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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Greco, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Maria Lupoli e Salvatore Graziuso, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pugliese, opposto;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 17.1.2024, ha proposto opposizione Parte_1 alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003204000 notificatale da il 20.11.2023, in relazione ai crediti di Controparte_3 cui agli avvisi di addebito: a) nr. 35920160000494812000 di euro 2.752,35 per omesso versamento contributi IVS FISSI relativamente all'anno 2015; b) nr. 35920160003369623000 di euro 2.726,43 per omesso versamento contributi IVS FISSI relativamente all'anno 2015; c) nr. 35920170002452239000
Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dei titoli prodromici;
2) la prescrizione dei crediti. L' costituitosi, ha concluso per “l'improponibilità, l'inammissibilità e/o CP_1
l'infondatezza del ricorso avversario”.
, altresì, costituitasi, ha contestato nel merito la Controparte_2 fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto di “ogni avversa richiesta”. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, è in primo luogo da ritenere inammissibile la doglianza di parte opponente che involge l'asserita mancata notifica dei titoli prodromici, in quanto proposta (con il ricorso in opposizione depositato in data 17.1.2024) oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c., nel caso spirato il 10.12.2023. Sotto tale profilo, è, infatti, da richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, decadenza ex art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, che nella specie non è stato rispettato (Cass. n. 11338/10; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007; Cass. n. 8402/2018; Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080). Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, giova rammentare che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, assorbente rilievo, in senso sfavorevole alla tesi attorea, milita la considerazione che abbia fornito dimostrazione di Controparte_2 aver validamente e tempestivamente interrotto il decorso del suddetto termine prescrizionale, in relazione ai crediti (per contributi IVS fissi relativi agli anni 2015 e 2016) di ciascuno degli avvisi di addebito per cui è causa per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920179007518722/000 in data 14.4.2018 e, poi, per il tramite della intimazione di pagamento n. 05920229004778765/000 in data 2.8.2022. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta non può, dunque, che essere disattesa. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 17.1.2024, da Parte_1
nei confronti di ed così provvede: rigetta
[...] Controparte_2 CP_1
l'opposizione proposta;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna di esse in euro 2.500,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 21 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Greco, ricorrente;
Parte_1
e in persona del rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Maria Lupoli e Salvatore Graziuso, opposto;
e in persona del rappresentante legale in Controparte_2 carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Pugliese, opposto;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 17.1.2024, ha proposto opposizione Parte_1 alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05976202300003204000 notificatale da il 20.11.2023, in relazione ai crediti di Controparte_3 cui agli avvisi di addebito: a) nr. 35920160000494812000 di euro 2.752,35 per omesso versamento contributi IVS FISSI relativamente all'anno 2015; b) nr. 35920160003369623000 di euro 2.726,43 per omesso versamento contributi IVS FISSI relativamente all'anno 2015; c) nr. 35920170002452239000
Con la suddetta opposizione ha, in particolare, eccepito: 1) la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica dei titoli prodromici;
2) la prescrizione dei crediti. L' costituitosi, ha concluso per “l'improponibilità, l'inammissibilità e/o CP_1
l'infondatezza del ricorso avversario”.
, altresì, costituitasi, ha contestato nel merito la Controparte_2 fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto di “ogni avversa richiesta”. Istruita in via documentale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata, quindi, decisa in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Ricostruita la vicenda litigiosa nei termini che precedono, è in primo luogo da ritenere inammissibile la doglianza di parte opponente che involge l'asserita mancata notifica dei titoli prodromici, in quanto proposta (con il ricorso in opposizione depositato in data 17.1.2024) oltre il termine di venti giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 617 c.p.c., nel caso spirato il 10.12.2023. Sotto tale profilo, è, infatti, da richiamare il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte secondo cui deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, decadenza ex art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999), sicché, ove l'opposizione veicoli le menzionate eccezioni, deve essere proposta nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell'atto, che nella specie non è stato rispettato (Cass. n. 11338/10; Cass. n. 27019/2008; Cass. n. 2006 n. 15275; Cass. 5111/2007; Cass. n. 8402/2018; Cass. del 25.2.2016, n. 3707; Cass. del 19.10.2015, n. 21080). Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente, giova rammentare che, in relazione ai crediti per contributi previdenziali di cui si discute, non può che venire in rilievo il termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995, non risultando, a tale riguardo, condivisibile la tesi per cui, una volta intervenuta la “irretrattabilità” della cartella di pagamento, operi il termine decennale dell'actio iudicati (vds. Cass. sez. unite, n. 23397/16, che ha, in termini convincenti sul punto chiarito: “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, co. 5, D. Lgs. n. 46/99, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la c.d. “conversione” del termine id prescrizione breve (nella specie quinquennale) in quell'ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dall'1 gennaio 2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_1 crediti di natura previdenziale di detto istituto”; vds., altresì, Cassazione civile, sez. VI, 17.3.2020, n. 7409, secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lg. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1 che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto”). Tanto premesso, assorbente rilievo, in senso sfavorevole alla tesi attorea, milita la considerazione che abbia fornito dimostrazione di Controparte_2 aver validamente e tempestivamente interrotto il decorso del suddetto termine prescrizionale, in relazione ai crediti (per contributi IVS fissi relativi agli anni 2015 e 2016) di ciascuno degli avvisi di addebito per cui è causa per il tramite della notifica dell'intimazione di pagamento n. 05920179007518722/000 in data 14.4.2018 e, poi, per il tramite della intimazione di pagamento n. 05920229004778765/000 in data 2.8.2022. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, l'opposizione proposta non può, dunque, che essere disattesa. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della parte opponente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 17.1.2024, da Parte_1
nei confronti di ed così provvede: rigetta
[...] Controparte_2 CP_1
l'opposizione proposta;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti che liquida per ciascuna di esse in euro 2.500,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 21 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma