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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2024, n. 10739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10739 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 27869/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE –
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 luglio 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Baggi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pioltello
(MI), Via Jacopo della Quercia n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in Marocco in [...] 1gennaio 1979 (Codice Fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
E
(nato in data [...]), rappresentato dal CURATORE SPECIALE AVV. ILARIA PORQUEDDU, CP_2
IN PROPRIO, con studio in Milano Piazza Grandi n. 11, nominato con provvedimento in atti del 28 febbraio 2024
e costituitosi con memoria depositata in data 29 marzo 2024;
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 15 OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PRECISATE DELLA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previe tutte le opportune declaratorie, così giudicare:
Nel merito:
- 1. sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19 aprile 2008 in GO (MI) tra i sig.ri e , con atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di Parte_1 CP_1
GO (anno 2008, n. 6, parte I);
- 2. sia disposto l'affidamento del figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, CP_2
con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima, disponendo che anche le Parte_1 decisioni di maggior interesse per il minore - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale - potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva;
- 3. sia dichiarata ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 CP_2
- 4. sia posto a carico del padre sig. l'obbligo, fino all'indipendenza economica del figlio un CP_1 CP_2 assegno mensile per il mantenimento dello stesso di € 350,00=, da corrispondere alla sig.ra Parte_1
o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del Giudizio. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- 5. sia disposto l'obbligo per il padre sig. di corrispondere alla sig.ra sino al CP_1 Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio anche oltre il compimento della maggiore età CP_2 dello stesso, il 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di
Milano;
- 6. sia disposto che i Servizi Sociali del Comune di GO, ove il padre ne faccia espressa richiesta, regolino gli incontri padre-figlio, in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo le modalità e i tempi stimati necessari nell'interesse del minore a cui sarà offerto ogni opportuno supporto e sostegno CP_2
- 7. sia ordinata la trasmissione di copia della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO
(MI) per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. In via istruttoria: occorrendo, si chiede ammettersi prove per testi ed interrogatorio formale del Sig. sulle CP_1 circostanze capitolate nella narrativa del Ricorso introduttivo da aversi per integralmente riportate e trascritte, espunte le locuzioni contenenti giudizi, ma precedute dalla parola “Vero che”, con i testi ivi indicati”.
CONCLUSIONI PRECISATE DEL CURATORE SPECIALE
“Chiede che il Tribunale, con riferimento alle domande accessorie del divorzio, accolga le seguenti conclusioni:
- dichiarare ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore, signor CP_1
;
[...]
pagina 2 di 15 - confermare l'affidamento superesclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa nella casa di GO, via Mattei n. 106, presso la quale risulta fissata la sua residenza anagrafica, con facoltà per la stessa madre di esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni comprensive anche
del rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
- confermare gli incarichi già attribuiti ai Servizi Sociali del Comune di GO, come indicati in particolare al punto 3) dell'ordinanza Presidenziale 9.5.2023 , con previsione che, al termine del periodo della messa alla prova (27.5.2025) e fino al compimento della maggiore età di (13.8.2026) gli stessi Servizi CP_2
Sociali effettuino un più stretto monitoraggio sul minore e sul nucleo familiare, attivando tutti gli interventi necessari per la migliore tutela di egnalando eventuali criticità all'Autorità Giudiziaria competente;
CP_2
- attivare il Servizio Spezio Neutro qualora il padre avanzasse domanda di incontrare il figlio, solo ove ciò risponda all'interesse del minore, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo e nel rispetto delle sue volontà;
- confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore con l'importo CP_2 mensile di € 350,00, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie del minore di cui alle
Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano in data 14.11.2017, richiamate nella citata ordinanza;
- disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla madre”.
***************************************************************************************
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2022 ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in GO (MI) in data 19 aprile 2018, iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di GO (Anno 2018 – atto n.
6 - Parte I ) con , dalla cui unione matrimoniale CP_1 nasceva il figlio minore (nato il [...]) e da cui si era separata con sentenza n. 2625/2014 del CP_2
Tribunale di Milano del 19 febbraio 2014, pubblicata il 24 febbraio 2014 (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile. Domandava, altresì, di disporre e confermare l'affidamento del figlio minore in via superesclusiva alla madre, signora CP_2 Parte_1 con collocamento e residenza anagrafica presso la stessa e con possibilità per la medesima di assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore nonchè con la predisposizione di un piano di regolamentazione della frequentazione paterna da parte dei Servizi Sociali del Comune di GO, nel caso di richiesta avanzata dal signor , in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo le modalità ed i tempi CP_1 stimati nell'interesse del minore Chiedeva, inoltre, di disporre la decadenza dall'esercizio della CP_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore del padre e, infine, di porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore fino al raggiungimento sia della CP_2
pagina 3 di 15 maggiore età sia della sua indipendenza economica, nella misura di € 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano.
Alla prima udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi del 13 dicembre 2022, fissata con decreto in atti, il Presidente f.f., preso atto della non regolarità della notifica del ricorso, disponeva la rinnovazione della stessa al resistente entro il nuovo termine del 13 marzo 2023 con fissazione di nuova udienza presidenziale per la comparizione personale delle parti per il giorno 9 maggio 2023 e con assegnazione di nuovi termini per l'integrazione del contraddittorio.
Alla nuova udienza presidenziale del 9 maggio 2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e dei decreti relativi di fissazione udienza, dato atto che il resistente benchè ritualmente citato non fosse comparso personalmente né si fosse costituito, dopo peraltro aver esaminato il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 10.10.2022 che stante la pendenza del procedimento per separazione, iscritto anteriormente e non ravvisando situazione di pregiudizio per l'emissione di un decreto provvisorio urgente, aveva dichiarato non luogo a provvedere disponendone la trasmissione al T.O., procedeva all'audizione della ricorrente. Dopo essere stata sentita ampiamente, la parte ricorrente con il suo difensore chiedevano la conferma della sentenza di separazione in punto di affido superesclusivo del minore con attivazione degli interventi dei Servizi Sociali, con lo svolgimento degli incontri padre-figlio in modalità protetta nell'ipotesi di eventuale reperibilità del padre ed in punto economico, la rideterminazione in € 350,00 dell'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del resistente in favore del figlio mai versato dallo CP_2 stesso, tenuto anche conto dell'avvenuto reperimento di un lavoro da parte della stessa signora Parte_1
oltre al 50% delle spese obbligatorie come da protocollo. Gli stessi dichiaravano espressamente di
[...] rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata nei confronti del padre e chiedevano, infine, che la prossima udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte con l'autorizzazione alla precisazione delle conclusioni, dando atto dell'avvenuta produzione della sentenza penale di condanna del CP resistente per il reato di cui all'art. 570 bis CP impugnata dal sig. . All'esito, il Presidente f.f., si riservava.
Con l'ordinanza presidenziale emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il
Presidente f.f. così provvedeva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITA personalmente la parte ricorrente presente e il suo difensore all'udienza del 9 maggio 2023 come successivamente differita stante la rinnovazione della notifica;
RILEVATO che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
RILEVATO più nello specifico, come sia stata pronunciata sentenza n. 2625/14 dal Tribunale di Milano del
19/24 febbraio 2014 che ha disposto l'affido superesclusivo alla madre del figlio minore (nato in [...]_2
13 agosto 2008), delegando i Servizi sociali competenti territorialmente del Comune di GO di regolamentare – solo ove il padre ne faccia richiesta – gli incontri del figlio con il padre in spazio neutro o alla presenza di un operatore incaricato dai Servizi oltre che di porre in essere un'attività di supporto alla genitorialità per la madre e di articolare con il competente UONPIA un percorso di monitoraggio e sostegno
pagina 4 di 15 per il minore e poneva carico del padre a carico del padre un assegno di mantenimento indiretto del figlio nella misura di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e scolastiche;
RILEVATO che è agli atti decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 10.10.2022 che stante la pendenza del presente procedimento per separazione, iscritto anteriormente e non ravvisando situazione di pregiudizio per l'emissione di un decreto provvisori urgente, ha dichiarato non luogo a provvedere disponendone la trasmissione al T.O.
OSSERVATO che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, risulta che il marito - che la medesima aveva denunciato per gli agiti violenti subiti durante tutta la convivenza - si è da tempo reso irreperibile, disinteressandosi completamente del figlio, senza mai chiedere ai Servizi di poterlo vedere, non contribuendo mai al mantenimento del figlio senza versare alcuna somma di denaro;
RITENUTO che anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente abbia manifestato sia nel presente procedimento che nel precedente per separazione, disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di presumibile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario allo stato l'affidamento monogenitoriale;
OSSERVATO che il figlio vive da anni presso la madre, per la quale deve essere formulato, in ordine alla idoneità genitoriale, un giudizio favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata del figlio medesimo con continuità, responsabilità e serietà;
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto emerso, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta, confermando pertanto quanto già disposto in sede di separazione, con altresì concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore;
RILEVATO che, stante l'interruzione da tempo dei rapporti, deve essere altresì confermato l'incarico ai Servizi
Sociali competenti di regolamentare gli incontri tra il figlio e il padre, solo ove quest'ultimo si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con il ragazzo in Spazio neutro e alla presenza di un operatore e di svolgere monitoraggio con obbligo di trasmettere una relazione secondo quanto stabilito in dispositivo anche al fine di verificare le attuali condizioni di salute fisiopsichica del minore oltre che di prosecuzione di tutti gli interventi ancora ritenuti utili;
CONSIDERATO, infine, sotto il profilo economico, che la signora ha dichiarato di lavorare Pt_1 attualmente presso una ditta, del proprio attuale compagno, svolgendo lavori di pulizia in uffici, condomini e altro con uno stipendio riferito di € 1100/1200 a seconda delle ore lavorate;
vive con il figlio e il CP_2 compagno in una casa in locazione con canone di € 350,00 cui provvede il compagno medesimo;
percepisce inoltre assegno unico per intero per € 195,00 mensili;
relativamente al resistente attualmente nessun dato è conosciuto e nulla è dato sapere in ordine all'attività lavorativa svolta;
ha del tutto omesso di versare la somma stabilita a titolo di mantenimento indiretto del figlio e non ha più in alcun modo contribuito alle spese straordinarie;
pagina 5 di 15 RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della prole, sulla base degli elementi acquisiti e tenuto conto della situazione personale, reddituale e abitativa della ricorrente che attualmente ha reperito attività lavorativa stabile e percepisce l'assegno unico per intero dividendo le spese con il proprio compagno, pur in mancanza di dati più precisi sulla effettiva situazione economica del padre dotato comunque egli di integra e piena capacità lavorativa e che ha l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, pare equo e congruo rideterminare l'assegno di mantenimento come da domanda meglio rideterminata della ricorrente in udienza oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, disponendo altresì che l'assegno unico venga percepito per intero;
OSSERVATO, da ultimo, che si prende atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre
PQM
1) CONFERMA le condizioni della sentenza di separazione n. 2625/14 dal Tribunale di Milano del 19/24 febbraio 2014, in punto di affido superesclusivo alla madre del figlio minore (nato in [...] 13 agosto CP_2
2008), potendo la madre esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (affido supersclsuivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni comprensive anche del rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
2) CONFERMA tutti gli incarichi ai Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di GO, come già previsto in sentenza, in particolare di ripristinare, solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, i rapporti tra il padre e il figlio stesso, in Spazio neutro e modalità osservate compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà;
3) INCARICA i medesimi Servizi Sociali competenti territorialmente di proseguire negli interventi di sostegno già avviati per il figlio, con mantenimento della presa in carico presso l'UONPIA e di avvio/prosecuzione di tutti gli interventi per aiutare il minore e interventi e di supporto per la madre ove opportuni per consolidare le sue ricorse genitoriali nonché di continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio, soprattutto nel caso in cui il padre voglia riavviare i rapporti con il figlio, trasmettendo una relazione in ordine all'attualità della situazione e agli interventi ancora da mantenere e/o avviare fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per le determinazioni definitive entro e non oltre il 29 settembre 2023;
4) RIDETERMINA, come da richiesta di parte ricorrente, a carico di l'obbligo di contribuire, a CP_1 far data dal mese di maggio 2023 al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre
[...]
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 350,00 importo da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo indici Istat oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
pagina 6 di 15 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre affidataria signora
[...]
; Parte_1
6) PRENDE ATTO della rinuncia della parte ricorrente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre”.
Nominava, quindi, giudice istruttore sè stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 19 ottobre
2023, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini per la notifica dell'ordinanza presidenziale e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con provvedimento in atti del 19 ottobre 2023 il Giudice Istruttore, dopo aver rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale causato dalla sua tardività essendosi perfezionata per compiuta giacenza il 20 luglio 2023 (cfr. cartolina di ricevimento) e quindi oltre il termine assegnato, disponeva la rinnovazione della suddetta notifica con assegnazione dei nuovi termini e fissazione di altra udienza sostituita anche essa ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito in telematico di note scritte da effettuarsi entro il 28 febbraio 2024 autorizzando, in caso di mancata costituzione del convenuto, alla precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 28 febbraio 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte di parte attrice con le istanze e conclusioni, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e con richiesta di poter precisare le conclusioni, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta pur destinataria di regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza presidenziale (come da relata di notifica depositata in telematico), dichiarava la contumacia di parte convenuta ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Atteso che parte attrice, nonostante la rinuncia pagina 7 di 15 formalizzata in udienza, insisteva per la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, nominava un Curatore Speciale in favore del minore che potesse rappresentarlo e tutelare i suoi diritti, con delega al medesimo Curatore di sentire il figlio minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c.; conferiva, infine, nuova delega ai Servizi Sociali per trasmettere gli esiti degli accertamenti ancora non trasmessi e rinviava per esame delle relazioni dei Servizi incaricati e per ulteriore trattazione, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 19 settembre 2024, riservandosi all'esito per la prosecuzione del procedimento.
Il Curatore Speciale così nominato si costituiva in giudizio con la comparsa del 29 marzo 2024 ed in tale sede rappresentava l'impossibilità di sostenere gli incontri con il minore stante il procedimento penale a carico CP_2 dello stesso per i reati di cui agli artt. 110, 56 -628 1° e 3° comma n. 1) e 61 n. 11 quinquies c.p. e di cui agli artt.
110, 582 e 585 c.p., anche in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n.2 c.p. e la conseguente applicazione della misura cautelare della detenzione domiciliare presso l'abitazione materna a far tempo dall'ottobre 2023 con affidamento, in alternativa all'esecuzione della misura, ai Servizi Minorili per l'Amministrazione della Giustizia, in collaborazione con i competenti Servizi Sociali. Si riservava, pertanto, nel prosieguo di formulare le proprie conclusioni. I Servizi Sociali incaricati provvedevano a depositare la relazione di aggiornamento in data 28 marzo 2024 ed in data 12 luglio 2024.
All'udienza in prosecuzione del 19 settembre 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte della parte attrice e della , che precisavano come da conclusioni sopra riportate, con provvedimento in atti, Parte_2 assegnava alle parti il termine perentorio di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali incamerando, alla scadenza, la causa in decisione che rimetteva al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte resistente di cittadinanza marocchina, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte ricorrente;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 3 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in
Italia. Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
pagina 8 di 15 Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente, avendo comunque la parte ricorrente espressamente rinunciato alla concessione dei termini istruttori.
In punto di responsabilità genitoriale sul figlio minore, gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni rese dalla ricorrente, le risultanze acquisite per il tramite della curatrice speciale e le relazioni dei Servizi incaricati con gli esiti degli accertamenti e interventi svolti, consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita del figlio.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto del minore, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della ricorrente, in assenza peraltro di parte resistente che non ha inteso costituirsi né comparire personalmente avanzando alcuna richiesta né offrendo ricostruzioni alternative, rendendo quindi l'ascolto del minore, peraltro in condizione di detenzione domiciliare fino al 4 giugno 2024 in esecuzione dell' ordinanza di convalida di arresto e applicazione di misura cautelare pronunciata nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, in sede giudiziale manifestamente superfluo.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto alle determinazioni economiche, evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, ai fini dell'assunzione delle statuizioni economiche, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali in atti e tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno celebrato matrimonio civile Parte_3
a GO (MI) in data 19 aprile 2018, iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di GO
(anno 2018 – atto n.
6 - Parte I), in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (nato il [...]). CP_2
pagina 9 di 15 I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 2625/2014 del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2014, pubblicata in data 24 febbraio 2014 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte ricorrente dato atto che non vede da tempo il coniuge essendosi reso irreperibile e stante il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La domanda di decadenza. La responsabilità genitoriale
Preliminarmente ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, cui peraltro la parte medesima aveva espressamente rinunciato in udienza, poi riproposta, non possa essere accolta in quanto non fondata nè provata.
L'art. 330 c.c. prevede che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Evidenzia il Collegio che, alla luce degli accertamenti svolti e degli elementi acquisiti, pur essendo emersi dei comportamenti di evidente trascuratezza e disinteresse del padre nei confronti del figlio con omesso mantenimento, non possano ritenersi integrati quei gravi presupposti per la pronuncia dei provvedimenti ex art. 330 c.c. che trattandosi di misura davvero estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/03/2022, n.9691), deve essere valutata nel caso concreto con particolare rigore e attenzione, non potendo ogni comportamento ostativo e in violazione dei doveri genitoriali comportare la decadenza dalla responsabilità, tanto più che proprio l'assenza e l'irreperibilità da tempo del padre non possono apparire più ulteriormente pregiudizievole per il figlio considerata anche l'età dello stesso, avendo quasi 16 anni e mezzo.
Orbene, nel caso di specie, reputa il Tribunale che nonostante il signor non sia stato in grado in CP_1 effetti di instaurare alcuna relazione significativa affettiva con il figlio, non avendo mai versato un contributo al mantenimento in suo favore, tanto da essere stato destinatario della sentenza di condanna sopraindicata emessa dal Tribunale di Milano e non avendo mai collaborato con i Servizi Sociali delegati alla ripresa della relazione con il minore rifiutandosi di sostenere i vari colloqui, peraltro tenuto anche conto della sua reiterata condizione di detenzione carceraria, di latitanza e da ultimo di detenzione domiciliare per vari reati commessi, e apparendo certamente come un soggetto incapace di esercitare adeguatamente il suo ruolo genitoriale, non è possibile apprezzare fino in fondo e con compiutezza la gravità delle condotte poste in essere dal resistente, sotto il profilo della violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, oltre che valutare se dette condotte siano effettivamente causa di quel grave pregiudizio per il minore ai sensi dell'art. 330 c.c., non avendo a disposizione elementi di prova sufficienti ed adeguati dai quali desumere la sussistenza dei presupposti di cui alla citata pagina 10 di 15 norma, e tali da giustificare una pronuncia come richiesta, che deve comunque essere considerata misura eccezionale.
Al di là della sentenza di condanna per omesso mantenimento, non risultano in effetti o comunque non sono stati allegati eventuali agiti gravi commessi in danno o alla presenza del figlio oggetto di denunce né tantomeno di sentenze, potenzialmente compromettenti in modo assai rilevante ovvero lamentate condotte attive gravemente pregiudizievoli, anche attualmente vigenti, in danno del figlio.
Ritiene piuttosto il Collegio, senza assolutamente in alcun modo voler sminuire le condotte paterne di persistente disinteresse, trascuratezza, inadeguatezza all'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo e anzi stigmatizzandone la gravità, che la previsione di un regime di affido super-esclusivo del figlio minore alla CP_2 madre appaia essere misura più adatta e corrispondente all'interesse dello stesso oltre che adeguatamente tutelante ed in grado di consentirne un sano e sereno percorso di crescita e sviluppo (sul punto cfr. Corte di
Cassazione ord. n. 29999 del 30 novembre 2020 secondo cui: “Il giudice, quando abbia accertato – come nel presente caso – che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c.
(….) è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione – in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare – all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato”).
Nessuna istanza istruttoria è stata articolata sotto tale profilo da parte attrice né è stato prodotto alcunhè e gli esiti degli accertamenti dei Servizi Sociali rappresentano piuttosto e certamente il presupposto per accogliere la domanda di conferma dell'affido supersclusivo del figlio alla madre, già sanzionatoria della regola della bigenitorialità in concreto non praticabile, in presenza di una riscontrata adeguatezza della madre a fronte di carenze e omissioni del padre, con anche peraltro la necessità del mantenimento di un incarico ai Servizi medesimi di monitoraggio, vigilanza e di ulteriori interventi anche in punto di eventuali incontri ove venissero chiesti dal padre, ciò a tutela e protezione del figlio minore, ancora in una condizione di fragilità e necessitante di adeguate misure a suo sostegno, che nulla in più otterrebbe dalla decadenza genitoriale paterna.
Alla luce di quanto emerso, dedotto e provato, considerata anche l'attuale età del minore quasi 16 anni e CP_2 mezzo circa, reputa pertanto codesto Tribunale che la domanda avanzata dalla ricorrente in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale non appaia accoglibile per i motivi sopraindicati.
Ciò posto e premesso, ritiene il Collegio che debbano integralmente confermarsi le statuizioni attualmente vigenti come disposte con l'ordinanza presidenziale sopra riportata, di cui si condividono le motivazioni, che ha disposto il regime di affidamento superesclusivo alla madre ex art. 337 quater c.c. conformemente a quanto già disposto con la citata sentenza di separazione.
Alla luce, infatti, di quanto sopra già argomentato e del quadro emerso, come del resto sostanzialmente invariato rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza presidenziale e, ancor prima, in sede di sentenza di pagina 11 di 15 separazione, il Collegio ritiene del tutto corrispondente all'interesse del figlio minore confermarne l'affido superesclusivo alla madre. La madre è risultata, infatti, figura genitoriale, che grazie all'intervento e ai supporti dei Servizi , pur con ancora alcune fragilità, è apparsa adeguata e accudente occupandosi del figlio, offrendogli un adeguato e sereno clima familiare, riuscendo a gestire e contenere le problematicità del minore, affetto dalla sindrome ADHD, sotto il profilo educativo, collaborando anche per lungo tempo con l'Equipe del Servizio
Minori e Famiglia per una maggiore acquisizione di strumenti e metodi educativi in aiuto dello stesso minore, per gestire la sua rabbia ed gli agiti disturbanti messi in atto soprattutto nell'ambito scolastico (vedi doc. 8 del 29 marzo 2024) e grazie ai quali lo stesso minore ha raggiunto nel tempo un buon livello di miglioramento, riuscendo a concludere positivamente l'anno scolastico 2023-2024. Il coinvolgimento del minore in un procedimento penale per gravi reati, per cui è stato condannato, quindi ristretto in carcere, poi messo in detenzione domiciliare e quindi con avvio della sua messa alla prova, è stato un altro grave passaggio nel suo percorso di crescita, che ha alterato l'equilibrio familiare, che sembra però essere servito al ragazzo per spunti di maggiore riflessione e presa di consapevolezza. La madre comunque sta provvedendo da tempo adeguatamente a tutte le sue esigenze anche di carattere materiale, rispondendo a tutti i suoi bisogni e garantendogli condizioni di vita serene ed equilibrate, anche grazie alla presenza del di lei compagno. Deve essere, altresì, confermata la concentrazione in capo alla madre della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, spesso assente durante tutti questi anni per essere stato recluso in carcere e per aver alternato periodi di latitanza per i suoi precedenti penali, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni con tempestività e urgenza.
Il minore rimarrà, quindi, collocato presso la madre nell'abitazione dove attualmente vive e dove ha peraltro scontato la sua pena carceraria in stato di detenzione domiciliare conclusasi in data 4 giugno 2024 con inizio del periodo di messa alla prova disposto con l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni del 4 giugno 2024 per la durata di un anno (v. relazione dei Servizi Sociali del 12 luglio 2024). Dalle relazioni periodiche dei Servizi
Sociali è emerso anche come il compagno della ricorrente che abita insieme alla medesima ed a svolga un CP_2 ruolo positivo e di supporto per entrambi (v. relazione del 12 luglio 2024).
Devono, altresì, essere confermate le disposizioni vigenti in punto di frequentazione, prevedendosi che il padre possa frequentare il figlio, solo ove mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il minore, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo. La precarietà e complessità del quadro emerso e della condizione anche attuale del ragazzo, in una auspicabile prospettiva anche di un suo consenso al prosieguo amministrativo una volta raggiunta la prossima maggiore età, fanno ritenere necessario ed opportuno il mantenimento di una efficiente presa in carico da parte dei Servizi con attività di monitoraggio, vigilanza, di avvio di tutti gli interventi anche con riferimento a possibili incontri ove richiesti a determinate condizioni. Si provvede come in dispositivo.
Il contributo al mantenimento del figlio
pagina 12 di 15 Quanto al mantenimento del figlio minore, si evidenzia come la ricorrente svolga l'attività di operaia addetta alle pulizie presso una ditta privata del di lei compagno con uno stipendio dichiarato in sede presidenziale di circa €
1.100-1.200.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha confermato la richiesta, formalizzata in udienza, di porre a carico del padre il versamento della somma mensile di € 350,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie, come disposto con ordinanza presidenziale del 9 maggio 2023.
Dalla documentazione economica in atti depositata è emerso che la medesima per l'anno d'imposta 2019 (CU
2020) ha percepito un reddito annuo lordo di € 13000,80; per l'anno d'imposta 2020 (CU 2021) un reddito annuo lordo di € 7439,57; per l'anno d'imposta 2021 (CU 2022) un reddito annuo lordo di € 3997,50; per l'anno d'imposta 2022 (CU 2023) un reddito annuo lordo di € 12.571,08; per l'anno d'imposta 2023 (CU 2024) risulta un reddito annuo lordo di € 14.610,15 con uno stipendio mensile netto di circa € 1069,44 per 12 mensilità. Vive, insieme al figlio minore ed al suo compagno, presso un immobile locato con canone di locazione mensile di €
550,00 sostenuto dallo stesso compagno. Percepisce integralmente l'assegno unico di € 195,00, come da lei riferito in sede di udienza presidenziale del 9 maggio 2023.
Il padre non ha versato l'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio ed è stato condannato con sentenza n. 10457/2022 del 3 ottobre 2022 del Tribunale di Milano, sezione II Penale, in esito a giudizio abbreviato, per i reati ascrittogli ai sensi dell'art 3 L. 54/2006 in relazione agli artt. 12 sexies L. 898/1970 e 570
C.P. alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa oltre alla condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla parte civile, signora ed al pagamento di una provvisionale in favore della Parte_1 stessa liquidata nella somma di € 10.000,00 confermata in sede di appello (v. allegati del 18 settembre 2024)
Alla luce di quanto emerso, il Collegio, ritiene di confermare quanto disposto in punto economico con l'ordinanza presidenziale del 9 maggio 2023, in quanto ritenuto equo e congruo con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa, per cui deve contribuire al mantenimento del figlio nella somma come disposta e confermata, con Assegno
Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e alla cura del minore.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo in conformità ai provvedimenti emessi dal Giudice Delegato e alla richiesta di parte attrice come formalizzata in sede di udienza.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatore
Speciale nominato Avvocato Ilaria Porqueddu che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del minore.
pagina 13 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra a Parte_3
GO (MI) in data 19 aprile 2018, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO (anno
2018 – atto n.
6 - Parte I);
2) RIGETTA la domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale per quanto indicato in motivazione e, per l'effetto,
3) CONFERMA l'affido in via esclusiva del figlio minore alla madre che lo terrà collocato anche ai CP_2 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione in GO (MI), vicolo Serbelloni n. 1/A e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio medesimo
(comprensivi anche del rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (affido cd. superesclusivo);
4) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di GO di mantenere un'efficiente presa in carico e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di provvedere:
- a regolamentare - solo ove il padre ne faccia richiesta mostrando serietà e responsabilità nel volere reinstaurare un rapporto stabile e costante con il figlio previa attivazione di necessari interventi e ciò risponda all'interesse del medesimo- incontri tra il padre e il figlio, in Spazio neutro e modalità osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà e delle sue condizioni psicoemotive;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicoterapeutico /neuro-psichiatrico per il minore, anche in relazione alle sue problematiche, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore medesimo, anche auspicabilmente, ove sussista il consenso del ragazzo al prosieguo amministrativo, dopo la maggiore età;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla madre per aiutarla nel rafforzarsi sempre di più nelle sue competenze genitoriali e poter fronteggiare e contenere eventuali agiti inadeguati del figlio e aiutarlo nel suo percorso di crescita anche scolastico e al padre ove volesse riprendere un accesso con il figlio;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore:
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire, a far data dal mese di maggio 2023, al CP_1 mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre signora entro il 5 di ogni mese Parte_1 dell'importo mensile di € 350,00 importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione maggio 2024) oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida
pagina 14 di 15 approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate.
6)DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre affidataria signora Parte_1 come per legge;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) PROVVEDE, come da separato decreto, alla liquidazione delle spese del Curatore Speciale del minore ammesso al Gratuito Patrocinio come da delibera in atti;
9) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
10) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
11) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Parte_4
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE –
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Rel. est. dott.ssa Fulvia De Luca Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 15 luglio 2022 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Luigi Baggi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Pioltello
(MI), Via Jacopo della Quercia n.4, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in Marocco in [...] 1gennaio 1979 (Codice Fiscale;
CP_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
E
(nato in data [...]), rappresentato dal CURATORE SPECIALE AVV. ILARIA PORQUEDDU, CP_2
IN PROPRIO, con studio in Milano Piazza Grandi n. 11, nominato con provvedimento in atti del 28 febbraio 2024
e costituitosi con memoria depositata in data 29 marzo 2024;
Con regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c e dell'ordinanza presidenziale ex art. 709 comma 1 c.p.c.
pagina 1 di 15 OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI PRECISATE DELLA PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, previe tutte le opportune declaratorie, così giudicare:
Nel merito:
- 1. sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 19 aprile 2008 in GO (MI) tra i sig.ri e , con atto iscritto nei registri dello stato civile del comune di Parte_1 CP_1
GO (anno 2008, n. 6, parte I);
- 2. sia disposto l'affidamento del figlio minore nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, CP_2
con collocamento e residenza anagrafica presso quest'ultima, disponendo che anche le Parte_1 decisioni di maggior interesse per il minore - relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale - potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva;
- 3. sia dichiarata ex art. 330 c.c. decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore CP_1 CP_2
- 4. sia posto a carico del padre sig. l'obbligo, fino all'indipendenza economica del figlio un CP_1 CP_2 assegno mensile per il mantenimento dello stesso di € 350,00=, da corrispondere alla sig.ra Parte_1
o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare maggiormente conforme nel corso del Giudizio. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
- 5. sia disposto l'obbligo per il padre sig. di corrispondere alla sig.ra sino al CP_1 Parte_1 raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio anche oltre il compimento della maggiore età CP_2 dello stesso, il 50% delle spese straordinarie, secondo le linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di
Milano;
- 6. sia disposto che i Servizi Sociali del Comune di GO, ove il padre ne faccia espressa richiesta, regolino gli incontri padre-figlio, in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo le modalità e i tempi stimati necessari nell'interesse del minore a cui sarà offerto ogni opportuno supporto e sostegno CP_2
- 7. sia ordinata la trasmissione di copia della Sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO
(MI) per le occorrenti annotazioni ed ogni altra incombenza di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge. In via istruttoria: occorrendo, si chiede ammettersi prove per testi ed interrogatorio formale del Sig. sulle CP_1 circostanze capitolate nella narrativa del Ricorso introduttivo da aversi per integralmente riportate e trascritte, espunte le locuzioni contenenti giudizi, ma precedute dalla parola “Vero che”, con i testi ivi indicati”.
CONCLUSIONI PRECISATE DEL CURATORE SPECIALE
“Chiede che il Tribunale, con riferimento alle domande accessorie del divorzio, accolga le seguenti conclusioni:
- dichiarare ex art. 330 c.c. la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre del minore, signor CP_1
;
[...]
pagina 2 di 15 - confermare l'affidamento superesclusivo del minore alla madre con collocamento presso la stessa nella casa di GO, via Mattei n. 106, presso la quale risulta fissata la sua residenza anagrafica, con facoltà per la stessa madre di esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni comprensive anche
del rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
- confermare gli incarichi già attribuiti ai Servizi Sociali del Comune di GO, come indicati in particolare al punto 3) dell'ordinanza Presidenziale 9.5.2023 , con previsione che, al termine del periodo della messa alla prova (27.5.2025) e fino al compimento della maggiore età di (13.8.2026) gli stessi Servizi CP_2
Sociali effettuino un più stretto monitoraggio sul minore e sul nucleo familiare, attivando tutti gli interventi necessari per la migliore tutela di egnalando eventuali criticità all'Autorità Giudiziaria competente;
CP_2
- attivare il Servizio Spezio Neutro qualora il padre avanzasse domanda di incontrare il figlio, solo ove ciò risponda all'interesse del minore, compatibilmente con le esigenze di quest'ultimo e nel rispetto delle sue volontà;
- confermare l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore con l'importo CP_2 mensile di € 350,00, oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie del minore di cui alle
Linee Guida adottate dal Tribunale di Milano in data 14.11.2017, richiamate nella citata ordinanza;
- disporre che l'assegno unico venga percepito in via esclusiva dalla madre”.
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori, i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso iscritto a ruolo in data 15 luglio 2022 ritualmente notificato, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile in GO (MI) in data 19 aprile 2018, iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di GO (Anno 2018 – atto n.
6 - Parte I ) con , dalla cui unione matrimoniale CP_1 nasceva il figlio minore (nato il [...]) e da cui si era separata con sentenza n. 2625/2014 del CP_2
Tribunale di Milano del 19 febbraio 2014, pubblicata il 24 febbraio 2014 (passata in giudicato), chiedeva a questo Tribunale, la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile. Domandava, altresì, di disporre e confermare l'affidamento del figlio minore in via superesclusiva alla madre, signora CP_2 Parte_1 con collocamento e residenza anagrafica presso la stessa e con possibilità per la medesima di assunzione delle decisioni di maggiore interesse per il minore nonchè con la predisposizione di un piano di regolamentazione della frequentazione paterna da parte dei Servizi Sociali del Comune di GO, nel caso di richiesta avanzata dal signor , in Spazio Neutro e con modalità osservate, secondo le modalità ed i tempi CP_1 stimati nell'interesse del minore Chiedeva, inoltre, di disporre la decadenza dall'esercizio della CP_2 responsabilità genitoriale sul figlio minore del padre e, infine, di porre a carico dello stesso l'obbligo di corrispondere un contributo al mantenimento ordinario del figlio minore fino al raggiungimento sia della CP_2
pagina 3 di 15 maggiore età sia della sua indipendenza economica, nella misura di € 500,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano.
Alla prima udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi del 13 dicembre 2022, fissata con decreto in atti, il Presidente f.f., preso atto della non regolarità della notifica del ricorso, disponeva la rinnovazione della stessa al resistente entro il nuovo termine del 13 marzo 2023 con fissazione di nuova udienza presidenziale per la comparizione personale delle parti per il giorno 9 maggio 2023 e con assegnazione di nuovi termini per l'integrazione del contraddittorio.
Alla nuova udienza presidenziale del 9 maggio 2023, il Presidente f.f., verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo e dei decreti relativi di fissazione udienza, dato atto che il resistente benchè ritualmente citato non fosse comparso personalmente né si fosse costituito, dopo peraltro aver esaminato il decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 10.10.2022 che stante la pendenza del procedimento per separazione, iscritto anteriormente e non ravvisando situazione di pregiudizio per l'emissione di un decreto provvisorio urgente, aveva dichiarato non luogo a provvedere disponendone la trasmissione al T.O., procedeva all'audizione della ricorrente. Dopo essere stata sentita ampiamente, la parte ricorrente con il suo difensore chiedevano la conferma della sentenza di separazione in punto di affido superesclusivo del minore con attivazione degli interventi dei Servizi Sociali, con lo svolgimento degli incontri padre-figlio in modalità protetta nell'ipotesi di eventuale reperibilità del padre ed in punto economico, la rideterminazione in € 350,00 dell'assegno di mantenimento ordinario posto a carico del resistente in favore del figlio mai versato dallo CP_2 stesso, tenuto anche conto dell'avvenuto reperimento di un lavoro da parte della stessa signora Parte_1
oltre al 50% delle spese obbligatorie come da protocollo. Gli stessi dichiaravano espressamente di
[...] rinunciare alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale avanzata nei confronti del padre e chiedevano, infine, che la prossima udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte con l'autorizzazione alla precisazione delle conclusioni, dando atto dell'avvenuta produzione della sentenza penale di condanna del CP resistente per il reato di cui all'art. 570 bis CP impugnata dal sig. . All'esito, il Presidente f.f., si riservava.
Con l'ordinanza presidenziale emessa in pari data, a scioglimento della riserva assunta a detta udienza, il
Presidente f.f. così provvedeva:
“LETTI ED ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
SENTITA personalmente la parte ricorrente presente e il suo difensore all'udienza del 9 maggio 2023 come successivamente differita stante la rinnovazione della notifica;
RILEVATO che il convenuto non si è costituito in giudizio né è comparso personalmente;
RILEVATO più nello specifico, come sia stata pronunciata sentenza n. 2625/14 dal Tribunale di Milano del
19/24 febbraio 2014 che ha disposto l'affido superesclusivo alla madre del figlio minore (nato in [...]_2
13 agosto 2008), delegando i Servizi sociali competenti territorialmente del Comune di GO di regolamentare – solo ove il padre ne faccia richiesta – gli incontri del figlio con il padre in spazio neutro o alla presenza di un operatore incaricato dai Servizi oltre che di porre in essere un'attività di supporto alla genitorialità per la madre e di articolare con il competente UONPIA un percorso di monitoraggio e sostegno
pagina 4 di 15 per il minore e poneva carico del padre a carico del padre un assegno di mantenimento indiretto del figlio nella misura di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e scolastiche;
RILEVATO che è agli atti decreto definitivo del Tribunale per i Minorenni di Milano del 10.10.2022 che stante la pendenza del presente procedimento per separazione, iscritto anteriormente e non ravvisando situazione di pregiudizio per l'emissione di un decreto provvisori urgente, ha dichiarato non luogo a provvedere disponendone la trasmissione al T.O.
OSSERVATO che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, risulta che il marito - che la medesima aveva denunciato per gli agiti violenti subiti durante tutta la convivenza - si è da tempo reso irreperibile, disinteressandosi completamente del figlio, senza mai chiedere ai Servizi di poterlo vedere, non contribuendo mai al mantenimento del figlio senza versare alcuna somma di denaro;
RITENUTO che anche con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, la parte resistente abbia manifestato sia nel presente procedimento che nel precedente per separazione, disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rivelando così una condizione di presumibile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario allo stato l'affidamento monogenitoriale;
OSSERVATO che il figlio vive da anni presso la madre, per la quale deve essere formulato, in ordine alla idoneità genitoriale, un giudizio favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata del figlio medesimo con continuità, responsabilità e serietà;
RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto emerso, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre vada accolta, confermando pertanto quanto già disposto in sede di separazione, con altresì concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore;
RILEVATO che, stante l'interruzione da tempo dei rapporti, deve essere altresì confermato l'incarico ai Servizi
Sociali competenti di regolamentare gli incontri tra il figlio e il padre, solo ove quest'ultimo si rendesse reperibile e mostrasse serietà e responsabilità genitoriale nel riprendere un rapporto stabile e continuativo con il ragazzo in Spazio neutro e alla presenza di un operatore e di svolgere monitoraggio con obbligo di trasmettere una relazione secondo quanto stabilito in dispositivo anche al fine di verificare le attuali condizioni di salute fisiopsichica del minore oltre che di prosecuzione di tutti gli interventi ancora ritenuti utili;
CONSIDERATO, infine, sotto il profilo economico, che la signora ha dichiarato di lavorare Pt_1 attualmente presso una ditta, del proprio attuale compagno, svolgendo lavori di pulizia in uffici, condomini e altro con uno stipendio riferito di € 1100/1200 a seconda delle ore lavorate;
vive con il figlio e il CP_2 compagno in una casa in locazione con canone di € 350,00 cui provvede il compagno medesimo;
percepisce inoltre assegno unico per intero per € 195,00 mensili;
relativamente al resistente attualmente nessun dato è conosciuto e nulla è dato sapere in ordine all'attività lavorativa svolta;
ha del tutto omesso di versare la somma stabilita a titolo di mantenimento indiretto del figlio e non ha più in alcun modo contribuito alle spese straordinarie;
pagina 5 di 15 RITENUTO, pertanto, quanto al mantenimento indiretto della prole, sulla base degli elementi acquisiti e tenuto conto della situazione personale, reddituale e abitativa della ricorrente che attualmente ha reperito attività lavorativa stabile e percepisce l'assegno unico per intero dividendo le spese con il proprio compagno, pur in mancanza di dati più precisi sulla effettiva situazione economica del padre dotato comunque egli di integra e piena capacità lavorativa e che ha l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, pare equo e congruo rideterminare l'assegno di mantenimento come da domanda meglio rideterminata della ricorrente in udienza oltre al 50% delle spese straordinarie obbligatorie, disponendo altresì che l'assegno unico venga percepito per intero;
OSSERVATO, da ultimo, che si prende atto della rinuncia della parte ricorrente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre
PQM
1) CONFERMA le condizioni della sentenza di separazione n. 2625/14 dal Tribunale di Milano del 19/24 febbraio 2014, in punto di affido superesclusivo alla madre del figlio minore (nato in [...] 13 agosto CP_2
2008), potendo la madre esercitare in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (affido supersclsuivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni comprensive anche del rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio;
2) CONFERMA tutti gli incarichi ai Servizi Sociali competenti territorialmente del Comune di GO, come già previsto in sentenza, in particolare di ripristinare, solo ove il padre risulti reperibile e mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il figlio e ciò risponda all'interesse del medesimo, i rapporti tra il padre e il figlio stesso, in Spazio neutro e modalità osservate compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà;
3) INCARICA i medesimi Servizi Sociali competenti territorialmente di proseguire negli interventi di sostegno già avviati per il figlio, con mantenimento della presa in carico presso l'UONPIA e di avvio/prosecuzione di tutti gli interventi per aiutare il minore e interventi e di supporto per la madre ove opportuni per consolidare le sue ricorse genitoriali nonché di continuare a svolgere un'attenta attività di monitoraggio, soprattutto nel caso in cui il padre voglia riavviare i rapporti con il figlio, trasmettendo una relazione in ordine all'attualità della situazione e agli interventi ancora da mantenere e/o avviare fornendo al Tribunale tutti gli elementi utili per le determinazioni definitive entro e non oltre il 29 settembre 2023;
4) RIDETERMINA, come da richiesta di parte ricorrente, a carico di l'obbligo di contribuire, a CP_1 far data dal mese di maggio 2023 al mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre
[...]
entro il 5 di ogni mese dell'importo mensile di € 350,00 importo da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo indici Istat oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee
Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:
pagina 6 di 15 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre affidataria signora
[...]
; Parte_1
6) PRENDE ATTO della rinuncia della parte ricorrente alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre”.
Nominava, quindi, giudice istruttore sè stesso e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il 19 ottobre
2023, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. con assegnazione dei termini per la notifica dell'ordinanza presidenziale e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con provvedimento in atti del 19 ottobre 2023 il Giudice Istruttore, dopo aver rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'ordinanza presidenziale causato dalla sua tardività essendosi perfezionata per compiuta giacenza il 20 luglio 2023 (cfr. cartolina di ricevimento) e quindi oltre il termine assegnato, disponeva la rinnovazione della suddetta notifica con assegnazione dei nuovi termini e fissazione di altra udienza sostituita anche essa ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito in telematico di note scritte da effettuarsi entro il 28 febbraio 2024 autorizzando, in caso di mancata costituzione del convenuto, alla precisazione delle conclusioni.
Con provvedimento del 28 febbraio 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte di parte attrice con le istanze e conclusioni, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. e con richiesta di poter precisare le conclusioni, preso atto della mancata costituzione di parte convenuta pur destinataria di regolare e tempestiva notifica dell'ordinanza presidenziale (come da relata di notifica depositata in telematico), dichiarava la contumacia di parte convenuta ai sensi dell'art. 171 c.p.c.. Atteso che parte attrice, nonostante la rinuncia pagina 7 di 15 formalizzata in udienza, insisteva per la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale, nominava un Curatore Speciale in favore del minore che potesse rappresentarlo e tutelare i suoi diritti, con delega al medesimo Curatore di sentire il figlio minore ai sensi dell'art. 315 bis c.c.; conferiva, infine, nuova delega ai Servizi Sociali per trasmettere gli esiti degli accertamenti ancora non trasmessi e rinviava per esame delle relazioni dei Servizi incaricati e per ulteriore trattazione, all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con istanze e conclusioni da effettuarsi entro il 19 settembre 2024, riservandosi all'esito per la prosecuzione del procedimento.
Il Curatore Speciale così nominato si costituiva in giudizio con la comparsa del 29 marzo 2024 ed in tale sede rappresentava l'impossibilità di sostenere gli incontri con il minore stante il procedimento penale a carico CP_2 dello stesso per i reati di cui agli artt. 110, 56 -628 1° e 3° comma n. 1) e 61 n. 11 quinquies c.p. e di cui agli artt.
110, 582 e 585 c.p., anche in relazione agli artt. 576 n. 1 e 61 n.2 c.p. e la conseguente applicazione della misura cautelare della detenzione domiciliare presso l'abitazione materna a far tempo dall'ottobre 2023 con affidamento, in alternativa all'esecuzione della misura, ai Servizi Minorili per l'Amministrazione della Giustizia, in collaborazione con i competenti Servizi Sociali. Si riservava, pertanto, nel prosieguo di formulare le proprie conclusioni. I Servizi Sociali incaricati provvedevano a depositare la relazione di aggiornamento in data 28 marzo 2024 ed in data 12 luglio 2024.
All'udienza in prosecuzione del 19 settembre 2024, il Giudice Istruttore, lette le note scritte della parte attrice e della , che precisavano come da conclusioni sopra riportate, con provvedimento in atti, Parte_2 assegnava alle parti il termine perentorio di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali incamerando, alla scadenza, la causa in decisione che rimetteva al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
La giurisdizione e la legge applicabile
Preliminarmente osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) ii del regolamento UE 1111/2019, essendo la parte resistente di cittadinanza marocchina, atteso che l'ultima residenza abituale dei coniugi è stata in Italia e risiedendovi ancora parte ricorrente;
è applicabile, altresì, la legge italiana ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n.1259/2010 in quanto legge dello Stato in cui è stata adita l'Autorità Giurisdizionale e attesa l'inapplicabilità degli altri criteri previsti dalla citata disposizione regolamentare.
Quanto alle domande relative al minore, sussiste la competenza giurisdizionale di questo Tribunale in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 3 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in
Italia. Sussiste altresì la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore del figlio minore ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale. Si applica poi la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
pagina 8 di 15 Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte da parte ricorrente, avendo comunque la parte ricorrente espressamente rinunciato alla concessione dei termini istruttori.
In punto di responsabilità genitoriale sul figlio minore, gli elementi acquisiti, le verbalizzazioni rese dalla ricorrente, le risultanze acquisite per il tramite della curatrice speciale e le relazioni dei Servizi incaricati con gli esiti degli accertamenti e interventi svolti, consentono certamente a questa Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione conforme e tutelante per il percorso di crescita del figlio.
Non si è ritenuto in alcun modo necessario l'ascolto del minore, alla luce delle risultanze acquisite e tenuto altresì conto delle precise dichiarazioni della ricorrente, in assenza peraltro di parte resistente che non ha inteso costituirsi né comparire personalmente avanzando alcuna richiesta né offrendo ricostruzioni alternative, rendendo quindi l'ascolto del minore, peraltro in condizione di detenzione domiciliare fino al 4 giugno 2024 in esecuzione dell' ordinanza di convalida di arresto e applicazione di misura cautelare pronunciata nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, in sede giudiziale manifestamente superfluo.
Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto alle determinazioni economiche, evidenzia il Tribunale che è consolidato orientamento della Suprema
Corte che, ai fini dell'assunzione delle statuizioni economiche, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (da ultimo Cass. Ordinanza 975 del 20/01/2021). Ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali in atti e tenuto conto che, in ogni caso, il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti.
La domanda di divorzio
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Sul punto, deve premettersi che le parti hanno celebrato matrimonio civile Parte_3
a GO (MI) in data 19 aprile 2018, iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di GO
(anno 2018 – atto n.
6 - Parte I), in regime di separazione dei beni.
Dalla loro unione è nato il figlio (nato il [...]). CP_2
pagina 9 di 15 I coniugi si sono in seguito separati con sentenza n. 2625/2014 del Tribunale di Milano del 19 febbraio 2014, pubblicata in data 24 febbraio 2014 (passata in giudicato).
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione, avendo la parte ricorrente dato atto che non vede da tempo il coniuge essendosi reso irreperibile e stante il contegno processuale tenuto dal coniuge stesso che, destinatario di regolari notifiche, ha deciso di non costituirsi, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
La domanda di decadenza. La responsabilità genitoriale
Preliminarmente ritiene il Collegio che la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale, cui peraltro la parte medesima aveva espressamente rinunciato in udienza, poi riproposta, non possa essere accolta in quanto non fondata nè provata.
L'art. 330 c.c. prevede che “il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio”.
Evidenzia il Collegio che, alla luce degli accertamenti svolti e degli elementi acquisiti, pur essendo emersi dei comportamenti di evidente trascuratezza e disinteresse del padre nei confronti del figlio con omesso mantenimento, non possano ritenersi integrati quei gravi presupposti per la pronuncia dei provvedimenti ex art. 330 c.c. che trattandosi di misura davvero estrema che recide ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo, con il figlio (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/03/2022, n.9691), deve essere valutata nel caso concreto con particolare rigore e attenzione, non potendo ogni comportamento ostativo e in violazione dei doveri genitoriali comportare la decadenza dalla responsabilità, tanto più che proprio l'assenza e l'irreperibilità da tempo del padre non possono apparire più ulteriormente pregiudizievole per il figlio considerata anche l'età dello stesso, avendo quasi 16 anni e mezzo.
Orbene, nel caso di specie, reputa il Tribunale che nonostante il signor non sia stato in grado in CP_1 effetti di instaurare alcuna relazione significativa affettiva con il figlio, non avendo mai versato un contributo al mantenimento in suo favore, tanto da essere stato destinatario della sentenza di condanna sopraindicata emessa dal Tribunale di Milano e non avendo mai collaborato con i Servizi Sociali delegati alla ripresa della relazione con il minore rifiutandosi di sostenere i vari colloqui, peraltro tenuto anche conto della sua reiterata condizione di detenzione carceraria, di latitanza e da ultimo di detenzione domiciliare per vari reati commessi, e apparendo certamente come un soggetto incapace di esercitare adeguatamente il suo ruolo genitoriale, non è possibile apprezzare fino in fondo e con compiutezza la gravità delle condotte poste in essere dal resistente, sotto il profilo della violazione dei doveri inerenti la responsabilità genitoriale, oltre che valutare se dette condotte siano effettivamente causa di quel grave pregiudizio per il minore ai sensi dell'art. 330 c.c., non avendo a disposizione elementi di prova sufficienti ed adeguati dai quali desumere la sussistenza dei presupposti di cui alla citata pagina 10 di 15 norma, e tali da giustificare una pronuncia come richiesta, che deve comunque essere considerata misura eccezionale.
Al di là della sentenza di condanna per omesso mantenimento, non risultano in effetti o comunque non sono stati allegati eventuali agiti gravi commessi in danno o alla presenza del figlio oggetto di denunce né tantomeno di sentenze, potenzialmente compromettenti in modo assai rilevante ovvero lamentate condotte attive gravemente pregiudizievoli, anche attualmente vigenti, in danno del figlio.
Ritiene piuttosto il Collegio, senza assolutamente in alcun modo voler sminuire le condotte paterne di persistente disinteresse, trascuratezza, inadeguatezza all'assunzione di un ruolo genitoriale responsabile e maturo e anzi stigmatizzandone la gravità, che la previsione di un regime di affido super-esclusivo del figlio minore alla CP_2 madre appaia essere misura più adatta e corrispondente all'interesse dello stesso oltre che adeguatamente tutelante ed in grado di consentirne un sano e sereno percorso di crescita e sviluppo (sul punto cfr. Corte di
Cassazione ord. n. 29999 del 30 novembre 2020 secondo cui: “Il giudice, quando abbia accertato – come nel presente caso – che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c.
(….) è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione – in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare – all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato”).
Nessuna istanza istruttoria è stata articolata sotto tale profilo da parte attrice né è stato prodotto alcunhè e gli esiti degli accertamenti dei Servizi Sociali rappresentano piuttosto e certamente il presupposto per accogliere la domanda di conferma dell'affido supersclusivo del figlio alla madre, già sanzionatoria della regola della bigenitorialità in concreto non praticabile, in presenza di una riscontrata adeguatezza della madre a fronte di carenze e omissioni del padre, con anche peraltro la necessità del mantenimento di un incarico ai Servizi medesimi di monitoraggio, vigilanza e di ulteriori interventi anche in punto di eventuali incontri ove venissero chiesti dal padre, ciò a tutela e protezione del figlio minore, ancora in una condizione di fragilità e necessitante di adeguate misure a suo sostegno, che nulla in più otterrebbe dalla decadenza genitoriale paterna.
Alla luce di quanto emerso, dedotto e provato, considerata anche l'attuale età del minore quasi 16 anni e CP_2 mezzo circa, reputa pertanto codesto Tribunale che la domanda avanzata dalla ricorrente in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale non appaia accoglibile per i motivi sopraindicati.
Ciò posto e premesso, ritiene il Collegio che debbano integralmente confermarsi le statuizioni attualmente vigenti come disposte con l'ordinanza presidenziale sopra riportata, di cui si condividono le motivazioni, che ha disposto il regime di affidamento superesclusivo alla madre ex art. 337 quater c.c. conformemente a quanto già disposto con la citata sentenza di separazione.
Alla luce, infatti, di quanto sopra già argomentato e del quadro emerso, come del resto sostanzialmente invariato rispetto a quanto già valutato in sede di ordinanza presidenziale e, ancor prima, in sede di sentenza di pagina 11 di 15 separazione, il Collegio ritiene del tutto corrispondente all'interesse del figlio minore confermarne l'affido superesclusivo alla madre. La madre è risultata, infatti, figura genitoriale, che grazie all'intervento e ai supporti dei Servizi , pur con ancora alcune fragilità, è apparsa adeguata e accudente occupandosi del figlio, offrendogli un adeguato e sereno clima familiare, riuscendo a gestire e contenere le problematicità del minore, affetto dalla sindrome ADHD, sotto il profilo educativo, collaborando anche per lungo tempo con l'Equipe del Servizio
Minori e Famiglia per una maggiore acquisizione di strumenti e metodi educativi in aiuto dello stesso minore, per gestire la sua rabbia ed gli agiti disturbanti messi in atto soprattutto nell'ambito scolastico (vedi doc. 8 del 29 marzo 2024) e grazie ai quali lo stesso minore ha raggiunto nel tempo un buon livello di miglioramento, riuscendo a concludere positivamente l'anno scolastico 2023-2024. Il coinvolgimento del minore in un procedimento penale per gravi reati, per cui è stato condannato, quindi ristretto in carcere, poi messo in detenzione domiciliare e quindi con avvio della sua messa alla prova, è stato un altro grave passaggio nel suo percorso di crescita, che ha alterato l'equilibrio familiare, che sembra però essere servito al ragazzo per spunti di maggiore riflessione e presa di consapevolezza. La madre comunque sta provvedendo da tempo adeguatamente a tutte le sue esigenze anche di carattere materiale, rispondendo a tutti i suoi bisogni e garantendogli condizioni di vita serene ed equilibrate, anche grazie alla presenza del di lei compagno. Deve essere, altresì, confermata la concentrazione in capo alla madre della possibilità di assumere tutte le decisioni più rilevanti per il figlio, a fronte dell'assenza di ogni comunicazione e collaborazione con il padre, spesso assente durante tutti questi anni per essere stato recluso in carcere e per aver alternato periodi di latitanza per i suoi precedenti penali, che impedisce di fatto l'assunzione di importanti decisioni con tempestività e urgenza.
Il minore rimarrà, quindi, collocato presso la madre nell'abitazione dove attualmente vive e dove ha peraltro scontato la sua pena carceraria in stato di detenzione domiciliare conclusasi in data 4 giugno 2024 con inizio del periodo di messa alla prova disposto con l'ordinanza del Tribunale per i Minorenni del 4 giugno 2024 per la durata di un anno (v. relazione dei Servizi Sociali del 12 luglio 2024). Dalle relazioni periodiche dei Servizi
Sociali è emerso anche come il compagno della ricorrente che abita insieme alla medesima ed a svolga un CP_2 ruolo positivo e di supporto per entrambi (v. relazione del 12 luglio 2024).
Devono, altresì, essere confermate le disposizioni vigenti in punto di frequentazione, prevedendosi che il padre possa frequentare il figlio, solo ove mostri serietà e responsabilità nel volere instaurare un rapporto stabile e costante con il minore, secondo le modalità meglio indicate in dispositivo. La precarietà e complessità del quadro emerso e della condizione anche attuale del ragazzo, in una auspicabile prospettiva anche di un suo consenso al prosieguo amministrativo una volta raggiunta la prossima maggiore età, fanno ritenere necessario ed opportuno il mantenimento di una efficiente presa in carico da parte dei Servizi con attività di monitoraggio, vigilanza, di avvio di tutti gli interventi anche con riferimento a possibili incontri ove richiesti a determinate condizioni. Si provvede come in dispositivo.
Il contributo al mantenimento del figlio
pagina 12 di 15 Quanto al mantenimento del figlio minore, si evidenzia come la ricorrente svolga l'attività di operaia addetta alle pulizie presso una ditta privata del di lei compagno con uno stipendio dichiarato in sede presidenziale di circa €
1.100-1.200.
In sede di precisazione delle conclusioni, la ricorrente ha confermato la richiesta, formalizzata in udienza, di porre a carico del padre il versamento della somma mensile di € 350,00 oltre al 50 % delle spese straordinarie, come disposto con ordinanza presidenziale del 9 maggio 2023.
Dalla documentazione economica in atti depositata è emerso che la medesima per l'anno d'imposta 2019 (CU
2020) ha percepito un reddito annuo lordo di € 13000,80; per l'anno d'imposta 2020 (CU 2021) un reddito annuo lordo di € 7439,57; per l'anno d'imposta 2021 (CU 2022) un reddito annuo lordo di € 3997,50; per l'anno d'imposta 2022 (CU 2023) un reddito annuo lordo di € 12.571,08; per l'anno d'imposta 2023 (CU 2024) risulta un reddito annuo lordo di € 14.610,15 con uno stipendio mensile netto di circa € 1069,44 per 12 mensilità. Vive, insieme al figlio minore ed al suo compagno, presso un immobile locato con canone di locazione mensile di €
550,00 sostenuto dallo stesso compagno. Percepisce integralmente l'assegno unico di € 195,00, come da lei riferito in sede di udienza presidenziale del 9 maggio 2023.
Il padre non ha versato l'assegno posto a suo carico per il mantenimento del figlio ed è stato condannato con sentenza n. 10457/2022 del 3 ottobre 2022 del Tribunale di Milano, sezione II Penale, in esito a giudizio abbreviato, per i reati ascrittogli ai sensi dell'art 3 L. 54/2006 in relazione agli artt. 12 sexies L. 898/1970 e 570
C.P. alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 400,00 di multa oltre alla condanna al risarcimento di tutti i danni patiti dalla parte civile, signora ed al pagamento di una provvisionale in favore della Parte_1 stessa liquidata nella somma di € 10.000,00 confermata in sede di appello (v. allegati del 18 settembre 2024)
Alla luce di quanto emerso, il Collegio, ritiene di confermare quanto disposto in punto economico con l'ordinanza presidenziale del 9 maggio 2023, in quanto ritenuto equo e congruo con le condizioni personali ed economiche dei genitori, pur in assenza di dati precisi sul convenuto che ha comunque piena capacità lavorativa, per cui deve contribuire al mantenimento del figlio nella somma come disposta e confermata, con Assegno
Unico percepito per intero dalla madre che è l'unica che provvede alla gestione e alla cura del minore.
Si provvede, pertanto, come da dispositivo in conformità ai provvedimenti emessi dal Giudice Delegato e alla richiesta di parte attrice come formalizzata in sede di udienza.
Le spese di lite e del Curatore Speciale
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
Il Tribunale provvederà poi con separato provvedimento a liquidare il compenso in favore della Curatore
Speciale nominato Avvocato Ilaria Porqueddu che dovrà essere posto a carico dell'Erario ex art. 133 DPR
115/2002, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del minore.
pagina 13 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra a Parte_3
GO (MI) in data 19 aprile 2018, iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di GO (anno
2018 – atto n.
6 - Parte I);
2) RIGETTA la domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale per quanto indicato in motivazione e, per l'effetto,
3) CONFERMA l'affido in via esclusiva del figlio minore alla madre che lo terrà collocato anche ai CP_2 fini della residenza anagrafica presso l'abitazione in GO (MI), vicolo Serbelloni n. 1/A e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano il figlio medesimo
(comprensivi anche del rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio (affido cd. superesclusivo);
4) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di GO di mantenere un'efficiente presa in carico e, in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di provvedere:
- a regolamentare - solo ove il padre ne faccia richiesta mostrando serietà e responsabilità nel volere reinstaurare un rapporto stabile e costante con il figlio previa attivazione di necessari interventi e ciò risponda all'interesse del medesimo- incontri tra il padre e il figlio, in Spazio neutro e modalità osservate, compatibilmente con le sue esigenze e nel rispetto della sua volontà e delle sue condizioni psicoemotive;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto socio-educativo anche domiciliari (ADM) e/o di supporto psicoterapeutico /neuro-psichiatrico per il minore, anche in relazione alle sue problematiche, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse del minore medesimo, anche auspicabilmente, ove sussista il consenso del ragazzo al prosieguo amministrativo, dopo la maggiore età;
- di avviare/proseguire tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla madre per aiutarla nel rafforzarsi sempre di più nelle sue competenze genitoriali e poter fronteggiare e contenere eventuali agiti inadeguati del figlio e aiutarlo nel suo percorso di crescita anche scolastico e al padre ove volesse riprendere un accesso con il figlio;
- di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Autorità
Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore:
5) CONFERMA a carico di l'obbligo di contribuire, a far data dal mese di maggio 2023, al CP_1 mantenimento del figlio mediante il versamento alla madre signora entro il 5 di ogni mese Parte_1 dell'importo mensile di € 350,00 importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione maggio 2024) oltre al 50% delle spese extra assegno obbligatorie secondo quanto disposto dalle Linee Guida
pagina 14 di 15 approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di
Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui richiamate.
6)DISPONE che l'assegno unico venga percepito per intero dalla madre affidataria signora Parte_1 come per legge;
7) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
8) PROVVEDE, come da separato decreto, alla liquidazione delle spese del Curatore Speciale del minore ammesso al Gratuito Patrocinio come da delibera in atti;
9) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
10) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GO affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
11) MANDA alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Parte_4
[...]
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 novembre 2024.
IL PRESIDENTE RELATORE EST.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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