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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9335 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 9775/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9775 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a precetto (artt. 615 e 617 c.p.c.)
TRA
(P.VA ) in persona del Parte_1 P.VA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Manuela Pinto e Mariapia Uccella, ed elettivamente dom.ta presso la casella di posta certificata:
Email_1
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NA AM, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli, Via
GI EO n. 6
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. ha notificato, nella qualità di procuratore antistatario, alla Controparte_1 atto di precetto di pagamento per Parte_2
l'importo di euro 4.177,35; sulla base della sentenza n. 9408/2024, pubblicata il
04.11.2024, resa nel giudizio R.G. n. 13199/2022 dal Tribunale di Napoli.
pagina 1 di 4 L'opponente ha dedotto la nullità del precetto, denunziando che non vi è corrispondenza tra la persona giuridica in danno della quale veniva pronunciata la sentenza, c.f. – P.VA Controparte_2 P.VA_2 P.VA_3
e quella destinataria dell'atto di precetto, Parte_2
P.VA , rimarcando tanto l'errore formale dell'atto di precetto che P.VA_1
l'assenza di un idoneo titolo per l'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 14.10.2025 la causa è stata decisa, avendo i procuratori delle parti rinunziato ai termini di cui all'art. 189 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazione di seguito esposte.
Invero, sotto il profilo di cui all'art. 617 cpc, il precetto non presenta alcuna irregolarità formale, essendo lo stesso volutamente e chiaramente indirizzato all'odierna opponente.
Il vizio di cui si duole l'opponente è da ricondurre alla sentenza , considerato che l'opponente nel proprio atto introduttivo riferisce che “dalle predette eccepite difformità, deriva, inoltre, un grave pregiudizio di natura fiscale e/o contabile e/o amministrativa, nei confronti sia di C.F. – P. VA Pt_2 P.VA_2
, che di P. VA , atteso P.VA_3 Parte_2 P.VA_1 che, nei confronti della prima pervengono avvisi di liquidazione per la registrazione di sentenze in cui la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece,
[...]
P. VA ”. Parte_2 P.VA_1
L'errore che ha cagionato la problematica in questione è pertanto nella sentenza.
Sotto il profilo di cui all'art. 615 c.p.c., di contro, la doglianza di parte opponente si traduce nell'evidenziare che non esiste un titolo esecutivo nei suoi confronti, perché il medesimo è stato emesso nei confronti dell'associazione e, quindi, il Pt_2 soggetto condannato al pagamento è diverso da quello cui è stato notificato il precetto.
L'assunto non appare condivisibile ed è smentito da alcuni inequivoci elementi di fatto.
Ed infatti, se è vero che la sentenza che ci occupa riporta in epigrafe i dati “
[...]
C.F. – P. VA all'esito del Controparte_2 P.VA_2 P.VA_3
pagina 2 di 4 presente giudizio è del tutto chiaro che vi è stato un errore nell'indicare il soggetto reale parte del contenzioso.
Tuttavia, come anche evidenziato dall'opposto, la stessa opponente ha esposto nel proprio atto che “la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece,
[...]
P. VA ”. Parte_2 P.VA_1
L'opponente è, quindi, consapevole di essere la parte sostanziale tenuta all'adempimento del decisum, per cui il precetto risulta, di fatto, emesso nei confronti del soggetto corretto, ciò che, per altro, non lascia margine di equivoco se si considera che, tanto in motivazione che nel dispositivo della decisione, la fattura indicata è elemento distintivo (in dispositivo si legge “accoglie la domanda per quanto precisato in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che Controparte_3 non è tenuta al pagamento in favore di della
[...] Controparte_2 somma di cui all'avviso di fattura n. 0103/a e n. 0104/A del 06-04-2022).
In conclusione, non solo avendo l'opponente rappresentato di conoscere di essere la vera parte del giudizio ma anche non avendo mai negato che la fattura de quo è stata emessa da lei, l'esecuzione è stata ben minacciata e, quindi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento senza istruttoria.
Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 III comma c.p.c., perché la domanda si è rilevata del tutto dilatoria, potendo la questione sottostante al giudizio essere risolta attraverso una soluzione bonaria – sollecitata in udienza da questo giudice - che avrebbe, con tutta probabilità, risolto l'unico pregiudizio di natura sostanziale addotto ai fini dell'opposizione. La somma è quantificata in misura pari alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
pagina 3 di 4 - condanna la P. VA al pagamento Parte_2 P.VA_1 delle competenze di lite, in favore dell'avv. che liquida in € 1.70,00 Controparte_1 oltre VA, CPA e spese generali al 15%.
- condanna la P. VA al pagamento, Parte_2 P.VA_1 in favore dell'avv. della somma di € 1.700,00 ex art. 96 III comma c.p.c., CP_1
- condanna la P. VA al pagamento Parte_2 P.VA_1 della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Napoli, il 16/10/2025
Il giudice dott.ssa Laura Martano
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
XIV SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Laura Martano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 9775 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025 avente ad oggetto opposizione a precetto (artt. 615 e 617 c.p.c.)
TRA
(P.VA ) in persona del Parte_1 P.VA_1 legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Manuela Pinto e Mariapia Uccella, ed elettivamente dom.ta presso la casella di posta certificata:
Email_1
OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._1
NA AM, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Eboli, Via
GI EO n. 6
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 14/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Avv. ha notificato, nella qualità di procuratore antistatario, alla Controparte_1 atto di precetto di pagamento per Parte_2
l'importo di euro 4.177,35; sulla base della sentenza n. 9408/2024, pubblicata il
04.11.2024, resa nel giudizio R.G. n. 13199/2022 dal Tribunale di Napoli.
pagina 1 di 4 L'opponente ha dedotto la nullità del precetto, denunziando che non vi è corrispondenza tra la persona giuridica in danno della quale veniva pronunciata la sentenza, c.f. – P.VA Controparte_2 P.VA_2 P.VA_3
e quella destinataria dell'atto di precetto, Parte_2
P.VA , rimarcando tanto l'errore formale dell'atto di precetto che P.VA_1
l'assenza di un idoneo titolo per l'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente.
Si è costituito l'opposto, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
All'udienza del 14.10.2025 la causa è stata decisa, avendo i procuratori delle parti rinunziato ai termini di cui all'art. 189 cpc.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazione di seguito esposte.
Invero, sotto il profilo di cui all'art. 617 cpc, il precetto non presenta alcuna irregolarità formale, essendo lo stesso volutamente e chiaramente indirizzato all'odierna opponente.
Il vizio di cui si duole l'opponente è da ricondurre alla sentenza , considerato che l'opponente nel proprio atto introduttivo riferisce che “dalle predette eccepite difformità, deriva, inoltre, un grave pregiudizio di natura fiscale e/o contabile e/o amministrativa, nei confronti sia di C.F. – P. VA Pt_2 P.VA_2
, che di P. VA , atteso P.VA_3 Parte_2 P.VA_1 che, nei confronti della prima pervengono avvisi di liquidazione per la registrazione di sentenze in cui la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece,
[...]
P. VA ”. Parte_2 P.VA_1
L'errore che ha cagionato la problematica in questione è pertanto nella sentenza.
Sotto il profilo di cui all'art. 615 c.p.c., di contro, la doglianza di parte opponente si traduce nell'evidenziare che non esiste un titolo esecutivo nei suoi confronti, perché il medesimo è stato emesso nei confronti dell'associazione e, quindi, il Pt_2 soggetto condannato al pagamento è diverso da quello cui è stato notificato il precetto.
L'assunto non appare condivisibile ed è smentito da alcuni inequivoci elementi di fatto.
Ed infatti, se è vero che la sentenza che ci occupa riporta in epigrafe i dati “
[...]
C.F. – P. VA all'esito del Controparte_2 P.VA_2 P.VA_3
pagina 2 di 4 presente giudizio è del tutto chiaro che vi è stato un errore nell'indicare il soggetto reale parte del contenzioso.
Tuttavia, come anche evidenziato dall'opposto, la stessa opponente ha esposto nel proprio atto che “la parte dei rispettivi giudizi di riferimento è, invece,
[...]
P. VA ”. Parte_2 P.VA_1
L'opponente è, quindi, consapevole di essere la parte sostanziale tenuta all'adempimento del decisum, per cui il precetto risulta, di fatto, emesso nei confronti del soggetto corretto, ciò che, per altro, non lascia margine di equivoco se si considera che, tanto in motivazione che nel dispositivo della decisione, la fattura indicata è elemento distintivo (in dispositivo si legge “accoglie la domanda per quanto precisato in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che Controparte_3 non è tenuta al pagamento in favore di della
[...] Controparte_2 somma di cui all'avviso di fattura n. 0103/a e n. 0104/A del 06-04-2022).
In conclusione, non solo avendo l'opponente rappresentato di conoscere di essere la vera parte del giudizio ma anche non avendo mai negato che la fattura de quo è stata emessa da lei, l'esecuzione è stata ben minacciata e, quindi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore e della complessità della lite e dell'attività espletata, nella misura media prevista dallo scaglione di riferimento senza istruttoria.
Si ritiene, inoltre, che sussistano i presupposti di cui all'art. 96 III comma c.p.c., perché la domanda si è rilevata del tutto dilatoria, potendo la questione sottostante al giudizio essere risolta attraverso una soluzione bonaria – sollecitata in udienza da questo giudice - che avrebbe, con tutta probabilità, risolto l'unico pregiudizio di natura sostanziale addotto ai fini dell'opposizione. La somma è quantificata in misura pari alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione,
pagina 3 di 4 - condanna la P. VA al pagamento Parte_2 P.VA_1 delle competenze di lite, in favore dell'avv. che liquida in € 1.70,00 Controparte_1 oltre VA, CPA e spese generali al 15%.
- condanna la P. VA al pagamento, Parte_2 P.VA_1 in favore dell'avv. della somma di € 1.700,00 ex art. 96 III comma c.p.c., CP_1
- condanna la P. VA al pagamento Parte_2 P.VA_1 della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Napoli, il 16/10/2025
Il giudice dott.ssa Laura Martano
pagina 4 di 4