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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 20/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. PASTORINO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in Corso G.
Garibaldi 17 08100 Nuoro presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
1) dichiarare la separazione dei coniugi.
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siniscola di provvedere alla annotazione dell'emanando provvedimento ed agli ulteriori incombenti;
3) affidare i figli entrambi minori ai ricorrenti congiuntamente;
4) il padre li potrà vedere e tenere con sé quando loro lo vorranno in ogni caso almeno due pomeriggi alla settimana. Un fine settimana alternato con la madre.
Alternativamente con la madre durante le festività Natalizie e Pasquali e 15 giorni durante le vacanze estive. Fatta salva la possibilità di modifica tra i coniugi seconda le disponibilità dei figli e dei genitori;
5) la casa dove è posta la residenza familiare resta assegnata al padre con tutti gli arredi in quanto esclusivo proprietario, i figli vivranno prevalentemente con la madre nella casa di quest'ultima in Nuoro Via delle Frasche 25 b;
6) il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 300,00 Pt_1 Pt_2
a titolo di mantenimento dei figli, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie mediche, ludiche, scolastiche, da concordarsi previamente fatte salve le spese improcrastinabili ed urgenti;
7) dare atto che ogni altro aspetto economico, è già stato definito dai coniugi e che pertanto gli stessi, essendo autosufficienti, nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.01.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio il 6.11.2005, registrato presso l'ufficio dello stato civile del comune di Siniscola alla Parte 2, Serie A, n. 38, anno 2005; che dall'unione sono nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2
che la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Nuoro alla via Donatori di Sangue n.
23 nell'immobile del sig. , ma di fatto i coniugi vivono separati dal maggio 2024; Pt_1
che le incompatibilità caratteriali tra i coniugi hanno reso impossibile la prosecuzione di una vita comune e della comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Ciò premesso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate.
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Pag. 2 di 3 Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Considerato l'accordo tra le parti, non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in ricorso;
Parte_2
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
VOLONTARIA GIURISDIZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott. Salvatore Falzoi Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 12 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. PASTORINO MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliati in Corso G.
Garibaldi 17 08100 Nuoro presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
1) dichiarare la separazione dei coniugi.
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Siniscola di provvedere alla annotazione dell'emanando provvedimento ed agli ulteriori incombenti;
3) affidare i figli entrambi minori ai ricorrenti congiuntamente;
4) il padre li potrà vedere e tenere con sé quando loro lo vorranno in ogni caso almeno due pomeriggi alla settimana. Un fine settimana alternato con la madre.
Alternativamente con la madre durante le festività Natalizie e Pasquali e 15 giorni durante le vacanze estive. Fatta salva la possibilità di modifica tra i coniugi seconda le disponibilità dei figli e dei genitori;
5) la casa dove è posta la residenza familiare resta assegnata al padre con tutti gli arredi in quanto esclusivo proprietario, i figli vivranno prevalentemente con la madre nella casa di quest'ultima in Nuoro Via delle Frasche 25 b;
6) il sig. è tenuto a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 300,00 Pt_1 Pt_2
a titolo di mantenimento dei figli, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie mediche, ludiche, scolastiche, da concordarsi previamente fatte salve le spese improcrastinabili ed urgenti;
7) dare atto che ogni altro aspetto economico, è già stato definito dai coniugi e che pertanto gli stessi, essendo autosufficienti, nulla hanno da pretendere l'uno dall'altro.
Conclusioni per il Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'8.01.2025 e Parte_1 Parte_2 hanno esposto di aver contratto matrimonio il 6.11.2005, registrato presso l'ufficio dello stato civile del comune di Siniscola alla Parte 2, Serie A, n. 38, anno 2005; che dall'unione sono nati due figli, (nato il [...]) e (nato il [...]); Per_1 Per_2
che la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Nuoro alla via Donatori di Sangue n.
23 nell'immobile del sig. , ma di fatto i coniugi vivono separati dal maggio 2024; Pt_1
che le incompatibilità caratteriali tra i coniugi hanno reso impossibile la prosecuzione di una vita comune e della comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Ciò premesso, le parti hanno rassegnato le conclusioni sopra indicate.
All'udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno confermato di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Pag. 2 di 3 Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale.
Pertanto, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli minori sia salvaguardata mediante l'accoglimento delle condizioni su cui le parti hanno trovato l'accordo.
Considerato l'accordo tra le parti, non dev'essere assunto alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
- omologa la separazione dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in ricorso;
Parte_2
- ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 20.02.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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