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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/11/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 177 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione al precetto – art. 615 c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
(60 giorni più 20) e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona delle legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
ON HI, in virtù di atto di investitura in atti.
OPPONENTE
E in persona del curatore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele De Bonis, come da incarico in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
La svolta opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti seguenti.
In capite, si rappresenta che, al lume della integrazione documentale in punto di acquisita autorizzazione depositata dalla liquidazione concorsuale, la relativa eccezione, peraltro non espressamente riproposta, si debba ritenere implicitamente rinunciata e comunque infondata.
Nel merito, in senso contrario alla compensabilità delle poste attive fatte valere dall'opponente direttamente nei confronti della curatela, si rinvia, in assenza di significativi elementi di giudizio che giustifichino una sua rivisitazione, a quanto motivato nella ordinanza del 13 marzo 2023 (adottata a definizione dell'appositamente aperto subprocedimento n. 177-1/2023 R.G.).
Venendo quindi alla determinazione della obbligazione pecuniaria, alla natura e al computo (quanto a decorrenza e scadenza) degli interessi sulla sorte capitale, occorre
1 muovere dal rilievo che la sentenza del 10 agosto 2022, resa da questo Tribunale di
Macerata e costituente il titolo esecutivo agitato dalla liquidazione, ha condannato la odierna opponente a corrispondere, anzitutto, l'importo di euro 9.150,00 (pari alla somma di sei canoni, ognuno dei quali dell'ammontare di euro 1.525,00, comprensivo di IVA), oltre “interessi legali dalla messa in mora al saldo”.
Sicchè, il dictum impone il pagamento di un importo complessivo “a titolo di canoni non pagati” che, una volta scomposto o disaggregato nei suoi elementi costitutivi (i singoli canoni, dell'importo di euro 1.525,00 ciascuno, già compresivo di I.V.A.), permette all'interprete di asserire che il capo condannatorio in esame intende riferirsi inequivocamente (sia pure implicitamente) al pagamento del canone sì come comprensivo anche della quota inerente alla I.V.A.. Ciò che rende recessivo il motivo di doglianza intonato alla inesattezza nella composizione della base di calcolo degli interessi, le quante volte essa si identifichi in un importo una frazione del quale è costituita da una imposta, nella specie -come dedotto dalla opponente e mai seriamente contestato dalla opposta- non ancora versata all'Erario da parte del creditore precettante
(la curatela). La sentenza, del resto, non ha subordinato il pagamento integrale di ciascun canone alla dimostrazione del previo versamento dell'I.V.A. da parte dell'affittante, il quale, ovviamente, ove ciò sia definitivamente appurato dall'amministrazione fiscale, rimane esposto, nei confronti di quest'ultima, alle conseguenze di legge che, ove ritenga, l'opponente è libera di denunciare nelle opportune sedi.
Circa la natura degli interessi che possono validamente decorrere sull'indicato importo di euro 9.150,00, in parziale modifica rispetto a quanto in un primo tempo motivato, deve darsi atto dell'orientamento giurisprudenziale che, da ultimo, ha escluso la applicazione degli interessi maggiorati ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c. le quante volte il titolo esecutivo giudiziale non contenga tale accertamento, volto a stabilire la spettanza degli interessi maggiorati dopo la proposizione della domanda giudiziale, sicché, qualora esso si limiti alla condanna generica agli “interessi legali”, in sede di esecuzione il creditore non può ottenere altro che gli interessi legali al tasso ordinario di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., essendo precluso al giudice dell'esecuzione integrare il titolo esecutivo giudiziale, in tal modo completando l'accertamento compiuto in sede di cognizione (Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, n. 3).
Nella fattispecie giudicata, se si escludono qualificazioni giuridiche operate in corso di causa dalla compagine opponente, non si ha alcuna evidenza di ciò, che essa abbia
2 inequivocamente rinunciato a conseguire una decurtazione di quanto a titolo di interessi risultante dal contrastato atto di precetto, ovverosia che abbia senz'altro ammesso di dovere corrispondere gli interessi cc.dd. maggiorati.
Orbene, dal momento che, come anticipato, la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 agosto 2022, si è limitata a condannare la odierna opponente al pagamento dei canoni, oltre “interessi legali dalla messa in mora al saldo”, senza specificare, per quello che importi ora considerare, la debenza (proprio) del tipo di interessi in discorso, in nessun caso essi possono essere addebitati nella misura di cui al citato comma 4. Peraltro, le summenzionate Sezioni unite hanno chiarito che il titolo esecutivo giudiziale deve contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati sia nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo. Non resta che constatare che, nella parte motiva del titolo, non è reperibile alcun riferimento alla natura degli interessi di cui alla relativa parte dispositiva.
Per chiudere sul punto, converrà adeguatamente porre in risalto che, in disparte la lettera negoziale del tutto silente, lo stesso opposto, in sede di citazione poi trasfusa nell'atto di sua rinnovazione, ha genericamente domandato “interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Del resto, anche a voler muovere dal rilievo che gli interessi di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. sono: o interessi moratori di secondo grado, che scattano quando l'inadempimento già in atto viene qualificato dall'introduzione di un giudizio finalizzato all'accertamento non soltanto dell'esistenza del titolo dell'obbligazione, ma anche del ritardo nell'adempimento; o interessi moratori di primo grado nelle obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili ma non ancora richieste prima dell'introduzione del giudizio, rimane da considerare, nell'ordine, che i) il Tribunale, quale giudice dell'opposizione all'esecuzione, non ha la possibilità di attingere al contenuto della -non presente in atti- missiva del 19 agosto 2016 (solo menzionata come allegato n. 8 nell'atto di rinnovazione in citazione); ii) il Tribunale, quale giudice estensore della sentenza-titolo del 10 agosto 2022 - ed è rilievo dirimente - non ha specificato, come ormai abbondatemente ripetuto, la natura degli interessi de quibus.
Ne viene che devono essere riconosciuti solo quelli di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
Quanto alla relativa decorrenza, essi maturano dalla data della interpellatio stragiudiziale del 19 agosto 2016 (come dalla missiva, menzionata nel precetto, richiamata nella rinnovazione della citazione e, quanto a ricezione, non contestata dalla
3 opponente) fino alla data del 12 gennaio 2023 (corrispondente a quella indicata nel precetto, di pari data).
In definitiva, rispetto alla obbligazione pecuniaria dell'importo di euro 9.150,00, va riconosciuto, a titolo di interessi legali decorrenti dal 19 agosto 2016 al 12 gennaio
2023, l'importo di euro 274,87, per un totale di euro 9.424,87, al quale deve essere sottratto quanto già dalla opponente corrisposto (in data 5 aprile 2022, come da mail allegata all. n. 8 citazione, in assenza di conferente documentazione della parte opposta), per l'ammontare di euro 6.490,16; il tutto, sì da ottenere l'importo di euro
2.934,71. A tale cifra vanno aggiungi gli importi di euro 2.450,68, a titolo di spese legali quali liquidate nella sentenza più volte citata (e la cui debenza, nel quantum risultante dal precetto, non è stata contestata) e di euro 328,30, pur esso non constato e comunque da ritenersi congruo, per spese di precetto.
L'opposizione pertanto deve essere accolta nei termini appena indicati, trovando applicazione il principio per cui in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. n. 20238/2024, v. anche Cass., n.
24704/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto).
Il segno complessivo del giudizio depone per la integrale compensazione delle spese di lite, anche in riferimento al surrichiamato subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 177 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la parziale nullità del precetto e, per l'effetto, che la Curatela ha diritto di procedere in via esecutiva limitatamente al diritto di credito dell'ammontare di euro 5.713,69;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Macerata, 29 novembre 2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 177 Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione al precetto – art. 615 c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 14 maggio 2025, con assegnazione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c.
(60 giorni più 20) e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona delle legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
ON HI, in virtù di atto di investitura in atti.
OPPONENTE
E in persona del curatore p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele De Bonis, come da incarico in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 14 maggio 2025, i procuratori delle parti concludevano come da verbale, da intendersi nella presente sede richiamato.
FATTO E DIRITTO
La svolta opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti seguenti.
In capite, si rappresenta che, al lume della integrazione documentale in punto di acquisita autorizzazione depositata dalla liquidazione concorsuale, la relativa eccezione, peraltro non espressamente riproposta, si debba ritenere implicitamente rinunciata e comunque infondata.
Nel merito, in senso contrario alla compensabilità delle poste attive fatte valere dall'opponente direttamente nei confronti della curatela, si rinvia, in assenza di significativi elementi di giudizio che giustifichino una sua rivisitazione, a quanto motivato nella ordinanza del 13 marzo 2023 (adottata a definizione dell'appositamente aperto subprocedimento n. 177-1/2023 R.G.).
Venendo quindi alla determinazione della obbligazione pecuniaria, alla natura e al computo (quanto a decorrenza e scadenza) degli interessi sulla sorte capitale, occorre
1 muovere dal rilievo che la sentenza del 10 agosto 2022, resa da questo Tribunale di
Macerata e costituente il titolo esecutivo agitato dalla liquidazione, ha condannato la odierna opponente a corrispondere, anzitutto, l'importo di euro 9.150,00 (pari alla somma di sei canoni, ognuno dei quali dell'ammontare di euro 1.525,00, comprensivo di IVA), oltre “interessi legali dalla messa in mora al saldo”.
Sicchè, il dictum impone il pagamento di un importo complessivo “a titolo di canoni non pagati” che, una volta scomposto o disaggregato nei suoi elementi costitutivi (i singoli canoni, dell'importo di euro 1.525,00 ciascuno, già compresivo di I.V.A.), permette all'interprete di asserire che il capo condannatorio in esame intende riferirsi inequivocamente (sia pure implicitamente) al pagamento del canone sì come comprensivo anche della quota inerente alla I.V.A.. Ciò che rende recessivo il motivo di doglianza intonato alla inesattezza nella composizione della base di calcolo degli interessi, le quante volte essa si identifichi in un importo una frazione del quale è costituita da una imposta, nella specie -come dedotto dalla opponente e mai seriamente contestato dalla opposta- non ancora versata all'Erario da parte del creditore precettante
(la curatela). La sentenza, del resto, non ha subordinato il pagamento integrale di ciascun canone alla dimostrazione del previo versamento dell'I.V.A. da parte dell'affittante, il quale, ovviamente, ove ciò sia definitivamente appurato dall'amministrazione fiscale, rimane esposto, nei confronti di quest'ultima, alle conseguenze di legge che, ove ritenga, l'opponente è libera di denunciare nelle opportune sedi.
Circa la natura degli interessi che possono validamente decorrere sull'indicato importo di euro 9.150,00, in parziale modifica rispetto a quanto in un primo tempo motivato, deve darsi atto dell'orientamento giurisprudenziale che, da ultimo, ha escluso la applicazione degli interessi maggiorati ai sensi dell'art. 1284, comma 2, c.c. le quante volte il titolo esecutivo giudiziale non contenga tale accertamento, volto a stabilire la spettanza degli interessi maggiorati dopo la proposizione della domanda giudiziale, sicché, qualora esso si limiti alla condanna generica agli “interessi legali”, in sede di esecuzione il creditore non può ottenere altro che gli interessi legali al tasso ordinario di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., essendo precluso al giudice dell'esecuzione integrare il titolo esecutivo giudiziale, in tal modo completando l'accertamento compiuto in sede di cognizione (Cass., sez. un., 7 maggio 2024, n. 12449, n. 3).
Nella fattispecie giudicata, se si escludono qualificazioni giuridiche operate in corso di causa dalla compagine opponente, non si ha alcuna evidenza di ciò, che essa abbia
2 inequivocamente rinunciato a conseguire una decurtazione di quanto a titolo di interessi risultante dal contrastato atto di precetto, ovverosia che abbia senz'altro ammesso di dovere corrispondere gli interessi cc.dd. maggiorati.
Orbene, dal momento che, come anticipato, la sentenza del Tribunale di Macerata del 10 agosto 2022, si è limitata a condannare la odierna opponente al pagamento dei canoni, oltre “interessi legali dalla messa in mora al saldo”, senza specificare, per quello che importi ora considerare, la debenza (proprio) del tipo di interessi in discorso, in nessun caso essi possono essere addebitati nella misura di cui al citato comma 4. Peraltro, le summenzionate Sezioni unite hanno chiarito che il titolo esecutivo giudiziale deve contenere la previsione della spettanza degli interessi maggiorati sia nel dispositivo e/o nella motivazione, alla luce del principio di necessaria integrazione di dispositivo e motivazione ai fini dell'interpretazione della portata del titolo. Non resta che constatare che, nella parte motiva del titolo, non è reperibile alcun riferimento alla natura degli interessi di cui alla relativa parte dispositiva.
Per chiudere sul punto, converrà adeguatamente porre in risalto che, in disparte la lettera negoziale del tutto silente, lo stesso opposto, in sede di citazione poi trasfusa nell'atto di sua rinnovazione, ha genericamente domandato “interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”.
Del resto, anche a voler muovere dal rilievo che gli interessi di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. sono: o interessi moratori di secondo grado, che scattano quando l'inadempimento già in atto viene qualificato dall'introduzione di un giudizio finalizzato all'accertamento non soltanto dell'esistenza del titolo dell'obbligazione, ma anche del ritardo nell'adempimento; o interessi moratori di primo grado nelle obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili ma non ancora richieste prima dell'introduzione del giudizio, rimane da considerare, nell'ordine, che i) il Tribunale, quale giudice dell'opposizione all'esecuzione, non ha la possibilità di attingere al contenuto della -non presente in atti- missiva del 19 agosto 2016 (solo menzionata come allegato n. 8 nell'atto di rinnovazione in citazione); ii) il Tribunale, quale giudice estensore della sentenza-titolo del 10 agosto 2022 - ed è rilievo dirimente - non ha specificato, come ormai abbondatemente ripetuto, la natura degli interessi de quibus.
Ne viene che devono essere riconosciuti solo quelli di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
Quanto alla relativa decorrenza, essi maturano dalla data della interpellatio stragiudiziale del 19 agosto 2016 (come dalla missiva, menzionata nel precetto, richiamata nella rinnovazione della citazione e, quanto a ricezione, non contestata dalla
3 opponente) fino alla data del 12 gennaio 2023 (corrispondente a quella indicata nel precetto, di pari data).
In definitiva, rispetto alla obbligazione pecuniaria dell'importo di euro 9.150,00, va riconosciuto, a titolo di interessi legali decorrenti dal 19 agosto 2016 al 12 gennaio
2023, l'importo di euro 274,87, per un totale di euro 9.424,87, al quale deve essere sottratto quanto già dalla opponente corrisposto (in data 5 aprile 2022, come da mail allegata all. n. 8 citazione, in assenza di conferente documentazione della parte opposta), per l'ammontare di euro 6.490,16; il tutto, sì da ottenere l'importo di euro
2.934,71. A tale cifra vanno aggiungi gli importi di euro 2.450,68, a titolo di spese legali quali liquidate nella sentenza più volte citata (e la cui debenza, nel quantum risultante dal precetto, non è stata contestata) e di euro 328,30, pur esso non constato e comunque da ritenersi congruo, per spese di precetto.
L'opposizione pertanto deve essere accolta nei termini appena indicati, trovando applicazione il principio per cui in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (Cass. n. 20238/2024, v. anche Cass., n.
24704/2020, con riferimento ad un caso di pagamento parziale sopravvenuto).
Il segno complessivo del giudizio depone per la integrale compensazione delle spese di lite, anche in riferimento al surrichiamato subprocedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 177 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinte, così provvede:
- dichiara, per le ragioni di cui in parte motiva, la parziale nullità del precetto e, per l'effetto, che la Curatela ha diritto di procedere in via esecutiva limitatamente al diritto di credito dell'ammontare di euro 5.713,69;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Macerata, 29 novembre 2025.
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