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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2996/2019 pronunciata dal Tribunale di
Napoli il 18/03/2019, iscritto al n. 3476/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara De Liso (C.F ; C.F._2
Appellante
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Gian Piero
Allegretti de Lista, (c.f. ), giusta procura generale alle liti per CodiceFiscale_3 notaio di dell'11 novembre 2013; Persona_1 CP_1
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli di dichiarare il proprio diritto al subentro nel rapporto di locazione nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in alla Via CP_1
Claudio Miccoli n° 15 pi. 4 int. 15, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale
Campania n. 18/97, così come integrato dall'art. 6 della legge regionale campana
14/04/2000 n. 13.
La domanda traeva origine dal diniego al subentro dell'istante nel rapporto di locazione, espresso dal con la disposizione dirigenziale n. 1089 Controparte_1
del 23/12/2016.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda asserendo Controparte_1
che il non aveva i requisiti per ottenere l'assegnazione dell'alloggio. Pt_1
Con la sentenza impugnata il giudice ha rigettato la domanda, ritenendo che non vi fossero i presupposti per il subentro dell'attore nell'alloggio, in assenza del rapporto di parentela con il precedente assegnatario e della preventiva autorizzazione del Comune alla convivenza tra i due soggetti.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello sostenendo che il Tribunale Pt_1
avrebbe errato nel rigettare la domanda, in quanto la norma in vigore al momento della richiesta di subentro non richiedeva né la preventiva autorizzazione del Comune alla convivenza, né il rapporto di parentela con il precedente assegnatario dell'immobile.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo Controparte_1
corretta la sentenza impugnata.
All'udienza del 12/11/2024 l'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La Corte ritiene che la decisione del Tribunale di rigettare la domanda proposta dal sia corretta, sia pur per ragioni diverse da quelle espresse nella motivazione Pt_1
del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda sia per l'assenza del rapporto di parentela tra il ed il precedente assegnatario dell'immobile, sia per la mancata Pt_1
preventiva autorizzazione comunale alla convivenza tra i due soggetti. Nessuno dei due requisiti, tuttavia, era previsto dall'art. 14 della legge regionale Campania n.
18/97, così come integrato dall'art. 6 della legge regionale campana 14/04/2000 n. 13 vigente all'atto della domanda di subentro del 15.6.2011. Il requisito del rapporto di parentela, infatti, è stato introdotto solo con la legge regionale 5/2013, quindi successivamente alla richiesta del Pt_1
Questa considerazione non determina, però, l'accoglimento dell'appello per la seguente ragione.
L'appellante sostiene che il proprio diritto a subentrare nell'alloggio comunale risiederebbe nell'art. 2 della medesima legge regionale 18/97, norma che (a suo giudizio) qualificherebbe come componenti del nucleo familiare anche coloro che, sebbene non legati da vincoli di parentela con l'assegnatario, convivano con lui da almeno due anni. Poiché la convivenza nel caso in esame risalirebbe al 2007, il Pt_1
ritiene di avere diritto ad occupare l'alloggio in questione.
La tesi sostenuta dall'appellante non è condivisibile in quanto l'art. 2 in esame richiede, oltre alla convivenza, un ulteriore requisito ossia che essa “sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale”.
Non è, quindi, sufficiente che una persona conviva da oltre due anni con l'assegnatario dell'alloggio pubblico, affinché gli sia riconosciuto il diritto di subentrare nella relativa occupazione, poiché la norma prevede che tale convivenza sia funzionale alla reciproca assistenza morale e materiale dei conviventi. Solo a tale condizione la legge regionale autorizza un soggetto, originariamente non assegnatario
3 dell'alloggio, a subentrarvi in caso di allontanamento del titolare del diritto all'occupazione del bene pubblico.
Ebbene, nel caso in esame il nell'istanza rivolta al Comune, oltre ad aver Pt_1
falsamente dichiarato che l'assegnatario dell'immobile era suo zio, non aveva precisato che la convivenza era finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, né ha fornito tale prova in giudizio. Ne consegue che non può essergli riconosciuto il diritto a subentrare nella locazione dell'immobile oggetto di causa.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (di bassa complessità), nonché del fatto che il non è stato CP_1
presente ad alcuna udienza, non ha precisato le conclusioni né ha depositato le memorie conclusionali, motivo per il quale non va liquidata la fase istruttoria né quella decisionale. Tenuto conto di ciò, la liquidazione va effettuata nei seguenti importi:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Totale € 1.738,00
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
2996/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 18/03/2019, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4 condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 1.738,00 per compenso professionale ed € 260,70 per spese generali di rappresentanza e difesa;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 2996/2019 pronunciata dal Tribunale di
Napoli il 18/03/2019, iscritto al n. 3476/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
nato a [...] il [...] (CF ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara De Liso (C.F ; C.F._2
Appellante
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'Avv. Gian Piero
Allegretti de Lista, (c.f. ), giusta procura generale alle liti per CodiceFiscale_3 notaio di dell'11 novembre 2013; Persona_1 CP_1
Appellato
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado chiedeva al Parte_1
Tribunale di Napoli di dichiarare il proprio diritto al subentro nel rapporto di locazione nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, sito in alla Via CP_1
Claudio Miccoli n° 15 pi. 4 int. 15, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale
Campania n. 18/97, così come integrato dall'art. 6 della legge regionale campana
14/04/2000 n. 13.
La domanda traeva origine dal diniego al subentro dell'istante nel rapporto di locazione, espresso dal con la disposizione dirigenziale n. 1089 Controparte_1
del 23/12/2016.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda asserendo Controparte_1
che il non aveva i requisiti per ottenere l'assegnazione dell'alloggio. Pt_1
Con la sentenza impugnata il giudice ha rigettato la domanda, ritenendo che non vi fossero i presupposti per il subentro dell'attore nell'alloggio, in assenza del rapporto di parentela con il precedente assegnatario e della preventiva autorizzazione del Comune alla convivenza tra i due soggetti.
Avverso tale sentenza il ha proposto appello sostenendo che il Tribunale Pt_1
avrebbe errato nel rigettare la domanda, in quanto la norma in vigore al momento della richiesta di subentro non richiedeva né la preventiva autorizzazione del Comune alla convivenza, né il rapporto di parentela con il precedente assegnatario dell'immobile.
Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, ritenendo Controparte_1
corretta la sentenza impugnata.
All'udienza del 12/11/2024 l'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La Corte ritiene che la decisione del Tribunale di rigettare la domanda proposta dal sia corretta, sia pur per ragioni diverse da quelle espresse nella motivazione Pt_1
del provvedimento impugnato.
Il Tribunale, infatti, ha rigettato la domanda sia per l'assenza del rapporto di parentela tra il ed il precedente assegnatario dell'immobile, sia per la mancata Pt_1
preventiva autorizzazione comunale alla convivenza tra i due soggetti. Nessuno dei due requisiti, tuttavia, era previsto dall'art. 14 della legge regionale Campania n.
18/97, così come integrato dall'art. 6 della legge regionale campana 14/04/2000 n. 13 vigente all'atto della domanda di subentro del 15.6.2011. Il requisito del rapporto di parentela, infatti, è stato introdotto solo con la legge regionale 5/2013, quindi successivamente alla richiesta del Pt_1
Questa considerazione non determina, però, l'accoglimento dell'appello per la seguente ragione.
L'appellante sostiene che il proprio diritto a subentrare nell'alloggio comunale risiederebbe nell'art. 2 della medesima legge regionale 18/97, norma che (a suo giudizio) qualificherebbe come componenti del nucleo familiare anche coloro che, sebbene non legati da vincoli di parentela con l'assegnatario, convivano con lui da almeno due anni. Poiché la convivenza nel caso in esame risalirebbe al 2007, il Pt_1
ritiene di avere diritto ad occupare l'alloggio in questione.
La tesi sostenuta dall'appellante non è condivisibile in quanto l'art. 2 in esame richiede, oltre alla convivenza, un ulteriore requisito ossia che essa “sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale”.
Non è, quindi, sufficiente che una persona conviva da oltre due anni con l'assegnatario dell'alloggio pubblico, affinché gli sia riconosciuto il diritto di subentrare nella relativa occupazione, poiché la norma prevede che tale convivenza sia funzionale alla reciproca assistenza morale e materiale dei conviventi. Solo a tale condizione la legge regionale autorizza un soggetto, originariamente non assegnatario
3 dell'alloggio, a subentrarvi in caso di allontanamento del titolare del diritto all'occupazione del bene pubblico.
Ebbene, nel caso in esame il nell'istanza rivolta al Comune, oltre ad aver Pt_1
falsamente dichiarato che l'assegnatario dell'immobile era suo zio, non aveva precisato che la convivenza era finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, né ha fornito tale prova in giudizio. Ne consegue che non può essergli riconosciuto il diritto a subentrare nella locazione dell'immobile oggetto di causa.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Alla soccombenza dell'appellante consegue la condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (di bassa complessità), nonché del fatto che il non è stato CP_1
presente ad alcuna udienza, non ha precisato le conclusioni né ha depositato le memorie conclusionali, motivo per il quale non va liquidata la fase istruttoria né quella decisionale. Tenuto conto di ciò, la liquidazione va effettuata nei seguenti importi:
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Totale € 1.738,00
Deve infine darsi atto che ricorrono le condizioni per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
2996/2019 pronunciata dal Tribunale di Napoli il 18/03/2019, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4 condanna al pagamento, in favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado di giudizio che liquida in € 1.738,00 per compenso professionale ed € 260,70 per spese generali di rappresentanza e difesa;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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