TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/05/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1926/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1926/2024, in materia di modifica congiunta delle condizioni di separazione ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/09/1967, con l'Avv. GIROTTO BARBARA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. GIROTTO BARBARA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] il sig. si impegna a versare alla moglie euro 250,00# a titolo di contributo al CP_1
mantenimento di ed euro 50,00 a titolo di contributo a favore della moglie. Le spese Per_1
1 straordinarie a favore del figlio, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Alessandria verranno sostenute integralmente dal padre. Il signor autorizza la signora a CP_1 Pt_2
richiedere l'assegno unico a favore del figlio nella misura del 100%”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 27 agosto 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la modifica delle condizioni di separazione ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 6 febbraio 2006 in Novi Ligure (AL), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio , in Novi Ligure Per_1
(AL), il 7 febbraio 2007.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato con decreto dal Tribunale di
Alessandria in data 7 dicembre 2018, nella procedura R.G. 3903/2018.
I ricorrenti rappresentavano che era loro intenzione modificare il punto mantenimento a favore della
SI.ra poiché, dalla data dell'omologa, il signor non era mai riuscito a versare il Pt_1 CP_1 contributo previsto a favore della moglie pari ad € 150,00 mensili, poiché aveva sempre dato priorità al figlio, versando anche di più di quanto pattuito, affinché potesse far fronte a tutte le sue esigenze;
concordavano inoltre che fosse la SI.ra a richiedere l'assegno unico a favore Pt_1
del figlio nella misura del 100%.
Il Giudice Delegato fissava udienza mediante trattazione scritta alla data del 26 novembre 2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, in data 3 dicembre 2024, Il Giudice Delegato, rilevato che non erano state documentate in alcun modo le condizioni economiche della madre né era stato chiarito l'ammontare dell'assegno unico, né erano stati chiariti gli esborsi del nucleo
(affitto, etc.), pronunciava ordinanza, assegnando un termine di 40 giorni per il deposito dei chiarimenti richiesti e fissando udienza mediante trattazione scritta alla data del 3 febbraio 2025.
Le parti, in data 10 gennaio e 17 gennaio 2025, depositavano la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 473 bis, 12 co 3, cpc con ordinanza del 3 dicembre 2024, nonché copia dei pignoramenti presso terzi in corso a carico del SI. rispettivamente per € 1941,16 e € 1271,31; le parti CP_1
esponevano di vivere con sostanze economiche limitate;
più precisamente il SI. di 73 CP_1 anni, è pensionato e percepisce una pensione mensile pari ad € 1343,79, possiede un'autovettura targata ET714YJ Nissan Micra;
paga a titolo di affitto € 120,00 al mese. Il SI. ha CP_1 contratto debiti e gli sono stati notificati pignoramenti presso terzi per l'importo complessivo di €
3.212.47. La signora vive in una casa popolare pagando € 180,00 tutto compreso, ha 57 Pt_1
anni e riesce ancora a svolgere occupazioni lavorative saltuarie che le consentono di rendersi
2 autonoma. Per quanto concerne l'assegno unico universale a favore del figlio, viene riscosso dalla signora ed è pari ad € 199,00. Le parti ulteriormente dettagliavano le proprie condizioni Pt_1
economiche in sede di udienza del 23 aprile 2025.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio minore
. Per_1
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Alessandria datato 7 dicembre 2018,
dispone che il sig. verserà alla moglie euro € 250,00, mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento di , ed € 50,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento a favore della Per_1
moglie. Le spese straordinarie a favore del figlio, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Alessandria, verranno sostenute integralmente dal padre;
dà atto che il signor autorizza la signora a richiedere l'assegno unico a favore CP_1 Pt_2
del figlio nella misura del 100%.
Ferme, per il resto, le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Alessandria in data 7 dicembre 2018.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1926/2024, in materia di modifica congiunta delle condizioni di separazione ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
01/09/1967, con l'Avv. GIROTTO BARBARA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. GIROTTO BARBARA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] il sig. si impegna a versare alla moglie euro 250,00# a titolo di contributo al CP_1
mantenimento di ed euro 50,00 a titolo di contributo a favore della moglie. Le spese Per_1
1 straordinarie a favore del figlio, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di Alessandria verranno sostenute integralmente dal padre. Il signor autorizza la signora a CP_1 Pt_2
richiedere l'assegno unico a favore del figlio nella misura del 100%”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 27 agosto 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la modifica delle condizioni di separazione ed esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 6 febbraio 2006 in Novi Ligure (AL), optando in tale sede per il regime della comunione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio , in Novi Ligure Per_1
(AL), il 7 febbraio 2007.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato con decreto dal Tribunale di
Alessandria in data 7 dicembre 2018, nella procedura R.G. 3903/2018.
I ricorrenti rappresentavano che era loro intenzione modificare il punto mantenimento a favore della
SI.ra poiché, dalla data dell'omologa, il signor non era mai riuscito a versare il Pt_1 CP_1 contributo previsto a favore della moglie pari ad € 150,00 mensili, poiché aveva sempre dato priorità al figlio, versando anche di più di quanto pattuito, affinché potesse far fronte a tutte le sue esigenze;
concordavano inoltre che fosse la SI.ra a richiedere l'assegno unico a favore Pt_1
del figlio nella misura del 100%.
Il Giudice Delegato fissava udienza mediante trattazione scritta alla data del 26 novembre 2024. A scioglimento della riserva assunta all'udienza, in data 3 dicembre 2024, Il Giudice Delegato, rilevato che non erano state documentate in alcun modo le condizioni economiche della madre né era stato chiarito l'ammontare dell'assegno unico, né erano stati chiariti gli esborsi del nucleo
(affitto, etc.), pronunciava ordinanza, assegnando un termine di 40 giorni per il deposito dei chiarimenti richiesti e fissando udienza mediante trattazione scritta alla data del 3 febbraio 2025.
Le parti, in data 10 gennaio e 17 gennaio 2025, depositavano la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 473 bis, 12 co 3, cpc con ordinanza del 3 dicembre 2024, nonché copia dei pignoramenti presso terzi in corso a carico del SI. rispettivamente per € 1941,16 e € 1271,31; le parti CP_1
esponevano di vivere con sostanze economiche limitate;
più precisamente il SI. di 73 CP_1 anni, è pensionato e percepisce una pensione mensile pari ad € 1343,79, possiede un'autovettura targata ET714YJ Nissan Micra;
paga a titolo di affitto € 120,00 al mese. Il SI. ha CP_1 contratto debiti e gli sono stati notificati pignoramenti presso terzi per l'importo complessivo di €
3.212.47. La signora vive in una casa popolare pagando € 180,00 tutto compreso, ha 57 Pt_1
anni e riesce ancora a svolgere occupazioni lavorative saltuarie che le consentono di rendersi
2 autonoma. Per quanto concerne l'assegno unico universale a favore del figlio, viene riscosso dalla signora ed è pari ad € 199,00. Le parti ulteriormente dettagliavano le proprie condizioni Pt_1
economiche in sede di udienza del 23 aprile 2025.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse del figlio minore
. Per_1
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa del Tribunale di Alessandria datato 7 dicembre 2018,
dispone che il sig. verserà alla moglie euro € 250,00, mensili a titolo di contributo al CP_1
mantenimento di , ed € 50,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento a favore della Per_1
moglie. Le spese straordinarie a favore del figlio, così come previsto dal Protocollo del Tribunale di
Alessandria, verranno sostenute integralmente dal padre;
dà atto che il signor autorizza la signora a richiedere l'assegno unico a favore CP_1 Pt_2
del figlio nella misura del 100%.
Ferme, per il resto, le condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Alessandria in data 7 dicembre 2018.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 6 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
3