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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI Parte_3 C.F._3
SA MA TO e dell'avv. MINNECI UGO ( ) VIALE C.F._4
BIANCA MA 35 20122 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE BIANCA MA 35
20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MANTOVANI SA MA TO
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AMICARELLI Controparte_1 P.IVA_1
EMANUELA, con elezione di domicilio in VIA A. VESSELLA, 34 81011 ALIFE presso e nello studio dell'avv. AMICARELLI EMANUELA
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GALATI BEATRICE con CP_2 C.F._5
elezione di domicilio in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. GALATI
pagina 1 di 14 BEATRICE
APPELLATO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Le parti all'udienza del 17.12.2024 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per , : Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito: In via preliminare:
-. Rigettare l'appello incidentale svolto dal prof. con riferimento alla condanna in solido CP_2
richiesta nei confronti degli appellanti in via principale;
In via principale e nel merito:
-. In accoglimento di tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui all'atto di appello riformare integralmente la sentenza n. 2625/2024 pubbl. il 8.3.2024 Rep. n. 1977/2024 del 8.3.2024 dichiarando che nulla è dovuto dagli odierni appellanti in ordine al pagamento della fattura n. 13 / 2018 emessa dal prof. CP_2 per l'importo di Euro 106.080,00 oltre oneri ed accessori. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
Per Controparte_1
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello principale in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere sia il gravame proposto dagli appellanti in via principale sia quello proposto dall'appellante in via incidentale, perché infondati in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di prime cure;
3) in subordine, si ripropongono devolutivamente le domande e le eccezioni proposte nel primo grado di giudizio, allo scopo reiterandosi anche le istanze istruttorie ivi articolate:
(i) rigettare le domande tutte proposte nei confronti di poiché inammissibili o in Controparte_1 ogni caso infondate sia fatto sia in diritto, stante l'estraneità di al rapporto Controparte_1
contrattuale tra il Prof. ed i del Collegio ND, Signori Dott. , Dott. CP_2 Parte_1 [...]
e Dott.ssa e/o dell'Organo di controllo nel suo insieme, in carica all'epoca dei Pt_2 Parte_3
fatti;
(ii) in via gradata, nella denegata ipotesi di condanna solidale con il dei Sindaci e/o con tutti o CP_3
taluni dei suoi componenti, qui convenuti, dichiarare obbligati in solido o ciascuno per quanto di rispettiva ragione il Dott. , il Dott. e la Dott.ssa a Parte_1 Parte_2 Parte_3 tenere indenne in relazione alle somme che quest'ultima dovesse essere Controparte_1
pagina 2 di 14 condannata a corrispondere al Prof. in ragione del parere emesso su richiesta e incarico del CP_2
medesimo Collegio dei Sindaci di (oggi, ed oggetto del Controparte_4 Controparte_1
presente giudizio;
(iii) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
4) con vittoria di spese e competenze di lite;
Per CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Rigettare nel merito il gravame proposto dai Dott.ri e in quanto Pt_3 Parte_1 Pt_2
infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e confermare, pertanto, la condanna degli odierni appellanti disposta con la sentenza di I° grado.
In accoglimento dell'appello incidentale
Nel merito
In riforma della sentenza di I° grado:
Accertare e dichiarare che (già , i Dottori , Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
e sono tenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Prof. la Parte_2 Parte_3 CP_2 somma netta di € 106.080,00 (€ 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e gli interessi di mora ex D.Lgs. n.231/02 dal 01.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta.
Condannare conseguentemente, in solido tra loro, (già , i Controparte_1 Controparte_4
Dottori , , a corrispondere in favore del Prof. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 la somma di € 106.080,00 (€ 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per
[...] legge e gli interessi di mora ex D.Lgs.n.231/02 dal 01.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta.
In via subordinata
Accertare e dichiarare che (già è tenuta a corrispondere al Controparte_1 Controparte_4
Prof. la somma netta di € 106.080,00 (€ 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre CP_2
rivalutazione come per legge e gli interessi di mora ex D.Lgs. n.231/02 dal 01.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta.
Condannare conseguentemente (già a corrispondere in Controparte_1 Controparte_4 favore del Prof. la somma di € 106.080,00 (€ 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre CP_2
rivalutazione come per legge e gli interessi di mora ex D.Lgs.n.231/02 dal 01.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta.
In ogni caso pagina 3 di 14 In riforma della sentenza di I° grado
Revocare la condanna del Prof. al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di CP_2 [...]
CP_1
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione il prof. CP_2
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la nonché i componenti del Controparte_1
Collegio ND , e chiedendo, in via Parte_1 Parte_2 Parte_3
preliminare, di emettere ordinanza di ingiunzione al pagamento ex artt. 186 bis e/o 186 ter e/o 186 quater c.p.c. per la somma di euro 106.080,00 (euro 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale svolta dal prof. a favore delle parti convenute in via solidale tra CP_2
loro o alternativamente in capo alla o ai OTi , e Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare che i OTi , e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
erano tenuti, in solido tra loro, a corrispondere al prof. la somma netta di euro Pt_3 CP_2
106.080,00 (euro 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta, condannando, conseguentemente, in solido tra loro, i convenuti a corrispondere in favore del prof. la suddetta somma, il tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. CP_2
231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che era tenuta a corrispondere al Controparte_1
prof. la somma netta di euro 106.080,00 (euro 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre CP_2
rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta, condannando, conseguentemente, Controparte_1
a corrispondere in favore del prof. la somma di euro 106.080,00 (euro 126.880,00 importo
[...] CP_2
lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e gli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal
1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che i OTi , e erano Parte_1 Pt_2 Pt_3
tenuti, in solido tra loro, a corrispondere al prof. la somma netta di euro 106.080,00 (euro CP_2
126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n.
231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta, pagina 4 di 14 condannando, conseguentemente, in solido tra loro, i OTi , e a Parte_1 Pt_2 Pt_3
corrispondere in favore del prof. la somma di euro 106.080,00 (euro 126.880,00 importo lordo), il CP_2
tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta. A sostegno delle domande svolte, parte attrice rilevava che:
- in data 20.12.2017 il prof. su incarico del dott. , formulava “Offerta relativa CP_2 Parte_1
ad un parere contenente una perizia di stima avente ad oggetto Seri Industrial S.p.A. conferita in
[...]
a supporto dell'atto di citazione promosso dal Collegio ND contro CP_5 CP_4
, specificando che si sarebbe avvalso di un team di tre collaboratori e che l'elaborato sarebbe
[...]
stato consegnato entro aprile 2018, con compensi totali quantificati in euro 100.000,00 (oltre IVA, ritenuta INPS e comprendente le spese di viaggio/vitto e alloggio per la visita delle società operative);
- la suddetta offerta, indirizzata alla società convenuta, veniva firmata per accettazione dal dott.
[...]
in data 20.12.2017; Parte_1
- l'espletamento dell'incarico si concludeva nell'aprile 2018 con la consegna dell'elaborato; - il parere dell'odierno attore con relative valutazioni, stime e conclusioni era recepito e fatto proprio sia dalla società convenuta, che ne citava alcuni passaggi nel “prospetto informativo”, sia dal Collegio
ND nel comunicato stampa del maggio 2018;
- la fattura n. 13 del 1.06.2018 emessa dal prof. per l'attività professionale dallo stesso prestata CP_2
rimaneva inevasa;
- con pec in data 4.03.2019, il difensore della società convenuta respingeva la richiesta di pagamento, individuando nel Collegio ND il soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in quanto i sindaci non avrebbero seguito la corretta procedura per ottenere l'avallo societario e quindi per poter imputare il pagamento della fattura del prof. alla e, in ogni caso, CP_2 Controparte_1 avrebbero omesso di richiedere alla società lo stanziamento di un budget in favore dell'organo di controllo dagli stessi presieduto, somma da utilizzare per saldare i compensi del prof. CP_2
- con pec in data 28.03.2019 i OTi , e contestavano la ricostruzione Parte_1 Pt_2 Pt_3
dei fatti operata dalla società convenuta, respingendo ogni addebito mosso a carico dei componenti del
Collegio e sostenendo che la società era pienamente consapevole che l'incarico al prof. era stato CP_2 conferito “in nome della Società” avendo peraltro i sindaci ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte della e che, in ogni caso, i sindaci disponevano di un budget annuale con cui Controparte_1
si sarebbe potuto, nel caso, provvedere al pagamento della fattura del prof. CP_2
pagina 5 di 14 - con comunicazione del 29.04.2019, il legale della società convenuta, dopo avere offerto una diversa interpretazione nella lettura della documentazione prodotta dai componenti del Collegio ND e contestato la ricostruzione dei fatti dagli stessi operata, respingeva nuovamente ogni addebito, individuando nei componenti del Collegio ND gli obbligati al pagamento;
- l'attore prendeva dunque atto dell'impossibilità di addivenire a una definizione bonaria della vicenda, stante il continuo e reciproco scarico di responsabilità tra società convenuta e componenti del
Collegio ND, convenuti tutti che avevano comunque sempre riconosciuto il diritto dell'odierno attore di ottenere il pagamento della fattura per l'attività prestata.
ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rilevare la carenza di requisiti di legge per il rilascio delle ordinanze ex artt. 186 bis, ter e/o quater c.p.c., in ragione del difetto di titolarità passiva della posizione dedotta in capo a
[...]
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea, poiché inammissibile e infondata Controparte_1 in fatto e in diritto, stante l'estraneità di al rapporto contrattuale tra il prof. e Controparte_1 CP_2
i componenti del Collegio ND (dott. , dott. e dott.ssa Parte_1 Parte_2 Parte_3
e/o dell'Organo di controllo nel suo insieme, in carica all'epoca dei fatti;
in via gradata, e solo
[...] nell'ipotesi di condanna solidale con il Collegio dei Sindaci e/o con tutti o taluni dei suoi componenti, qui convenuti, chiedeva di dichiarare tenuti, in solido tra loro, il dott. , il dott. e la Parte_1 Pt_2 dott.ssa a tenere indenne in relazione alle somme che quest'ultima Pt_3 Controparte_1
dovesse essere condannata a versare al prof. in ragione del parere emesso su richiesta e incarico CP_2
del Collegio dei Sindaci di (oggi, e oggetto del presente Controparte_4 Controparte_1
giudizio; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da porre a carico in ragione della soccombenza. In particolare, parte convenuta osservava che:
- il prof. veniva incaricato dal Presidente del Collegio dei Sindaci, con sottoscrizione dell'offerta CP_2 del 20.12.2017, di rilasciare un parere sul valore di conferimento di stima di “a Controparte_1 supporto dell'atto di citazione promosso dal Collegio ND
contro
: l'Organo Controparte_4 di Controllo richiedeva dunque l'assistenza tecnica dell'esperto esclusivamente per avere un parere a supporto delle presunte ragioni sostenute nell'ambito del giudizio instaurato, non avendo tuttavia mai formulato al Consiglio di Amministrazione alcuna istanza per ottenere la legittimazione a impegnare il nome della società, né avendo mai richiesto, contrariamente a quanto avvenuto per l'esercizio 2017, lo stanziamento di un apposito budget in aderenza alle disposizioni di legge e comportamentali, ma comunicando alla società, in data 21.12.2017, soltanto che un incarico era stato conferito al prof. CP_2 al fine dell'iscrizione del professionista nel registro degli accessi privilegiati (R.A.P.), senza alcuna pagina 6 di 14 specificazione del suo oggetto né degli eventuali costi;
- l'attività professionale prestata dall'attore veniva eseguita esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale con i componenti del Collegio ND in carica all'epoca dei fatti, rapporto al quale rimaneva estranea la quale non poteva quindi essere tenuta al pagamento poiché Controparte_1 il Collegio, anche per effetto del parere del prof. aveva rinunciato all'azione e agli atti del CP_2 giudizio instaurato con l'impugnativa della delibera con cui era stata denegata l'istanza a procedere a una nuova stima del conferimento ai sensi dell'art. 2343 c.c.;
- difettando in capo alla la titolarità passiva della posizione giuridica dedotta in Controparte_1
giudizio, la società convenuta non era debitrice di alcun importo, non avendo il Consiglio di
Amministrazione, ovvero l'organo che ne aveva la rappresentanza, conferito l'incarico al prof. CP_2
(incarico in ogni caso superfluo per la società, che aveva già ottenuto valutazioni di congruità del valore del conferimento da altri professionisti indipendenti), né avendo autorizzato il Collegio
ND a impegnare il nome della società in deroga al regime ordinario della rappresentanza legale di cui all'art. 2384 c.c.;
- la società veniva a conoscenza del testo dell'incarico solo ex post, in data 22.05.2018, allorquando l'attività del prof. era ormai conclusa e il parere valutativo completato;
- mai e in nessun caso la CP_2 società aveva inteso aderire o addirittura fare proprio l'incarico conferito al prof. tant'è che, in CP_2
Per_ data 22.05.2018, il prof trasmetteva all'ing. e al dott. copia del parere che CP_2 Per_1 espressamente precisava di aver prodotto in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Collegio ND: solo con l'occasione – e per la prima volta – lo stesso invitava al pagamento delle spettanze la società, la quale non era mai stata destinataria dell'elaborato tecnico del prof. che, com'è incontestato e CP_2
pacifico tra tutte le parti, aveva ricevuto incarico dal Collegio ND;
- l'odierno attore operava come ausiliario dell'Organo di Controllo, pertanto solo nei confronti dei componenti in carica all'epoca dei fatti poteva agire per il pagamento del compenso ai sensi della normativa vigente;
- ciò che l'attore considerava prova di utilizzo – dal quale sarebbe derivata una non meglio precisata responsabilità solidale con gli altri convenuti – era soltanto un mero richiamo contenuto nel Prospetto Informativo, che aveva avuto luogo in ottemperanza a specifiche richieste formulate da CP_6
I OTi , e ritualmente costituiti, contestavano Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, di rigettare la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art.186 bis, ter e quater c.p.c., non sussistendone i presupposti con particolare riferimento all'art. 633 c.p.c.; nel merito, chiedevano di rigettare in ogni sua parte le conclusioni rassegnate nell'atto di pagina 7 di 14 citazione svolte, anche in via subordinata, nei confronti degli stessi. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. A sostegno delle domande svolte, i convenuti rilevavano che:
- l'incarico professionale di cui alla presente controversia era stato conferito al prof. in nome CP_2
della società convenuta: la spendita del nome della società (al tempo, ) nei confronti CP_4 dell'attore aveva luogo fin dai primi contatti intercorsi con il dott. , come confermato dalla Parte_1
circostanza che il prof. aveva non solo indirizzato la propria offerta alla società, ma aveva altresì CP_2 emesso a carico di quest'ultima la relativa fattura, una volta consegnato il parere;
- il Collegio sindacale non agiva nell'interesse proprio e nell'assolvimento dei suoi normali compiti di vigilanza, ma nell'interesse di , richiedendo il parere nell'ambito di una impugnazione CP_4
avverso una deliberazione del CdA della società, che il Collegio sindacale aveva proposto ai sensi dell'art. 2388 c.c. e quindi nell'esercizio di uno dei poteri reattivi accordati dal legislatore all'organo di controllo per assicurare effettività alla tutela dell'interesse sociale e dei soci di minoranza;
-la società convenuta non poteva esimersi dal pagamento del compenso dovuto, non solo per il fatto di essere stata messa sin da subito al corrente dell'intervento dell'odierno attore, ma anche per avere approfittato del risultato della sua attività, appropriandosi del risultato dell'attività del prof. CP_2
attraverso la menzione di ampi stralci del suo parere nel prospetto informativo del giugno 2019.
Con ordinanza del 16.05.2021 il Giudice ingiungeva ex art. 186 ter c.p.c. alla di Controparte_1
pagare al prof. la somma di euro 100.000,00, oltre iva e contributi INPS, oltre interessi ex CP_2
art. 231/02 dalla data della fattura al saldo effettivo e oltre le spese di lite;
assegnava inoltre alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 10.11.2021 il Giudice ammetteva i capitoli di prova per testi dedotti dalla nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, limitatamente alle Controparte_1 lettere dalla a) alla d), ammettendo la prova contraria sui medesimi capitoli ove richiesta. All'udienza del 23.05.2022 il Giudice procedeva all'escussione dei testi e confermava la già prenotata udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 2625/24 pubblicata in data 08/03/2024 con il seguente dispositivo:
“1) rigetta le domande formulata dall'attore prof. nei confronti della convenuta CP_2 [...] con revoca dell'ordinanza ingiunzione ex art 186 ter cpc del giorno 16.5.21; Controparte_1
2) condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 8.109,80 oltre Cpa e oneri fiscali, di cui euro 7.052,00 per compenso ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%;
pagina 8 di 14 3) accoglie le domande attoree formulate in via subordinata dall'attore nei confronti dei convenuti dott.
, dott. e dott.ssa e, per l'effetto, condanna i suddetti Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuti, in via fra loro solidale, al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 106.080,00, oltre oneri, oltre agli interessi come specificato in parte motiva;
4) condanna i convenuti in via tra loro solidale al pagamento a favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.909,80, oltre Cpa e oneri fiscali di cui euro 7.052,00 per compenso, euro
1.057,80 per spese generali al 15% ed euro 800,00 per spese. ”
Avverso tale sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2 [...]
con citazione notificata il 15.4.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi Pt_3
dedotti. Si costituiva che proponeva appello incidentale e CP_2 Controparte_1
che chiedeva la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 10.9.2024 parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva dell' esecutorietà della sentenza, a fronte dell'impegno di parte CP_2
a non mettere in esecuzione la sentenza prima dell'esito del giudizio, in considerazione del breve rinvio prospettato per la decisione della causa. Il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 17/12/2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 17/12/2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
17/12/2024 e decisa nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati.
hanno proposto appello per i seguenti motivi: Parte_4 Parte_3
CP_ I) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la tesi di secondo cui il Collegio sindacale non avrebbe “conseguito una formale autorizzazione alla spesa del consulente né avrebbe “chiesto lo stanziamento di un apposito budget in ossequio alle CP_2 disposizioni di legge” con la conseguenza che avrebbe assunto l'obbligazione del pagamento della parcella del professionista in proprio
II) Erroneità della sentenza impugnata per mancato esame dell'eccezione sollevata dalla scrivente difesa con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 1398 c.c. ha proposto appello incidentale lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: CP_2
pagina 9 di 14 1. Sulla richiesta di condanna di in via solidale o quale unico obbligato con i dott.ri Controparte_1
e al pagamento della fattura n. 13/2018 Pt_3 Pt_2 Parte_1
2. Sulla condanna del Prof. al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di CP_2 [...]
CP_7
premettere una breve sintesi della motivazione della sentenza impugnata, richiamati i fatti di
[...]
causa e le argomentazioni difensive delle parti come diffusamente esposte dal tribunale nella parte fattuale.
Il tribunale, dopo aver inizialmente pronunciato ordinanza di ingiunzione di pagamento del corrispettivo professionale a favore del professor nei confronti della sola CP_2 Controparte_1
riservando comunque ogni diversa valutazione al prosieguo degli accertamenti istruttori da espletare in corso di causa, ha deciso la lite accertando che l'incarico professionale fosse stato conferito dal solo
Collegio ND nell'ambito dei suoi poteri ed a spese proprie, dal momento che non aveva informato la società e chiesto preventivamente l'autorizzazione -anche di spesa - al conferimento dell'incarico. Il giudice di prime cure ha fondato le proprie valutazioni su una più approfondita lettura dei documenti prodotti in giudizio nonché sull'esito della espletata prova testimoniale. Ha quindi revocato l'ordinanza di ingiunzione e condannato i componenti del Collegio ND, odierni appellanti, il solido fra loro, al pagamento della parcella professionale favore del professor CP_2
CP_ rigettando la domanda da questi proposta nei confronti di e condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della società.
Con il primo motivo di appello principale si lamenta che il tribunale ha ritenuto che il Collegio
ND non avesse avuto una formale autorizzazione alla spesa del consulente, né avesse chiesto lo stanziamento di un deposito budget in ossequio alle disposizioni di legge, senza valutare che il Collegio
CP_ ND non ha agito nell'interesse proprio bensì della società dal momento che ha chiesto il parere nell'ambito di una impugnazione giudiziale di una delibera del cda della società e CP_4 quindi nell'interesse della società.
Ora anche in questa sede di appello l'appellante richiama il tenore delle norme di comportamento del
Collegio ND in società quotate, che prevede che “il collegio sindacale può ricorrere a esperti specialistici per valutazione di particolare complessità. il cui costo deve essere a carico della società qualora rimanga garantita l'indipendenza dell'esperto ed il rispetto dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa”.
Inoltre, affermano gli appellanti, la statuizione del tribunale si pone in contrasto con la circostanza, documentalmente provata (doc 4 primo grado parte appellante) , che in data 27 giugno 2017 il presidente del Collegio ND avesse richiesto alla società l'attribuzione di un budget annuale di pagina 10 di 14 50.000 €, che aveva avuto un utilizzo di soli euro 15.000,00, con un residuo di euro 35.000,00 sicché, unicamente al budget per l'anno 2018, la società avrebbe potuto corrispondere al professor euro CP_2
85.000 utilizzando i fondi che aveva deliberato di mettere a disposizione del Collegio ND.
Infine lamentano che il tribunale non aveva tenuto in considerazione la documentazione da cui risultava la conoscenza e l'interesse della società al parere del professor ossia il documento 9 CP_2
CP_ prodotto da parte in primo grado, che contiene sia una mail 28.3.2018 dell'ing di al CP_2 Per_1
prof con la quale il primo affermava “è un onore sapere che valuterà il gruppo”, sia la CP_2
documentazione di attivazione da parte del OT per la procedura interna per l'accesso alle Parte_1
informazioni privilegiate della società, sia , infine, l'utilizzo da parte della società di ampi stralci del parere del professor all'interno del prospetto informativo di giugno 2018 ( doc 3 di parte CP_2 CP_2
primo grado).
Osserva la Corte come le argomentazioni spese a sostegno del primo motivo di appello non siano idonee a confutare la puntuale motivazione del tribunale, basata non solo sulle disposizioni normative
CP_ dei poteri del Collegio ND, ma anche sul documento 21 di parte prodotto in primo grado, che ad avviso di questa Corte chiarisce e contrasta efficacemente la valenza probatoria del documento 4 di parte appellante, che, infine, sulla deposizione dei testi escussi che hanno confermato come il
Collegio ND non avesse mai informato o comunicato alla società di aver conferito l'incarico al professor essendosi limitato a chiedere l'iscrizione del professionista nel registro degli accessi CP_2
privilegiati.
Osserva quindi questa Corte che il tribunale ha compiutamente valutato il materiale probatorio nel suo complesso, mentre l'appellante estrapola dai numerosi documenti prodotti in giudizio esclusivamente tre documenti, invocandone una valenza probatoria che è stata ridimensionata e pressoché annullata dagli ulteriori elementi correttamente valutati dal tribunale.
La circostanza che Collegio ND il 27 giugno 2017 abbia richiesto ed ottenuto dalla società il budget di euro 50.000,00 può considerarsi pacifica, così come quella - valutata appunto dal tribunale con l'esame del doc 21 di che il budget era stato già utilizzato per euro 15.000,00 e che pertanto CP_1
comunque la società avrebbe valutato la questione del pagamento, senza tuttavia riconoscere alcun impegno nei confronti del professor CP_2
Questa Corte osserva, inoltre, che gli appellanti principali non hanno prodotto analoga richiesta di
CP_ budget per il 2018, di talchè l'affermazione che la società aveva stanziato complessivamente euro
85.000,00 per il pagamento di consulenze inerenti all'attività del Collegio ND è rimasta sfornita di prova.
pagina 11 di 14 CP_ Anche la mail inviata al professor dall'ingegner di non comprova il conferimento CP_2 Per_1
dell'incarico da parte della società. Innanzitutto è successiva alla lettera di incarico che è del dicembre
2017, e comunque esprime un apprezzamento per le qualità professionali del professor in un CP_2
momento in cui la società evidentemente era venuta a conoscenza dell'incarico conferito, anche solo per il rilascio delle autorizzazioni alle accessi privilegiati avvenuta già nel dicembre 2017 su richiesta del OT . Parte_1
Infine, lo stralcio delle “norme di comportamento del collegio sindacale” invocato dall'appellante deve essere comunque letto alla luce della disposizione normativa di cui all'articolo 151 punto 3 del TUF, ossia il D.lgsl n.58/98 che recita “ Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.”
Il motivo di appello, a giudizio di questa Corte, non ha in alcun modo confutato l'accertamento, basato su circostanze pacifiche o documentali nonché su deposizioni testimoniali
• che l'incarico al professor sia stato conferito dal Collegio ND, nella persona del suo CP_2
Presidente, senza una preventiva comunicazione e richiesta di autorizzazione alla società, dal momento che in pari data il OT si è limitato a chiedere alla società l'accesso al Parte_1
sistema informatico professor CP_2
CP_
• che la necessità del parere professionale contenente una perizia di stima della società era connesso alla causa di impugnazione della delibera del CD di promossa dal CP_4
Collegio ND (poi abbandonata) e che quindi era un atto compiuto proprio i sensi dell'articolo 151 comma 3 sopra riportato e quindi “a proprie spese”;
• che non vi fu una preventiva richiesta di utilizzo del budget messo a disposizione alla società CP_ per le attività di consulenza espletate dal Collegio ND, dal momento che la società ha proprio evidenziato, successivamente al conferimento dell'incarico, che comunque non vi era una copertura di spesa.
Ulteriormente questa Corte osserva come dalla stessa relazione del professor emerge come CP_2
l'incarico fosse stato conferito dal Collegio ND. Si legge infatti nell'elaborato prodotto sub doc 2 dal professor in primo grado, a pagina 6 “il Collegio ND di K R Energy ha poi incaricato il CP_2
sottoscritto….”.
pagina 12 di 14 La stessa offerta di incarico redatta dal professor è sì indirizzata alla società ma alla CP_2 CP_4
“c.a del OT Presidente del Collegio ND”, che sottoscrive per accettazione ( doc 1 Parte_1
). CP_2
Il secondo motivo di appello principale non è fondato. L'eccezione ex articolo 1398 cc non è stata esaminata dal tribunale perché, evidentemente, assorbita dall'accertamento che l'incarico professionale sia stato conferito dal Collegio ND ex art 151 c.3 TUF , soggetto che quindi risponde ex contractu nei confronti del professor CP_2
Da quanto sopra esposto emergono anche le ragioni della infondatezza dell' appello incidentale proposto dal professor CP_2
CP_ Non sono stati acquisiti in giudizio elementi probatori per ravvisare una riconducibilità alla società dell'incarico professionale conferito al professor e quindi deve escludersi una responsabilità CP_2
esclusiva o anche solo concorsuale della società tale da fondare una condanna esclusiva o solidale con gli odierni appellanti incidentali al pagamento del compenso professionale.
Conseguentemente non è fondato nemmeno il secondo motivo d'appello incidentale, dal momento che sussiste la soccombenza nei confronti della società e non sussistono i presupposti per una compensazione delle spese, come richiesto nelle argomentazioni a sostegno del motivo d'appello.
L'esito della lite vede la soccombenza di parte appellante principale ed appellante incidentale nei confronti di e vengono Controparte_1 Parte_4 Parte_3 CP_2
quindi condannati, in solido, ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, Controparte_1
con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Le spese fra appellante principale ed appellante incidentale vengono invece compensate, attesa la reciproca soccombenza.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
contro e ,
[...] Parte_3 CP_2 Controparte_1 nonché sull'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2625/24 così provvede:
pagina 13 di 14 1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_2
3. Condanna e in solido, alla Parte_4 Parte_3 CP_2
refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte Controparte_1
liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Compensa le spese del grado fra parte appellante e CP_8
5. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art
13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8.1.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANTOVANI Parte_3 C.F._3
SA MA TO e dell'avv. MINNECI UGO ( ) VIALE C.F._4
BIANCA MA 35 20122 MILANO;
, con elezione di domicilio in VIALE BIANCA MA 35
20122 MILANO, presso e nello studio dell'avv. MANTOVANI SA MA TO
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AMICARELLI Controparte_1 P.IVA_1
EMANUELA, con elezione di domicilio in VIA A. VESSELLA, 34 81011 ALIFE presso e nello studio dell'avv. AMICARELLI EMANUELA
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GALATI BEATRICE con CP_2 C.F._5
elezione di domicilio in VIA FONTANA, 3 20122 MILANO presso e nello studio dell'avv. GALATI
pagina 1 di 14 BEATRICE
APPELLATO
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Le parti all'udienza del 17.12.2024 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per , : Parte_1 Parte_2 Parte_3
Nel merito: In via preliminare:
-. Rigettare l'appello incidentale svolto dal prof. con riferimento alla condanna in solido CP_2
richiesta nei confronti degli appellanti in via principale;
In via principale e nel merito:
-. In accoglimento di tutti i motivi in fatto ed in diritto di cui all'atto di appello riformare integralmente la sentenza n. 2625/2024 pubbl. il 8.3.2024 Rep. n. 1977/2024 del 8.3.2024 dichiarando che nulla è dovuto dagli odierni appellanti in ordine al pagamento della fattura n. 13 / 2018 emessa dal prof. CP_2 per l'importo di Euro 106.080,00 oltre oneri ed accessori. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
Per Controparte_1
1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello principale in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere sia il gravame proposto dagli appellanti in via principale sia quello proposto dall'appellante in via incidentale, perché infondati in fatto e in diritto, confermando integralmente la sentenza di prime cure;
3) in subordine, si ripropongono devolutivamente le domande e le eccezioni proposte nel primo grado di giudizio, allo scopo reiterandosi anche le istanze istruttorie ivi articolate:
(i) rigettare le domande tutte proposte nei confronti di poiché inammissibili o in Controparte_1 ogni caso infondate sia fatto sia in diritto, stante l'estraneità di al rapporto Controparte_1
contrattuale tra il Prof. ed i del Collegio ND, Signori Dott. , Dott. CP_2 Parte_1 [...]
e Dott.ssa e/o dell'Organo di controllo nel suo insieme, in carica all'epoca dei Pt_2 Parte_3
fatti;
(ii) in via gradata, nella denegata ipotesi di condanna solidale con il dei Sindaci e/o con tutti o CP_3
taluni dei suoi componenti, qui convenuti, dichiarare obbligati in solido o ciascuno per quanto di rispettiva ragione il Dott. , il Dott. e la Dott.ssa a Parte_1 Parte_2 Parte_3 tenere indenne in relazione alle somme che quest'ultima dovesse essere Controparte_1
pagina 2 di 14 condannata a corrispondere al Prof. in ragione del parere emesso su richiesta e incarico del CP_2
medesimo Collegio dei Sindaci di (oggi, ed oggetto del Controparte_4 Controparte_1
presente giudizio;
(iii) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
4) con vittoria di spese e competenze di lite;
Per CP_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
Rigettare nel merito il gravame proposto dai Dott.ri e in quanto Pt_3 Parte_1 Pt_2
infondato in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti e confermare, pertanto, la condanna degli odierni appellanti disposta con la sentenza di I° grado.
In accoglimento dell'appello incidentale
Nel merito
In riforma della sentenza di I° grado:
Accertare e dichiarare che (già , i Dottori , Controparte_1 Controparte_4 Parte_1
e sono tenuti, in solido tra loro, a corrispondere al Prof. la Parte_2 Parte_3 CP_2 somma netta di € 106.080,00 (€ 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e gli interessi di mora ex D.Lgs. n.231/02 dal 01.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta.
Condannare conseguentemente, in solido tra loro, (già , i Controparte_1 Controparte_4
Dottori , , a corrispondere in favore del Prof. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_2 la somma di € 106.080,00 (€ 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per
[...] legge e gli interessi di mora ex D.Lgs.n.231/02 dal 01.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta.
In via subordinata
Accertare e dichiarare che (già è tenuta a corrispondere al Controparte_1 Controparte_4
Prof. la somma netta di € 106.080,00 (€ 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre CP_2
rivalutazione come per legge e gli interessi di mora ex D.Lgs. n.231/02 dal 01.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta.
Condannare conseguentemente (già a corrispondere in Controparte_1 Controparte_4 favore del Prof. la somma di € 106.080,00 (€ 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre CP_2
rivalutazione come per legge e gli interessi di mora ex D.Lgs.n.231/02 dal 01.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta.
In ogni caso pagina 3 di 14 In riforma della sentenza di I° grado
Revocare la condanna del Prof. al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di CP_2 [...]
CP_1
Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo “Con atto di citazione il prof. CP_2
conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la nonché i componenti del Controparte_1
Collegio ND , e chiedendo, in via Parte_1 Parte_2 Parte_3
preliminare, di emettere ordinanza di ingiunzione al pagamento ex artt. 186 bis e/o 186 ter e/o 186 quater c.p.c. per la somma di euro 106.080,00 (euro 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale svolta dal prof. a favore delle parti convenute in via solidale tra CP_2
loro o alternativamente in capo alla o ai OTi , e Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3
nel merito, chiedeva di accertare e dichiarare che i OTi , e Controparte_1 Parte_1 Pt_2
erano tenuti, in solido tra loro, a corrispondere al prof. la somma netta di euro Pt_3 CP_2
106.080,00 (euro 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta, condannando, conseguentemente, in solido tra loro, i convenuti a corrispondere in favore del prof. la suddetta somma, il tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. CP_2
231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta;
in via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che era tenuta a corrispondere al Controparte_1
prof. la somma netta di euro 106.080,00 (euro 126.880,00 importo lordo), il tutto oltre CP_2
rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta, condannando, conseguentemente, Controparte_1
a corrispondere in favore del prof. la somma di euro 106.080,00 (euro 126.880,00 importo
[...] CP_2
lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e gli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal
1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare che i OTi , e erano Parte_1 Pt_2 Pt_3
tenuti, in solido tra loro, a corrispondere al prof. la somma netta di euro 106.080,00 (euro CP_2
126.880,00 importo lordo), il tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n.
231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta, pagina 4 di 14 condannando, conseguentemente, in solido tra loro, i OTi , e a Parte_1 Pt_2 Pt_3
corrispondere in favore del prof. la somma di euro 106.080,00 (euro 126.880,00 importo lordo), il CP_2
tutto oltre rivalutazione come per legge e interessi di mora ex D.lgs. n. 231/02 dal 1.06.2018 (data fattura) al saldo, per l'attività professionale dallo stesso svolta. A sostegno delle domande svolte, parte attrice rilevava che:
- in data 20.12.2017 il prof. su incarico del dott. , formulava “Offerta relativa CP_2 Parte_1
ad un parere contenente una perizia di stima avente ad oggetto Seri Industrial S.p.A. conferita in
[...]
a supporto dell'atto di citazione promosso dal Collegio ND contro CP_5 CP_4
, specificando che si sarebbe avvalso di un team di tre collaboratori e che l'elaborato sarebbe
[...]
stato consegnato entro aprile 2018, con compensi totali quantificati in euro 100.000,00 (oltre IVA, ritenuta INPS e comprendente le spese di viaggio/vitto e alloggio per la visita delle società operative);
- la suddetta offerta, indirizzata alla società convenuta, veniva firmata per accettazione dal dott.
[...]
in data 20.12.2017; Parte_1
- l'espletamento dell'incarico si concludeva nell'aprile 2018 con la consegna dell'elaborato; - il parere dell'odierno attore con relative valutazioni, stime e conclusioni era recepito e fatto proprio sia dalla società convenuta, che ne citava alcuni passaggi nel “prospetto informativo”, sia dal Collegio
ND nel comunicato stampa del maggio 2018;
- la fattura n. 13 del 1.06.2018 emessa dal prof. per l'attività professionale dallo stesso prestata CP_2
rimaneva inevasa;
- con pec in data 4.03.2019, il difensore della società convenuta respingeva la richiesta di pagamento, individuando nel Collegio ND il soggetto tenuto all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, in quanto i sindaci non avrebbero seguito la corretta procedura per ottenere l'avallo societario e quindi per poter imputare il pagamento della fattura del prof. alla e, in ogni caso, CP_2 Controparte_1 avrebbero omesso di richiedere alla società lo stanziamento di un budget in favore dell'organo di controllo dagli stessi presieduto, somma da utilizzare per saldare i compensi del prof. CP_2
- con pec in data 28.03.2019 i OTi , e contestavano la ricostruzione Parte_1 Pt_2 Pt_3
dei fatti operata dalla società convenuta, respingendo ogni addebito mosso a carico dei componenti del
Collegio e sostenendo che la società era pienamente consapevole che l'incarico al prof. era stato CP_2 conferito “in nome della Società” avendo peraltro i sindaci ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte della e che, in ogni caso, i sindaci disponevano di un budget annuale con cui Controparte_1
si sarebbe potuto, nel caso, provvedere al pagamento della fattura del prof. CP_2
pagina 5 di 14 - con comunicazione del 29.04.2019, il legale della società convenuta, dopo avere offerto una diversa interpretazione nella lettura della documentazione prodotta dai componenti del Collegio ND e contestato la ricostruzione dei fatti dagli stessi operata, respingeva nuovamente ogni addebito, individuando nei componenti del Collegio ND gli obbligati al pagamento;
- l'attore prendeva dunque atto dell'impossibilità di addivenire a una definizione bonaria della vicenda, stante il continuo e reciproco scarico di responsabilità tra società convenuta e componenti del
Collegio ND, convenuti tutti che avevano comunque sempre riconosciuto il diritto dell'odierno attore di ottenere il pagamento della fattura per l'attività prestata.
ritualmente costituita, contestava l'avversa pretesa, chiedendo, in via Controparte_1
preliminare, di rilevare la carenza di requisiti di legge per il rilascio delle ordinanze ex artt. 186 bis, ter e/o quater c.p.c., in ragione del difetto di titolarità passiva della posizione dedotta in capo a
[...]
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea, poiché inammissibile e infondata Controparte_1 in fatto e in diritto, stante l'estraneità di al rapporto contrattuale tra il prof. e Controparte_1 CP_2
i componenti del Collegio ND (dott. , dott. e dott.ssa Parte_1 Parte_2 Parte_3
e/o dell'Organo di controllo nel suo insieme, in carica all'epoca dei fatti;
in via gradata, e solo
[...] nell'ipotesi di condanna solidale con il Collegio dei Sindaci e/o con tutti o taluni dei suoi componenti, qui convenuti, chiedeva di dichiarare tenuti, in solido tra loro, il dott. , il dott. e la Parte_1 Pt_2 dott.ssa a tenere indenne in relazione alle somme che quest'ultima Pt_3 Controparte_1
dovesse essere condannata a versare al prof. in ragione del parere emesso su richiesta e incarico CP_2
del Collegio dei Sindaci di (oggi, e oggetto del presente Controparte_4 Controparte_1
giudizio; in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio da porre a carico in ragione della soccombenza. In particolare, parte convenuta osservava che:
- il prof. veniva incaricato dal Presidente del Collegio dei Sindaci, con sottoscrizione dell'offerta CP_2 del 20.12.2017, di rilasciare un parere sul valore di conferimento di stima di “a Controparte_1 supporto dell'atto di citazione promosso dal Collegio ND
contro
: l'Organo Controparte_4 di Controllo richiedeva dunque l'assistenza tecnica dell'esperto esclusivamente per avere un parere a supporto delle presunte ragioni sostenute nell'ambito del giudizio instaurato, non avendo tuttavia mai formulato al Consiglio di Amministrazione alcuna istanza per ottenere la legittimazione a impegnare il nome della società, né avendo mai richiesto, contrariamente a quanto avvenuto per l'esercizio 2017, lo stanziamento di un apposito budget in aderenza alle disposizioni di legge e comportamentali, ma comunicando alla società, in data 21.12.2017, soltanto che un incarico era stato conferito al prof. CP_2 al fine dell'iscrizione del professionista nel registro degli accessi privilegiati (R.A.P.), senza alcuna pagina 6 di 14 specificazione del suo oggetto né degli eventuali costi;
- l'attività professionale prestata dall'attore veniva eseguita esclusivamente nell'ambito del rapporto contrattuale con i componenti del Collegio ND in carica all'epoca dei fatti, rapporto al quale rimaneva estranea la quale non poteva quindi essere tenuta al pagamento poiché Controparte_1 il Collegio, anche per effetto del parere del prof. aveva rinunciato all'azione e agli atti del CP_2 giudizio instaurato con l'impugnativa della delibera con cui era stata denegata l'istanza a procedere a una nuova stima del conferimento ai sensi dell'art. 2343 c.c.;
- difettando in capo alla la titolarità passiva della posizione giuridica dedotta in Controparte_1
giudizio, la società convenuta non era debitrice di alcun importo, non avendo il Consiglio di
Amministrazione, ovvero l'organo che ne aveva la rappresentanza, conferito l'incarico al prof. CP_2
(incarico in ogni caso superfluo per la società, che aveva già ottenuto valutazioni di congruità del valore del conferimento da altri professionisti indipendenti), né avendo autorizzato il Collegio
ND a impegnare il nome della società in deroga al regime ordinario della rappresentanza legale di cui all'art. 2384 c.c.;
- la società veniva a conoscenza del testo dell'incarico solo ex post, in data 22.05.2018, allorquando l'attività del prof. era ormai conclusa e il parere valutativo completato;
- mai e in nessun caso la CP_2 società aveva inteso aderire o addirittura fare proprio l'incarico conferito al prof. tant'è che, in CP_2
Per_ data 22.05.2018, il prof trasmetteva all'ing. e al dott. copia del parere che CP_2 Per_1 espressamente precisava di aver prodotto in esecuzione dell'incarico ricevuto dal Collegio ND: solo con l'occasione – e per la prima volta – lo stesso invitava al pagamento delle spettanze la società, la quale non era mai stata destinataria dell'elaborato tecnico del prof. che, com'è incontestato e CP_2
pacifico tra tutte le parti, aveva ricevuto incarico dal Collegio ND;
- l'odierno attore operava come ausiliario dell'Organo di Controllo, pertanto solo nei confronti dei componenti in carica all'epoca dei fatti poteva agire per il pagamento del compenso ai sensi della normativa vigente;
- ciò che l'attore considerava prova di utilizzo – dal quale sarebbe derivata una non meglio precisata responsabilità solidale con gli altri convenuti – era soltanto un mero richiamo contenuto nel Prospetto Informativo, che aveva avuto luogo in ottemperanza a specifiche richieste formulate da CP_6
I OTi , e ritualmente costituiti, contestavano Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare, di rigettare la richiesta di ingiunzione di pagamento ex art.186 bis, ter e quater c.p.c., non sussistendone i presupposti con particolare riferimento all'art. 633 c.p.c.; nel merito, chiedevano di rigettare in ogni sua parte le conclusioni rassegnate nell'atto di pagina 7 di 14 citazione svolte, anche in via subordinata, nei confronti degli stessi. Il tutto con vittoria di spese del giudizio. A sostegno delle domande svolte, i convenuti rilevavano che:
- l'incarico professionale di cui alla presente controversia era stato conferito al prof. in nome CP_2
della società convenuta: la spendita del nome della società (al tempo, ) nei confronti CP_4 dell'attore aveva luogo fin dai primi contatti intercorsi con il dott. , come confermato dalla Parte_1
circostanza che il prof. aveva non solo indirizzato la propria offerta alla società, ma aveva altresì CP_2 emesso a carico di quest'ultima la relativa fattura, una volta consegnato il parere;
- il Collegio sindacale non agiva nell'interesse proprio e nell'assolvimento dei suoi normali compiti di vigilanza, ma nell'interesse di , richiedendo il parere nell'ambito di una impugnazione CP_4
avverso una deliberazione del CdA della società, che il Collegio sindacale aveva proposto ai sensi dell'art. 2388 c.c. e quindi nell'esercizio di uno dei poteri reattivi accordati dal legislatore all'organo di controllo per assicurare effettività alla tutela dell'interesse sociale e dei soci di minoranza;
-la società convenuta non poteva esimersi dal pagamento del compenso dovuto, non solo per il fatto di essere stata messa sin da subito al corrente dell'intervento dell'odierno attore, ma anche per avere approfittato del risultato della sua attività, appropriandosi del risultato dell'attività del prof. CP_2
attraverso la menzione di ampi stralci del suo parere nel prospetto informativo del giugno 2019.
Con ordinanza del 16.05.2021 il Giudice ingiungeva ex art. 186 ter c.p.c. alla di Controparte_1
pagare al prof. la somma di euro 100.000,00, oltre iva e contributi INPS, oltre interessi ex CP_2
art. 231/02 dalla data della fattura al saldo effettivo e oltre le spese di lite;
assegnava inoltre alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. All'udienza del 10.11.2021 il Giudice ammetteva i capitoli di prova per testi dedotti dalla nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2, limitatamente alle Controparte_1 lettere dalla a) alla d), ammettendo la prova contraria sui medesimi capitoli ove richiesta. All'udienza del 23.05.2022 il Giudice procedeva all'escussione dei testi e confermava la già prenotata udienza di precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.”.
Il Tribunale di Milano pronunciava sentenza n. 2625/24 pubblicata in data 08/03/2024 con il seguente dispositivo:
“1) rigetta le domande formulata dall'attore prof. nei confronti della convenuta CP_2 [...] con revoca dell'ordinanza ingiunzione ex art 186 ter cpc del giorno 16.5.21; Controparte_1
2) condanna l'attore al pagamento a favore della convenuta delle spese di lite, che Controparte_1
liquida in complessivi euro 8.109,80 oltre Cpa e oneri fiscali, di cui euro 7.052,00 per compenso ed euro 1.057,80 per spese generali al 15%;
pagina 8 di 14 3) accoglie le domande attoree formulate in via subordinata dall'attore nei confronti dei convenuti dott.
, dott. e dott.ssa e, per l'effetto, condanna i suddetti Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenuti, in via fra loro solidale, al pagamento a favore dell'attore della somma di euro 106.080,00, oltre oneri, oltre agli interessi come specificato in parte motiva;
4) condanna i convenuti in via tra loro solidale al pagamento a favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.909,80, oltre Cpa e oneri fiscali di cui euro 7.052,00 per compenso, euro
1.057,80 per spese generali al 15% ed euro 800,00 per spese. ”
Avverso tale sentenza proponevano appello , Parte_1 Parte_2 [...]
con citazione notificata il 15.4.2024 chiedendo la riforma della sentenza per i motivi Pt_3
dedotti. Si costituiva che proponeva appello incidentale e CP_2 Controparte_1
che chiedeva la conferma della sentenza. Alla prima udienza del 10.9.2024 parte appellante rinunciava all'istanza di sospensiva dell' esecutorietà della sentenza, a fronte dell'impegno di parte CP_2
a non mettere in esecuzione la sentenza prima dell'esito del giudizio, in considerazione del breve rinvio prospettato per la decisione della causa. Il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 17/12/2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data del 17/12/2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti. Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del
17/12/2024 e decisa nella camera di consiglio del 8 gennaio 2025.
L'appello principale e l'appello incidentale non sono fondati.
hanno proposto appello per i seguenti motivi: Parte_4 Parte_3
CP_ I) Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la tesi di secondo cui il Collegio sindacale non avrebbe “conseguito una formale autorizzazione alla spesa del consulente né avrebbe “chiesto lo stanziamento di un apposito budget in ossequio alle CP_2 disposizioni di legge” con la conseguenza che avrebbe assunto l'obbligazione del pagamento della parcella del professionista in proprio
II) Erroneità della sentenza impugnata per mancato esame dell'eccezione sollevata dalla scrivente difesa con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 1398 c.c. ha proposto appello incidentale lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: CP_2
pagina 9 di 14 1. Sulla richiesta di condanna di in via solidale o quale unico obbligato con i dott.ri Controparte_1
e al pagamento della fattura n. 13/2018 Pt_3 Pt_2 Parte_1
2. Sulla condanna del Prof. al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di CP_2 [...]
CP_7
premettere una breve sintesi della motivazione della sentenza impugnata, richiamati i fatti di
[...]
causa e le argomentazioni difensive delle parti come diffusamente esposte dal tribunale nella parte fattuale.
Il tribunale, dopo aver inizialmente pronunciato ordinanza di ingiunzione di pagamento del corrispettivo professionale a favore del professor nei confronti della sola CP_2 Controparte_1
riservando comunque ogni diversa valutazione al prosieguo degli accertamenti istruttori da espletare in corso di causa, ha deciso la lite accertando che l'incarico professionale fosse stato conferito dal solo
Collegio ND nell'ambito dei suoi poteri ed a spese proprie, dal momento che non aveva informato la società e chiesto preventivamente l'autorizzazione -anche di spesa - al conferimento dell'incarico. Il giudice di prime cure ha fondato le proprie valutazioni su una più approfondita lettura dei documenti prodotti in giudizio nonché sull'esito della espletata prova testimoniale. Ha quindi revocato l'ordinanza di ingiunzione e condannato i componenti del Collegio ND, odierni appellanti, il solido fra loro, al pagamento della parcella professionale favore del professor CP_2
CP_ rigettando la domanda da questi proposta nei confronti di e condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore della società.
Con il primo motivo di appello principale si lamenta che il tribunale ha ritenuto che il Collegio
ND non avesse avuto una formale autorizzazione alla spesa del consulente, né avesse chiesto lo stanziamento di un deposito budget in ossequio alle disposizioni di legge, senza valutare che il Collegio
CP_ ND non ha agito nell'interesse proprio bensì della società dal momento che ha chiesto il parere nell'ambito di una impugnazione giudiziale di una delibera del cda della società e CP_4 quindi nell'interesse della società.
Ora anche in questa sede di appello l'appellante richiama il tenore delle norme di comportamento del
Collegio ND in società quotate, che prevede che “il collegio sindacale può ricorrere a esperti specialistici per valutazione di particolare complessità. il cui costo deve essere a carico della società qualora rimanga garantita l'indipendenza dell'esperto ed il rispetto dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti dalla normativa”.
Inoltre, affermano gli appellanti, la statuizione del tribunale si pone in contrasto con la circostanza, documentalmente provata (doc 4 primo grado parte appellante) , che in data 27 giugno 2017 il presidente del Collegio ND avesse richiesto alla società l'attribuzione di un budget annuale di pagina 10 di 14 50.000 €, che aveva avuto un utilizzo di soli euro 15.000,00, con un residuo di euro 35.000,00 sicché, unicamente al budget per l'anno 2018, la società avrebbe potuto corrispondere al professor euro CP_2
85.000 utilizzando i fondi che aveva deliberato di mettere a disposizione del Collegio ND.
Infine lamentano che il tribunale non aveva tenuto in considerazione la documentazione da cui risultava la conoscenza e l'interesse della società al parere del professor ossia il documento 9 CP_2
CP_ prodotto da parte in primo grado, che contiene sia una mail 28.3.2018 dell'ing di al CP_2 Per_1
prof con la quale il primo affermava “è un onore sapere che valuterà il gruppo”, sia la CP_2
documentazione di attivazione da parte del OT per la procedura interna per l'accesso alle Parte_1
informazioni privilegiate della società, sia , infine, l'utilizzo da parte della società di ampi stralci del parere del professor all'interno del prospetto informativo di giugno 2018 ( doc 3 di parte CP_2 CP_2
primo grado).
Osserva la Corte come le argomentazioni spese a sostegno del primo motivo di appello non siano idonee a confutare la puntuale motivazione del tribunale, basata non solo sulle disposizioni normative
CP_ dei poteri del Collegio ND, ma anche sul documento 21 di parte prodotto in primo grado, che ad avviso di questa Corte chiarisce e contrasta efficacemente la valenza probatoria del documento 4 di parte appellante, che, infine, sulla deposizione dei testi escussi che hanno confermato come il
Collegio ND non avesse mai informato o comunicato alla società di aver conferito l'incarico al professor essendosi limitato a chiedere l'iscrizione del professionista nel registro degli accessi CP_2
privilegiati.
Osserva quindi questa Corte che il tribunale ha compiutamente valutato il materiale probatorio nel suo complesso, mentre l'appellante estrapola dai numerosi documenti prodotti in giudizio esclusivamente tre documenti, invocandone una valenza probatoria che è stata ridimensionata e pressoché annullata dagli ulteriori elementi correttamente valutati dal tribunale.
La circostanza che Collegio ND il 27 giugno 2017 abbia richiesto ed ottenuto dalla società il budget di euro 50.000,00 può considerarsi pacifica, così come quella - valutata appunto dal tribunale con l'esame del doc 21 di che il budget era stato già utilizzato per euro 15.000,00 e che pertanto CP_1
comunque la società avrebbe valutato la questione del pagamento, senza tuttavia riconoscere alcun impegno nei confronti del professor CP_2
Questa Corte osserva, inoltre, che gli appellanti principali non hanno prodotto analoga richiesta di
CP_ budget per il 2018, di talchè l'affermazione che la società aveva stanziato complessivamente euro
85.000,00 per il pagamento di consulenze inerenti all'attività del Collegio ND è rimasta sfornita di prova.
pagina 11 di 14 CP_ Anche la mail inviata al professor dall'ingegner di non comprova il conferimento CP_2 Per_1
dell'incarico da parte della società. Innanzitutto è successiva alla lettera di incarico che è del dicembre
2017, e comunque esprime un apprezzamento per le qualità professionali del professor in un CP_2
momento in cui la società evidentemente era venuta a conoscenza dell'incarico conferito, anche solo per il rilascio delle autorizzazioni alle accessi privilegiati avvenuta già nel dicembre 2017 su richiesta del OT . Parte_1
Infine, lo stralcio delle “norme di comportamento del collegio sindacale” invocato dall'appellante deve essere comunque letto alla luce della disposizione normativa di cui all'articolo 151 punto 3 del TUF, ossia il D.lgsl n.58/98 che recita “ Al fine di valutare l'adeguatezza e l'affidabilità del sistema amministrativo-contabile, i sindaci, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, possono avvalersi, anche individualmente, di propri dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3. La società può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.”
Il motivo di appello, a giudizio di questa Corte, non ha in alcun modo confutato l'accertamento, basato su circostanze pacifiche o documentali nonché su deposizioni testimoniali
• che l'incarico al professor sia stato conferito dal Collegio ND, nella persona del suo CP_2
Presidente, senza una preventiva comunicazione e richiesta di autorizzazione alla società, dal momento che in pari data il OT si è limitato a chiedere alla società l'accesso al Parte_1
sistema informatico professor CP_2
CP_
• che la necessità del parere professionale contenente una perizia di stima della società era connesso alla causa di impugnazione della delibera del CD di promossa dal CP_4
Collegio ND (poi abbandonata) e che quindi era un atto compiuto proprio i sensi dell'articolo 151 comma 3 sopra riportato e quindi “a proprie spese”;
• che non vi fu una preventiva richiesta di utilizzo del budget messo a disposizione alla società CP_ per le attività di consulenza espletate dal Collegio ND, dal momento che la società ha proprio evidenziato, successivamente al conferimento dell'incarico, che comunque non vi era una copertura di spesa.
Ulteriormente questa Corte osserva come dalla stessa relazione del professor emerge come CP_2
l'incarico fosse stato conferito dal Collegio ND. Si legge infatti nell'elaborato prodotto sub doc 2 dal professor in primo grado, a pagina 6 “il Collegio ND di K R Energy ha poi incaricato il CP_2
sottoscritto….”.
pagina 12 di 14 La stessa offerta di incarico redatta dal professor è sì indirizzata alla società ma alla CP_2 CP_4
“c.a del OT Presidente del Collegio ND”, che sottoscrive per accettazione ( doc 1 Parte_1
). CP_2
Il secondo motivo di appello principale non è fondato. L'eccezione ex articolo 1398 cc non è stata esaminata dal tribunale perché, evidentemente, assorbita dall'accertamento che l'incarico professionale sia stato conferito dal Collegio ND ex art 151 c.3 TUF , soggetto che quindi risponde ex contractu nei confronti del professor CP_2
Da quanto sopra esposto emergono anche le ragioni della infondatezza dell' appello incidentale proposto dal professor CP_2
CP_ Non sono stati acquisiti in giudizio elementi probatori per ravvisare una riconducibilità alla società dell'incarico professionale conferito al professor e quindi deve escludersi una responsabilità CP_2
esclusiva o anche solo concorsuale della società tale da fondare una condanna esclusiva o solidale con gli odierni appellanti incidentali al pagamento del compenso professionale.
Conseguentemente non è fondato nemmeno il secondo motivo d'appello incidentale, dal momento che sussiste la soccombenza nei confronti della società e non sussistono i presupposti per una compensazione delle spese, come richiesto nelle argomentazioni a sostegno del motivo d'appello.
L'esito della lite vede la soccombenza di parte appellante principale ed appellante incidentale nei confronti di e vengono Controparte_1 Parte_4 Parte_3 CP_2
quindi condannati, in solido, ex art 91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.147/2022, Controparte_1
con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti stante la media difficoltà delle questioni trattate, escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Le spese fra appellante principale ed appellante incidentale vengono invece compensate, attesa la reciproca soccombenza.
Viene inoltre dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_4
contro e ,
[...] Parte_3 CP_2 Controparte_1 nonché sull'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2625/24 così provvede:
pagina 13 di 14 1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da CP_2
3. Condanna e in solido, alla Parte_4 Parte_3 CP_2
refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte Controparte_1
liquidate in € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva ed € 5.103,00 per fase decisionale oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. Compensa le spese del grado fra parte appellante e CP_8
5. Dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13 comma 1- quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'articolo 1 co 17. D.228/12) per il versamento da parte dell'appellante principale nonché dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art
13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 8.1.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giovanna Ferrero Carlo Maddaloni
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