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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 650/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5141/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corleone - Piazza Garibaldi N. 1 90034 Corleone PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difesa da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 TARI 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/856 DEL 18.09.2024 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 16 dicembre 2024, impugnava l'intimazione ad adempiere notificatagli dalla SO.GE.R.T. s.p.a. il 2 dicembre 2024 ed il sotteso atto di ingiunzione emesso dal Comune di Corleone, per il pagamento della TARI relativa all'anno 2013, pari a complessivi € 1.230,99. All'uopo, il ricorrente lamentava la mancata notifica dell'atto impositivo e la conseguente carenza di motivazione dell'intimazione; eccepiva, inoltre, la prescrizione della pretesa, atteso l'inutile decorso del relativo termine finale. Si costituiva in giudizio la SO.GE.R.T. s.p.a, resistendo al ricorso. Non si costituiva, invece, il Comune di Corleone. In data odierna, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo depositato telematicamente nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso- la cui tempestività va rimarcata sulla scorta dei documenti prodotti dal ricorrente - è fondato. Non essendosi costituito in giudizio l'ente impositore, Comune di Corleone, manca invero la prova che sia stato notificato al ricorrente l'atto di ingiunzione prodromico all'intimazione per cui è causa. Discende, da quanto detto, l'illegittimità dell'intimazione ad adempiere, in difetto del titolo ad essa sotteso, e, sotto altro profilo, la prescrizione della pretesa, essendo, alla data di notifica dell'intimazione, decorsi più di cinque anni dal momento in cui era esigibile la pretesa (risalente al 2013). Il ricorso va, dunque, accolto. Le spese, da compensarsi nei confronti della resistente costituita, non possono che gravare sul Comune di Corleone, secondo il principio della soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo, ordinandosene la distrazione a favore del procuratore antistatario del ricorrente, avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna il Comune di Corleone al pagamento delle spese, liquidate in € 550,00, oltre ad accessori di legge, delle quali dispone la distrazione a favore del procuratore antistatario del ricorrente;
compensa le spese nei confronti della SO.GE.R.T. s.p.a. Palermo, 27 gennaio 2026.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5141/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corleone - Piazza Garibaldi N. 1 90034 Corleone PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difesa da
Difensore_2 - CF.Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 53 TARI 2013 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2024/856 DEL 18.09.2024 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 16 dicembre 2024, impugnava l'intimazione ad adempiere notificatagli dalla SO.GE.R.T. s.p.a. il 2 dicembre 2024 ed il sotteso atto di ingiunzione emesso dal Comune di Corleone, per il pagamento della TARI relativa all'anno 2013, pari a complessivi € 1.230,99. All'uopo, il ricorrente lamentava la mancata notifica dell'atto impositivo e la conseguente carenza di motivazione dell'intimazione; eccepiva, inoltre, la prescrizione della pretesa, atteso l'inutile decorso del relativo termine finale. Si costituiva in giudizio la SO.GE.R.T. s.p.a, resistendo al ricorso. Non si costituiva, invece, il Comune di Corleone. In data odierna, questo Giudice monocratico ha deliberato come da dispositivo depositato telematicamente nel termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso- la cui tempestività va rimarcata sulla scorta dei documenti prodotti dal ricorrente - è fondato. Non essendosi costituito in giudizio l'ente impositore, Comune di Corleone, manca invero la prova che sia stato notificato al ricorrente l'atto di ingiunzione prodromico all'intimazione per cui è causa. Discende, da quanto detto, l'illegittimità dell'intimazione ad adempiere, in difetto del titolo ad essa sotteso, e, sotto altro profilo, la prescrizione della pretesa, essendo, alla data di notifica dell'intimazione, decorsi più di cinque anni dal momento in cui era esigibile la pretesa (risalente al 2013). Il ricorso va, dunque, accolto. Le spese, da compensarsi nei confronti della resistente costituita, non possono che gravare sul Comune di Corleone, secondo il principio della soccombenza. Esse si liquidano come da dispositivo, ordinandosene la distrazione a favore del procuratore antistatario del ricorrente, avv. Difensore_1.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e condanna il Comune di Corleone al pagamento delle spese, liquidate in € 550,00, oltre ad accessori di legge, delle quali dispone la distrazione a favore del procuratore antistatario del ricorrente;
compensa le spese nei confronti della SO.GE.R.T. s.p.a. Palermo, 27 gennaio 2026.