Ordinanza cautelare 6 settembre 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23787 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23787/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08348/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8348 del 2024, proposto da
ES IZ, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 31992 del 18.07.2024, a mezzo del quale l’Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania, rigettando l’istanza presentata in riferimento al percorso di abilitazione su classe di concorso;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa MA RO IV e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di data 18 luglio 2024, meglio specificato in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo da ella conseguito in Romania;
- con ordinanza n. 4022 del 2024 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente, ordinando all’Amministrazione resistente il riesame dell’istanza di riconoscimento a suo tempo presentata, poi confermata;
- l’Amministrazione, in esecuzione del suddetto provvedimento interinale, ha riesaminato la posizione della ricorrente anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio e, con provvedimento prot. n. 860 del 16 aprile 2025, depositato in giudizio, ha rigettato l’istanza di riconoscimento originariamente presentata per le classi di concorso A-22 Lingua e cultura straniera (Inglese) ( ex AB24 ed ex AB25) e A-22 Lingua e cultura straniera (Francese) (ex AA24 ed ex AA25), nell’istruzione secondaria di I e di II grado;
2. Considerato che, con istanza depositata il 23 aprile 2025, parte ricorrente chiedeva termini per la proposizione di motivi aggiunti, come ribadito e riportato nel verbale d’udienza del 29 aprile 2025 fissata per la discussione, e che a tal fine il Collegio disponeva il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza del 18 novembre 2025;
3. Rilevato, tuttavia, che il sopravvenuto provvedimento di riesame, che ha sostituito quello oggetto del presente ricorso, non risulta impugnato con motivi aggiunti, e che tale circostanza determina il venir meno di un interesse attuale e concreto alla pronuncia giurisdizionale, non potendo la ricorrente trarre alcuna utilità da una pronuncia sul merito;
4. Ritenuto pertanto - come da avviso dato alle parti e riportato nel verbale d’udienza - che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, anche in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8348 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN TT, Presidente
MA RO IV, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RO IV | AN TT |
IL SEGRETARIO