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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/10/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 32 del 17.01.2023 Oggetto: cancellazione elenchi braccianti agricoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Camarda Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.06.2019, -premesso di aver lavorato, negli anni Parte_1 compresi dal 2013 al 2017, alle dipendenze della società cooperativa Cillarese s.c.a.r.l. per il numero di giornate indicate in ricorso (pari rispettivamente a 104, 102, 90, 52 e 52 per ciascuno degli anni di causa) in qualità di addetta alla raccolta di pomodori presso i terreni ubicati in contrada Sbitri, in agro di Brindisi, e aver ricevuto, in data 26.03.2019, cinque distinte comunicazioni con cui l' le aveva CP_1 chiesto la restituzione della indennità di disoccupazione agricola erogata nei predetti anni, a causa del disconoscimento del rapporto di lavoro- adiva il Tribunale di Brindisi per il riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni suddetti e per l'accertamento della illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme già erogate, anche in ragione della maturata prescrizione del credito azionato dall' . CP_2
1 CP_ Si costitutiva l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento ispettivo del
23.01.2019, n. 2018012950/DDL, effettuato nei confronti della società cooperativa Cillarese per il periodo aprile 2013-giugno 2018.
Il Tribunale di Brindisi, accertata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione -operando in materia di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione decennale- rigettava la domanda attorea ritenendo non dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio in mancanza di prova documentale e considerata, altresì, la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, a fronte dei dettagliati rilievi mossi nel verbale di accertamento ispettivo prodotto in giudizio dall' . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello, censurandola, preliminarmente, nella Parte_1 parte in cui il Tribunale non aveva tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio dell' e, CP_1 quindi, della inammissibilità delle eccezioni proposte e della documentazione prodotta dall' . CP_2
Ha sostenuto, poi, la esaustività delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e e ha Tes_1 Tes_2 richiamato altra sentenza (n. 1461/2022) in cui il Tribunale di Brindisi si era pronunciato favorevolmente sul ricorso proposto da altra lavoratrice dall'azienda agricola. Ha insistito nell'eccezione di prescrizione e ha concluso per l'accoglimento della domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L' si è costituito in giudizio richiamando le difese già svolte nel giudizio di primo grado e le CP_1 motivazioni sottese alla sentenza impugnata, insistendo nel rigetto dell'appello.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione proposta da parte appellante in relazione alla ritenuta tardiva costituzione dell' nel giudizio di primo grado, con ogni conseguenza circa CP_1
l'ammissibilità della documentazione ivi prodotta.
Invero, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che la prima udienza di discussione -fissata inizialmente per il 18.02.2020- ha subito successivi rinvii d'ufficio al 25.02.2020, al 21.04.2020, al
17.11.2020 e, infine, al 16.12.2020, data in cui è stata celebrata la prima udienza.
Da ciò consegue che la costituzione in giudizio dell' -avvenuta con memoria depositata il CP_1
31.03.2020- è tempestiva, anche in considerazione del costante orientamento della Suprema Corte secondo cui nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c., e per l'appellato in virtù dell'art. 2 436 c.p.c.) con riferimento alla udienza di discussione, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice ma a quella fissata -ove, eventualmente, sopravvenga- in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. tra le tante, Cass. n. 35359/2021).
Deve pertanto ritenersi pienamente utilizzabile la documentazione prodotta in giudizio dall' . CP_2
*
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione, già respinta dal Tribunale
e riproposta nel presente grado di giudizio, con riferimento al diritto dell' alla restituzione delle CP_1 somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola negli oggetto di giudizio.
Come è noto, infatti, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni e, nella specie, tale termine è stato validamente interrotto con le comunicazioni ricevute dall'appellante il 26.03.2019 (per come dalla stessa ammesso nel ricorso di primo grado), in relazione alle prestazioni erogate negli anni compresi tra il 2013 e il 2017.
*
Venendo al merito, vale ribadire -come già affermato dal Tribunale- che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli rappresenta un'agevolazione probatoria che viene meno se l' disconosce CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro;
in tale situazione, è il lavoratore ad avere l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura del rapporto dedotto a fondamento dell'iscrizione e dei diritti previdenziali correlati (cfr. da ultimo Cass. n. 8629/2025)
Ciò posto, giova riassumere brevemente i risultati dell'accertamento ispettivo, all'esito del quale gli ispettori verbalizzanti hanno acclarato che la società cooperativa Cillarese -iscritta nella CCIAA di
Brindisi come impresa agricola dal 2010 “per la conduzione di terreni coltivati a ortaggi e cereali”- aveva CP_ denunciato rapporti di lavoro sino al 2018, con un'esposizione debitoria nei confronti di pari all'84% della contribuzione dovuta (al 4 trimestre del 2017). Hanno, altresì, rilevato che la società aveva stipulato contratti di appalto, dai quali emergeva, tuttavia, la carenza della quantificazione economica dell'attività, l'omessa indicazione del fabbisogno giornaliero della manodopera;
inoltre, come dichiarato dal legale rappresentante, , sui terreni oggetto dell'appalto era stata Parte_2 fatta la semina del grano, veccia e avena mentre la mietitura dei prodotti era stata fatta da terzi. Dal confronto tra gli elementi contenuti nella documentazione contabile ed extracontabile esaminata e le informazioni rilasciate dai lavoratori erano emerse contraddizioni che -per quanto qui rileva- avevano
3 portato a ritenere non genuini i contratti di appalto stipulati con i soci Parte_3 Parte_4
e , e fittizi i rapporti di lavoro con i lavoratori specificamente individuati nel verbale. Parte_2
Ebbene, a fronte del quadro probatorio emerso dal verbale ispettivo, le emergenze istruttorie acquisite in corso di giudizio non forniscono elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro per cui è causa.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il ricorso con cui è stato introdotto il giudizio di primo grado appare carente in punto di allegazioni in fatto idonee a individuare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, in quanto non è indicato chi ha proceduto all'assunzione della lavoratrice, chi impartiva le direttive sul luogo di lavoro, chi esercitava il potere disciplinare e di controllo, chi erogava la retribuzione e con quale modalità e cadenza.
Inoltre, devono mettersi in evidenza discrepanze e contraddizioni che emergono dal confronto tra il contenuto del ricorso giudiziale e le dichiarazioni rilasciate dall'appellante agli ispettori in data
17.10.2018 (cfr. verbale allegato agli atti dell' ). CP_1
In particolare, nel ricorso giudiziale di primo grado la signora ha dedotto di aver lavorato, Parte_1 per tutti gli anni di causa, unicamente per la raccolta dei pomodori percependo la retribuzione giornaliera di € 56,00; nel verbale del 17.10.2018, invece, la stessa ha dichiarato di aver effettuato altre lavorazioni, diverse da quelle riportate in ricorso (raccolta di piselli, sistemazione dell'impianto di irrigazione, pulizia dei terreni su cui erano coltivati i meloni), e di aver percepito una retribuzione giornaliera di € 35,00, oltre a un rimborso spese di € 5,00 per il carburante. Nel medesimo verbale di dichiarazioni del 17.10.2018, ha anche riferito di non aver mai riscontrato la coltivazione di grano sui terreni presso cui ha lavorato (circostanza smentita dalle dichiarazioni rese dallo stesso legale rappresentante per come sopra indicato).
Le carenze e le contraddizioni sopra evidenziate -che non forniscono elementi certi circa l'esistenza stessa e la natura del rapporto dedotto in giudizio- non appaiono colmate all'esito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, considerato che le dichiarazioni testimoniali rese dai testi e soffrono delle stesse carenze e contraddizioni sopra rilevate e Parte_4 Testimone_3 non consentono di ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali appaiono poco attendibili anche alla luce dei rapporti esistenti tra i testi e la società cooperativa. Dal verbale ispettivo emerge, infatti, che la signora Parte_4
-identificata quale socia della società cooperativa Cillarese- risulta aver stipulato con la società un contratto di appalto per l'effettuazione di lavori agricoli ritenuto non genuino dagli ispettori (cfr. pag.
6 del verbale); allo stesso modo, il teste è individuato tra i “clienti” in favore dei quali Testimone_3
4 la società cooperativa Cellerese ha effettuato “lavori di agricoltura” su terreni di proprietà dello stesso
(v. pag. 4 e 5 del verbale ispettivo).
Sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, allora, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia ritenuto l'insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio con conseguente insussistenza del diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli in relazione agli anni per cui è causa e insussistenza del diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
In ultimo, quanto al richiamo alla sentenza n. 1461/2022 del Tribunale di Brindisi -che, per quanto dedotto dall'appellante si sarebbe pronunciato favorevolmente sul ricorso proposto da altra lavoratrice dall'azienda agricola- oltre a rilevare la mancata produzione in atti della suddetta sentenza, deve evidenziarsene l'irrilevanza ai fini del presente giudizio, stante la specificità di ogni singola posizione lavorativa.
L'appello deve essere quindi rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13/07/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 17/01/2023 n. 32 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Erika Camarda Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Mattia CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato il 6.06.2019, -premesso di aver lavorato, negli anni Parte_1 compresi dal 2013 al 2017, alle dipendenze della società cooperativa Cillarese s.c.a.r.l. per il numero di giornate indicate in ricorso (pari rispettivamente a 104, 102, 90, 52 e 52 per ciascuno degli anni di causa) in qualità di addetta alla raccolta di pomodori presso i terreni ubicati in contrada Sbitri, in agro di Brindisi, e aver ricevuto, in data 26.03.2019, cinque distinte comunicazioni con cui l' le aveva CP_1 chiesto la restituzione della indennità di disoccupazione agricola erogata nei predetti anni, a causa del disconoscimento del rapporto di lavoro- adiva il Tribunale di Brindisi per il riconoscimento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni suddetti e per l'accertamento della illegittimità della richiesta di ripetizione delle somme già erogate, anche in ragione della maturata prescrizione del credito azionato dall' . CP_2
1 CP_ Si costitutiva l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento ispettivo del
23.01.2019, n. 2018012950/DDL, effettuato nei confronti della società cooperativa Cillarese per il periodo aprile 2013-giugno 2018.
Il Tribunale di Brindisi, accertata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione -operando in materia di ripetizione di indebito, il termine di prescrizione decennale- rigettava la domanda attorea ritenendo non dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio in mancanza di prova documentale e considerata, altresì, la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi, a fronte dei dettagliati rilievi mossi nel verbale di accertamento ispettivo prodotto in giudizio dall' . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello, censurandola, preliminarmente, nella Parte_1 parte in cui il Tribunale non aveva tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio dell' e, CP_1 quindi, della inammissibilità delle eccezioni proposte e della documentazione prodotta dall' . CP_2
Ha sostenuto, poi, la esaustività delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e e ha Tes_1 Tes_2 richiamato altra sentenza (n. 1461/2022) in cui il Tribunale di Brindisi si era pronunciato favorevolmente sul ricorso proposto da altra lavoratrice dall'azienda agricola. Ha insistito nell'eccezione di prescrizione e ha concluso per l'accoglimento della domanda proposta con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
L' si è costituito in giudizio richiamando le difese già svolte nel giudizio di primo grado e le CP_1 motivazioni sottese alla sentenza impugnata, insistendo nel rigetto dell'appello.
All'udienza dell'1.10.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione proposta da parte appellante in relazione alla ritenuta tardiva costituzione dell' nel giudizio di primo grado, con ogni conseguenza circa CP_1
l'ammissibilità della documentazione ivi prodotta.
Invero, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che la prima udienza di discussione -fissata inizialmente per il 18.02.2020- ha subito successivi rinvii d'ufficio al 25.02.2020, al 21.04.2020, al
17.11.2020 e, infine, al 16.12.2020, data in cui è stata celebrata la prima udienza.
Da ciò consegue che la costituzione in giudizio dell' -avvenuta con memoria depositata il CP_1
31.03.2020- è tempestiva, anche in considerazione del costante orientamento della Suprema Corte secondo cui nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c., e per l'appellato in virtù dell'art. 2 436 c.p.c.) con riferimento alla udienza di discussione, non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice ma a quella fissata -ove, eventualmente, sopravvenga- in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. tra le tante, Cass. n. 35359/2021).
Deve pertanto ritenersi pienamente utilizzabile la documentazione prodotta in giudizio dall' . CP_2
*
Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione, già respinta dal Tribunale
e riproposta nel presente grado di giudizio, con riferimento al diritto dell' alla restituzione delle CP_1 somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione agricola negli oggetto di giudizio.
Come è noto, infatti, l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrive nel termine di dieci anni e, nella specie, tale termine è stato validamente interrotto con le comunicazioni ricevute dall'appellante il 26.03.2019 (per come dalla stessa ammesso nel ricorso di primo grado), in relazione alle prestazioni erogate negli anni compresi tra il 2013 e il 2017.
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Venendo al merito, vale ribadire -come già affermato dal Tribunale- che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli rappresenta un'agevolazione probatoria che viene meno se l' disconosce CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro;
in tale situazione, è il lavoratore ad avere l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura del rapporto dedotto a fondamento dell'iscrizione e dei diritti previdenziali correlati (cfr. da ultimo Cass. n. 8629/2025)
Ciò posto, giova riassumere brevemente i risultati dell'accertamento ispettivo, all'esito del quale gli ispettori verbalizzanti hanno acclarato che la società cooperativa Cillarese -iscritta nella CCIAA di
Brindisi come impresa agricola dal 2010 “per la conduzione di terreni coltivati a ortaggi e cereali”- aveva CP_ denunciato rapporti di lavoro sino al 2018, con un'esposizione debitoria nei confronti di pari all'84% della contribuzione dovuta (al 4 trimestre del 2017). Hanno, altresì, rilevato che la società aveva stipulato contratti di appalto, dai quali emergeva, tuttavia, la carenza della quantificazione economica dell'attività, l'omessa indicazione del fabbisogno giornaliero della manodopera;
inoltre, come dichiarato dal legale rappresentante, , sui terreni oggetto dell'appalto era stata Parte_2 fatta la semina del grano, veccia e avena mentre la mietitura dei prodotti era stata fatta da terzi. Dal confronto tra gli elementi contenuti nella documentazione contabile ed extracontabile esaminata e le informazioni rilasciate dai lavoratori erano emerse contraddizioni che -per quanto qui rileva- avevano
3 portato a ritenere non genuini i contratti di appalto stipulati con i soci Parte_3 Parte_4
e , e fittizi i rapporti di lavoro con i lavoratori specificamente individuati nel verbale. Parte_2
Ebbene, a fronte del quadro probatorio emerso dal verbale ispettivo, le emergenze istruttorie acquisite in corso di giudizio non forniscono elementi sufficienti a dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro per cui è causa.
In primo luogo, deve evidenziarsi che il ricorso con cui è stato introdotto il giudizio di primo grado appare carente in punto di allegazioni in fatto idonee a individuare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, in quanto non è indicato chi ha proceduto all'assunzione della lavoratrice, chi impartiva le direttive sul luogo di lavoro, chi esercitava il potere disciplinare e di controllo, chi erogava la retribuzione e con quale modalità e cadenza.
Inoltre, devono mettersi in evidenza discrepanze e contraddizioni che emergono dal confronto tra il contenuto del ricorso giudiziale e le dichiarazioni rilasciate dall'appellante agli ispettori in data
17.10.2018 (cfr. verbale allegato agli atti dell' ). CP_1
In particolare, nel ricorso giudiziale di primo grado la signora ha dedotto di aver lavorato, Parte_1 per tutti gli anni di causa, unicamente per la raccolta dei pomodori percependo la retribuzione giornaliera di € 56,00; nel verbale del 17.10.2018, invece, la stessa ha dichiarato di aver effettuato altre lavorazioni, diverse da quelle riportate in ricorso (raccolta di piselli, sistemazione dell'impianto di irrigazione, pulizia dei terreni su cui erano coltivati i meloni), e di aver percepito una retribuzione giornaliera di € 35,00, oltre a un rimborso spese di € 5,00 per il carburante. Nel medesimo verbale di dichiarazioni del 17.10.2018, ha anche riferito di non aver mai riscontrato la coltivazione di grano sui terreni presso cui ha lavorato (circostanza smentita dalle dichiarazioni rese dallo stesso legale rappresentante per come sopra indicato).
Le carenze e le contraddizioni sopra evidenziate -che non forniscono elementi certi circa l'esistenza stessa e la natura del rapporto dedotto in giudizio- non appaiono colmate all'esito dell'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, considerato che le dichiarazioni testimoniali rese dai testi e soffrono delle stesse carenze e contraddizioni sopra rilevate e Parte_4 Testimone_3 non consentono di ritenere provata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Inoltre, le dichiarazioni testimoniali appaiono poco attendibili anche alla luce dei rapporti esistenti tra i testi e la società cooperativa. Dal verbale ispettivo emerge, infatti, che la signora Parte_4
-identificata quale socia della società cooperativa Cillarese- risulta aver stipulato con la società un contratto di appalto per l'effettuazione di lavori agricoli ritenuto non genuino dagli ispettori (cfr. pag.
6 del verbale); allo stesso modo, il teste è individuato tra i “clienti” in favore dei quali Testimone_3
4 la società cooperativa Cellerese ha effettuato “lavori di agricoltura” su terreni di proprietà dello stesso
(v. pag. 4 e 5 del verbale ispettivo).
Sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, allora, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia ritenuto l'insussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio con conseguente insussistenza del diritto alla iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli in relazione agli anni per cui è causa e insussistenza del diritto all'indennità di disoccupazione agricola.
In ultimo, quanto al richiamo alla sentenza n. 1461/2022 del Tribunale di Brindisi -che, per quanto dedotto dall'appellante si sarebbe pronunciato favorevolmente sul ricorso proposto da altra lavoratrice dall'azienda agricola- oltre a rilevare la mancata produzione in atti della suddetta sentenza, deve evidenziarsene l'irrilevanza ai fini del presente giudizio, stante la specificità di ogni singola posizione lavorativa.
L'appello deve essere quindi rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente grado devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 13/07/2023 da nei confronti di , avverso la sentenza del 17/01/2023 n. 32 del Parte_1 CP_1
Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello
Dichiara irripetibili le spese di questo grado.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 01/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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