Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 8089/2024
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Napoli-Soccavo alla via Pacuvio n° 16, elettivamente dom.ta in Napoli Via L. Sanfelice n°
89 presso lo studio dell'Avv. Luigi Franceschini del Foro di Napoli – C.F.
– che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso con C.F._2 indirizzo p.e.c. Email_1
Ricorrente CONTRO
C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), giusta procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 - ed Persona_1 elettivamente domiciliato in presso l'Avvocatura dell'Istituto con il quale elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi, n.55, p.e.c. CP_1
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Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito
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Con ricorso depositato il 3.4.24, la parte ricorrente proponeva azione di accertamento CP_ negativo dell'iscrizione dal 1.5.2018 - avvenuta con comunicazione dell' datata 21.9.23 del modello AC/DEL01 - nella qualità di titolare di azienda nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, eccependo di non essere amministratore della S.C. Italia
s.r.l., che si occupa di attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica, ma di rivestire solo il ruolo di socio di maggioranza, senza partecipare con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale.
Proposto ricorso amministrativo telematico in data 22.12.2023, l'istante dichiarava altresì che il Comitato amministratore della gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, nella seduta del 20.02.24, lo aveva rigettato.
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a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli". L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Si rileva, inoltre, che lo stesso , con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha CP_1 chiarito che il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, dell'attività sociale ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita. Va poi precisato che per quanto riguarda l'abitualità della prestazione:
- il lavoro del socio può consistere tanto in una attività di organizzazione e direzione dell'impresa, quanto in una attività esecutiva. Anche la Cassazione (sentenza 5360/2012), ai CP_ fini dell'obbligo verso l' ha sottolineato che l'amministratore deve iscriversi in qualità di socio quando la partecipazione personale al lavoro aziendale non è soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale. Inoltre, il fatto che non ci siano dipendenti o collaboratori è una circostanza da valutare: la sentenza 11685/2012 della Cassazione ha affermato, infatti, che la partecipazione del socio che aveva fatto domanda di iscrizione alla gestione previdenziale è provata per il solo fatto che c'era un solo altro socio e nessun dipendente o collaboratore;
- il carattere abituale non si identifica, poi, con la durata più o meno lunga della prestazione, anche se la durata resta un indizio rilevante: invero, può ritenersi abituale un'attività effettuata per poche ore al giorno e non tutti i giorni. La sentenza 13580/2013 della Cassazione ha affermato che è necessario, ai fini della sottoposizione agli obblighi previdenziali, che l'attività svolta nell'azienda familiare sia continua e non occasionale ma regolare e costante, anche se non necessariamente a tempo pieno e sia mirata all'accrescimento della produttività e degli utili dell'impresa stessa;
- l'abitualità può essere implicita nel fatto che il socio, essendo un imprenditore, debba avvalersi di una attività abituale, sistematica e continua anche per il compimento di un solo affare (risoluzione 126/2011 dell'agenzia delle Entrate). Il concetto di "prevalenza" della partecipazione al lavoro aziendale - cui la legge subordina l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attivita' commerciali - va determinato, inoltre, non gia' in funzione della quantita' del lavoro svolto, ma della qualita' dell'attivita'.
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Ebbene, dalla documentazione allegata (cfr. visura, ) risulta che la ricorrente è stata CP_2 SOCIO ed AMMINISTRATORE UNICO della “S.C. ITALIA S.R.L.”, esercente attività nel Terziario, iscritta al REA nr. SA-467842 e CF , e costituita in data P.IVA_3
08/05/2018. A luglio 2023 è subentrato un altro amministratore non socio (
[...]
e la ricorrente ha continuato a rivestire la carica di socio al 70 %. Persona_2
La società, con inviato il 04/03/2022, ha poi assunto un solo dipendente CP_2
( con contratto a tempo determinato FULL-TIME, per Persona_2 il periodo dal 07/03/2022 al 07/08/2022, trasformato in contratto a TEMPO PARZIALE, con decorrenza 14/04/2022, come da successivo . CP_2
La società dal 7.08.2022 non si è avvalsa più di personale dipendente e ha sospeso la matricola aziendale. L'iscrizione si è, dunque, correttamente fondata su questi elementi: la qualifica di socio di maggioranza, l'assenza di dipendenti e la non iscrizione alla gestione commercianti dell'altro socio di minoranza ( . Controparte_3 Deve quindi ritenersi che l'opponente, nel periodo in accertamento, si è occupata CP_ direttamente e personalmente dell'attività commerciale, avendo l' esaminato gli indici idonei a confermare lo svolgimento di attività diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale da parte della ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza.
4 L'opposizione è, pertanto, infondata e va rigettata. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: rigetta l'opposizione; CP_ condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e Cpa come per legge.
NAPOLI, 03.04.2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante