Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 53284 del R.G. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 19.11.2024 e vertente
TRA
(C.F. ), residente in [...], Roma, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Francesca Greblo
- attrice/opponente -
E con sede legale in Siena (SI), piazza Controparte_1
Salimbeni n. 3, iscritta al Registro delle Imprese di codice fiscale e partita CP_1 P.IVA_1
Iva gruppo in persona della rappresentante all'uopo nominata per l'incombente, P.IVA_2 come da procura indicata in atti, rappresentata e difesa dal prof. avv. Giuseppe Consolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in via Claudio Monteverdi 16, come da procura dimessa in atti
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) Nel merito, In via principale, - accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1195 c.c., che il creditore ha agito con dolo o in ogni caso sorpresa traendo in inganno il debitore o comunque approfittando della ignoranza o della disattenzione del debitore e di conseguenza consentire al debitore di pretendere una diversa imputazione dei pagamenti effettuati in esecuzione del contratto;
- accertare e dichiarare che il contratto è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi, e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare che il
1
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuzione del tasso di interesse) per illeceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283
c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, condannando la banca al pagamento della differenza tra i due regimi, sostituendo il regime composto degli interessi con il regime semplici degli interessi e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi;
- accertare e dichiarare la nullità parziale del finanziamento
(relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma
2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art. 1424 c.c.), condannando la banca al pagamento della differenza tra quanto addebitato e quanto ricalcolato al tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra le somme indebite da restituire e già incassate dalla banca con quelle derivanti dal capitale e gli interessi legali ancora dovuti e di conseguenza ricalcolare il piano di ammortamento futuro in regime di capitalizzazione semplice degli interessi al tasso legale, riammettendo il mutuatario al pagamento delle rate alle scadenze prestabilite. - accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, e di conseguenza condannare la banca al risarcimento del danno pari alla differenza tra gli interessi praticati e quelli al solo tasso legale, ovvero procedere ad opportune compensazioni fra il dovuto alla banca ed il danno così calcolato. In via istruttoria: disporre CTU contabile per accertare il corretto rapporto di dare e avere tra la banca e il ricorrente sulla base di quanto su esposto e che qui si abbia per integralmente richiamato. Con vittoria di spese diritti e onorari”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare ogni domanda, preliminare, di merito ed istruttoria formulata dal sig. ivi compresa la domanda di sospensiva Parte_1 dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo stipulato in data 23/06/2014 per l'importo di € 300.000,00
(trecentomila/00) tra la ed il sig. oltre altri, la piena Controparte_1 Parte_1 legittimità ed efficacia del contratto di mutuo stipulato in data 23/06/2014 per l'importo di € 300.000,00
(trecentomila/00) tra la ed il sig. oltre altri;
la piena Controparte_1 Parte_1
2 legittimità dell'azione esecutiva promossa dalla con la procedura Controparte_1 espropriativa rge 44/2024”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione proponeva opposizione contro il precetto allo stesso notificato ad opera di Parte_1 [...]
mediante il quale gli era stato intimato il pagamento di € Controparte_1
293.627,38, derivanti da un contratto di mutuo stipulato con detto istituto in data 23.6.2014.
Nel proprio atto introduttivo, parte opponente evidenziava doglianze circa la sussistenza del credito fatto valere con tale intimazione, rilevando la insussistenza di qualsiasi proprio debito nei confronti di tale istituto e l'esistenza finanche di un proprio credito verso l'istituto mutuante.
Le contestazioni di parte attrice si concentravano, in particolare, sulla modalità di rimborso del finanziamento prevista nel contratto di mutuo.
Si evidenziava, così, come dalla previsione di un regime composto di capitalizzazione degli interessi, peraltro insito nel sistema di ammortamento c.d. “alla francese”, derivassero una serie di conseguenze non di poco conto per il mutuatario.
E così, dalla indebita applicazione di un tale regime di capitalizzazione, peraltro verificata sulla base della consulenza di parte prodotta in atti, emergeva certamente la violazione dell'art. 821
c.c., con la conseguente necessità di rideterminare gli interessi dovuti mediante regime di capitalizzazione semplice.
Peraltro, l'applicazione di un tale regime comportava anche la palese violazione del divieto di anatocismo, imponendosi, anche per tale ragione, il necessario ricalcolo degli interessi effettivamente dovuti.
Evidente, poi, risultava, in considerazione dei costi occulti insiti nel contratto, la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 1344 c.c.
Ravvisabile, inoltre, risultava una ipotesi di indeterminatezza del tasso di interesse convenuto, con la conseguente necessità di applicare, al caso di specie, gli interessi legali, anziché quelli contrattualmente pattuiti.
Da tutto ciò discendeva, nella prospettazione di parte opponente, la sussistenza di un proprio consistente credito nei confronti della convenuta, dovendo invece escludersi la sussistenza di qualsiasi proprio debito.
In corso di causa, si costituiva la convenuta rilevando la Controparte_1 sicura infondatezza della proposta opposizione e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19.11.2024, sul presupposto della ravvisata natura documentale della causa, la stessa veniva trattenuta in decisione.
3 ***
L'opposizione non è suscettibile di accoglimento.
Occorre premettere come l'opposizione svolta, articolata in diversi motivi tutti tra loro collegati, si concentri unicamente sui profili di nullità del contratto di mutuo stipulato dall'opponente, non venendo nella sostanza in contestazione, ove si prescinda da tali rilievi concernenti l'indebita capitalizzazione composta degli interessi, l'esistenza e l'entità del residuo credito intimato dalla creditrice.
Ciò posto, deve ritenersi che siano da disattendere le articolate doglianze svolte da parte attrice in merito alla mancata indicazione del regime di capitalizzazione degli interessi, nonché alla indebita applicazione di costi occulti e di interessi anatocistici.
Parte convenuta, nel costituirsi, ha depositato copia del contratto di mutuo intercorso con il n data 23.6.2014, mediante il quale lo stesso riceveva un finanziamento di € 300.000,00, da Pt_1 restituire in un periodo di ammortamento di 360 mesi, durante il quale il contraente si impegnava a corrispondere 12 rate annue.
Il tasso di interesse iniziale era pari al 3,95%, mentre per il periodo di ammortamento veniva sottoposto a variazioni periodiche, assumendo come parametro di base il tasso Euribor 6 mesi e aggiungendo uno spread del 3,55%.
Veniva inoltre convenuto un tasso di mora variabile, prevedendo che lo stesso fosse agganciato per ciascuna rata al tasso corrispettivo maggiorandolo di 3,00 punti percentuali.
All'atto di mutuo risultano allegati il documento di sintesi e il piano di ammortamento (che indica le sole quote di capitale da restituire per ciascuna rata).
Ciò posto, risultano non condivisibili, come accennato in precedenza, i diversi rilievi sollevati da parte attrice nel proprio atto di opposizione.
Tali rilievi trovano infatti fondamento in una consulenza tecnica di parte, allegata all'atto di citazione, che si fonda sulla ritenuta indebita applicazione di un regime di capitalizzazione composta, il quale, stando alla perizia in questione, sarebbe stato “utilizzato nel finanziamento oggetto di esame, ma non indicato nel contratto, anzi sottaciuto” (si veda pag. 6 della citata relazione di parte).
Da tali premesse, tale consulenza di parte giunge alla conclusione della insussistenza di qualsiasi debito, atteso che già solo dal ricalcolo del piano di ammortamento con regime di capitalizzazione semplice si evidenzierebbe come la rata dovuta non avrebbe dovuto essere determinata in € 1.423,61, bensì in € 1.144,56, senza considerare, poi, che dalla necessaria rideterminazione del piano di ammortamento, stante la indeterminatezza del tasso praticato,
4 mediante applicazione di interessi legali, discenderebbe finanche la sussistenza di un credito in capo all'opponente, di oltre € 25.000,00.
Vi è, tuttavia, da segnalare come tutte le argomentazioni e le conclusioni tratte in tale consulenza di parte (fatte proprie da parte attrice nel proprio atto introduttivo), peraltro difficilmente adattabili all'ipotesi di mutuo con restituzione a tasso variabile, traggano origine dalla ravvisata illegittima applicazione di un regime di capitalizzazione composta, dal quale deriverebbe dunque la indebita applicazione di interessi anatocistici, la indeterminatezza del tasso praticato e la applicazione di costi occulti.
A tal riguardo, giova richiamare la recente pronuncia resa dalla Cassazione a Sezioni Unite (si tratta della n. 15130 del 2024), mediante la quale è stato affermato che: “in tema di mutuo bancario
(…) con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Si tratta di una pronuncia che, sebbene resa avendo riguardo ad un mutuo con applicazione di tasso di interesse fisso, pare estensibile, nelle sue conclusioni, anche ai mutui che rechino un tasso variabile, sempre che il piano di rimborso riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, consentendo così al mutuatario di avere la piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di condurre eventuali comparazioni con altre soluzioni di finanziamento.
La pronuncia appena menzionata - le cui conclusioni, come accennato in precedenza, possono reputarsi estensibili al mutuo oggetto del presente giudizio - si sofferma su tutte le ipotesi di violazione di legge sollevate da parte opponente nel proprio atto introduttivo, giungendo alla conclusione della insussistenza delle stesse con riguardo ad un contratto di mutuo mediante ammortamento c.d. “alla francese”.
Una volta ritenuto, sulla scorta di tale pronuncia, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, che la eventuale mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori (e, di conseguenza, la concreta applicazione di tali modalità di rimborso al contratto di mutuo stipulato) non integri una ipotesi di nullità parziale del contratto, né configuri una ipotesi di violazione delle disposizioni in tema di
5 trasparenza contrattuale, ne deriva che l'unico presupposto sul quale si fondano tutte le articolate censure svolte da parte attrice nei propri atti e, segnatamente, nella propria consulenza di parte, venga meno, rendendo infondate le diverse conclusioni che conducono tale parte a ritenersi creditrice dell'istituto bancario mutuante.
Del resto, gli obblighi nascenti dal contratto di mutuo stipulato nel 2014 risultano, come esposto in precedenza, chiaramente esplicitati, tanto nel contratto di mutuo, quanto nel documento di sintesi, quanto nel piano di ammortamento, con l'effetto che parte attrice era certamente edotta di stipulare un contratto di mutuo con ammortamento c.d. “alla francese”, impegnandosi alla restituzione di una rata a tasso variabile per la durata di trenta anni.
Inoltre, avendo la Cassazione affermato che non si configuri, nel presente caso, una violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, viene meno anche la censura concernente la pretesa presenza di clausole vessatorie, peraltro formulata solo in termini generici da parte attrice.
Non resta che respingere la svolta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite, da ridursi in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge la svolta opposizione.
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 Controparte_1
che si quantificano in € 11.229,00 (oltre spese generali, iva e cpa).
[...]
Roma, 13.1.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
6