TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Massimo Lisi, all'esito dell'udienza del 5.12.2024, svolta mediante il deposito di note telematiche, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1146 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa da
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Daniela Zaccari, con studio in Parte_1
Colleferro (RM), Corso Garibaldi 67, la quale lo rappresenta e difende giusta delega allegata al ricorso
ricorrente contro
in persona del Presidente pro tempore CP_1
convenuto
OGGETTO: opposizione ad atto di accertamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.4.2023, ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Parte_1
CP_ Tribunale l' promuovendo opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001274492 ( CP_1
3300-15/03/2023.0067310), notificatagli in data 23.3.2023, quale coobbligato in solido con la società per la somma complessiva di €.10.000 a titolo di sanzione amministrativa per CP_2
l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2017, in relazione all'avviso di accertamento protocollo n. .3300.30/08/2018.0155093 del 24.9.2018 e all'avviso CP_1
di accertamento n. .3300.30/08/2018.0155094 del 24.09.2018 (doc. 1). CP_1 L'attore ha chiesto di dichiarare nulla l'opposta ordinanza – ingiunzione: 1) per l'assenza totale di motivazione, non evincibile nemmeno dai prodromici atti di accertamento, che non gli erano mai stati notificati;
2) per l'intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori richiesti, ex art.3, comma 9 della L. n.335/1995; 3) per l'intervenuta prescrizione ex art. 28 L.
n.689/1981; 4) per l'intervenuta estinzione delle sanzioni azionate per decadenza ex art.14, comma
2, L. n.689/1981.
Regolarmente notificato il ricorso, l'Ente convenuto non si è costituto,
La causa - ritenuta documentalmente istruita - è stata discussa all'udienza del 5.12.2024, svolta mediante il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Parte opponente ha fatto valere con il presente giudizio eccezioni estintive - per decadenza e per prescrizione - delle sanzioni pecuniarie intimate.
Orbene, va evidenziato che il D.Lgs. n.8/2016, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6.2.2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella – che rileva nel presente giudizio - di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art.2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n.638, che è stato sostituito dall'art.3, comma 6, del D.Lgs. n.8/2016.
In particolare, l'art.2 del D.L. n.463/1983, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.638/1983, dopo avere fissato al comma 1 l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della Legge 30 aprile 1969, n.153, ha stabilito al comma 1- bis, come novellato dall'art.3, comma 6, del D.Lgs. n.8/2016, che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione. In particolare, il comma 1-bis del medesimo art. 2, come novellato dall'art.3 del D.Lgs. n.8/2016, stabilisce che: - l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (fattispecie di reato); - l'omesso versamento per un importo fino a euro 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo).
Gli effetti che conseguono all'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano collegati al relativo importo e, conseguentemente, l'illecito punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 si configura nella sola ipotesi in cui l'importo non versato sia superiore ad euro
10.000 annui.
Tanto premesso, con l'ordinanza – ingiunzione oggetto di causa, l' ha intimato il pagamento CP_1
della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000,00, fattispecie integrante illecito amministrativo, come sopra rilevato.
L'opponente ha contestato il diritto di procedere alla riscossione delle somme per la sopravvenuta prescrizione del diritto di credito.
Orbene, va premesso che l'art.28 della L. n. 689/1981 e s.m.i. stabilisce che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
La giurisprudenza riconosce alla notifica del verbale unico di accertamento ispettivo – quale atto successivo al verbale di primo accesso – efficacia interruttiva del decorso della prescrizione (Cass. 19 giugno 2020, n. 11980). Lo stesso vale, analogicamente, per gli altri atti di accertamento di violazioni della normativa previdenziale.
Nel caso di specie, però l' – anche se nell'opposta ordinanza- ingiunzione n. OI-001274492 CP_1 ha richiamato l'avviso di accertamento protocollo n. .3300.30/08/2018.0155093 del 24.9.2018 CP_1
e l'avviso di accertamento n. .3300.30/08/2018.0155094 del 24.09.2018 - non ha potuto provare CP_1
la data di notifica dei predetti atti di accertamento del 24.9.2018, rimanendo contumace, mentre il successivo atto di rideterminazione della sanzione, che è quello oggetto di causa, è stato notificato alla parte ricorrente in data 23.3.2023 (all. n.1).
E dunque – anche volendo fissare nel giorno 31.12.2017, ovvero nell'ultimo giorno dell'anno 2017 oggetto della pretesa creditoria dell' ,, il dies a quo del termine prescrizionale di cui al CP_1
richiamato art.28 della L. n. 689/1981 e s.m.i. (giorno in cui è stata commessa la violazione) - comunque il termine prescrizionale quinquennale è decorso. Invero, l'ordinanza impugnata è stata notificata in data 23.3.2023, decorsi ormai cinque anni dalla commessa violazione.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della complessità medio bassa delle questioni giuridiche sottese al presente atto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' in data 6.4.2023, nella causa iscritta al n.1146/2023, così provvede: CP_1
1) annulla l'ordinanza di ingiunzione n.OI-001274492 ( 3300-15/03/2023.0067310). CP_1 notificata all'attore in data 23.3.2023, dichiarando non dovute dal ricorrente le somme Parte_1 richieste nell'atto opposto, per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del credito ex art.28
L. n.689/1981;
2) condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano CP_1 in €.1,865,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali e in €.43,00 per spese di contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore dell'attore, Avv. Daniela ZACCARI, dichiaratasi antistataria.
Frosinone, 2.1.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi