, in via alternativa, secondo il forum destinatae solutionis (il luogo dove deve effettuarsi la prestazione). Circa questo secondo criterio, tuttavia, il luogo di adempimento dei debiti pecuniari delle pubbliche pagina 3 di 11 amministrazioni si determina non già alla stregua della regola dettata, in via generale, dall'art. 1182 cod. civ., bensì facendo applicazione delle norme di contabilità pubblica, le quali (segnatamente: l'art. 54 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440; gli artt. 278, lettera d, 287 e 407 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827) fanno riferimento alla sede della tesoreria deputata al pagamento, cioè a dire, più specificamente, della sezione di tesoreria della provincia in cui il creditore è domiciliato cfr. da ultimo, Cass. 02/08/2024, n. 21817 e, in precedenza, Cass.
16/02/2012, n. 2265; sulle obbligazioni da fatto illecito, v. Cass. 17/09/2015, n.
18287; Cass. 04/10/2004, n. 19808)”.
Sulla base di questi noti principi ha poi concluso nel senso che “Esclusa infatti la possibile operatività del forum commissi deliciti (per essere il denunciato illecito perpetrato fuori dai confini nazionali), è dirimente il rilievo, quanto al forum destinatae solutionis, che per i pagamenti di debiti in danaro la
[...]
in conformità alle regole di contabilità di Stato, si avvale di Controparte_1
un'unica tesoreria, ubicata in Roma, non disponendo di tesorerie provinciali (negli stessi termini, Cass. 08/11/2022, n. 32766)”.
Deve dunque affermarsi la competenza del Tribunale di Roma.
In ordine al difetto di legittimazione passiva della Controparte_1
si osserva, in primo luogo, che la legittimazione “ad causam” dal lato
[...]
passivo costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
pagina 4 di 11 Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III, 30/05/2008, n.
14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa ed è una tipica eccezione di merito non rilevabile d'ufficio, portando, in ipotesi, ad una pronuncia di rigetto della domanda.
Per altro profilo, l'art. 43), 1° comma, del d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 29.6.2022, prevede che “Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
Dunque, trattasi di fondo istituito presso il Controparte_2
ma che riguarda un obbligo assunto dallo Stato, di guisa che il rapporto si
[...] instaura con il e con la Controparte_2 Controparte_1
.
[...]
Sempre in via preliminare è, altresì, disattesa l'eccezione di decadenza.
L'art. 43, 6° comma, d.l. n. 36 del 30.4.2022, nel testo vigente dal 30.6.2022 come modificato dalla legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, prevede che “Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento pagina 5 di 11 e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile. Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente”.
L'art. 8, comma 11-ter, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, modificato dall'art.
5-bis, comma 1,
D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170, ha poi previsto che “Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre 2023”.
Dunque, essendo il giudizio introdotto nell'ottobre del 2022, nessuna decadenza può ritenersi maturata.
Nel merito, si espone che , militare, era oggetto dell'attività di Persona_1
rastrellamento dei militari italiani da parte delle truppe del Terzo Reich e fatto prigioniero in data 8.9.1943 e, dopo cinque mesi di prigionia, in data 11.2.1944 decedeva nel naufragio del piroscafo OR insieme ad altri circa 4.200 prigionieri italiani dei nazisti, fatto non contestato e documentato (doc.ti nn. 2, 3 e 4 fascicolo parte attrice), oltre ad essere notoria la tragedia dell'affondamento del piroscafo
OR davanti alle coste della Grecia.
Orbene, preliminarmente occorre verificare se nel caso in esame si sia in presenza di un crimine di guerra o contro l'umanità, con la relativa imprescrittibilità
pagina 6 di 11 dell'azione risarcitoria come vedremo, ovvero di un reato comune o di una lesione di diritti inviolabili della persona, soggetti alle regole ordinarie di prescrizione, ovvero di nessuna condotta illecita.
Sul punto si precisa e si chiarisce che il fatto lamentato si inserisce, come è notorio, nel tragico contesto della seconda guerra mondiale, e, in particolare, nel conflitto con la Germania dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e che dopo tale data Italia e
Germania erano stati belligeranti ed in guerra tra loro.
Sotto questo profilo, dunque, rileva la circostanza che non era Persona_1 un civile, ma un militare dell'esercito italiano, catturato dalle forze nemiche tedesche e fatto prigioniero.
Peraltro, anche per i militari, oltre all'ipotesi dell'assassinio e della tortura, è configurabile un crimine di guerra in presenza di condotte, le quali si caratterizzano per una così spiccata gravità da determinare una lesione dei diritti fondamentali della persona (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 09/05/2018, n. 24795) e dei valori universali di rispetto della dignità umana (Cass. pen., Sez. I, Sentenza, 14/09/2015,
n. 43696).
Nella fattispecie, custode dei prigionieri e responsabile della guida e della custodia e manutenzione del natante affondato era la Germania nazista e, fatto notorio, i prigionieri italiani presenti sull'imbarcazione italiani erano quelli che si erano rifiutati di aderire al nazismo o alla RSI dopo l'armistizio dell'8.9.1943 e, in violazione di tutte le convenzioni, dovevano essere trasferiti come forza lavoro nei lager del Terzo Reich.
Dunque, si è in presenza di un crimine di guerra, il quale, così come quello contro l'umanità, è imprescrittibile, in quanto in questi casi il diritto al risarcimento per il danno non patrimoniale non è soggetto al termine di prescrizione in virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario, recepita dall'art. 10), comma primo, della Costituzione, la quale sancisce, appunto, l'imprescrittibilità dei crimini pagina 7 di 11 contro l'umanità ed è applicabile retroattivamente, anche ai sensi dell'art. 7), 2° comma, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, a fatti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, ed estende i propri effetti alla prescrizione dell'illecito civile, senza per questo sollevare problemi di compatibilità con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione.
Passando alla quantificazione del risarcimento, spetta “jure proprio” il danno non patrimoniale inteso come pregiudizio conseguente alla lesione del rapporto parentale.
Infatti, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale connesso alla perdita del rapporto parentale, distinto sia dal danno biologico che da quello morale (Cass. civ., Sez. III, 03/02/2011, n. 2557), in favore dei congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali (per tutte Cass.
Civ. Sez. Unite, 1.7.2002, n. 9556), ovvero sia deceduto (per tutte Cass. civ., Sez.
III, 15/07/2005, n. 15019), e che tale danno, il quale trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass. civ., sez. III, 11/03/2004, n. 4993), può essere dimostrato in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 14/12/2004, n. 23291; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 11001; Cass. civ., sez. III, 14/07/2003, n. 10996).
Orbene, nella fattispecie tali elementi presuntivi sussistono e sono da ravvisarsi nello stretto rapporto di parentela, genitore e figlio, ed, ovviamente, nel fatto della estrema gravità per il nucleo familiare dell'evento morte, peraltro in circostanze drammatiche ed estremamente violente.
Dunque, liquidando tale danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., si adottano come parametro iniziale di riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di
Roma per il 2025, le quali prevedono oggi per tale tipo di pregiudizio, nell'ottica di una maggiore personalizzazione, un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella pagina 8 di 11 moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari a 11.549,20 euro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Più precisamente sono individuati cinque fattori di influenza del risarcimento, vale a dire il rapporto parentale, l'età della vittima, l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
In definitiva, in base a tale criterio è calcolato un punteggio di 27, di cui punti 18 per la perdita del genitore, punti 4 per l'età della vittima e punti 5 per l'età del danneggiato al momento del sinistro, per un danno non patrimoniale da morte di euro 311.828,40 (11.549,20 x 27 = 311.828,40).
Peraltro, adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno è risalente al 1944 e che dallo stesso sono passati decine di anni, fattore che, inevitabilmente, ha determinato nel decorso del tempo una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che, pur potendo il criterio tabellare sopra precisato essere utilizzato come criterio base e di partenza per la liquidazione equitativa, lo stesso deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del notevole e considerevole decorso del tempo rispetto all'illecito e, per tale motivo, del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
A tal fine, sulla suddetta quantificazione è adottata una riduzione di due terzi ad euro 103.942,80 (311.828,40 : 3 = 103.942,80).
Parte attrice agisce anche “jure hereditario” per far valere il danno subito dal padre.
pagina 9 di 11 Orbene, per quanto concerne quest'ultimo pregiudizio, è noto che in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (per tutte Cass. civ., Sez. III,
10/09/2019, n. 22525).
Peraltro, può essere riconosciuto , in via presuntiva e con una Persona_1
liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e 2056 c.c., un danno relativo alla sofferenza psico-fisica subita a seguito della privazione della libertà e della morte in circostanze tragiche, il quale può essere liquidato in euro 30.000,00, per un risarcimento complessivo di euro 133.942,80 (103.942,80 + 30.000,00 =
133.942,80), somma, sempre nell'ottica della liquidazione equitativa, da ritenersi già rivalutata ad oggi ed attualizzata.
Per altro aspetto, la circostanza che per le vittime dei crimini nazisti erano già previsti benefici, quali quelli stabiliti dalla legge n. 96 del 10.3.1955, dal d.p.r. n.
2043/1963, dalla legge n. 791 del 18.11.1980 e dalla legge n. 94/1994, non osta al riconoscimento degli specifici ed ulteriori benefici previsti dalla nuova normativa ex d.l. n. 36 del 30.4.2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del
29.6.2022, né, in concreto, risulta o è documentata l'erogazione di altri benefici, oltre alla pensione di guerra in favore del coniuge peraltro neanche Per_2
specificata o quantificata.
Infine nessun danno patrimoniale è dimostrato.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accerta e liquida in favore di , in proprio e nella qualità di erede Parte_1
di , a titolo di danno la somma di euro 133.942,80; b) condanna Persona_1
la in persona del presidente pro-tempore, ed Controparte_1
pagina 10 di 11 il , in persona del ministro pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in solido delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 550,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore.
Roma, 25.7.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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