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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 20/10/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. LA Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1083/2025 R.G.V.G., avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi, promossa
DA
, nato a [...] il 1° luglio 1979, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
DI LE
E DA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
LA RO OM.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. ha espresso parere favorevole.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data
17 giugno 2025, e hanno esposto: di avere contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a Caltanissetta il 19 luglio 2013, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto comune dell'anno 2013, parte II, Serie A, n. 97; che dalla relazione sono nati due figli, Per_1 il 30/7/2010 e il 13/3/2017; che il rapporto coniugale è si è incrinato e la situazione di crisi Per_2
è divenuta irreversibile, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
di qui, la loro decisione di separarsi, addivenendo ad un accordo sulle relative condizioni, nei termini appresso indicati: affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnazione alla predetta della casa familiare, per continuare ad abitarvi con i figli;
regolamentazione della facoltà di visita del padre;
obbligazione a carico del di corrispondere alla , quale contributo al mantenimento dei figli la Pt_1 Pt_2 somma complessiva di euro 200,00 fino al 30 settembre 2025, ossia fino alla estinzione del finanziamento ivi richiamato;
di euro 300,00 a far data dal 1° ottobre 2025, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
attribuzione per intero alla moglie dell'assegno unico universale per i figli;
attribuzione a ciascun coniuge dell'obbligazione connessa al pagamento delle rate di uno dei due mutui contratti nell'interesse della famiglia;
obbligo del marito di trasferire alla moglie la proprietà dell'autovettura a lui intestata.
Il tutto, come meglio esposto nel ricorso, al quale si rinvia.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso.
Su accordo delle parti, che hanno anche dichiarato di non volersi riconciliare, l'udienza di comparizione (del 7 ottobre 2025) è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, con cui le parti hanno insistito in ricorso, la causa è stata posta in decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento.
Ritiene il collegio che ricorrano i presupposti per l'omologazione della separazione consensuale, alle condizioni di cui al ricorso, che appaiono conformi all'ordinamento e conformi all'interesse dei figli minori.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
il Tribunale, visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.;
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui al ricorso.
Nulla sulle spese.
ORDINA che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caltanissetta per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, DPR n. 396/2000. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. LA Canto