Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- in nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. GIOVANNI SGAMBATI PRESIDENTE
dott. CHIARA ERMINI CONSIGLIERE REL.
dott. LAURA D'AMELIO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1246/2021 RG vertente
TRA
quale titolare dell'omonima impresa edile, rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Alfiero Calistri del foro di Pistoia;
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Niccolò Giannini del foro di
Pisa;
APPELLATA
All'udienza del 10.9.2024 la causa era posta in decisione sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per <previa riforma integrale della impugnata sentenza, accertare e Pt_1
dichiarare la responsabilità de in persona del Controparte_2
1
esecuzione delle opere di falegnameria realizzate presso l'immobile sito in Buggiano (PT)
via Ficocchio 116/c di proprietà della sig.ra e commissionate da Parte_2 Pt_1
e per l'effetto condannare la società convenuta appellata alla restituzione del
[...]
prezzo corrisposto e/o al risarcimento del danno subito per la somma che prudenzialmente
si quantifica in complessivi E. 21.537,12 o la somma maggiore e/o minore che risulterà di
giustizia. Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio e spese di CTP e
CTU>>.
Per : <rigettare l'appello proposto dall'imp. ind. CP_1 Pt_1
con piena conferma della sentenza n. 364/2021 emessa all'esito del procedimento
[...]
n. 93/2017 RG, pubblicata in data 23.4.2021 e notificata in data 4.6.2021, in ogni suo
capo e in tutto il suo contenuto e dispositivo. Con vittoria di spese e compensi del presente
grado di giudizio, da liquidarsi in favore di questo difensore che si dichiara antistatario>>.
I FATTI DI CAUSA
in qualità di titolare dell'omonima impresa edile, Parte_1
conveniva dinanzi al tribunale di Pistoia Controparte_3
(d'ora in poi ) affinché, accertato che le opere di falegnameria
[...] CP_1
commissionate alla convenuta erano affette da vizi e difformità e realizzate in modo inadeguato e comunque irregolare e inidoneo, quest'ultima fosse condannata alla integrale restituzione del prezzo corrisposto, pari a € 13.340 e/o al risarcimento dei danni che indicava in € 21.537,12 ovvero in diversa, maggiore o minore, somma.
, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda;
CP_1
in subordine, nel caso in cui la domanda del fosse stata accolta, che Pt_1
fosse comunque riconosciuto ad l'importo di € 5490 corrisposto CP_1
da a titolo di acconto al momento dell'accettazione del preventivo per Pt_1
l'acquisto dei materiali.
2 Disposta una consulenza tecnica d'ufficio e una prova per testi, con sentenza depositata il 23.4.2021, il Tribunale di Pistoia rilevava:
- che l'appaltatore aveva subappaltato a opere di Pt_1 CP_1
falegnameria consistenti nella realizzazione e nel montaggio di porte e finestre all'interno dell'immobile sito in Buggiano di proprietà della committente Pt_2
per le quali era stato pattuito il prezzo di € 15.000 (iva esclusa);
[...]
- che per tali opere era stato pagato a l'importo di € 13.340 CP_1
(iva inclusa) con denaro che, in base alle dichiarazioni della era comune Pt_2
al e alla Pt_1 Pt_2
- che i vizi erano stati denunciati con le racc. a/r del 20.1.2016 e del
15.6.2016 con le quali era stato chiesto l'esatto adempimento o la risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo, salvo i danni, consistenti nella ritardata consegna dell'immobile;
- che il quale appaltatore e sub committente, non aveva interesse Pt_1
a chiedere la restituzione del prezzo o la sua riduzione, né il risarcimento dei danni poiché la committente non aveva intrapreso alcuna iniziativa legale Pt_2
volta all'accertamento della responsabilità dell'appaltatore lasciando Pt_1
così maturare i termini di decadenza e prescrizione;
- che pertanto: <nessuna rivalsa può esperire il nei confronti Pt_1
dell'odierna convenuta, dal momento che la committente, non avendo proposto contro di
lui alcuna azione, implicitamente ha, di fatto, accettato l'opera e peraltro indimostrata è
rimasta la tesi attorea che questi abbia subito un pregiudizio dai pretesi vizi dell'opera
demandata al subappaltatore>>.
Per tali ragioni, così statuiva: <respinge la domanda attorea;
respinge la
domanda riconvenzionale della convenuta;
compensa integralmente le spese di lite tra le
parti; pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come in motivazione, a carico di
ciascuna parte al 50%>>.
3 Con citazione notificata in data 1.7.2021 proponeva appello per i seguenti motivi:
1) con il primo motivo censurava la sentenza impugnata per aver negato che esso avesse interesse a chiedere al subappaltatore la restituzione Pt_1
del prezzo. Allegava che la committente aveva denunciato i vizi e le Pt_2
difformità all'appaltatore ed esso appaltatore aveva, a sua volta, Pt_1
tempestivamente denunciato i vizi al subappaltatore . Illustrava CP_1
che l'interesse ad agire, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era apprezzabile, posto che la committente non solo non aveva accettato l'opera, ma aveva negato ad esso appaltatore ogni compenso per le opere di falegnameria,
con riserva di agire nei suoi confronti per i danni. Faceva inoltre rilevare che la escussa come teste, aveva altresì dichiarato di essere la convivente del Pt_2
e che quest'ultimo non aveva preteso alcun compenso per l'appalto, Pt_1
precisando inoltre che: <il pagamento delle forniture de è stato Controparte_2
effettuato con soldi comuni miei e del sig. Per cui anche sotto questo Parte_1
ulteriore profilo era configurabile l'interesse ad agire di esso posto che Pt_1
dalle dichiarazioni della poteva rilevarsi che quest'ultima si era obbligata Pt_2
almeno a restituire al quanto da lui anticipato per le opere di Pt_1
falegnameria e che, in esito all'inadempimento di , alcuna CP_1
restituzione aveva avuto luogo. Inoltre, poiché la che era la convivente di Pt_2
esso aveva dichiarato che il aveva lavorato gratuitamente, Pt_1 Pt_1
sotto il profilo della qualificazione dei rapporti, era da rilevarsi che l'opera prestata dal rientrava nel novero delle obbligazioni naturali, quale Pt_1
contributo ai bisogni della famiglia e non era qualificabile come contratto di appalto, avente natura necessariamente onerosa, per cui il rapporto con CP_1
non era di subappalto ma di appalto diretto e pertanto esso
[...] Pt_1
aveva interesse a contestare i vizi e ad agire per la relativa garanzia;
4 2) col secondo motivo riproponeva la domanda di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni evidenziando che i vizi lamentati erano stati riscontrati anche in sede di consulenza tecnica d'ufficio e rimarcando che le misurazioni per la realizzazione delle opere di falegnameria erano state eseguite direttamente da . Puntualizzava poi che, come riferito dal teste CP_1
, le soglie e le mensole erano presenti al momento in cui dovevano essere Tes_1
montate le opere di falegnameria, mentre inconferenti si mostravano le dichiarazioni del teste CP_1
Concludeva come in epigrafe per la condanna di alla CP_1
restituzione del prezzo pagato o a diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia, col favore delle spese.
Si costituiva contestando la novità della prospettazione CP_1
dell'appalto diretto e ribadiva che la non aveva Controparte_4 Pt_2
mai chiesto giudizialmente la restituzione delle somme versate (pari al 50% di quanto pagato a ), né per accertare l'inadempimento contrattuale CP_1
e la risoluzione del contratto, né per chiedere il risarcimento del danno (costi di rimozione e smaltimento dei manufatti, costi di ripristino, danni da ritardata consegna dell'immobile) ed era ormai decaduta da ogni azione al riguardo. Né
era consentito all'appaltatore sostituirsi alla committente principale. In
subordine chiedeva che comunque la condanna alla restituzione avesse luogo nei limiti di quanto pagato dal pari a € 5.250, ossia alla metà Pt_1
dell'imponibile versato.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 10.9.2024, svoltasi nelle forme della c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., le parti depositavano in via telematica le note di precisazione delle conclusioni,
come trascritte in epigrafe, e la causa passava in decisione decorsi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ..
5 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I due motivi di appello, che si esaminano congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
Va premesso che la prospettazione dell'appellante tesa a dimostrare l'esistenza di un appalto diretto tra il ed (sull'assunto che, Pt_1 CP_1
attesa la gratuità dell'opera prestata in favore della convivente e la sua Pt_2
sussumibilità nel novero delle obbligazioni naturali, non esisteva alcun contratto di appalto tra la e l'appellante), deve reputarsi inammissibile ex art. 345 Pt_2
cod. proc. civ. siccome operata per la prima volta in appello, quando, in primo grado, il ha sempre sostenuto l'esistenza del sub appalto. Pt_1
Nondimeno, ritiene questa Corte che la declaratoria di difetto di interesse ad agire in capo al come pronunciata dal primo giudice, non sia Pt_1
corretta.
Il infatti, ha interesse ad agire perché: Pt_1
a) non è contestato che la denunciando i vizi delle porte e delle Pt_2
finestre all'appaltatore non ha accettato l'opera, tanto che non solo non Pt_1
ha corrisposto al alcunché, ma non lo ha neanche rimborsato di quanto Pt_1
da lui anticipato per le opere di falegnameria;
b) neppure è contestato che il pagamento delle opere di falegnameria commissionate a sia avvenuto con denari comuni al e alla CP_1 Pt_1
come rilevato anche dal primo dal primo giudice senza motivi di censura Pt_2
da parte dell'appellato;
Sulla base di tali fatti non controversi in causa deve ritenersi che il abbia interesse ad agire, perché, egli ha, seppur in parte, pagato le opere Pt_1
di falegnameria eseguite nell'esclusivo interesse della quale committente Pt_2
principale e proprietaria dell'abitazione cui erano destinate le porte e le finestre commissionate a , senza, tuttavia, ricevere alcunché dalla che CP_1 Pt_2
6 ne aveva contestato i vizi e, in particolare, senza ricevere la restituzione della quota del corrispettivo degli infissi e delle porte il cui pagamento era stato da lui anticipato a . CP_1
Infatti, una volta eseguite le opere di falegnameria in subappalto a CP_1
l'appaltatore avrebbe dovuto retribuire la subappaltatrice ed
[...] Pt_1
ottenere dalla il compenso dell'appalto, comprensivo anche delle opere Pt_2
di falegnameria.
Il fatto che la non abbia restituito al quanto da lui pagato Pt_2 Pt_1
per le opere di falegnameria conduce a ritenere che in tal modo – e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice – la committente non Pt_2
solo non abbia accettato l'opera (tanto da denunciare i vizi), ma abbia anche negato all'appaltatore il compenso per le opere di falegnameria che, almeno in parte, erano state pagate direttamente dal a . Pt_1 CP_1
Se è vero che alcuna azione legale è stata intrapresa dalla nei Pt_2
confronti del è altrettanto vero che tale azione legale non doveva essere Pt_1
intrapresa, avendo la committente ottenuto soddisfazione dei propri Pt_2
diritti negando il pagamento di qualsiasi compenso al e ciò anche per Pt_1
le opere di falegnameria viziate.
Pertanto, deve ritenersi che il abbia regresso nei confronti del Pt_1
subappaltatore, pur nei limiti del pregiudizio da lui in concreto subito in esito all'inadempimento di . CP_1
Infatti, come emerge dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, gli infissi presentano varie problematiche:
- essi hanno cambiato colore all'esterno perché la verniciatura non ha resistito agli agenti atmosferici (foto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate alla c.t.u.);
- la maggior parte degli infissi presentano segni di distacco nelle zone ove i profili sono incollati (foto n. 6, 7, e 8 allegate alla c.t.u);
7 - in alcuni infissi vi sono delle fessurazioni del legno, in alcuni all'interno ed in altri all'esterno del fabbricato (foto 10, 11, 12, 13, 14 e 15 allegate alla c.t.u.);
- nelle porte finestre i pannelli in legno nella parte bassa dell'infisso si stanno distanziando dai profili verticali (foto 16, 17 e 18);
- le guarnizioni, per problemi di complanarità tra il telaio e le ante, in alcuni casi non riescono a sigillare l'infisso con passaggio di aria e, quando piove,
anche di acqua;
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26);
- il portoncino di ingresso è montato in modo da non essere verticale ed inoltre è stata modificata la ferratura (foto 27, 28, 29, 30 e 31);
- le finestre e le porte finestre ad arco sono montate in modo che non sigillano dal passaggio dell'aria sopra e sotto e, in una sopra, è stata montata una zeppa in legno (foto 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40);
- alcune mostrine si stanno incurvando (foto 41 e 42);
- dalla porta finestra che dà accesso al terrazzo dalla camera quando piove entra acqua (come documentato dalle prove effettuate dal c.t.u.) e ciò ha provocato lo scollamento di una parte del parquet (foto 43, 44, 45, 46 e 47 allegate alla c.t.u);
- gli infissi interni evidenziano fessurazioni lungo la costale, non perfetta planarità e si mostrano imbarcati (foto 50, 51, 52, 53, 54 e 55).
I vizi riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio coincidono in modo sostanziale (e salvo il peggioramento dovuto al trascorrere del tempo) con quelli denunciati dalla committente all'appaltatore (v. doc. 8 e 9 del Pt_2 Pt_1
fascicolo di primo grado dell'appellante) e dal sub committente al Pt_1
subappaltatore (v. doc. 4 e doc. 5 del fascicolo di primo grado . Pt_1
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di tardività della denuncia dei vizi,
essendo essi stati contestati il 20.1.2016 e il 15.6.2016 ossia poco dopo che la li aveva contestati all'appaltatore con le missive del 20.12.2015 Pt_2 Pt_1
8 e, per gli ulteriori danni manifestatisi, del 27.5.2016 e quindi entro il termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 1670 cod. civ..
Essi possono reputarsi provati dalle foto esibite in atti sia dal Pt_1
(allegate alla relazione tecnica di parte) sia dalle foto allegate alla consulenza tecnica d'ufficio.
Il danno conseguente è stato congruamente stimato dal consulente d'ufficio in complessivi euro 23.490 comprensivo dello smontaggio dei serramenti, la fornitura e posa in opera di finestre e portefinestre adeguate, ivi comprese quelle con architrave a arco, e del portoncino blindato. In tale importo di euro 23.490 è compresa anche la spesa necessaria per l'assistenza muraria (€
1.000) e la rimozione del parquet deteriorato (€ 1.600).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio non sono contraddette dalle considerazioni svolte da , posto che i problemi di CP_1
verniciatura si sono verificati in un tempo così breve da rendere evidente che essi non siano risolvibili carteggiando e riverniciando gli stessi in loco, essendo necessaria la loro sostituzione.
Va inoltre disatteso l'assunto sostenuto da secondo cui la CP_1
qualità della verniciatura sarebbe dipesa dalla scelta estetica della committente che voleva un legno all'apparenza “grezzo” e, quindi, poco trattato, posto che tale esigenza estetica non poteva compromettere la funzionalità degli infissi e dei serramenti, ma avrebbe richiesto soluzioni adeguate da parte della subappaltatrice la quale, data la sua qualificazione professionale, non CP_1
doveva fornire infissi e serramenti esterni inadeguati e inidonei rispetto alle sollecitazioni atmosferiche.
Neppure può essere ravvisato un concorso di colpa della committente che avrebbe preteso la messa in opera degli infissi mentre il fabbricato era ancora privo delle soglie e delle mensole: le dichiarazioni del teste (il quale ha Tes_2
9 riferito che al momento dell'installazione degli infissi le soglie e le mensole erano presenti) smentiscono tale assunto, che non trova conferma neppure nelle dichiarazioni del teste siccome generiche, avendo questi affermato che Tes_3
<quando io ho aiutato a scaricare le portefinestre, le finestre e le porte interne, le soglie
e le mensole non c'erano>> posto che da tali dichiarazioni non può desumersi che al momento del montaggio degli infissi e dei serramenti soglie e mensole non fossero state installate.
Allo stesso modo va negato che il subappaltatore sia esente da responsabilità perché le misure erano state fornite dal la circostanza, Pt_1
peraltro contestata e non adeguatamente dimostrata, non elide, infatti, il dovere del subappaltatore, data la sua qualità professionale, di verificare le misure al fine di realizzare l'opera a regola d'arte e consegnare un prodotto funzionale alle esigenze del cliente.
Accertato il grave inadempimento del subappaltatore , tale CP_1
da giustificare la risoluzione del contratto di subappalto, attesa l'entità dei vizi e dei danni subiti dalla committente vi è da rilevare che il sub committente Pt_2
(che non è il destinatario delle opere di falegnameria né il proprietario Pt_1
dell'appartamento in cui sono state installate) non ha diritto al loro integrale riconoscimento, competendo esso alla sola committente ma solo ai danni Pt_2
dallo stesso subiti che si sostanziano nel mancato rimborso, da parte della Pt_2
del compenso dovuto per le opere di falegnameria, il cui pagamento era stato in parte sostenuto dal e quindi alla restituzione del prezzo da lui versato. Pt_1
Come sopra anticipato, la committente ha dichiarato che le opere Pt_2
di falegnameria erano state pagate per il complessivo importo di € 13.340 con denaro “comune” a lei ed al (suo convivente). Pt_1
Può fondatamente presumersi, come peraltro prospettato dalla stessa parte appellata , che la spesa di € 13.340 documentata in atti e CP_1
10 pacifica in causa, sia stata sostenuta metà ciascuno e che quindi il pregiudizio subito dal sub appaltatore sia quantificabile nell'importo di € 6.670, pari a quanto la avrebbe dovuto pagare all'appaltatore per quanto da lui Pt_2 Pt_1
anticipato al subappaltatore . CP_1
Va invece disatteso l'assunto sostenuto dalla parte appellata secondo cui andrebbe riconosciuto al solo la metà della base imponibile al netto Pt_1
dell'Iva, che egli, quale appaltatore, poteva scaricare, non risultando né che l'appaltatore abbia scaricato l'Iva né che il subappaltatore Pt_1 CP_1
in quanto tale, potesse correttamente fatturarla (art. 17, comma 6, lett. A
[...]
del d.P.R. 633/1972), per cui anche sul punto le eccezioni sollevate dalla parte appellata vanno respinte.
Entro tali limiti la domanda va accolta e va condannata a CP_1
restituire a la somma di € 6.670, oltre interessi legali dalla messa Parte_1
in mora (15 giugno 2016) al saldo.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado vanno interamente poste a carico di , la cui soccombenza è CP_1
preponderante, non ravvisandosi i presupposti per la loro compensazione,
neppure parziale, considerato, tra l'altro, che non ha aderito alla CP_1
proposta di conciliazione formulata dal primo giudice (mediante il pagamento di
€ 7.000). Alla liquidazione si provvede come da dispositivo, tenuto conto anche della fase cautelare svoltasi nel corso del giudizio di primo grado, in base al valore della causa ed alle vigenti tariffe forensi, escluso, per il primo grado, il rimborso delle spese di c.t.p. perché non documentate e, per l'appello, la fase istruttoria perché non tenuta.
Ad analoga regolamentazione soggiacciono le spese della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado che vanno poste interamente a carico della parte
11 appellata che, col proprio inadempimento, ha dato causa alla Controparte_2
lite.
PQM
La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale titolare Parte_1
dell'omonima ditta edile individuale, nei confronti di Controparte_3
con atto notificato in data 1.7.2021, avverso la sentenza n.
[...]
364/2021 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data 23.4.2021, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) in riforma della sentenza impugnata, condanna Controparte_5
a restituire, in favore di la somma di €
[...] Parte_1
6.670,00, oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora (15 giugno 2016) al saldo;
2) condanna al rimborso delle Parte_3
spese processuali che liquida, per il primo grado in € 3.964,00 (di cui € 264 per spese ed € 3700 per compensi) e per il presente grado in complessivi € 3.001,00
(di cui € 501 per spese ed € 2.500 per compensi), oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado definitivamente a carico di Controparte_1
Firenze, 7.4.2025.
L'Estensore
Chiara Ermini
Il Presidente
Giovanni Sgambati
12 Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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