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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/11/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
IA ME Presidente
OL NG Consigliere relatore
Caterina Baisi Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 127/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli avv.ti Santonicola Ciro e Esposito Aldo, per procura in atti
appellante
CONTRO
, c.f. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 9.5.2025.
Per l'appellato: come da memoria depositata il 9.10.2025.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 12 giugno 2023, la signora ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo Controparte_1
l'annullamento del decreto di esclusione dalla graduatoria permanente ATA della provincia della Spezia per il profilo di Collaboratore Scolastico, nonché della conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La ricorrente ha esposto di essere stata assunta il 2 settembre 2022 presso l'Istituto “Capellini-Sauro” della Spezia e di essere stata esclusa dalla graduatoria con decreto del 22 maggio 2023, seguito dalla risoluzione del contratto il giorno successivo, in quanto l'Amministrazione aveva ritenuto non validi i servizi prestati nel triennio 2018–2021 a causa della presunta falsità della dichiarazione relativa a un servizio svolto presso una scuola paritaria nel 2017.
Con sentenza n. 303/2024, il Tribunale della Spezia ha respinto il ricorso, ritenendo legittima l'esclusione e la risoluzione del contratto per carenza del requisito temporale, reputando fittizio il servizio paritario, anche sulla base di indizi tratti dal provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari, e compensando le spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto appello la signora Parte_1
Si è costituito il , chiedendo di Controparte_1 respingere l'appello.
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del
28.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 75 del
D.P.R. 445/2000, avendo il Tribunale ritenuto automaticamente decaduta dal beneficio dell'inserimento in graduatoria, senza procedere all'accertamento della falsità in concreto della dichiarazione resa in relazione al servizio prestato presso la scuola paritaria “Centro Paidea”, né della sua incidenza determinante sui contratti a tempo determinato stipulati nel triennio 2018-2021; l'appellante rileva altresì che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'applicazione della sanzione espulsiva presuppone un rigoroso accertamento del mendacio e del nesso causale tra dichiarazione e beneficio, onere che nel caso di specie non risulta assolto dall'Amministrazione, la quale non ha svolto verifiche ispettive né acquisito
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elementi probatori specifici.
L'appellante deduce inoltre l'insussistenza della prova della mendacità della dichiarazione, atteso che la documentazione prodotta in atti (certificato di servizio, contratto individuale, comunicazione , buste paga) Pt_2 costituisce prova dell'esistenza del rapporto.
Il motivo è infondato.
Con la motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di primo grado ha già esaustivamente esaminato nel merito le questioni sottoposte al suo giudizio, anche applicando correttamente i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
All'esito del puntuale esame di tutti i rilevanti e già decisivi elementi risultanti dall'istruttoria documentale, il Giudice di primo grado ha potuto concludere, del tutto congruamente, per la piena sussistenza di “indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che la ricorrente non abbia mai prestato alcun servizio nell'istituto paritario e che la relativa documentazione sia stata compilata ex post per consentirle di acquisire un punteggio in realtà non spettante”.
In questo senso, il Giudice di primo grado ha innanzitutto giustamente osservato che doveva essere esaminata la legittimità del provvedimento del di “annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato per CP_1 carenza dei requisiti”.
Questa corretta premessa risulta del tutto coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità e richiamata dalla stessa appellante, in particolare si può richiamare la sentenza della Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione n. 18699 del 2019, nella cui motivazione si precisa il fondamentale principio di diritto in materia, principio successivamente sempre confermato dalla giurisprudenza di legittimità:
“In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione
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del rapporto di lavoro con la P.A. ….”.
Come giustamente già concluso dal Giudice di primo grado, tale ipotesi si è sicuramente verificata anche nel caso in esame: le “dichiarazioni non veritiere” dell'appellante, relative ai “servizi paritari” asseritamente prestati negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, presso l'Istituto “Centro
Paidea” di Nocera Inferiore, hanno consentito alla stessa di concludere specifici contratti di lavoro a tempo determinato con il , contratti CP_1 che altrimenti, cioè senza quelle false attestazioni, non avrebbe potuto stipulare, e solo con questi successivi contratti ha maturato il conseguente punteggio nelle graduatorie, punteggio che ha poi consentito alla signora la stipulazione del contratto a tempo indeterminato. Parte_1
In altre parole, il raggiungimento di quel punteggio costituisce imprescindibile “requisito” per il contratto di lavoro annullato, quindi si rientra in uno dei casi di “infedeltà” che comportano “la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.”.
La non veridicità della attestazione dello svolgimento dei citati “servizi paritari”, come detto, è stata correttamente già valutata dal Giudice di primo e, si deve aggiungere, anche da numerose altre sentenze di merito, alcune allegate dal , essendo, purtroppo, numerosi i casi, già valutati agli CP_1 stessi fini, riguardanti aspiranti collaboratori scolastici, coinvolti nelle relative indagini penali della Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
Il Giudice di primo grado si è innanzitutto riferito all'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore, giustamente osservando che tale tipo di provvedimento può essere senz'altro utilizzato dal giudice civile quale
“fonte di prova”, a conferma si può richiamare altro pacifico principio della giurisprudenza di legittimità “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico
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con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale” (Cass. ord. 2947/2023).
Dall'esame di tale ordinanza risulta che l'appellante, si ripete, purtroppo con numerosi altri indagati, abbia acquisito ed utilizzato una falsa certificazione attestante una inesistente attività lavorativa presso il già menzionato istituto scolastico “Centro Paidea” di Nocera Inferiore.
Dalla stessa ordinanza risulta attestata la costituzione di una “associazione a delinquere”, a cui hanno partecipato altre persone indagate, persone ritenute
“facenti parte, a vario titolo, di una organizzazione a delinquere, finalizzata alla fittizia assunzione di lavoratori ovvero a procurare loro un profilo professionale fittizio da dichiarare quale titolo di servizio nelle domande di inserimento nelle graduatorie del personale ATA”.
Nella motivazione della stessa ordinanza si aggiunge che altri soggetti, tra cui l'appellante, appunto aspiranti a sottoscrivere contratti di lavori con il appellato, “rivolgendosi a 'faccendieri' orbitanti nel mondo delle CP_1 scuole private, si sono costruiti ad hoc un profilo professionale fittizio, privo di ogni fondamento, in contrasto a quanto stabilito dalla normativa che disciplina il normale iter amministrativo in merito alle assunzioni di personale...”, quindi “procedevano alla compilazione della domanda …, indicando in essa titoli e periodi lavorati fittizi al solo fine di acquisire un maggiore punteggio in graduatoria e quindi scavalcare coloro che, senza alcun raggiro, avevano indicato il vero stato di servizio”.
Non risulta contestato che, tra questi soggetti, nella stessa ordinanza sia indicata anche l'appellante, in particolare a pag. 168, quale responsabile della falsa attestazione del “servizio paritario” presso il predetto istituto scolastico.
Tali gravi ed inequivoche risultanze si devono già considerare chiaramente indicative dell'illiceità delle condotte serbate dall'appellante e della sua
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partecipazione attiva e consapevole alla formazione dei falsi profili e delle false attestazioni di servizio, con successivo consapevole utilizzo.
Per il resto, non si possono che richiamare gli altri passaggi su questo punto della motivazione del Giudice di primo grado, risultando gli stessi sicuramente da condividere e non sottoposti ad alcuna rilevante critica dall'appellante.
In particolare, il Giudice di primo grado ha potuto così ben motivare
“L'istituto paritario presso il quale la ricorrente ha dichiarato di aver prestato servizio nel 2017 aveva avuto dal 2013 al 17.1.2017 (data in cui vi fu un cambio di gestione) solamente dieci dipendenti, in misura mai superiore a quattro per anno scolastico. Negli anni 2017 e 2018, viceversa, quell'istituto ha assunto 368 dipendenti, di cui 329 con la qualifica di collaboratore scolastico, e anche per pochissime ore. Nell'anno 2017, in particolare, i collaboratori scolastici in servizio sono registrati nel numero di ben 326, mentre negli anni precedenti non ce n'era neppure uno. Un tale numero di collaboratori scolastici appare del tutto ingiustificato, tenuto conto del fatto che i bambini iscritti, che erano 31 negli aa.ss. 2012/13 e
2013/14, non solo non erano aumentati, ma erano progressivamente diminuiti fino a 7 nell'a.s. 2017/18 (il 1.9.2018 l'attività della scuola, a quanto si legge nell'ordinanza, è cessata). …
L'utilizzo di 326 collaboratori scolastici appare irragionevole e sproporzionato anche in relazione allo stato dei locali utilizzati nell'attività, che, secondo la descrizione fornita nell'ordinanza …, avevano una superficie di 76 mq e si componevano di un'entrata, un piccolissimo studio, un'aula adibita ad accoglienza e ludoteca, due bagni con un antibagno, un'aula refettorio, un giardino, un piccolo locale cucina e un'ulteriore aula vuota al momento dell'accesso ispettivo.
Secondo le dichiarazioni rese dal precedente presidente dell'associazione che gestiva l'istituto…la scuola, durante la sua gestione, veniva gestita con
l'apporto di circa quattro persone (un insegnante, un segretario, un bidello/collaboratore e un addetto alle pulizie) e anzi disponeva di
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personale a carattere familiare: in particolare, le pulizie venivano eseguite da una persona di famiglia che non veniva neppure retribuita.
Ulteriori anomalie … sono connesse alle modalità della comunicazione obbligatoria delle assunzioni, avvenute spesso in ritardo, anche di anni, con frequenti rettifiche e annullamenti, e alle incongruenze fra i dati indicati nelle comunicazioni Unilav e quelli indicati nei flussi Emens, nei contratti e nei prospetti paga. In particolare, risulta che i flussi relativi al CP_2 periodo gennaio 2017 – marzo 2018 sono stati inviati quasi tutti dopo il marzo 2018 e con efficacia retroattiva. Inoltre, da questi flussi Emens era sorto un debito contributivo che è stato compensato … con un credito IVA sorto dalla dichiarazione di acquisti per € 280.205,00 nell'anno 2016 e di €
915.623,00 nell'anno 2017, successivamente annullato con dichiarazione integrativa. Una tale mole di acquisti appare di per sé incongrua, se si considera che il volume di affari dichiarato nell'anno 2017 ammontava a €
4.278,00. L'inverosimiglianza del ricorso a centinaia di dipendenti a tempo parziale per svolgere un lavoro di entità apparentemente così modesta e da cui si traevano ricavi quasi trascurabili è allora palese, essendo totalmente irragionevole il contrario.
5.1. A questi elementi di ordine generale che si desumono dal provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari si devono poi aggiungere altre anomalie specifiche rilevabili dal materiale istruttorio.
In primo luogo, dai prospetti paga prodotti risulta che la ricorrente lavorasse per due ore alla settimana, una di mercoledì e una di giovedì.
È largamente inverosimile che la ricorrente, che risulta residente alla
Spezia e apparentemente lo era anche nel 2017 (nella domanda di iscrizione alle graduatorie di terza fascia, suo doc. 1, si dichiarò iscritta nelle liste elettorali del Comune della Spezia), si fosse trasferita in Campania per lavorare due ore la settimana, retribuita con somme pressoché simboliche.
La ricorrente, sentita liberamente, ha dichiarato: “In quel periodo vivevo a
Napoli perché assistevo mia sorella malata che era in ospedale, vivevo proprio in ospedale con lei. Preciso che avevo anche i miei genitori a
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Napoli. Anzi preciso che in quel periodo io non lavoravo: mi arrivavano delle supplenze da Spezia ma non le potevo accettare”.
Queste giustificazioni si fondano però su circostanze non dedotte con il ricorso e prive di offerta probatoria.
La ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha anche dichiarato che lavorava due o tre ore il sabato, e non una il mercoledì e una il giovedì come indicato nei prospetti paga, aggiungendo in modo non molto convincente: “Non so dire perché nelle buste paga sia indicato che lavoravo un'ora di mercoledì e una di giovedì, forse per motivi contabili perché la scuola di sabato era chiusa”.
In secondo luogo, il contratto di lavoro prodotto da parte ricorrente, stipulato per il periodo 2.4-30.10.2017, a cavallo di due anni scolastici, reca la data dell'8.11.2017 ed è quindi successivo al periodo di lavoro che vi risulta indicato nonché al rilascio del certificato di servizio prestato che reca la data del 6.11.2017, mentre la comunicazione è ancora Pt_2 successiva e risale al 21.11.2017. Inoltre, i prospetti paga dei mesi aprile- ottobre 2017 prodotti recano – tutti – la data di stampa ancora successiva del 28.3.2018.
La ricorrente ha dichiarato di mostrarsi sorpresa del fatto che il contratto abbia data successiva al periodo di lavoro e ha opinato trattarsi di un refuso;
ha aggiunto che le buste paga le sono state consegnate successivamente su sua richiesta, senza chiarire per quale motivo non si fosse preoccupata in precedenza della mancata consegna.
Che la data indicata sul contratto sia frutto di refuso, oltre a essere affermazione sguarnita di prova, è a sua volta affermazione inverosimile, tenuto conto delle coincidenze temporali già segnalate, visto che il contratto risulta firmato due giorni dopo il rilascio del certificato di servizio e la comunicazione è seguita un paio di settimane dopo. Pt_2
È palese che quindi per stessa ammissione della ricorrente la documentazione del preteso rapporto di lavoro è scarsamente attendibile.
5.2. Apprezzando unitariamente tutti questi elementi, sussistono indizi gravi,
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precisi e concordanti del fatto che la ricorrente non abbia mai prestato alcun servizio nell'istituto paritario e che la relativa documentazione sia stata compilata ex post per consentirle di acquisire un punteggio in realtà non spettante.
È la stessa ricorrente, del resto, che, sentita liberamente, pur affermando che il lavoro era reale, ha ammesso di averlo accettato perché interessata al punteggio (“L'ho fatto non per i soldi ma per il punteggio”).
Si deve quindi concludere che i punti correlati al servizio prestato presso
l'Istituto paritario non spettavano alla ricorrente.”
A fronte di questa esaustiva e, si ripete, del tutto condivisibile motivazione,
l'appellante richiama i documenti allegati al ricorso, documenti che però non possono minimamente scalfire le osservazioni già svolte.
Il “Certificato di servizio” rilasciato dal dirigente dell'Istituto “Centro
Paidea” in data 6 novembre 2017, come il relativo “Contratto individuale” di lavoro sottoscritto tra lo stesso Istituto e l'appellante, per tutti gli elementi già precisati, non si possono che considerare attestanti circostanze non vere, quindi documenti privi di una anche minima autenticità.
Alla stessa conclusione si deve giungere anche per la “Comunicazione
UNILAV” e per le “Buste paga”: anche questi documenti provengono dai predetti soggetti facenti parte di quella “organizzazione a delinquere, finalizzata alla fittizia assunzione di lavoratori ovvero a procurare loro un profilo professionale fittizio” e sono tutti connotati dalle incongruità ed inverosimiglianze già precisate.
D'altra parte, come già osservato anche dalla Corte di Appello di Torino in sentenze relative a casi analoghi, tra cui si richiamano le sentenze di cui ai numeri rg 168 e 203 del 2024, ciascun documento non può costituire “piena prova fino a querela di falso non essendo reso da pubblico ufficiale: l'ente gestore della scuola paritaria è un soggetto privato per tutto quanto riguarda la gestione economica, mentre la potestà certificatoria delle scuole paritarie è limitata alle funzioni didattiche perché costituisce funzione disciplinata da norme di diritto pubblico solo l'attività di
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insegnamento (v.Cass. 6138/2001; Corte Appello Torino sentenza
n.461/2020)”.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce l'inesistenza del difetto relativo al requisito dei 24 mesi di servizio, richiesto per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA, avendo maturato 769 giorni di servizio presso istituzioni statali equivalenti a 25 mesi e 19 giorni, senza considerare il servizio prestato presso scuole paritarie e evidenzia che tutti i contratti risultano convalidati e presenti nel fascicolo personale, e l'Amministrazione non ha contestato l'effettività del servizio.
Anche questo motivo è infondato.
Pure sotto questo profilo, già il Giudice di primo grado ha compiutamente motivato, in ogni caso si possono aggiungere ulteriori considerazioni
Il ha provveduto a risolvere il contratto a tempo indeterminato CP_1 della signora per insussistenza del presupposto che lo aveva Parte_1 generato, ossia perché privo di un'anzianità di almeno due anni di servizio, quale requisito valido per l'utile collocazione nella graduatoria provinciale e conseguente immissione in ruolo nel profilo di Collaboratore Scolastico.
Questa conclusione si è imposta alla luce delle predette “dichiarazioni non veritiere” dell'appellante, relative ai “servizi paritari” presso l'Istituto
“Centro Paidea” di Nocera Inferiore.
Tali “dichiarazioni non veritiere” sono state infatti inserite nella domanda, presentata dalla stessa appellante, per la graduatoria di III fascia ATA per il triennio 2017/2019.
Il appellato ha quindi legittimamente disposto il “depennamento” CP_1 dell'appellante dalle graduatorie e ritenuto privi di validità giuridica i servizi prestati nel periodo di vigenza di dette graduatorie, in applicazione della disciplina contenuta negli artt. 7 ed 8 del D.M. 640/2017 “graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2017/2019, prorogato al 2020”.
Tale circostanza ha inevitabilmente determinato un “effetto a cascata” sulla posizione della signora posizione in base alla quale era stata Parte_1
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individuata per la stipula di successivi contratti, con legittima esclusione dalla graduatoria permanente, per difetto del requisito dei 24 mesi di servizio e conseguente venir meno del contratto a tempo indeterminato del
2.9.2021, per insussistenza del presupposto che lo aveva generato.
In conclusione, nel caso in esame, certamente opera una causa “genetica” di nullità dell'inserimento dell'appellante nella graduatoria e, quindi, del successivo contratto di assunzione a tempo indeterminato, perché conseguiti sulla base delle predette “dichiarazioni non veritiere”.
In questo senso, si deve confermare quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità: la “falsità ideologica dell'autocertificazione”, attestante l'esistenza dei presupposti necessari all'inclusione nelle graduatorie per il personale ATA di III fascia, non può che riverberarsi sulle procedure inerenti alle graduatorie successive;
i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale il lavoratore è stato incluso solo grazie alla dichiarazione mendace non possono essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi e, dunque, neppure ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e per l'assunzione a tempo indeterminato.
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre a quanto spettante per spese generali e oneri di legge.
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Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
OL NG IA ME
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