TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17443 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata ad [...], in data [...] (C.F. Parte_1
); , nata ad Agrigento (AG), in [...]- C.F._1 Parte_2
ta 05/10/1992 (C.F. ); , nato ad C.F._2 Parte_3
Agrigento (AG), in data 07/03/1988 (C.F. ; C.F._3 Parte_4
, nata a [...], in data [...] (C.F. );
[...] C.F._4
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_5
); , nata a Favara (AG), in [...] C.F._5 Parte_6
22/07/1969 (C.F. , nato a [...]- C.F._6 Parte_7
lermo (PA), in data 31/10/1958 (C.F. ), tutti elettiva- C.F._7
mente domiciliati in Treviso, Viale Felissent n. 86/O, presso lo studio dell'Avv. Zara Daniela, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell' pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex le- ge;
– parte convenuta –
OGGETTO: Morte. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24/03/2025, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 14/11/2019 depositato presso il Tribu- nale di Palermo, Sezione Lavoro, , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_8 Parte_5 Parte_9
e hanno convenuto in giudizio l'
[...] Parte_7 [...]
al Controparte_3
fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto quale datore di lavoro del loro congiunto e, incidental- Controparte_4
mente, del delitto di omicidio colposo, il risarcimento di tutti i danni patri- moniali e non patrimoniali, jure proprio e jure haereditario, subiti e subendi dai medesimi a seguito dell'infortunio sul lavoro subito dal congiunto in data
09/10/2017 ed esitato nel suo decesso.
A tal fine hanno dedotto che in data 09/10/2017 si Controparte_4
trovava in Naro (AG), nella contrada omonima, presso la diga “Furore”, per espletare la sua attività lavorativa alle dipendenze della , Di- Controparte_3
partimento dell'Acqua e dei Rifiuti e, più in particolare, presso il Servizio
“Gestione Infrastrutture per le Acque”, dovendo effettuare dei lavori di manu- tenzione straordinaria riguardanti il locale denominato “Pozzo paratoie”, po- sto sotto il calice della diga ad una profondità di circa 30 metri.
Gli attori hanno dedotto che i lavori erano diretti da il Persona_1
quale aveva disposto il servizio oralmente agli altri due operai.
, dopo aver terminato il turno di lavoro notturno, pro- Controparte_4
babilmente per l'urgenza di finire i lavori prima della visita ispettiva alla diga che era stata programmata di lì a pochi giorni, era ridisceso con i colleghi nel
- 2 - per svolgere ulteriore attività lavorativa straordinaria. Parte_10
Poco dopo le 8:00, e erano stati ritro- Controparte_4 Persona_1
vati cadaveri in fondo al pozzo paratoie unitamente al cestello metallico del montacarichi, la cui catena, che avrebbe dovuto sorreggerlo, si era spezzata.
Era stato allertato il servizio 118 ed era intervenuto l'elisoccorso, i Carabi- nieri di Naro e i Vigili del Fuoco di Agrigento, i quali ultimi avevano recupera- to i corpi dei lavoratori e constato il loro decesso.
I Carabinieri della Stazione di Naro, allertati verso le ore 9.40 del duplice mortale infortunio, dopo essersi recati sul posto, avevano ricostruito la di- namica dell'incidente, presumendo che i due lavoratori fossero entrati nel cestello metallico ed avessero iniziato la discesa aiutati dal terzo collega il quale, rimasto all'ingresso della torretta montacarichi, aveva Per_2
azionato il telecomando del montacarichi stesso per dare inizio alla discesa.
Purtroppo, subito dopo, la catena che sorreggeva il cestello con a bordo i due lavoratori si era spezzata, facendo precipitare nel vuoto Parte_11
e , causandone la morte.
[...] Persona_1
Intorno alle le ore 12.00, erano giunti sui luoghi anche gli agenti del Di- partimento di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' di CP_5
Agrigento, i quali avevano richiesto ai responsabili - preposto arch. Per_3
e responsabile delle opere a valle ing. - la docu-
[...] Persona_4
mentazione necessaria, accertando che i medesimi: “riferivano di non esserne in possesso, anche se ne avevano l'obbligo di legge, la stessa si trovava pres- so il Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti di Palermo e che sul posto avevano solo uno stralcio del D.V.R. e dei documenti riguardanti un collaudo della diga”
(doc 12a e doc 12b).
Nell'impossibilità di ottenere la documentazione, gli agenti ne avevano fat- to formale richiesta senza ottenere poi, nonostante il decreto di perquisizio-
- 3 - ne, alcun documento inerente all'idoneità statica delle opere metalliche e in particolare della passerella metallica di accesso alla struttura del calice;
delle passerelle di accesso al pozzo paratoie e delle passerelle di accesso a tutte le scale metalliche di accesso alla base del pozzo paratoie (doc 12c).
In data 10/10/2017, gli Agenti avevano accertato, altresì, che: “la catena del montacarichi erano completamente a secco, cioè non lubrificata ne tanto- meno ingrassata. Lo stesso raccoglitore della catena era quasi del tutto arrug- ginito. Aperta la botola del montacarichi, si nota la pericolosità di caduta dall'alto poiché il bordo della botola non è protetto da alcun parapetto con ar- resto al piede. Scendendo dalla scala per accedere sul fondo del pozzo, si nota una carenza eccessiva di illuminazione artificiale. La scala per accedere è quasi buia. Sul fondo del pozzo si notano i luoghi dove si stavano effettuando i lavori di manutenzione, le attrezzature di lavoro, compressore d'aria, bidone aspiratutto, flex e molette per smerigliare e altra attrezzatura minuta, nonché il cestello metallico che sembra essere costruito artigianalmente, privo di ogni segno di identificazione. Allo stesso era ancora agganciata parte della catena di ferro per una lunghezza di mt. 4,70. L'ultimo anello della catena risultava integro. Si misurava la maglia della catena che risultava essere cm 5x3,5 e di spessore cm1, mentre il cestello risultava essere cm 82x102 e di altezza cm
114” (vd. Relazione di Servizio degli agenti Spisal dott. e Persona_5
Per. Chim. : doc 13). Persona_6
Gli operai avevano confermato l'esistenza di problemi di illuminazione ed aerazione della scala di accesso al pozzo (vd. sommarie informazioni assunte dall'Uff. di P.G. in data 13.12.2017: doc 15). Per_7
In data 09/10/2017, aveva confessato di aver azio- Controparte_6
nato il telecomando del cestello per la discesa dei colleghi (vd. sommarie in- formazioni rese agli agenti doc 14). Tes_1
- 4 - Alla luce della Relazione Interna del Dipartimento sul sinistro, era emerso che dovevano essere effettuati dei lavori anche sulla scala che, a detta dei re- sponsabili, i lavoratori avrebbero dovuto utilizzare per scendere in fondo al pozzo paratoie, il che lasciava presumere che lo stato della stessa non fosse tale da permetterne l'utilizzo (vd. pagg. 9 e 17 del file esecuzione sequestro probatorio e Relazione Interna Dipartimento sul sinistro: doc 17).
Nel corso delle indagini penali, il P.M. aveva disposto consulenza tecnica sulle cause del gravissimo duplice infortunio mortale e nella relativa perizia,
i consulenti incaricati avevano dato conto che, nonostante la richiesta dei documenti di statica della passerella di accesso al calice, della passerella di accesso al pozzo paratoie e della scala di accesso al pozzo paratoie, tale do- cumentazione non era stata fornita dall'ente gestore.
I periti avevano concluso affermando:
1. La generale mancanza di manu- tenzione del paranco e delle attrezzature accessorie;
2. La non corretta in- stallazione e non corretto impiego del paranco in riferimento all'errato angolo di imbocco della catena stessa;
3. La completa assenza di lubrificazione della catena che aveva causato “un inserimento non regolare di un anello della ca- tena che ha dato luogo all'incastro ed al successivo inceppamento all'interno del vano della noce di carico”.
4. La mancata manutenzione e verifica delle condizioni di funzionamento ed efficienza del freno e della frizione del paran- co che aveva “impedito l'entrata in funzione dei sistemi di protezione, si è avu- to un aumento della coppia meccanica trasferita all'anello incastrato con supe- ramento dei carichi limite che ha dato luogo alla rottura”.
5. Il DVR della diga presentava una non corretta e contraddittoria analisi del rischio sia in ordine all'attrezzatura di sollevamento (non considerata), sia alle lavorazioni da ef- fettuarsi in fondo al pozzo paratoie (luogo non considerato confinato);
6. La completa mancanza di formazione ed informazione ai lavoratori sia del ri-
- 5 - schio che del corretto utilizzo del paranco.
Essendo stata da essi accertata la necessità dell'attrezzatura di solleva- mento per effettuate le lavorazioni previste nel pozzo paratoie dallo stesso
DVR, sarebbe stata anche “necessaria una valutazione del rischio connesso all'utilizzo della attrezzatura di sollevamento, una corretta installazione ed una puntuale manutenzione della stessa, nonché l'obbligo di fornire ai lavora- tori tutta la formazione e le informazioni necessarie per un corretto utilizzo”; il tutto poi con particolare riguardo al fatto che si trattava di apparecchio di sollevamento utilizzato in luogo confinato (artt.66, 71 e 121 D.Lgs. 81/08,
D.M. 11.04.201 e D.P.R. 177/2011 (vd. pagg. 23 e 24 perizia: doc 18).
A seguito degli accertamenti effettuati, l' aveva accer- Controparte_7
tato che: “gli infortuni mortali ai lavoratori e Persona_1 Parte_11
potevano essere evitati: - se il datore di lavoro;
- se il
[...] Parte_12
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Persona_8
; - se i Dirigenti: ing , ing. e Ing.
[...] Persona_9 CP_8 [...]
;
1. non avessero messo a disposizione dei lavoratori attrez- Persona_10
zatura non idonea ai fini della salute e sicurezza. Più precisamente, hanno da- to in uso un montacarichi a catena della portata di Kg.2000 ed anno di fabbri- cazione 2005, installato nel torrino paratoie, senza che allo stesso fosse stata effettuata la prima verifica di installazione per conto dell'INAIL, né le successi- ve verifiche periodiche effettuate dall'ASL o da enti privati.
2. se avessero im- pedito che le attrezzature di lavoro fossero utilizzate per operazioni per le quali non sono adatte, come indicato nell'allegato VI al punto 3.1.4 del D.Lgs.
n.81/08. Il montacarichi veniva adoperato da alcuni lavoratori come ascensore per persone.
3. se avessero preso le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantire nel tem- po la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare la catena del monta-
- 6 - carichi non era mai stata lubrificata e/o ingrassata al fine di garantire in sicu- rezza il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura. La catena veniva raccolta in un mezzo barile metallico ormai corroso negli anni dalla ruggine.
4. per non aver indicato con apposita segnaletica di sicurezza le situazioni di rischio, di pericolo e di divieto considerate negli allegati del D.lgs. 81/08 da ALLEGATO
XXIV a ALLEGATO XXXII. In particolare nel torrino pozzo paratoie non era sta- ta affissa la segnaletica indicante il divieto d'uso, per ogni tipo di attività, del montacarichi presente in quel luogo di lavoro” (vd. Rapporto Spisal del
01.032018 e informativa finale C.C. del 08.04.2018: doc 19).
L'ispettorato del lavoro aveva, quindi, ravvisato nei confronti di tali sogget- ti la violazione della normativa antinfortunistica e, segnatamente, degli art. 70 comma 1, art. 71 comma 3 e comma 4 e art. 163 del D.lgs. 81/2008, ac- certando, altresì, che: “Ai soggetti responsabili sopra indicati, si aggiungono altri soggetti responsabili: - se il Preposto, Arch. avesse sovrinteso Persona_3
e vigilato per l'osservanza da parte dei singoli lavoratori sugli obblighi di legge riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, do- veva vigilare affinchè i lavoratori non adoperassero il montacarichi come ascensore, montato su uno dei torrini del pozzo paratoie; - se il lavoratore, Sig.
non avesse di propria iniziativa e senza avere competen- Controparte_6
za in materia, azionato il montacarichi per far scendere i colleghi sul fondo del pozzo delle paratoie, mediante la pulsantiera collegata allo stesso montacari- chi, compromettendo con questa azione la loro sicurezza” (vd. Rapporto Spisal
1.3.2018: doc 19).
Nei confronti di tali soggetti l' aveva, quindi, ravvisato la viola- CP_7
zione della normativa antinfortunistica e, segnatamente, degli art. 19 comma
1 lettera a) e art. 20 comma 2 lett. g) del D.lgs. 81/2008.
Era stato accertato che svolgeva il Persona_8
- 7 - ruolo di R.S.P.P. senza aver conseguito al momento della nomina i necessari aggiornamenti formativi previsti dalla normativa vigente in materia.
Gli Agenti avevano precisato che l'utilizzo del montacarichi per lo sposta- mento di materiali e attrezzature, escluso in maniera categorica dai respon- sabili , e , era stato smentito dalle testimonianze rese CP_8 Per_4 Per_3
dai lavoratori , , e che Parte_13 Per_11 Per_12 Pt_14 Parte_15
“hanno indicato precise circostanze nelle quali e hanno di- Per_3 Per_4
sposto loro di portare in galleria materiali ed attrezzature utilizzando il monta- carichi de quo” (vd. sub doc 19).
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento aveva dispo- sto in data 03/08/2018 una nuova iscrizione a carico di Parte_12
per l'opportunità di procedere in via separata nei suoi confronti (doc 22) e in data 19/10/2018 aveva disposto l'archiviazione del procedimento a suo cari- co (doc 23).
A seguito della conclusione delle indagini preliminari, il P.M. aveva dispo- sto in data 16/10/2018 la notifica del relativo avviso ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti di: Ing. , Ing. Ing. , Ing. , Per_4 Per_9 CP_8 Persona_8
Arch. e Sig. (doc 24a) e, successivamente, aveva presentato Per_3 Per_2
richiesta di rinvio a giudizio alla quale era conseguita la fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 26/11/2019 (doc 24b).
I congiunti del lavoratore hanno precisato di avere incaricato la Giesse
S.r.l. di Belluno della gestione stragiudiziale della vertenza, con invio alla Re- gione Sicilia Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti di pec in data 14/02/2019
e in data 09/05/2019 (doc 26) e all'Inail di pec in data 09/05/2019 e in data
29/05/2019 (doc 27).
Non essendo stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della ver- tenza - non avendo la e lo specifico Assessorato coinvolto dato Controparte_3
- 8 - neppure riscontro alla richiesta inviata - erano stati costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di veder accertata la responsabilità del datore di lavoro e dei suoi preposti nella causazione del mortale infortunio, per viola- zione della normativa antinfortunistica di settore, dell'art.2087 c.c., nonché degli artt. 2043, 1228, 2049, 2050 e 2051 c.c., nonché ex art. 41 Cost., con conseguente sua condanna al pagamento dei danni da essi subiti e subendi.
Con memoria difensiva depositata in data 28/10/2021 si era costituito in giudizio l' convenuto, chiedendo in “via preliminare, disporre la CP_1
conversione del rito, in ossequio al disposto di cui all'art. 427 c.p.c.; Nel merito, rigettare le avverse richieste risarcitorie, stante l'interruzione del nesso causa- le per le ragioni esposte al paragrafo II della presente memoria;
In subordine, escludere o ridurre nel quantum le avverse richieste risarcitorie, evitando ogni forma di duplicazione di pagamento, per le ragioni di cui al paragrafo III della presente memoria;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Alla prima udienza del 16/11/2021 il Giudice del Lavoro aveva disposto la separazione delle domande formulate dagli eredi nei confronti dell'Assessorato resistente jure proprio da quelle formulate jure successionis, mandando al Presidente della sezione lavoro per le sue determinazioni.
Con provvedimento del 30/11/2021, il Presidente della Sezione Lavoro aveva trasmesso il fascicolo al Presidente del Tribunale per i provvedimenti relativi al mutamento del rito ed all'assegnazione alla Sezione e al Giudice competente e, con provvedimento del 03/12/2021, il Presidente del Tribuna- le di Palermo, aveva assegnato il procedimento alla Sezione Terza Civile con termine di 30 giorni per la riassunzione.
Con comparsa notificata in data 30/12/2021 gli attori hanno riassunto il giudizio nei confronti dell' Controparte_1
ed hanno, quindi, concluso chiedendo al
[...] Controparte_3
- 9 - Tribunale di «accertata e dichiarata, per le condotte descritte nelle premesse, la responsabilità extracontrattuale dell'
[...]
Controparte_9
DEL MINI-
[...]
STRO PRO TEMPORE, presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo in Via Valerio
Villareale n.6 (90141-PA), nella causazione dell'infortunio mortale subito da
in data 09.10.2017, per non aver osservato o fatto osser- Controparte_4
vare la normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adotta- to tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c., nonché ex artt. 1228, 2043,
2049, 2050, 2051 e 2059 c.c.; accertato inoltre, incidentalmente, anche il delit- to di omicidio colposo perpetrato nei confronti di dal pro- Controparte_4
prio datore di lavoro dei Servizi di Pub- Controparte_1
blica Utilita' di Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, tramite i propri preposti e dipendenti e/o , Parte_12 Controparte_10 Persona_4
, ,
[...] Persona_9 CP_8 Persona_3 Controparte_11
e conseguentemente, condannarsi
[...] Controparte_6
l' Controparte_12
Persona del Ministro Pro
[...]
Tempore, a risarcire gli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ju- re proprio, subiti e subendi ut supra delineati, così come risulteranno quantifi- cati in via equitativa dal Giudice a seguito dell'istruttoria (detratto dal danno patrimoniale quanto percepito e percipiendo da Inail per tale voce di danno), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato godimento del- la somma determinati secondo il criterio indicato in premesse o in subordine secondo il criterio indicato dall'art.1284 c.c., 4 comma, introdotto con d.l.
n.132/2014, convertito in L.162/2014. Spese di lite interamente rifuse e con distrazione delle medesime a favore del procuratore antistatario avv. Daniela
- 10 - Zara».
Con comparsa depositata in data 14/03/2022 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha contestato la fondatezza della domanda ed escluso profili
[...]
di colpa nell'operato del proprio personale, sostenendo che per raggiungere il pozzo paratoie, in cui dovevano effettuarsi le lavorazioni, gli addetti avrebbe- ro dovuto utilizzare le scale in metallo ubicate nella stessa struttura del poz- zo e che il montacarichi presente nella struttura, opera accessoria a corredo
Contr dell'impianto trasferito dai precedenti gestori ( poi e infine al Di- CP_14
partimento Acqua e Rifiuti), originariamente destinato alla movimentazione di materiale e apparecchiature, era stato da sempre interdetto a tutto il per- sonale per qualsiasi operazione ed il personale istruito ed edotto circa il suo non utilizzo, sia dal preposto che dall'ingegnere responsabile.
L'Assessorato ha dedotto che dalle indagini era emerso con chiarezza che tutti gli operai erano pienamente a conoscenza dell'interdizione dello stru- mento al trasporto di persone ed ha richiamato il contenuto delle dichiara- zioni rese dal Sig. (All. 3), dal Sig. Controparte_15 Persona_13
(All. 4), dal Sig. (All. 6), dal sig. (All. 7), Parte_16 CP_16
dal sig. e dal sig. . Parte_17 Controparte_6
Alla luce di ciò, l'Ente ha rilevato che i due operai, per ragioni sconosciute, avevano attivato indebitamente ed arbitrariamente il montacarichi, interdet- to al trasporto di persone, anziché ricorrere alle scale per raggiungere il poz- zo paratoie ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Nel merito, ri- gettare le avverse richieste risarcitorie, stante l'interruzione del nesso causale per le ragioni esposte al paragrafo I della presente comparsa di risposta;
- In subordine, escludere o ridurre nel quantum le avverse richieste risarcitorie, evitando ogni forma di duplicazione di pagamento, per le ragioni di cui al pa-
- 11 - ragrafo II della presente comparsa;
- In ogni caso, con vittoria di spese e com- pensi di lite».
Istruita mediante prova testimoniale ed acquisizione documentale, la cau- sa è stata assunta in decisione con provvedimento del 25/03/2025 reso all'esito dell'udienza svolta in modalità c.d. cartolare del 24/03/2025 previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, deve a questo punto respingersi l'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata da par- te attrice con nota di deposito del 20/12/2024, giusta istanza del
25/11/2024.
Trattasi, invero, dei verbali delle deposizioni testimoniali assunte in data
26/06/23, 23/10/23, 19/02/24, 11/03/24, 13/05/24, 08/07/24 e
14/10/24 nel procedimento penale n.3007/2019 R.G. GIP e n.4407/2017
R.G.N.R. avanti il Tribunale di Agrigento.
Parte convenuta ha eccepito la tardività del deposito in quanto la
contro
- parte avrebbe dovuto formulare l'istanza alla prima udienza utile rispetto al- la formazione di tali documenti.
Orbene, non è in discussione l'ammissibilità della produzione di documen- ti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un do- cumento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il ma- turare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel docu- mento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006), né che
- 12 - tali documenti si siano formati dopo la scadenza dei termini ex art. 183
c.p.c. ma l'Assessorato ha dedotto che parte attrice avrebbe dovuto formula- re l'istanza alla prima udienza utile rispetto alla formazione di tali documen- ti.
Non vi è, tuttavia, alcuna disposizione che imponga il deposito del docu- mento ad una certa udienza immediatamente successiva al suo formarsi;
il limite ultimo di tale produzione è da ritenersi evidentemente dato dall'udien- za di precisazione delle conclusioni (argomentando per esempio da Cass. n.
25665/2014), risolvendosi, una diversa interpretazione, in una soluzione ec- cessivamente formalistica, non motivata neanche dalla necessità di sanzio- nare un'eventuale negligenza nel deposito.
Tali documenti risultano quindi pienamente ammissibili e valutabili.
Passando all'esame del merito, in punto di diritto, giova, anzitutto, osser- vare che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipen- dente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, og- getto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie dif- ferenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 2/2020), rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità, oggetto dell'accertamento (Cass. civ. n. 22333/2007).
Ora, è noto che “in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ci- vile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova de-
- 13 - gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
Come affermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del risarcimento del danno, il giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., è tenuto ad accertare incidenter tan- tum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, inclu- so l'elemento soggettivo (pur non ostando al risarcimento il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato); ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, documentale nel caso di cui all'art. 651 c.p.p. o soltanto orale, nei casi in cui il reato si sia estinto per una delle cause previste dalla legge, o non si sia proceduto per difetto di que- rela o di imputabilità, prova che dovrà essere valutata dal giudice civile al fi- ne dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (così Cass. civ. n. 13972/2005).
Facendo applicazione degli anzidetti principi alla vicenda in esame, vale osservare che è pacifico ed emerge dalle risultanze istruttorie acquisite che il in data 09/10/2017 sia deceduto in Naro (AG), nella Controparte_4
contrada omonima, presso la diga “Furore”, laddove si trovava per espletare la sua attività lavorativa alle dipendenze della Regione Sicilia, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.
A fondamento delle istanze risarcitorie di parte attrice pone l'argomentazione per cui, in relazione al decesso di sa- Controparte_4
rebbe configurabile il reato di omicidio colposo da ascrivere al datore di lavo-
- 14 - ro, per non aver osservato o fatto osservare la normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adottato tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c.
Più precisamente, secondo la prospettazione attorea, era stato messo a di- sposizione dei lavoratori un montacarichi a catena della portata di kg. 2000
e anno di fabbricazione 2005, installato nel torrino delle paratoie, senza che ne fosse stata prima verificata l'idonea installazione, senza che fossero state poi disposte le successive doverose verifiche periodiche e adeguata attività di manutenzione e senza che ne fosse impedito l'utilizzo da parte dei lavoratori come ascensore, mediante segnaletica di sicurezza del rischio e relativo di- vieto.
I lavoratori addetti, inoltre, non avevano ricevuto adeguata informazione e formazione sui rischi connessi all'attività lavorativa in generale e sui rischi specifici e, in particolare, sul fatto che il montacarichi non era attrezzatura sicura perché mai verificata e manutenuta.
La suddetta ricostruzione dell'accaduto ha trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria.
A seguito delle investigazioni svolte, il personale specializzato in forza al
Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'
[...]
e, segnatamente, i Tecnici U.P.G. dr. Parte_18 Per_5
Per_ e , unitamente ai Carabinieri della Stazione
[...] Persona_6
di Naro, hanno ricostruito i tragici eventi oggetto del presente giudizio e rile- vato che nella diga Furore di Naro, sul Torrente Burraito, erano in corso dei lavori di sistemazione e di ristrutturazione delle strutture metalliche presenti nel pozzo paratoie, consistenti «nello scostamento della vecchia vernice ormai degradata dal tempo, su alcune parti metalliche e la successiva pitturazione delle saracinesche idrauliche di manovra e di alcune rampe di scala metallica
- 15 - che si trovavano ad una profondità di circa 30 mt» (cfr. Rapporto conclusivo
Spisal all. 19 alla comparsa di riassunzione).
I lavori di pulizia della torre, nel contesto dei quali si è verificato l'inciden- te, erano iniziati in data 05/10/2017 «disposti 'oralmente' dall'arch. Per_3
e dall'Ing. . Tali attività, consistevano nello scrostamento
[...] Per_4
della vecchia vernice, ormai degradata dal tempo, su alcune parti metalliche;
la successiva pitturazione delle saracinesche idrauliche di manovra e di alcu- ne rampe di scala metallica, che si trovavano ad una profondità di circa 30 m, sul fondo del pozzo delle paratoie (cfr. Relazione finale Carabinieri del
08.04.2018 all. 19 alla comparsa di riassunzione).
La mattina del 09/10/2017 i lavoratori interessati a tali attività, i sigg.
, e «effettuavano Persona_1 Controparte_4 Controparte_6
dei lavori di manutenzione all'interno del torrino pozzo paratoie della diga 'Fu- rore' di Naro. Tali lavori venivano diretti in loco da che aveva disposto Per_1
il servizio 'oralmente' agli altri due. , per svolgere la loro CP_4 Per_1
opera, utilizzavano un cestello in sospensione sulla sommità della torre in questione: paranco a catena, marca con portata Controparte_17
massima di kg 2000, anno di fabbricazione 2005. comandava il CP_6
verricello che assicurava il cestello mediante un filocomando. Il distacco della catena che attraversava il verricello, provocava la caduta sul fondo della torre di , morti verosimilmente sul colpo». CP_4 Per_1
I Tecnici SPRESAL hanno osservato che, a seguito dell'ispezione dei luo- ghi, era merso che la catena del paranco «era raccolta dentro un barile metal- lico oramai logorato quasi del tutto dal tempo e dalla ruggine. Le maglie di questa catena erano completamente asciutte e prive di ogni lubrificante e/o ingrassaggio».
Scesi sul fondo del pozzo delle paratoie per ispezionare i luoghi, i Tecnici vi
- 16 - avevano rinvenuto «diverse attrezzature da lavoro, tra cui un compressore d'a- ria, una aspirapolvere del tipo industriale, cassetta degli attrezzi metallica e alcuni flex adoperati per la smerigliatura della verniciatura».
Successivamente, unitamente ai Periti nominati dal P.M. e con la collabo- razione dei Vigili del Fuoco di Agrigento, i Tecnici SPRESAL hanno provvedu- to a smontare il paranco e ad esaminarlo, evidenziando che «la catena del paranco si è spezzata all'interno degli ingranaggi a causa della mancanza nel tempo di lubrificazione ed ingrassaggio (cfr. Rapporto conclusivo del Tes_1
01.03.2018 e Relazione finale Carabinieri del 08.04.2018 all. 19 alla com- parsa di riassunzione).
Alla luce di ciò, in seno al rapporto i Tecnici hanno concluso affermando che «gli infortuni mortali ai lavoratori e po- Persona_1 Controparte_4
tevano essere evitati: se il Datore di Lavoro, Dott. ; se il Re- Parte_12
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Persona_15
; se i Dirigenti: Ing. , ing. e Ing.
[...] Persona_9 CP_8
;
1. non avessero messo a disposizione dei lavoratori at- Persona_4
trezzatura non idonea ai fini della salute e sicurezza. Più precisamente, hanno dato in uso un montacarichi a catena della portata di kg. 2000 ed anno di fabbricazione 2005, installato nel torrino delle paratoie, senza che allo stesso fosse stata effettuata la prima verifica di installazione per conto dell'INAlL, né
Contr le successive verifiche periodiche effettuate dall' o da enti privati.
2. se avessero impedito che le attrezzature di lavoro fossero utilizzate per ope- razioni per le quali non sono adatte, come indicato nell'allegato VI al punto
3.1.4 del D.lgs. n.81/08. Il montacarichi veniva adoperato da alcuni lavoratori come ascensore per persone.
3. Se avessero preso le misure necessarie affin- ché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare la
- 17 - catena del montacarichi non era mai stata lubrificata e/o ingrassata al fine di garantire in sicurezza il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura. La cate- na veniva raccolta in un mezzo barile metallico ormai corroso negli anni dalla ruggine.
4. per non aver indicato con apposita segnaletica di sicurezza le si- tuazioni di rischio, di pericolo e di divieto considerate negli allegati del D.lgs.
81/08 da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII. In particolare nel torrino pozzo paratoie non era stata affissa la segnaletica indicante il divieto d'uso, per ogni tipo di attività, del montacarichi presente in quel luogo di lavoro».
Inoltre, a parere dei Tecnici, l'evento non si sarebbe verificato «se il CP_18
sto, Arch. avesse sovrinteso e vigilato per l'osservanza da parte dei Per_16
singoli lavoratori sugli obblighi di Legge riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, doveva vigilare affinchè i lavoratori non adoperassero il montacarichi come ascensore, montato su uno dei torrini del pozzo paratoie;
se il lavoratore, Sig. non avesse di pro- Controparte_6
pria iniziativa e senza avere competenza in materia, azionato il montacarichi per far scendere i colleghi sul fondo del pozzo delle paratoie, mediante la pul- santiera collegata allo stesso montacarichi, compromettendo con questa azione la loro sicurezza».
Nel corso del giudizio, all'udienza del 28/11/2023, è stato sentito il dott.
il quale ha confermato tali circostanze aggiungendo, in Persona_5
ordine alla scala di accesso - che, secondo la ricostruzione offerta dalla con- troparte, avrebbe dovuto essere utilizzata dai lavoratori per scendere -, che essa «Non era instabile, ma scarsamente illuminata per non dire al buio perché diverse plafoniere erano rotte o prive di lampadine o con le lampadine fulmina- te e per scendere la Diga ci ha fornito delle torce elettriche».
I Carabinieri della Stazione di Naro, in seno all'informativa finale dell'08/04/2018, hanno riferito che, nel corso delle indagini, i dirigenti del
- 18 - Dipartimento regionale avevano disconosciuto l'esistenza del montacarichi – che, a loro dire, non avrebbe dovuto essere mai utilizzato in alcun modo - e, tuttavia, tale affermazione si poneva in contrasto, sia con le dichiarazioni re- se in dagli operai della diga sentiti a sommarie informazioni - i quali aveva- no, invece, dichiarato che l'attrezzo veniva utilizzato per il trasporto di attrez- zatore e macchinari pesanti -, sia dal rinvenimento, a seguito dei sopralluo- ghi effettuati, di macchine di notevoli dimensioni e peso, utilizzate di recente dagli operai, nella galleria confinata di collegamento delle due torri dell'inva- so: tali macchinari non potevano essere stati portati in loco mediante le scale destinate agli operai, ma solo attraverso l'utilizzo del montacarichi.
Nel corso dell'indagine penale il Pubblico Ministero ha disposto una Perizia affidata al Prof. Ing. e all'Ing. . Persona_17 Persona_18
In seno alla medesima (all. 18 alla comparsa di riassunzione) i Consulenti hanno innanzitutto precisato che «l'attrezzatura di sollevamento in oggetto, per le proprie caratteristiche costruttive, secondo quanto prescritto nel manuale
d'uso e secondo la normativa vigente D.lgs. 81/08 e s.m.i., non poteva essere adibita al sollevamento di persone» e che non risultava prodotta «da parte dell'ente gestore alcuna documentazione inerente l'attrezzatura di sollevamen- to (paranco e catena) in merito agli obblighi di legge ed agli aspetti relativi alla sicurezza, alla manutenzione e all'uso».
Inoltre «è emersa una generale mancanza di manutenzione del paranco e delle attrezzature accessorie. In particolare si è immediatamente riscontrata una totale assenza di lubrificazione della catena che si presentava del tutto ossidata e mal conservata», nonostante il manuale d'uso prevedesse «espres- samente di non utilizzare il paranco con la catena o il gancio usurati od in as- senza di lubrificazione, e ciò per pericolo di rottura» e, addirittura, la necessità che la verifica della lubrificazione della catena venisse eseguita come control-
- 19 - lo giornaliero prima di ogni utilizzo.
Ancora, «I fenomeni di corrosione riscontrati al momento del sopralluogo ri- guardavano inoltre anche il fusto metallico dove veniva conservata la parte scarica della catena. Lo smontaggio del paranco eseguito alia presenza delle parti, in sede di operazioni peritali, ha inoltre chiaramente mostrato presenza, in elevata quantità, di ossido di ferro e sporcizia all'interno della noce di carico
e del guida catena (inseritore ed estrattore), nonché assenza totale di lubrifica- zione, anche delle parti interne».
È stata, inoltre, accertata la presenza dell'anello rotto ed incastrato all'in- terno del vano della noce di carico nonché di elevata quantità d'ossido di fer- ro, segno evidente di un errato esercizio con continuo effetto di abrasione della catena durante il funzionamento.
Infine, i Periti hanno affermato che «la catena riscontrata sui luoghi non è certamente quella originale», nonostante il manuale contenesse l'esplicito av- vertimento di non sfilare la catena dalla noce di carico del paranco, preci- sando che, nel caso in cui durante la manutenzione si fosse verificato uno sfilamento accidentale della catena dalla noce, sarebbe stato necessario non proseguire con la manutenzione, ma rivolgersi direttamente alla casa produt- trice e che «nessuna manutenzione e/o controllo del funzionamento del freno e della frizione sia mai stata eseguita e/o annotata».
Le cause della rottura della catena sono state, quindi, individuate dai Peri- ti nella «completa assenza di lubrificazione della catena e di manutenzione complessiva del paranco, insieme ad una non corretta installazione ed impiego dello stesso in riferimento alla mancanza del porta catena e conseguente erra- to angolo di imbocco della catena stessa» elementi che «hanno portato ad un inserimento non regolare di un anello della catena che ha dato luogo all'inca- stro ed al successivo inceppamento all'interno del vano della noce di carico»
- 20 - con «superamento degli stati limite che hanno dato luogo alla deformazione ed alla rottura dello stesso anello», mentre «l'assenza di manutenzione e verifica delle condizioni di funzionamento e di efficienza del freno e della frizione del paranco ha certamente impedito l'entrata in esercizio dei sistemi di protezione con conseguente ulteriore aumento della coppia, e quindi della forza di trazio- ne agente sul singolo anello incastrato, che ha portato al superamento dei ca- richi limite sulla sezione dello stesso e quindi alla rottura».
A fronte di ciò, l'analisi del rischio contenuta nel DVR a parere dei Periti è stata ritenuta «non corretta, o quanto meno confusa e contraddittoria» poiché,
«da un lato non considera la presenza di un argano ovvero del paranco oggetto di accertamento ed effettivamente installato nella prima torre del calice, e non considera neanche la possibilità di utilizzare mezzi meccanici per le lavorazio- ni da effettuarsi in corrispondenza del fondo del pozzo paratoie» e «dall'altro prescrive di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso idonee attrezzature meccaniche di trasporto e sollevamento».
Alla luce di ciò, i Consulenti hanno concluso affermando che «l'installazio- ne di una attrezzatura di sollevamento era necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni richieste nel DVR da effettuarsi nel predetto pozzo paratoie. Tale circostanza rendeva quindi necessaria una valutazione del rischio connesso all'utilizzo della attrezzatura di sollevamento, una corretta installazione ed una puntuale manutenzione della stessa, nonché l'obbligo di fornire ai lavora- tori tutta la formazione e le informazioni necessarie per un corretto utilizzo».
Nel corso del giudizio, sono state acquisite le dichiarazioni rese dai lavora- tori nel corso delle indagini preliminari, nonché in sede dibattimentale.
In proposito, non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudice di merito, in mancanza di qual- siasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra
- 21 - le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, consi- derarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presun- zioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, ac- certandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., in questi termini, di recente,
Cass. civ. n. 19521/2019).
Inoltre, durante l'istruttoria sono stati sentiti, oltre a Persona_5
anche i colleghi di lavoro del de cuius, e Parte_17 Parte_19
[.
.
Orbene, dal complesso degli elementi raccolti è emerso che presso la diga
“Furore” l'utilizzo del montacarichi del “Pozzo paratoie”, posto sotto il calice della diga è stato consentito in più di una occasione per lo spostamento di attrezzature o materiali pesanti che non sarebbe stato possibile trasportare utilizzando le scale (cfr. tra, le altre, le S.I.T. di Scopelliti Angelo, Parte_17
, , del
[...] Persona_13 Controparte_15 Testimone_2
16/10/2017 e 13/12/2017, nonché deposizioni testimoniali di Tes_3
).
[...]
Ciò avrebbe imposto, in prima battuta, la valutazione del rischio connesso all'utilizzo della suddetta attrezzatura di sollevamento che, tuttavia, nel caso di specie, non è stata effettuata.
Inoltre, avrebbe dovuto essere compiuta una corretta installazione e, suc- cessivamente, curata una puntuale manutenzione del paranco.
Tuttavia, come emerso nel corso delle indagini, vi è stata, invece, una tota-
- 22 - le assenza di manutenzione e verifica delle condizioni di funzionamento e di efficienza del paranco, del freno e della frizione.
L'utilizzo della attrezzatura in oggetto avrebbe imposto, inoltre, l'obbligo di fornire ai lavoratori la formazione necessaria per un corretto utilizzo, oltre che informazioni in ordine al rischio connesso all'utilizzo della attrezzatura e, invece, non solo risulta una non corretta installazione, ma anche un non corretto impiego della stessa da parte dei lavoratori in riferimento all'errato angolo di imbocco della catena (cfr. 18 pag. 23 consulenza tecnica prof.
[...]
e ing. su incarico P.M.). Persona_19 Persona_18
Infine, non risulta che sia stato posto alcun divieto (se non asseritamente verbale) di utilizzo per il trasporto di persone né una qualche attività di vigi- lanza in ordine al rispetto del suddetto asserito divieto verbale.
Non può, d'altro canto, tralasciarsi di considerare che dalla mentovata re- lazione tecnica dello SPRESAL si evince che è stata contestata la violazione degli articoli 70 comma 1, 71 comma 3 e comma 4, e 163, 19 comma 1 lett.
A) e 20 comma 2 lett. G) del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.
In sintesi, alla stregua degli accertamenti eseguiti, sono emerse molteplici e notevoli violazioni di misure cautelari da parte del datore di lavoro e, sulla base di tali risultanze, il G.I.P. ha disposto il rinvio a giudizio di CP_6
, , delegato alla sicurezza sul lavoro,
[...] Persona_9 Persona_4
responsabile per la sicurezza delle opere e dell'esercizio
[...]
dell'impianto, , responsabile del servizio Persona_8
di prevenzione e protezione, preposto, e responsabile Persona_3 CP_8
del servizio di gestione infrastrutture per le Acque del Dipartimento ( atti del procedimento R.G. 618/21 - Tribunale di Agrigento, II Sezione Penale).
Siffatte valutazioni, all'esito della istruttoria svolta nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, sul rilievo che, secondo il consolidato in-
- 23 - segnamento della Suprema Corte, la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è una re- sponsabilità colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predispo- sizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta.
In tale stato di cose, non può ravvisarsi alcun concorso colposo del lavora- tore, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte («Il datore di lavoro accusato di essere responsabile di un infortunio occorso a un proprio lavoratore non può invocarne il concorso di colpa laddove l'evento sia frutto di omissioni e violazioni delle norme antinfortunistiche che egli, in quanto titolare della posizione di garanzia, avrebbe dovuto osservare o far rispettare (Cass. n.
9455/23 del 7 marzo 2023) secondo un costante orientamento, secondo il quale “non vale a escludere la responsabilità del titolare della posizione di ga- ranzia il comportamento negligente del lavoratore in-fortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutraliz- zare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”
(Cass. n. 7364/2014 relativa a una fattispecie di lesioni “da caduta” riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, rispetto alla quale la
Suprema Corte aveva ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura, un “trabattello”, nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei ti- ranti di sicurezza).
Ed invero, secondo il Supremo Collegio, “Non è configurabile, in altri termi- ni, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavo- ro o da chi debba provvedervi presenti delle evidenti criticità, atteso che le di-
- 24 - sposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli”.
In conclusione, nella fattispecie in esame, parte attrice ha ottemperato all'onere probatorio relativo all'accertamento, incidenter tantum, dell'effettiva sussistenza del reato di cui all'art. 589 c.p., in tutti i suoi elementi costituti- vi, sia di natura oggettiva (con particolare riferimento al nesso causale tra il decesso del e l'attività lavorativa svolta) che di natura soggettiva CP_4
(cfr., sul punto, Cass. pen. n. 43966/2009: “In tema di reato colposo,
l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto del- la regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio)”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria di parte attrice deve ritenersi fondata.
Passando al quantum della pretesa, va osservato che parte attrice ha, in primo luogo, domandato il risarcimento del danno parentale, inteso quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali patite in conseguenza del- la perdita del congiunto, deducendo che la scomparsa di Persona_20
[..
in circostanze così tragiche, aveva lasciato un vuoto enorme nei suoi fami- liari.
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto
- 25 - ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, ri- conoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n.
28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presun- zioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conse- guenza che – per comune esperienza – è connaturale all'essere umano (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre
2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conse- guenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non pa- trimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Nessuna presunzione può tuttavia essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della reci-
- 26 - sione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs.
209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valuta- zione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la di- mostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie)
o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni este- riori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
In difetto di prova alcuna, nulla può essere riconosciuto agli attori a tale titolo.
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rappor- to parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si fa- ceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il dan- no morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costitu- zionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di af- flizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illeci- to, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento
(S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarci- mento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del
- 27 - pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, di- versamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre
2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno e del- la unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liqui- dazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la soffe- renza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da
SS.UU. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen- te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972).
- 28 - Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto- nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu-
- 29 - cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di cri- teri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una re- gola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardiz- zati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circo- stanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14).
Successivamente, tuttavia, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età
- 30 - del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005).
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parenta- le, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso, la qualità e l'intensità della specifica rela- zione affettiva perduta, della allegazione di rapporti di convivenza con il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato:
1. , moglie del de cuius, valore del punto base euro Parte_1
3.911,00, punti in base all'età del congiunto 20, punti in base all'età della vittima 18, punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 81, importo del risarci- mento euro 316.791,00
2. , figlia del de cuius, valore del punto base euro Parte_2
3.911,00, punti in base all'età del congiunto 24, punti in base all'età della vittima 18, punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 85, importo del risarci-
- 31 - mento euro 332.435,00;
3. , figlio del de cuius, valore del punto base euro Parte_3
3.911,00, punti in base all'età del congiunto 24, punti in base all'età della vittima 18, punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 85, importo del risarci- mento euro 332.435,00;
4. , madre del de cuius, valore del punto base euro Parte_8
3.911,00, punti in base all'età del congiunto 12, punti in base all'età della vittima 18, punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 70, importo del risarci- mento euro € 273.770,00
5. fratello del de cuius, valore del punto base euro Parte_5
1.698,00, punti in base all'età del congiunto 12, punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali ricono- sciuti 48, importo del risarcimento euro 81.504,00;
6. , sorella del de cuius, valore del punto base euro Parte_6
1.698,00, punti in base all'età del congiunto 14, punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15; punti totali ricono- sciuti 50, importo del risarcimento euro 84.900,00;
7. , fratello del de cuius, valore del punto base euro Parte_7
1.698,00, punti in base all'età del congiunto 12, punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali ricono-
- 32 - sciuti 48, importo del risarcimento euro 81.504,00.
Ai danneggiati va, altresì, riconosciuta la giusta compensazione dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione del diritto tutelato e la sua liqui- dazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, possono infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifi- che indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il da- naro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato tali interessi, cosiddetti compensa- tivi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della supre- ma Corte n.1712/95 (conformi fra le tante Cass. 3666/96; 8459/96;
2745/97; 492/01; 18445/05).
Rispetto alle voci di danno non patrimoniale, liquidate in valori attuali, nell'effettuare il relativo calcolo, occorre dunque procedere alla preventiva devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale si da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno mede-simo e procedere poi alla successiva rivalutazione si dà conteggiare gli interessi sul- le somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazio- ne, con cadenza annuale alla stregua delle variazioni degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivaluta- zione.
- 33 - Viceversa, si ritiene non possa trovare accoglimento la domanda di appli- cazione del saggio degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
Sebbene sulla questione debba evidenziarsi l'insorgenza di contrasti giuri- sprudenziali, non risolte a seguito del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, va osservato che, in un primo momento, la Corte aveva offerto una interpreta- zione del dato normativo di segno ampiamente restrittivo e, muovendo dal dato testuale della norma, ossia dell'inciso con cui si apre il quarto comma dell'art. 1284 c.c., «se le parti non ne hanno determinato la misura», aveva af- fermato che il quarto comma può trovare applicazione solo alle obbligazioni pecuniarie di fonte negoziale (v. Cass.9 maggio 2022, n. 14512; Cass. 14 maggio 2021, n. 13145; Cass. 12 novembre 2019, n. 29212; Cass. 25 marzo
2019, n. 8289; Cass. 21 marzo 2019, n. 8050; Cass. 7 novembre 2018, n.
28409).
Secondo questo orientamento, dunque, il tasso c.d. “maggiorato” ex art. 1284, comma 4, c.c. non può essere applicato alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, - in quanto per esse non è certo ipotizzabile, neppure in via astratta, un accordo delle parti sulla determinazione del saggio da applicare
– e, pertanto, le obbligazioni ex delicto restano soggette al tasso di cui al pri- mo comma dell'art. 1284 c.c.
Secondo un diverso orientamento, invece, «Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere impera- tivo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'appli- cazione» (Cass. 3 gennaio 2023, n. 61).
- 34 - Tuttavia, è la stessa Corte che, nella medesima sentenza, ha affermato che
“sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistemati- ca, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale na- tura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità più sopra richiamati…”.
Orbene, deve ritenersi che la norma, avendo funzione deflattiva del con- tenzioso e realizzando un effetto coercitivo indiretto rivolto a favorire l'adempimento spontaneo del debitore, non possa trovare applicazione al di fuori dei casi in cui il credito sia liquido o di facile e pronta liquidazione e, quindi, il debitore sia in grado, prima del giudizio, di sapere quanto deve pa- gare.
Vanno, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione i crediti pecuniari di
[...]
e a determinazione giudiziale, come il risarcimento del danno CP_19
aquiliano, rispetto ai quali è la sentenza del giudice ad accertare la sussi- stenza dei presupposti di rilevanza del danno, condannando al pagamento di una somma di danaro a titolo di riparazione del pregiudizio cagionato.
Operati i conteggi, pertanto, spettano a euro 350.409,35, Parte_1
a euro 367.713,54, a euro Parte_2 Parte_3
367.713,54, a euro 302.822,91, a euro Parte_8 Parte_5
90.153,32 a euro 93.909,73 ed a Parte_6 Parte_20
[...
euro 90.153,32.
Su tali importi decorreranno interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Danno patrimoniale jure proprio.
Ai superstiti va, inoltre, risarcito il danno patrimoniale emergente rappre- sentato dalle spese funebri e di sepoltura documentate (all. 37) pari ad €
- 35 - 4500,00, detratto quanto riconosciuto per tale voce dall'Inail pari ad €.
2.136,50 (cfr. certificazione Inail sub doc 31) e, quindi, € 2.363,50.
Gli attori hanno chiesto, sempre a titolo di danno patrimoniale emergente, il pagamento di quanto versato alla Giesse S.r.l. per l'attività stragiudiziale svolta dalla a loro favore e ne hanno invocato una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. mancando allo stato una fatturazione da parte della società.
La domanda non può trovare accoglimento, non risultando documentati né pagamenti, né fatture, evincendosi invece dal mandato sottoscritto tra le parti che il compenso non sarebbe stato dovuto ove la mandataria, che in sede stragiudiziale non ha procurato neppure un acconto, non avesse otte- nuto alcun risarcimento (doc. 25).
Parte attrice ha chiesto ,poi, il ristoro del danno patrimoniale da lucro ces- sante per la perdita della contribuzione economica che Controparte_4
avrebbe apportato in favore della moglie, dei figli e della madre nell'arco tem- porale di aspettativa di vita.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cas- sazione, “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti nor- mativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rappor- to economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particola- re dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in rela-
- 36 - zione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (Cass. S.U.
n. 12564/18; Cass. n. 18490/06, n. 12124/03).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il danno patrimoniale già verificatosi al momento della decisione con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, invece, assume natura di danno emergente sicché, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio della capitalizzazione soltanto in ordine al danno succes- sivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con ri- guardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve ope- rarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi (Cass. n.
10321/18).
In sintesi, la liquidazione di tale danno va effettuata in via necessariamen- te equitativa (Cass. n. 29830/18), dapprima sommando e rivalutando i red- diti già perduti per il decesso della vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione (trattandosi di danno già verificato), nonché, per il periodo successivo, attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, molti- plicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizza- zione tenendo conto dell'età della vittima e dei superstiti al tempo della liqui- dazione (Cass. n. 9048/18).
Nella determinazione di tale pregiudizio occorre adottare un metodo di cal- colo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il dan- no futuro subito dai congiunti, sulla base della detrazione, dal reddito stes-
- 37 - so, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta “quota sibi”, ossia della parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, quota che può legitti- mamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni (Cass. n. 10853/12, n. 4186/04, n.
12020/95).
Ebbene, nella specie, percepiva un importo mensile Controparte_4
medio netto pari ad euro 1.500,00 circa (cfr. busta paga settembre 2017 doc.
n. 11).
Può, con rilevante grado di probabilità, ritenersi che Controparte_4
provvedesse ed avrebbe provveduto, in maniera costante e durevole, all'elargizione di contributi per la vita familiare e, dunque, anche per le esi- genze quotidiane del coniuge e dell'anziana madre.
Quanto ai figli, invece, deve notarsi che entrambi, alla data del decesso del genitore, avevano raggiunto un'età in cui si suppone che sarebbero comun- que cessate le elargizioni economiche da parte del padre.
Orbene, può presumersi che almeno € 700,00 mensili (quota utile) sareb- bero stati destinati alle esigenze familiari, con “quota sibi” pari a € 800.000, sicché in un anno il contributo netto sarebbe stato di € 9.100,00 (€700,00 x
13 mensilità) a decorrere dal novembre 2017 fino al raggiungimento dell'età pensionabile di 67 anni (12 anni).
In base all'età dell'attore alla data del sinistro (55 anni compiuti) e al nu- mero di anni di perdita del reddito dal sinistro fino all'età pensionabile con- siderata in anni 67 (n. 12 anni), si applica il coefficiente del 21,86, per il quale va moltiplicato il contributo di € 9.100,00 e si ottiene così la somma di
€ 198.926,00 che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) della rendita dal sinistro all'età pensionabile.
Tuttavia, deve osservarsi che l'Inail ha corrisposto ai congiunti in possesso
- 38 - dei requisiti di legge una rendita parametrata al reddito del de cuius che, come noto, ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume (juris et de jure) che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavo- ratore deceduto apportava alla propria famiglia.
La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare il medesimo pregiudizio pa- trimoniale e va detratta dal danno sopra liquidato del quale, tuttavia, è di gran lunga superiore.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo in questa sede.
Spese di lite.
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della convenuta soccombente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dall'art. 4 DM 55/2014 orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella n. 2 per le cause di valore indeterminabile fino ad € 260.000,00 relativamente a tutte le fasi di studio e introduttiva con l'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ri- tenersi “identiche in fatto ed in diritto” con distrazione in favore del procura- tore antistatario.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nell' Controparte_3
la parte nei cui confronti deve essere recuperata
[...]
l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
- 39 - provvedendo sulle domande proposte da , Parte_1 Parte_21
, , ,
[...] Parte_3 Parte_8 Parte_5 [...]
e nei confronti dell' Parte_22 Parte_7 [...]
, così decide: Controparte_3
condanna l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Uti- lità della Regione Sicilia a pagare, a titolo di danno non patrimoniale, a
[...]
euro 350.409,35, a euro 367.713,54, a Parte_23 Parte_2
euro 367.713,54, a euro 302.822,91, a Parte_3 Parte_8
euro 90.153,32 a euro Parte_5 Parte_6
93.909,73 ed a euro 90.153,32, oltre interessi legali Parte_7
dalla decisione al soddisfo;
condanna, inoltre, l' Controparte_3
a pagare a parte attrice, € 2.363,50, ol-
[...]
tre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere alle attrici le spese del giudizio e le li- quida in complessivi € 27.641,88 per compensi, oltre C.U., marca, I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi con distrazione in favore del procuratore antistatario;
indica nell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utili- tà della , la parte obbligata al risarcimento del danno derivan- Controparte_3
te da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 18/07/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 40 -
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17443 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata ad [...], in data [...] (C.F. Parte_1
); , nata ad Agrigento (AG), in [...]- C.F._1 Parte_2
ta 05/10/1992 (C.F. ); , nato ad C.F._2 Parte_3
Agrigento (AG), in data 07/03/1988 (C.F. ; C.F._3 Parte_4
, nata a [...], in data [...] (C.F. );
[...] C.F._4
nato a [...], in data [...] (C.F. Parte_5
); , nata a Favara (AG), in [...] C.F._5 Parte_6
22/07/1969 (C.F. , nato a [...]- C.F._6 Parte_7
lermo (PA), in data 31/10/1958 (C.F. ), tutti elettiva- C.F._7
mente domiciliati in Treviso, Viale Felissent n. 86/O, presso lo studio dell'Avv. Zara Daniela, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dell' pro tempore,
[...] P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, domicilia ex le- ge;
– parte convenuta –
OGGETTO: Morte. CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 24/03/2025, svolta in modalità
c.d. cartolare, le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 14/11/2019 depositato presso il Tribu- nale di Palermo, Sezione Lavoro, , , Parte_1 Parte_2
, , Parte_3 Parte_8 Parte_5 Parte_9
e hanno convenuto in giudizio l'
[...] Parte_7 [...]
al Controparte_3
fine di ottenere, previo accertamento della responsabilità dell'Ente convenuto quale datore di lavoro del loro congiunto e, incidental- Controparte_4
mente, del delitto di omicidio colposo, il risarcimento di tutti i danni patri- moniali e non patrimoniali, jure proprio e jure haereditario, subiti e subendi dai medesimi a seguito dell'infortunio sul lavoro subito dal congiunto in data
09/10/2017 ed esitato nel suo decesso.
A tal fine hanno dedotto che in data 09/10/2017 si Controparte_4
trovava in Naro (AG), nella contrada omonima, presso la diga “Furore”, per espletare la sua attività lavorativa alle dipendenze della , Di- Controparte_3
partimento dell'Acqua e dei Rifiuti e, più in particolare, presso il Servizio
“Gestione Infrastrutture per le Acque”, dovendo effettuare dei lavori di manu- tenzione straordinaria riguardanti il locale denominato “Pozzo paratoie”, po- sto sotto il calice della diga ad una profondità di circa 30 metri.
Gli attori hanno dedotto che i lavori erano diretti da il Persona_1
quale aveva disposto il servizio oralmente agli altri due operai.
, dopo aver terminato il turno di lavoro notturno, pro- Controparte_4
babilmente per l'urgenza di finire i lavori prima della visita ispettiva alla diga che era stata programmata di lì a pochi giorni, era ridisceso con i colleghi nel
- 2 - per svolgere ulteriore attività lavorativa straordinaria. Parte_10
Poco dopo le 8:00, e erano stati ritro- Controparte_4 Persona_1
vati cadaveri in fondo al pozzo paratoie unitamente al cestello metallico del montacarichi, la cui catena, che avrebbe dovuto sorreggerlo, si era spezzata.
Era stato allertato il servizio 118 ed era intervenuto l'elisoccorso, i Carabi- nieri di Naro e i Vigili del Fuoco di Agrigento, i quali ultimi avevano recupera- to i corpi dei lavoratori e constato il loro decesso.
I Carabinieri della Stazione di Naro, allertati verso le ore 9.40 del duplice mortale infortunio, dopo essersi recati sul posto, avevano ricostruito la di- namica dell'incidente, presumendo che i due lavoratori fossero entrati nel cestello metallico ed avessero iniziato la discesa aiutati dal terzo collega il quale, rimasto all'ingresso della torretta montacarichi, aveva Per_2
azionato il telecomando del montacarichi stesso per dare inizio alla discesa.
Purtroppo, subito dopo, la catena che sorreggeva il cestello con a bordo i due lavoratori si era spezzata, facendo precipitare nel vuoto Parte_11
e , causandone la morte.
[...] Persona_1
Intorno alle le ore 12.00, erano giunti sui luoghi anche gli agenti del Di- partimento di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' di CP_5
Agrigento, i quali avevano richiesto ai responsabili - preposto arch. Per_3
e responsabile delle opere a valle ing. - la docu-
[...] Persona_4
mentazione necessaria, accertando che i medesimi: “riferivano di non esserne in possesso, anche se ne avevano l'obbligo di legge, la stessa si trovava pres- so il Dipartimento delle Acque e dei Rifiuti di Palermo e che sul posto avevano solo uno stralcio del D.V.R. e dei documenti riguardanti un collaudo della diga”
(doc 12a e doc 12b).
Nell'impossibilità di ottenere la documentazione, gli agenti ne avevano fat- to formale richiesta senza ottenere poi, nonostante il decreto di perquisizio-
- 3 - ne, alcun documento inerente all'idoneità statica delle opere metalliche e in particolare della passerella metallica di accesso alla struttura del calice;
delle passerelle di accesso al pozzo paratoie e delle passerelle di accesso a tutte le scale metalliche di accesso alla base del pozzo paratoie (doc 12c).
In data 10/10/2017, gli Agenti avevano accertato, altresì, che: “la catena del montacarichi erano completamente a secco, cioè non lubrificata ne tanto- meno ingrassata. Lo stesso raccoglitore della catena era quasi del tutto arrug- ginito. Aperta la botola del montacarichi, si nota la pericolosità di caduta dall'alto poiché il bordo della botola non è protetto da alcun parapetto con ar- resto al piede. Scendendo dalla scala per accedere sul fondo del pozzo, si nota una carenza eccessiva di illuminazione artificiale. La scala per accedere è quasi buia. Sul fondo del pozzo si notano i luoghi dove si stavano effettuando i lavori di manutenzione, le attrezzature di lavoro, compressore d'aria, bidone aspiratutto, flex e molette per smerigliare e altra attrezzatura minuta, nonché il cestello metallico che sembra essere costruito artigianalmente, privo di ogni segno di identificazione. Allo stesso era ancora agganciata parte della catena di ferro per una lunghezza di mt. 4,70. L'ultimo anello della catena risultava integro. Si misurava la maglia della catena che risultava essere cm 5x3,5 e di spessore cm1, mentre il cestello risultava essere cm 82x102 e di altezza cm
114” (vd. Relazione di Servizio degli agenti Spisal dott. e Persona_5
Per. Chim. : doc 13). Persona_6
Gli operai avevano confermato l'esistenza di problemi di illuminazione ed aerazione della scala di accesso al pozzo (vd. sommarie informazioni assunte dall'Uff. di P.G. in data 13.12.2017: doc 15). Per_7
In data 09/10/2017, aveva confessato di aver azio- Controparte_6
nato il telecomando del cestello per la discesa dei colleghi (vd. sommarie in- formazioni rese agli agenti doc 14). Tes_1
- 4 - Alla luce della Relazione Interna del Dipartimento sul sinistro, era emerso che dovevano essere effettuati dei lavori anche sulla scala che, a detta dei re- sponsabili, i lavoratori avrebbero dovuto utilizzare per scendere in fondo al pozzo paratoie, il che lasciava presumere che lo stato della stessa non fosse tale da permetterne l'utilizzo (vd. pagg. 9 e 17 del file esecuzione sequestro probatorio e Relazione Interna Dipartimento sul sinistro: doc 17).
Nel corso delle indagini penali, il P.M. aveva disposto consulenza tecnica sulle cause del gravissimo duplice infortunio mortale e nella relativa perizia,
i consulenti incaricati avevano dato conto che, nonostante la richiesta dei documenti di statica della passerella di accesso al calice, della passerella di accesso al pozzo paratoie e della scala di accesso al pozzo paratoie, tale do- cumentazione non era stata fornita dall'ente gestore.
I periti avevano concluso affermando:
1. La generale mancanza di manu- tenzione del paranco e delle attrezzature accessorie;
2. La non corretta in- stallazione e non corretto impiego del paranco in riferimento all'errato angolo di imbocco della catena stessa;
3. La completa assenza di lubrificazione della catena che aveva causato “un inserimento non regolare di un anello della ca- tena che ha dato luogo all'incastro ed al successivo inceppamento all'interno del vano della noce di carico”.
4. La mancata manutenzione e verifica delle condizioni di funzionamento ed efficienza del freno e della frizione del paran- co che aveva “impedito l'entrata in funzione dei sistemi di protezione, si è avu- to un aumento della coppia meccanica trasferita all'anello incastrato con supe- ramento dei carichi limite che ha dato luogo alla rottura”.
5. Il DVR della diga presentava una non corretta e contraddittoria analisi del rischio sia in ordine all'attrezzatura di sollevamento (non considerata), sia alle lavorazioni da ef- fettuarsi in fondo al pozzo paratoie (luogo non considerato confinato);
6. La completa mancanza di formazione ed informazione ai lavoratori sia del ri-
- 5 - schio che del corretto utilizzo del paranco.
Essendo stata da essi accertata la necessità dell'attrezzatura di solleva- mento per effettuate le lavorazioni previste nel pozzo paratoie dallo stesso
DVR, sarebbe stata anche “necessaria una valutazione del rischio connesso all'utilizzo della attrezzatura di sollevamento, una corretta installazione ed una puntuale manutenzione della stessa, nonché l'obbligo di fornire ai lavora- tori tutta la formazione e le informazioni necessarie per un corretto utilizzo”; il tutto poi con particolare riguardo al fatto che si trattava di apparecchio di sollevamento utilizzato in luogo confinato (artt.66, 71 e 121 D.Lgs. 81/08,
D.M. 11.04.201 e D.P.R. 177/2011 (vd. pagg. 23 e 24 perizia: doc 18).
A seguito degli accertamenti effettuati, l' aveva accer- Controparte_7
tato che: “gli infortuni mortali ai lavoratori e Persona_1 Parte_11
potevano essere evitati: - se il datore di lavoro;
- se il
[...] Parte_12
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Persona_8
; - se i Dirigenti: ing , ing. e Ing.
[...] Persona_9 CP_8 [...]
;
1. non avessero messo a disposizione dei lavoratori attrez- Persona_10
zatura non idonea ai fini della salute e sicurezza. Più precisamente, hanno da- to in uso un montacarichi a catena della portata di Kg.2000 ed anno di fabbri- cazione 2005, installato nel torrino paratoie, senza che allo stesso fosse stata effettuata la prima verifica di installazione per conto dell'INAIL, né le successi- ve verifiche periodiche effettuate dall'ASL o da enti privati.
2. se avessero im- pedito che le attrezzature di lavoro fossero utilizzate per operazioni per le quali non sono adatte, come indicato nell'allegato VI al punto 3.1.4 del D.Lgs.
n.81/08. Il montacarichi veniva adoperato da alcuni lavoratori come ascensore per persone.
3. se avessero preso le misure necessarie affinchè le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantire nel tem- po la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare la catena del monta-
- 6 - carichi non era mai stata lubrificata e/o ingrassata al fine di garantire in sicu- rezza il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura. La catena veniva raccolta in un mezzo barile metallico ormai corroso negli anni dalla ruggine.
4. per non aver indicato con apposita segnaletica di sicurezza le situazioni di rischio, di pericolo e di divieto considerate negli allegati del D.lgs. 81/08 da ALLEGATO
XXIV a ALLEGATO XXXII. In particolare nel torrino pozzo paratoie non era sta- ta affissa la segnaletica indicante il divieto d'uso, per ogni tipo di attività, del montacarichi presente in quel luogo di lavoro” (vd. Rapporto Spisal del
01.032018 e informativa finale C.C. del 08.04.2018: doc 19).
L'ispettorato del lavoro aveva, quindi, ravvisato nei confronti di tali sogget- ti la violazione della normativa antinfortunistica e, segnatamente, degli art. 70 comma 1, art. 71 comma 3 e comma 4 e art. 163 del D.lgs. 81/2008, ac- certando, altresì, che: “Ai soggetti responsabili sopra indicati, si aggiungono altri soggetti responsabili: - se il Preposto, Arch. avesse sovrinteso Persona_3
e vigilato per l'osservanza da parte dei singoli lavoratori sugli obblighi di legge riguardanti la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, do- veva vigilare affinchè i lavoratori non adoperassero il montacarichi come ascensore, montato su uno dei torrini del pozzo paratoie; - se il lavoratore, Sig.
non avesse di propria iniziativa e senza avere competen- Controparte_6
za in materia, azionato il montacarichi per far scendere i colleghi sul fondo del pozzo delle paratoie, mediante la pulsantiera collegata allo stesso montacari- chi, compromettendo con questa azione la loro sicurezza” (vd. Rapporto Spisal
1.3.2018: doc 19).
Nei confronti di tali soggetti l' aveva, quindi, ravvisato la viola- CP_7
zione della normativa antinfortunistica e, segnatamente, degli art. 19 comma
1 lettera a) e art. 20 comma 2 lett. g) del D.lgs. 81/2008.
Era stato accertato che svolgeva il Persona_8
- 7 - ruolo di R.S.P.P. senza aver conseguito al momento della nomina i necessari aggiornamenti formativi previsti dalla normativa vigente in materia.
Gli Agenti avevano precisato che l'utilizzo del montacarichi per lo sposta- mento di materiali e attrezzature, escluso in maniera categorica dai respon- sabili , e , era stato smentito dalle testimonianze rese CP_8 Per_4 Per_3
dai lavoratori , , e che Parte_13 Per_11 Per_12 Pt_14 Parte_15
“hanno indicato precise circostanze nelle quali e hanno di- Per_3 Per_4
sposto loro di portare in galleria materiali ed attrezzature utilizzando il monta- carichi de quo” (vd. sub doc 19).
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento aveva dispo- sto in data 03/08/2018 una nuova iscrizione a carico di Parte_12
per l'opportunità di procedere in via separata nei suoi confronti (doc 22) e in data 19/10/2018 aveva disposto l'archiviazione del procedimento a suo cari- co (doc 23).
A seguito della conclusione delle indagini preliminari, il P.M. aveva dispo- sto in data 16/10/2018 la notifica del relativo avviso ex art. 415 bis c.p.p. nei confronti di: Ing. , Ing. Ing. , Ing. , Per_4 Per_9 CP_8 Persona_8
Arch. e Sig. (doc 24a) e, successivamente, aveva presentato Per_3 Per_2
richiesta di rinvio a giudizio alla quale era conseguita la fissazione dell'udienza preliminare per il giorno 26/11/2019 (doc 24b).
I congiunti del lavoratore hanno precisato di avere incaricato la Giesse
S.r.l. di Belluno della gestione stragiudiziale della vertenza, con invio alla Re- gione Sicilia Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti di pec in data 14/02/2019
e in data 09/05/2019 (doc 26) e all'Inail di pec in data 09/05/2019 e in data
29/05/2019 (doc 27).
Non essendo stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della ver- tenza - non avendo la e lo specifico Assessorato coinvolto dato Controparte_3
- 8 - neppure riscontro alla richiesta inviata - erano stati costretti ad adire l'Autorità Giudiziaria al fine di veder accertata la responsabilità del datore di lavoro e dei suoi preposti nella causazione del mortale infortunio, per viola- zione della normativa antinfortunistica di settore, dell'art.2087 c.c., nonché degli artt. 2043, 1228, 2049, 2050 e 2051 c.c., nonché ex art. 41 Cost., con conseguente sua condanna al pagamento dei danni da essi subiti e subendi.
Con memoria difensiva depositata in data 28/10/2021 si era costituito in giudizio l' convenuto, chiedendo in “via preliminare, disporre la CP_1
conversione del rito, in ossequio al disposto di cui all'art. 427 c.p.c.; Nel merito, rigettare le avverse richieste risarcitorie, stante l'interruzione del nesso causa- le per le ragioni esposte al paragrafo II della presente memoria;
In subordine, escludere o ridurre nel quantum le avverse richieste risarcitorie, evitando ogni forma di duplicazione di pagamento, per le ragioni di cui al paragrafo III della presente memoria;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite”.
Alla prima udienza del 16/11/2021 il Giudice del Lavoro aveva disposto la separazione delle domande formulate dagli eredi nei confronti dell'Assessorato resistente jure proprio da quelle formulate jure successionis, mandando al Presidente della sezione lavoro per le sue determinazioni.
Con provvedimento del 30/11/2021, il Presidente della Sezione Lavoro aveva trasmesso il fascicolo al Presidente del Tribunale per i provvedimenti relativi al mutamento del rito ed all'assegnazione alla Sezione e al Giudice competente e, con provvedimento del 03/12/2021, il Presidente del Tribuna- le di Palermo, aveva assegnato il procedimento alla Sezione Terza Civile con termine di 30 giorni per la riassunzione.
Con comparsa notificata in data 30/12/2021 gli attori hanno riassunto il giudizio nei confronti dell' Controparte_1
ed hanno, quindi, concluso chiedendo al
[...] Controparte_3
- 9 - Tribunale di «accertata e dichiarata, per le condotte descritte nelle premesse, la responsabilità extracontrattuale dell'
[...]
Controparte_9
DEL MINI-
[...]
STRO PRO TEMPORE, presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo in Via Valerio
Villareale n.6 (90141-PA), nella causazione dell'infortunio mortale subito da
in data 09.10.2017, per non aver osservato o fatto osser- Controparte_4
vare la normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adotta- to tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c., nonché ex artt. 1228, 2043,
2049, 2050, 2051 e 2059 c.c.; accertato inoltre, incidentalmente, anche il delit- to di omicidio colposo perpetrato nei confronti di dal pro- Controparte_4
prio datore di lavoro dei Servizi di Pub- Controparte_1
blica Utilita' di Sicilia - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, tramite i propri preposti e dipendenti e/o , Parte_12 Controparte_10 Persona_4
, ,
[...] Persona_9 CP_8 Persona_3 Controparte_11
e conseguentemente, condannarsi
[...] Controparte_6
l' Controparte_12
Persona del Ministro Pro
[...]
Tempore, a risarcire gli attori di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ju- re proprio, subiti e subendi ut supra delineati, così come risulteranno quantifi- cati in via equitativa dal Giudice a seguito dell'istruttoria (detratto dal danno patrimoniale quanto percepito e percipiendo da Inail per tale voce di danno), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi per il mancato godimento del- la somma determinati secondo il criterio indicato in premesse o in subordine secondo il criterio indicato dall'art.1284 c.c., 4 comma, introdotto con d.l.
n.132/2014, convertito in L.162/2014. Spese di lite interamente rifuse e con distrazione delle medesime a favore del procuratore antistatario avv. Daniela
- 10 - Zara».
Con comparsa depositata in data 14/03/2022 si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha contestato la fondatezza della domanda ed escluso profili
[...]
di colpa nell'operato del proprio personale, sostenendo che per raggiungere il pozzo paratoie, in cui dovevano effettuarsi le lavorazioni, gli addetti avrebbe- ro dovuto utilizzare le scale in metallo ubicate nella stessa struttura del poz- zo e che il montacarichi presente nella struttura, opera accessoria a corredo
Contr dell'impianto trasferito dai precedenti gestori ( poi e infine al Di- CP_14
partimento Acqua e Rifiuti), originariamente destinato alla movimentazione di materiale e apparecchiature, era stato da sempre interdetto a tutto il per- sonale per qualsiasi operazione ed il personale istruito ed edotto circa il suo non utilizzo, sia dal preposto che dall'ingegnere responsabile.
L'Assessorato ha dedotto che dalle indagini era emerso con chiarezza che tutti gli operai erano pienamente a conoscenza dell'interdizione dello stru- mento al trasporto di persone ed ha richiamato il contenuto delle dichiara- zioni rese dal Sig. (All. 3), dal Sig. Controparte_15 Persona_13
(All. 4), dal Sig. (All. 6), dal sig. (All. 7), Parte_16 CP_16
dal sig. e dal sig. . Parte_17 Controparte_6
Alla luce di ciò, l'Ente ha rilevato che i due operai, per ragioni sconosciute, avevano attivato indebitamente ed arbitrariamente il montacarichi, interdet- to al trasporto di persone, anziché ricorrere alle scale per raggiungere il poz- zo paratoie ed ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di «Nel merito, ri- gettare le avverse richieste risarcitorie, stante l'interruzione del nesso causale per le ragioni esposte al paragrafo I della presente comparsa di risposta;
- In subordine, escludere o ridurre nel quantum le avverse richieste risarcitorie, evitando ogni forma di duplicazione di pagamento, per le ragioni di cui al pa-
- 11 - ragrafo II della presente comparsa;
- In ogni caso, con vittoria di spese e com- pensi di lite».
Istruita mediante prova testimoniale ed acquisizione documentale, la cau- sa è stata assunta in decisione con provvedimento del 25/03/2025 reso all'esito dell'udienza svolta in modalità c.d. cartolare del 24/03/2025 previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, deve a questo punto respingersi l'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale effettuata da par- te attrice con nota di deposito del 20/12/2024, giusta istanza del
25/11/2024.
Trattasi, invero, dei verbali delle deposizioni testimoniali assunte in data
26/06/23, 23/10/23, 19/02/24, 11/03/24, 13/05/24, 08/07/24 e
14/10/24 nel procedimento penale n.3007/2019 R.G. GIP e n.4407/2017
R.G.N.R. avanti il Tribunale di Agrigento.
Parte convenuta ha eccepito la tardività del deposito in quanto la
contro
- parte avrebbe dovuto formulare l'istanza alla prima udienza utile rispetto al- la formazione di tali documenti.
Orbene, non è in discussione l'ammissibilità della produzione di documen- ti sopravvenuti al formarsi delle preclusioni istruttorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in virtù del principio secondo cui la circostanza che un do- cumento, o qualsiasi altra fonte di prova, sia venuto ad esistenza dopo il ma- turare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario quanto in quello lavoristico - locatizio) legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel docu- mento agli atti costituisce di per se una implicita richiesta di rimessione in termini (Cass. n. 25631/2018; Cass. n. 5465/2006, n. 11922/2006), né che
- 12 - tali documenti si siano formati dopo la scadenza dei termini ex art. 183
c.p.c. ma l'Assessorato ha dedotto che parte attrice avrebbe dovuto formula- re l'istanza alla prima udienza utile rispetto alla formazione di tali documen- ti.
Non vi è, tuttavia, alcuna disposizione che imponga il deposito del docu- mento ad una certa udienza immediatamente successiva al suo formarsi;
il limite ultimo di tale produzione è da ritenersi evidentemente dato dall'udien- za di precisazione delle conclusioni (argomentando per esempio da Cass. n.
25665/2014), risolvendosi, una diversa interpretazione, in una soluzione ec- cessivamente formalistica, non motivata neanche dalla necessità di sanzio- nare un'eventuale negligenza nel deposito.
Tali documenti risultano quindi pienamente ammissibili e valutabili.
Passando all'esame del merito, in punto di diritto, giova, anzitutto, osser- vare che la domanda di risarcimento dei danni conseguenti alla perdita del rapporto parentale, proposta iure proprio dai congiunti del lavoratore, quali soggetti estranei al rapporto di lavoro, anche se la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro verso il dipen- dente, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., sicché non è soggetta al regime probatorio proprio della responsabilità ex art. 2087 c.c., né la circostanza che l'azione aquiliana, og- getto del giudizio, individui il nucleo dell'elemento soggettivo del convenuto in una "porzione" di un'azione contrattuale, soggetta a regole probatorie dif- ferenti, sposta il relativo onere ex art. 2697 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 2/2020), rappresentando il rapporto di lavoro la mera occasione della responsabilità, oggetto dell'accertamento (Cass. civ. n. 22333/2007).
Ora, è noto che “in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ci- vile ai sensi dell'art. 2043 c.c., la parte danneggiata ha l'onere della prova de-
- 13 - gli elementi costitutivi di tale fatto, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. civ. n. 390/2008).
Come affermato dalla Corte di Cassazione, ai fini del risarcimento del danno, il giudice civile, allorquando non sia vincolato dal giudicato penale di condanna ai sensi dell'art. 651 c.p.p., è tenuto ad accertare incidenter tan- tum l'effettiva sussistenza del reato, in tutti i suoi elementi costitutivi, inclu- so l'elemento soggettivo (pur non ostando al risarcimento il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato); ne consegue che non è sufficiente alla parte attrice, che si affermi danneggiata dall'altrui fatto illecito costituente reato, la mera allegazione del fatto, ma è necessario che la parte stessa ne fornisca la prova, documentale nel caso di cui all'art. 651 c.p.p. o soltanto orale, nei casi in cui il reato si sia estinto per una delle cause previste dalla legge, o non si sia proceduto per difetto di que- rela o di imputabilità, prova che dovrà essere valutata dal giudice civile al fi- ne dell'accertamento soltanto incidentale della sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (così Cass. civ. n. 13972/2005).
Facendo applicazione degli anzidetti principi alla vicenda in esame, vale osservare che è pacifico ed emerge dalle risultanze istruttorie acquisite che il in data 09/10/2017 sia deceduto in Naro (AG), nella Controparte_4
contrada omonima, presso la diga “Furore”, laddove si trovava per espletare la sua attività lavorativa alle dipendenze della Regione Sicilia, Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti.
A fondamento delle istanze risarcitorie di parte attrice pone l'argomentazione per cui, in relazione al decesso di sa- Controparte_4
rebbe configurabile il reato di omicidio colposo da ascrivere al datore di lavo-
- 14 - ro, per non aver osservato o fatto osservare la normativa antinfortunistica di settore e comunque per non aver adottato tutte le cautele necessarie ex art. 2087 c.c.
Più precisamente, secondo la prospettazione attorea, era stato messo a di- sposizione dei lavoratori un montacarichi a catena della portata di kg. 2000
e anno di fabbricazione 2005, installato nel torrino delle paratoie, senza che ne fosse stata prima verificata l'idonea installazione, senza che fossero state poi disposte le successive doverose verifiche periodiche e adeguata attività di manutenzione e senza che ne fosse impedito l'utilizzo da parte dei lavoratori come ascensore, mediante segnaletica di sicurezza del rischio e relativo di- vieto.
I lavoratori addetti, inoltre, non avevano ricevuto adeguata informazione e formazione sui rischi connessi all'attività lavorativa in generale e sui rischi specifici e, in particolare, sul fatto che il montacarichi non era attrezzatura sicura perché mai verificata e manutenuta.
La suddetta ricostruzione dell'accaduto ha trovato riscontro all'esito della espletata istruttoria.
A seguito delle investigazioni svolte, il personale specializzato in forza al
Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'
[...]
e, segnatamente, i Tecnici U.P.G. dr. Parte_18 Per_5
Per_ e , unitamente ai Carabinieri della Stazione
[...] Persona_6
di Naro, hanno ricostruito i tragici eventi oggetto del presente giudizio e rile- vato che nella diga Furore di Naro, sul Torrente Burraito, erano in corso dei lavori di sistemazione e di ristrutturazione delle strutture metalliche presenti nel pozzo paratoie, consistenti «nello scostamento della vecchia vernice ormai degradata dal tempo, su alcune parti metalliche e la successiva pitturazione delle saracinesche idrauliche di manovra e di alcune rampe di scala metallica
- 15 - che si trovavano ad una profondità di circa 30 mt» (cfr. Rapporto conclusivo
Spisal all. 19 alla comparsa di riassunzione).
I lavori di pulizia della torre, nel contesto dei quali si è verificato l'inciden- te, erano iniziati in data 05/10/2017 «disposti 'oralmente' dall'arch. Per_3
e dall'Ing. . Tali attività, consistevano nello scrostamento
[...] Per_4
della vecchia vernice, ormai degradata dal tempo, su alcune parti metalliche;
la successiva pitturazione delle saracinesche idrauliche di manovra e di alcu- ne rampe di scala metallica, che si trovavano ad una profondità di circa 30 m, sul fondo del pozzo delle paratoie (cfr. Relazione finale Carabinieri del
08.04.2018 all. 19 alla comparsa di riassunzione).
La mattina del 09/10/2017 i lavoratori interessati a tali attività, i sigg.
, e «effettuavano Persona_1 Controparte_4 Controparte_6
dei lavori di manutenzione all'interno del torrino pozzo paratoie della diga 'Fu- rore' di Naro. Tali lavori venivano diretti in loco da che aveva disposto Per_1
il servizio 'oralmente' agli altri due. , per svolgere la loro CP_4 Per_1
opera, utilizzavano un cestello in sospensione sulla sommità della torre in questione: paranco a catena, marca con portata Controparte_17
massima di kg 2000, anno di fabbricazione 2005. comandava il CP_6
verricello che assicurava il cestello mediante un filocomando. Il distacco della catena che attraversava il verricello, provocava la caduta sul fondo della torre di , morti verosimilmente sul colpo». CP_4 Per_1
I Tecnici SPRESAL hanno osservato che, a seguito dell'ispezione dei luo- ghi, era merso che la catena del paranco «era raccolta dentro un barile metal- lico oramai logorato quasi del tutto dal tempo e dalla ruggine. Le maglie di questa catena erano completamente asciutte e prive di ogni lubrificante e/o ingrassaggio».
Scesi sul fondo del pozzo delle paratoie per ispezionare i luoghi, i Tecnici vi
- 16 - avevano rinvenuto «diverse attrezzature da lavoro, tra cui un compressore d'a- ria, una aspirapolvere del tipo industriale, cassetta degli attrezzi metallica e alcuni flex adoperati per la smerigliatura della verniciatura».
Successivamente, unitamente ai Periti nominati dal P.M. e con la collabo- razione dei Vigili del Fuoco di Agrigento, i Tecnici SPRESAL hanno provvedu- to a smontare il paranco e ad esaminarlo, evidenziando che «la catena del paranco si è spezzata all'interno degli ingranaggi a causa della mancanza nel tempo di lubrificazione ed ingrassaggio (cfr. Rapporto conclusivo del Tes_1
01.03.2018 e Relazione finale Carabinieri del 08.04.2018 all. 19 alla com- parsa di riassunzione).
Alla luce di ciò, in seno al rapporto i Tecnici hanno concluso affermando che «gli infortuni mortali ai lavoratori e po- Persona_1 Controparte_4
tevano essere evitati: se il Datore di Lavoro, Dott. ; se il Re- Parte_12
sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Ing. Persona_15
; se i Dirigenti: Ing. , ing. e Ing.
[...] Persona_9 CP_8
;
1. non avessero messo a disposizione dei lavoratori at- Persona_4
trezzatura non idonea ai fini della salute e sicurezza. Più precisamente, hanno dato in uso un montacarichi a catena della portata di kg. 2000 ed anno di fabbricazione 2005, installato nel torrino delle paratoie, senza che allo stesso fosse stata effettuata la prima verifica di installazione per conto dell'INAlL, né
Contr le successive verifiche periodiche effettuate dall' o da enti privati.
2. se avessero impedito che le attrezzature di lavoro fossero utilizzate per ope- razioni per le quali non sono adatte, come indicato nell'allegato VI al punto
3.1.4 del D.lgs. n.81/08. Il montacarichi veniva adoperato da alcuni lavoratori come ascensore per persone.
3. Se avessero preso le misure necessarie affin- ché le attrezzature di lavoro fossero oggetto di idonea manutenzione, al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare la
- 17 - catena del montacarichi non era mai stata lubrificata e/o ingrassata al fine di garantire in sicurezza il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura. La cate- na veniva raccolta in un mezzo barile metallico ormai corroso negli anni dalla ruggine.
4. per non aver indicato con apposita segnaletica di sicurezza le si- tuazioni di rischio, di pericolo e di divieto considerate negli allegati del D.lgs.
81/08 da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII. In particolare nel torrino pozzo paratoie non era stata affissa la segnaletica indicante il divieto d'uso, per ogni tipo di attività, del montacarichi presente in quel luogo di lavoro».
Inoltre, a parere dei Tecnici, l'evento non si sarebbe verificato «se il CP_18
sto, Arch. avesse sovrinteso e vigilato per l'osservanza da parte dei Per_16
singoli lavoratori sugli obblighi di Legge riguardante la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare, doveva vigilare affinchè i lavoratori non adoperassero il montacarichi come ascensore, montato su uno dei torrini del pozzo paratoie;
se il lavoratore, Sig. non avesse di pro- Controparte_6
pria iniziativa e senza avere competenza in materia, azionato il montacarichi per far scendere i colleghi sul fondo del pozzo delle paratoie, mediante la pul- santiera collegata allo stesso montacarichi, compromettendo con questa azione la loro sicurezza».
Nel corso del giudizio, all'udienza del 28/11/2023, è stato sentito il dott.
il quale ha confermato tali circostanze aggiungendo, in Persona_5
ordine alla scala di accesso - che, secondo la ricostruzione offerta dalla con- troparte, avrebbe dovuto essere utilizzata dai lavoratori per scendere -, che essa «Non era instabile, ma scarsamente illuminata per non dire al buio perché diverse plafoniere erano rotte o prive di lampadine o con le lampadine fulmina- te e per scendere la Diga ci ha fornito delle torce elettriche».
I Carabinieri della Stazione di Naro, in seno all'informativa finale dell'08/04/2018, hanno riferito che, nel corso delle indagini, i dirigenti del
- 18 - Dipartimento regionale avevano disconosciuto l'esistenza del montacarichi – che, a loro dire, non avrebbe dovuto essere mai utilizzato in alcun modo - e, tuttavia, tale affermazione si poneva in contrasto, sia con le dichiarazioni re- se in dagli operai della diga sentiti a sommarie informazioni - i quali aveva- no, invece, dichiarato che l'attrezzo veniva utilizzato per il trasporto di attrez- zatore e macchinari pesanti -, sia dal rinvenimento, a seguito dei sopralluo- ghi effettuati, di macchine di notevoli dimensioni e peso, utilizzate di recente dagli operai, nella galleria confinata di collegamento delle due torri dell'inva- so: tali macchinari non potevano essere stati portati in loco mediante le scale destinate agli operai, ma solo attraverso l'utilizzo del montacarichi.
Nel corso dell'indagine penale il Pubblico Ministero ha disposto una Perizia affidata al Prof. Ing. e all'Ing. . Persona_17 Persona_18
In seno alla medesima (all. 18 alla comparsa di riassunzione) i Consulenti hanno innanzitutto precisato che «l'attrezzatura di sollevamento in oggetto, per le proprie caratteristiche costruttive, secondo quanto prescritto nel manuale
d'uso e secondo la normativa vigente D.lgs. 81/08 e s.m.i., non poteva essere adibita al sollevamento di persone» e che non risultava prodotta «da parte dell'ente gestore alcuna documentazione inerente l'attrezzatura di sollevamen- to (paranco e catena) in merito agli obblighi di legge ed agli aspetti relativi alla sicurezza, alla manutenzione e all'uso».
Inoltre «è emersa una generale mancanza di manutenzione del paranco e delle attrezzature accessorie. In particolare si è immediatamente riscontrata una totale assenza di lubrificazione della catena che si presentava del tutto ossidata e mal conservata», nonostante il manuale d'uso prevedesse «espres- samente di non utilizzare il paranco con la catena o il gancio usurati od in as- senza di lubrificazione, e ciò per pericolo di rottura» e, addirittura, la necessità che la verifica della lubrificazione della catena venisse eseguita come control-
- 19 - lo giornaliero prima di ogni utilizzo.
Ancora, «I fenomeni di corrosione riscontrati al momento del sopralluogo ri- guardavano inoltre anche il fusto metallico dove veniva conservata la parte scarica della catena. Lo smontaggio del paranco eseguito alia presenza delle parti, in sede di operazioni peritali, ha inoltre chiaramente mostrato presenza, in elevata quantità, di ossido di ferro e sporcizia all'interno della noce di carico
e del guida catena (inseritore ed estrattore), nonché assenza totale di lubrifica- zione, anche delle parti interne».
È stata, inoltre, accertata la presenza dell'anello rotto ed incastrato all'in- terno del vano della noce di carico nonché di elevata quantità d'ossido di fer- ro, segno evidente di un errato esercizio con continuo effetto di abrasione della catena durante il funzionamento.
Infine, i Periti hanno affermato che «la catena riscontrata sui luoghi non è certamente quella originale», nonostante il manuale contenesse l'esplicito av- vertimento di non sfilare la catena dalla noce di carico del paranco, preci- sando che, nel caso in cui durante la manutenzione si fosse verificato uno sfilamento accidentale della catena dalla noce, sarebbe stato necessario non proseguire con la manutenzione, ma rivolgersi direttamente alla casa produt- trice e che «nessuna manutenzione e/o controllo del funzionamento del freno e della frizione sia mai stata eseguita e/o annotata».
Le cause della rottura della catena sono state, quindi, individuate dai Peri- ti nella «completa assenza di lubrificazione della catena e di manutenzione complessiva del paranco, insieme ad una non corretta installazione ed impiego dello stesso in riferimento alla mancanza del porta catena e conseguente erra- to angolo di imbocco della catena stessa» elementi che «hanno portato ad un inserimento non regolare di un anello della catena che ha dato luogo all'inca- stro ed al successivo inceppamento all'interno del vano della noce di carico»
- 20 - con «superamento degli stati limite che hanno dato luogo alla deformazione ed alla rottura dello stesso anello», mentre «l'assenza di manutenzione e verifica delle condizioni di funzionamento e di efficienza del freno e della frizione del paranco ha certamente impedito l'entrata in esercizio dei sistemi di protezione con conseguente ulteriore aumento della coppia, e quindi della forza di trazio- ne agente sul singolo anello incastrato, che ha portato al superamento dei ca- richi limite sulla sezione dello stesso e quindi alla rottura».
A fronte di ciò, l'analisi del rischio contenuta nel DVR a parere dei Periti è stata ritenuta «non corretta, o quanto meno confusa e contraddittoria» poiché,
«da un lato non considera la presenza di un argano ovvero del paranco oggetto di accertamento ed effettivamente installato nella prima torre del calice, e non considera neanche la possibilità di utilizzare mezzi meccanici per le lavorazio- ni da effettuarsi in corrispondenza del fondo del pozzo paratoie» e «dall'altro prescrive di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche attraverso idonee attrezzature meccaniche di trasporto e sollevamento».
Alla luce di ciò, i Consulenti hanno concluso affermando che «l'installazio- ne di una attrezzatura di sollevamento era necessaria per l'esecuzione delle lavorazioni richieste nel DVR da effettuarsi nel predetto pozzo paratoie. Tale circostanza rendeva quindi necessaria una valutazione del rischio connesso all'utilizzo della attrezzatura di sollevamento, una corretta installazione ed una puntuale manutenzione della stessa, nonché l'obbligo di fornire ai lavora- tori tutta la formazione e le informazioni necessarie per un corretto utilizzo».
Nel corso del giudizio, sono state acquisite le dichiarazioni rese dai lavora- tori nel corso delle indagini preliminari, nonché in sede dibattimentale.
In proposito, non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il giudice di merito, in mancanza di qual- siasi divieto di legge, oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio fra
- 21 - le stesse o altre parti, può anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti di indagini preliminari svolte in sede penale, le quali debbono, tuttavia, consi- derarsi quali semplici indizi idonei a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, la cui concreta efficacia sintomatica dei singoli fatti noti deve essere valutata - in conformità con la regola dettata in tema di prova per presun- zioni - non solo analiticamente, ma anche nella loro convergenza globale, ac- certandone la pregnanza conclusiva in base ad un apprezzamento che, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr., in questi termini, di recente,
Cass. civ. n. 19521/2019).
Inoltre, durante l'istruttoria sono stati sentiti, oltre a Persona_5
anche i colleghi di lavoro del de cuius, e Parte_17 Parte_19
[.
.
Orbene, dal complesso degli elementi raccolti è emerso che presso la diga
“Furore” l'utilizzo del montacarichi del “Pozzo paratoie”, posto sotto il calice della diga è stato consentito in più di una occasione per lo spostamento di attrezzature o materiali pesanti che non sarebbe stato possibile trasportare utilizzando le scale (cfr. tra, le altre, le S.I.T. di Scopelliti Angelo, Parte_17
, , del
[...] Persona_13 Controparte_15 Testimone_2
16/10/2017 e 13/12/2017, nonché deposizioni testimoniali di Tes_3
).
[...]
Ciò avrebbe imposto, in prima battuta, la valutazione del rischio connesso all'utilizzo della suddetta attrezzatura di sollevamento che, tuttavia, nel caso di specie, non è stata effettuata.
Inoltre, avrebbe dovuto essere compiuta una corretta installazione e, suc- cessivamente, curata una puntuale manutenzione del paranco.
Tuttavia, come emerso nel corso delle indagini, vi è stata, invece, una tota-
- 22 - le assenza di manutenzione e verifica delle condizioni di funzionamento e di efficienza del paranco, del freno e della frizione.
L'utilizzo della attrezzatura in oggetto avrebbe imposto, inoltre, l'obbligo di fornire ai lavoratori la formazione necessaria per un corretto utilizzo, oltre che informazioni in ordine al rischio connesso all'utilizzo della attrezzatura e, invece, non solo risulta una non corretta installazione, ma anche un non corretto impiego della stessa da parte dei lavoratori in riferimento all'errato angolo di imbocco della catena (cfr. 18 pag. 23 consulenza tecnica prof.
[...]
e ing. su incarico P.M.). Persona_19 Persona_18
Infine, non risulta che sia stato posto alcun divieto (se non asseritamente verbale) di utilizzo per il trasporto di persone né una qualche attività di vigi- lanza in ordine al rispetto del suddetto asserito divieto verbale.
Non può, d'altro canto, tralasciarsi di considerare che dalla mentovata re- lazione tecnica dello SPRESAL si evince che è stata contestata la violazione degli articoli 70 comma 1, 71 comma 3 e comma 4, e 163, 19 comma 1 lett.
A) e 20 comma 2 lett. G) del D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i.
In sintesi, alla stregua degli accertamenti eseguiti, sono emerse molteplici e notevoli violazioni di misure cautelari da parte del datore di lavoro e, sulla base di tali risultanze, il G.I.P. ha disposto il rinvio a giudizio di CP_6
, , delegato alla sicurezza sul lavoro,
[...] Persona_9 Persona_4
responsabile per la sicurezza delle opere e dell'esercizio
[...]
dell'impianto, , responsabile del servizio Persona_8
di prevenzione e protezione, preposto, e responsabile Persona_3 CP_8
del servizio di gestione infrastrutture per le Acque del Dipartimento ( atti del procedimento R.G. 618/21 - Tribunale di Agrigento, II Sezione Penale).
Siffatte valutazioni, all'esito della istruttoria svolta nel presente giudizio, appaiono pienamente condivisibili, sul rilievo che, secondo il consolidato in-
- 23 - segnamento della Suprema Corte, la responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 c.c. è una re- sponsabilità colposa, dovendosi valutare il difetto di diligenza nella predispo- sizione delle misure idonee a prevenire danni per i lavoratori, in relazione all'attività lavorativa svolta.
In tale stato di cose, non può ravvisarsi alcun concorso colposo del lavora- tore, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte («Il datore di lavoro accusato di essere responsabile di un infortunio occorso a un proprio lavoratore non può invocarne il concorso di colpa laddove l'evento sia frutto di omissioni e violazioni delle norme antinfortunistiche che egli, in quanto titolare della posizione di garanzia, avrebbe dovuto osservare o far rispettare (Cass. n.
9455/23 del 7 marzo 2023) secondo un costante orientamento, secondo il quale “non vale a escludere la responsabilità del titolare della posizione di ga- ranzia il comportamento negligente del lavoratore in-fortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutraliz- zare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente”
(Cass. n. 7364/2014 relativa a una fattispecie di lesioni “da caduta” riportate da un lavoratore nel corso di lavorazioni in alta quota, rispetto alla quale la
Suprema Corte aveva ritenuto configurabile la responsabilità del datore di lavoro che non aveva predisposto un'idonea impalcatura, un “trabattello”, nonostante il lavoratore avesse concorso all'evento, non facendo uso dei ti- ranti di sicurezza).
Ed invero, secondo il Supremo Collegio, “Non è configurabile, in altri termi- ni, la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavo- ro o da chi debba provvedervi presenti delle evidenti criticità, atteso che le di-
- 24 - sposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli”.
In conclusione, nella fattispecie in esame, parte attrice ha ottemperato all'onere probatorio relativo all'accertamento, incidenter tantum, dell'effettiva sussistenza del reato di cui all'art. 589 c.p., in tutti i suoi elementi costituti- vi, sia di natura oggettiva (con particolare riferimento al nesso causale tra il decesso del e l'attività lavorativa svolta) che di natura soggettiva CP_4
(cfr., sul punto, Cass. pen. n. 43966/2009: “In tema di reato colposo,
l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatico addebito di responsabilità, a carico di chi pure ricopre la posizione di garanzia, imponendo la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto del- la regola cautelare (generica o specifica) e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la cosiddetta concretizzazione del rischio)”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria di parte attrice deve ritenersi fondata.
Passando al quantum della pretesa, va osservato che parte attrice ha, in primo luogo, domandato il risarcimento del danno parentale, inteso quale insieme di tutte le sofferenze morali ed esistenziali patite in conseguenza del- la perdita del congiunto, deducendo che la scomparsa di Persona_20
[..
in circostanze così tragiche, aveva lasciato un vuoto enorme nei suoi fami- liari.
In tale ambito, la giurisprudenza è ormai pacifica nel riconoscere che, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, i parenti hanno diritto
- 25 - ad un danno iure proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, per il venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto, ri- conoscendosi una voce risarcitoria che, globalmente, ha lo scopo di ristorare il familiare sia della sofferenza psichica sofferta in conseguenza dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, sia lo sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. Civ., sez. 3, 11 novembre 2019, n.
28989).
Quanto alla prova del danno, conformemente agli ordinari criteri di riparto della prova, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito, ma detto onere probatorio può essere soddisfatto anche mediante il ricorso a presun- zioni semplici, potendo la morte di una persona per fatto illecito dei terzi far presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima.
In altri termini, costituisce orientamento ormai consolidato quello per cui l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite trattandosi di conse- guenza che – per comune esperienza – è connaturale all'essere umano (cfr.
Cass. Civ., sez. 3, 24 aprile 2019, n. 11212; Cass. Civ., sez. 3, 11 dicembre
2018, n. 31950; Cass. Civ., sez. 3, 14 giugno 2016, n. 12145).
Trattandosi di una praesumptio hominis spetta al convenuto dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conse- guenza, la morte della prima non abbia causato alcun pregiudizio non pa- trimoniale al secondo (cfr. Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2018, n. 3767).
Nessuna presunzione può tuttavia essere ammessa rispetto al danno alla salute che i superstiti asseriscano di aver risentito in conseguenza della reci-
- 26 - sione del rapporto affettivo e solidale con il congiunto, occorrendo, per tale pregiudizio, secondo la definizione offertane dagli artt. 138 e 139 D. Lgs.
209/05, cui è stata riconosciuta portata generale, l'accertamento e la valuta- zione medico – legali, che ne presuppongono la compiuta allegazione e la di- mostrazione attraverso documenti (in primis, referti e certificazioni sanitarie)
o testimonianze (che tendenzialmente riguarderanno le manifestazioni este- riori, la sintomatologia delle affezioni fisiche o psichiche).
In difetto di prova alcuna, nulla può essere riconosciuto agli attori a tale titolo.
Quanto ai criteri di liquidazione di tale pregiudizio va ricordato che, in un recente passato, il danno da uccisione del congiunto o da lesione del rappor- to parentale veniva identificato nella irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva e, dalla sua ontologica proiezione nel futuro, si fa- ceva discendere la possibilità che ad esso si affiancasse e coesistesse il dan- no morale subiettivo contingente, inteso quale sofferenza morale, interiore, indotta dall'ingiustizia patita.
Poiché entrambi concorrevano a delineare il pregiudizio non patrimoniale complessivamente sofferto dal superstite, la riparazione dell'uno e dell'altro – volta, la prima, a risarcire la lesione dell'interesse protetto di rango costitu- zionale all'integrità del vincolo familiare, la seconda a ristora-re lo stato di af- flizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte del proprio caro – delineava l'unico risarcimento concesso alla vittima dell'illeci- to, così che la loro attribuzione congiunta richiedeva l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento
(S.U. 8823/03).
Per tale ragione, costituendo nel contempo funzione e limite del risarci- mento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del
- 27 - pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, atteso che, di- versamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione.
La questione è stata però affrontata funditus nelle sentenze del novembre
2008 (S.U. 26972/08), nelle quali – nell'ottica dell'unitarietà del danno e del- la unicità ed onnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liqui- dazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la soffe- renza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da
SS.UU. n. 557/09).
In definitiva, nella nuova sistematica del danno non patrimoniale delinea- ta dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamen- te una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale.
È, perciò, inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la con- giunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conse- guenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di dan- no da perdita del rapporto parentale e del danno morale, inteso quale soffe- renza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più ge- nerale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novem- bre 2008, n. 26972).
- 28 - Parimenti da rigettare è l'idea che al prossimo congiunto di persona dece- duta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (ex multis, Cass. 30997/18).
Sofferenza interiore e compromissione della relazione affettiva costituisco- no le due facce della stessa medaglia, l'una riguardante le conseguenze sog- gettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale in- ciso (dispiacere, strazio, angoscia, insomma tutti gli sconvolgimenti dell'ani- mo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita e che non si esauriscono in quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ma comprendono anche i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (secondo la nuova configurazione del danno mora- le da sofferenza elaborata dalle S.U. 2008); l'altra inerente i riflessi oggettivi della lesione, consistenti nelle compromissioni e negli effetti negativi che l'in- dividuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro auto- nomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).
Il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del ca- rattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una som- ma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non econo- mico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo all'intensità del vincolo familiare, alla situazione di convivenza e ad ogni ulte- riore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nu-
- 29 - cleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse (S.U.
6572/06, 13546/06).
L'applicazione di criteri equitativi di liquidazione deve tuttavia consentirne sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di cri- teri predeterminati e standardizzati (in tal caso previa definizione di una re- gola ponderale commisurata al caso specifico) – la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento;
l'eventuale adozione di criteri standardiz- zati dovrà per-tanto in ogni caso garantire anche la c.d. personalizzazione del danno.
L'equità assolve anche alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale e viceversa che situazioni differenti ricevano un trattamento corrispondentemente diversificato, con eliminazione delle disparità di trat- tamento e delle ingiustizie, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (Cass. 18641/2011).
Per tale ragione, a partire dalla nota sentenza del 07/06/2011 n. 12408, i giudici di legittimità hanno elevato le “tabelle di Milano” a valido criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circo- stanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione (si vedano, ex multis, Cass. Civ. sez. III, nn. 5243/14; 23778/14; 20895/14).
Successivamente, tuttavia, la Terza Sezione civile della Suprema Corte ha mostrato preferenza per le tabelle basate sul c.d. sistema a punti, che preve- dano, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età
- 30 - del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei corret- tivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella (Cass. Civ. sez. III 21.4.2021 n.
10579; Cass. Civ. sez. III 10.11.2021 n.33005).
Recentemente, quindi, anche il Tribunale di Milano si è dotato di proprie tabelle a punti per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parenta- le, tabelle che, per la loro analiticità, paiono soddisfare maggiormente l'esigenza della personalizzazione del risarcimento, intesa quale adeguatezza al caso concreto.
Orbene - tenendo conto degli indicatori ivi indicati, considerata l'età della vittima al momento del decesso, la qualità e l'intensità della specifica rela- zione affettiva perduta, della allegazione di rapporti di convivenza con il de cuius, nonché l'età degli attori, il punteggio conseguito dai singoli congiunti va così calcolato:
1. , moglie del de cuius, valore del punto base euro Parte_1
3.911,00, punti in base all'età del congiunto 20, punti in base all'età della vittima 18, punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 81, importo del risarci- mento euro 316.791,00
2. , figlia del de cuius, valore del punto base euro Parte_2
3.911,00, punti in base all'età del congiunto 24, punti in base all'età della vittima 18, punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 85, importo del risarci-
- 31 - mento euro 332.435,00;
3. , figlio del de cuius, valore del punto base euro Parte_3
3.911,00, punti in base all'età del congiunto 24, punti in base all'età della vittima 18, punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 85, importo del risarci- mento euro 332.435,00;
4. , madre del de cuius, valore del punto base euro Parte_8
3.911,00, punti in base all'età del congiunto 12, punti in base all'età della vittima 18, punti per convivenza tra congiunto e vittima 16; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali riconosciuti 70, importo del risarci- mento euro € 273.770,00
5. fratello del de cuius, valore del punto base euro Parte_5
1.698,00, punti in base all'età del congiunto 12, punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali ricono- sciuti 48, importo del risarcimento euro 81.504,00;
6. , sorella del de cuius, valore del punto base euro Parte_6
1.698,00, punti in base all'età del congiunto 14, punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15; punti totali ricono- sciuti 50, importo del risarcimento euro 84.900,00;
7. , fratello del de cuius, valore del punto base euro Parte_7
1.698,00, punti in base all'età del congiunto 12, punti in base all'età della vittima 12; punti in base al numero di familiari nel nucleo primario 9; punti per qualità/intensità della relazione (valore medio) 15, punti totali ricono-
- 32 - sciuti 48, importo del risarcimento euro 81.504,00.
Ai danneggiati va, altresì, riconosciuta la giusta compensazione dell'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione del diritto tutelato e la sua liqui- dazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso.
Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, possono infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifi- che indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il da- naro sarebbe stato investito, può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato tali interessi, cosiddetti compensa- tivi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della supre- ma Corte n.1712/95 (conformi fra le tante Cass. 3666/96; 8459/96;
2745/97; 492/01; 18445/05).
Rispetto alle voci di danno non patrimoniale, liquidate in valori attuali, nell'effettuare il relativo calcolo, occorre dunque procedere alla preventiva devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valuta attuale si da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno mede-simo e procedere poi alla successiva rivalutazione si dà conteggiare gli interessi sul- le somme che progressivamente si incrementano per effetto della rivalutazio- ne, con cadenza annuale alla stregua delle variazioni degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivaluta- zione.
- 33 - Viceversa, si ritiene non possa trovare accoglimento la domanda di appli- cazione del saggio degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c.
Sebbene sulla questione debba evidenziarsi l'insorgenza di contrasti giuri- sprudenziali, non risolte a seguito del recente intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024, va osservato che, in un primo momento, la Corte aveva offerto una interpreta- zione del dato normativo di segno ampiamente restrittivo e, muovendo dal dato testuale della norma, ossia dell'inciso con cui si apre il quarto comma dell'art. 1284 c.c., «se le parti non ne hanno determinato la misura», aveva af- fermato che il quarto comma può trovare applicazione solo alle obbligazioni pecuniarie di fonte negoziale (v. Cass.9 maggio 2022, n. 14512; Cass. 14 maggio 2021, n. 13145; Cass. 12 novembre 2019, n. 29212; Cass. 25 marzo
2019, n. 8289; Cass. 21 marzo 2019, n. 8050; Cass. 7 novembre 2018, n.
28409).
Secondo questo orientamento, dunque, il tasso c.d. “maggiorato” ex art. 1284, comma 4, c.c. non può essere applicato alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, - in quanto per esse non è certo ipotizzabile, neppure in via astratta, un accordo delle parti sulla determinazione del saggio da applicare
– e, pertanto, le obbligazioni ex delicto restano soggette al tasso di cui al pri- mo comma dell'art. 1284 c.c.
Secondo un diverso orientamento, invece, «Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere impera- tivo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'appli- cazione» (Cass. 3 gennaio 2023, n. 61).
- 34 - Tuttavia, è la stessa Corte che, nella medesima sentenza, ha affermato che
“sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistemati- ca, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284, comma 4, c.c., in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale na- tura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni, come del resto sembrerebbe emergere dai precedenti di legittimità più sopra richiamati…”.
Orbene, deve ritenersi che la norma, avendo funzione deflattiva del con- tenzioso e realizzando un effetto coercitivo indiretto rivolto a favorire l'adempimento spontaneo del debitore, non possa trovare applicazione al di fuori dei casi in cui il credito sia liquido o di facile e pronta liquidazione e, quindi, il debitore sia in grado, prima del giudizio, di sapere quanto deve pa- gare.
Vanno, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione i crediti pecuniari di
[...]
e a determinazione giudiziale, come il risarcimento del danno CP_19
aquiliano, rispetto ai quali è la sentenza del giudice ad accertare la sussi- stenza dei presupposti di rilevanza del danno, condannando al pagamento di una somma di danaro a titolo di riparazione del pregiudizio cagionato.
Operati i conteggi, pertanto, spettano a euro 350.409,35, Parte_1
a euro 367.713,54, a euro Parte_2 Parte_3
367.713,54, a euro 302.822,91, a euro Parte_8 Parte_5
90.153,32 a euro 93.909,73 ed a Parte_6 Parte_20
[...
euro 90.153,32.
Su tali importi decorreranno interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo.
Danno patrimoniale jure proprio.
Ai superstiti va, inoltre, risarcito il danno patrimoniale emergente rappre- sentato dalle spese funebri e di sepoltura documentate (all. 37) pari ad €
- 35 - 4500,00, detratto quanto riconosciuto per tale voce dall'Inail pari ad €.
2.136,50 (cfr. certificazione Inail sub doc 31) e, quindi, € 2.363,50.
Gli attori hanno chiesto, sempre a titolo di danno patrimoniale emergente, il pagamento di quanto versato alla Giesse S.r.l. per l'attività stragiudiziale svolta dalla a loro favore e ne hanno invocato una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. mancando allo stato una fatturazione da parte della società.
La domanda non può trovare accoglimento, non risultando documentati né pagamenti, né fatture, evincendosi invece dal mandato sottoscritto tra le parti che il compenso non sarebbe stato dovuto ove la mandataria, che in sede stragiudiziale non ha procurato neppure un acconto, non avesse otte- nuto alcun risarcimento (doc. 25).
Parte attrice ha chiesto ,poi, il ristoro del danno patrimoniale da lucro ces- sante per la perdita della contribuzione economica che Controparte_4
avrebbe apportato in favore della moglie, dei figli e della madre nell'arco tem- porale di aspettativa di vita.
Orbene, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cas- sazione, “I danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione ai precetti nor- mativi (artt. 143, 433 cod. civ.), sia per la pratica di vita improntata a regole etico sociali di solidarietà e di costume - il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l'aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rappor- to economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particola- re dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge;
la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in rela-
- 36 - zione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno” (Cass. S.U.
n. 12564/18; Cass. n. 18490/06, n. 12124/03).
Il danno in questione può essere liquidato sia in forma di rendita (art. 2057 c.c.), sia in forma di capitale.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il danno patrimoniale già verificatosi al momento della decisione con riguardo al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella della liquidazione giudiziale, invece, assume natura di danno emergente sicché, ai fini della liquidazione, il giudice del merito può utilizzare il criterio della capitalizzazione soltanto in ordine al danno succes- sivo alla decisione, avuto riguardo al presumibile periodo di protrazione della capacità della vittima di produrre il reddito di cui trattasi, mentre, con ri- guardo al pregiudizio verificatosi sino al momento della decisione, deve ope- rarsi il cumulo di rivalutazione ed interessi compensativi (Cass. n.
10321/18).
In sintesi, la liquidazione di tale danno va effettuata in via necessariamen- te equitativa (Cass. n. 29830/18), dapprima sommando e rivalutando i red- diti già perduti per il decesso della vittima tra il momento del fatto illecito e quello della liquidazione (trattandosi di danno già verificato), nonché, per il periodo successivo, attraverso il metodo della capitalizzazione e, cioè, molti- plicando i redditi futuri perduti per un adeguato coefficiente di capitalizza- zione tenendo conto dell'età della vittima e dei superstiti al tempo della liqui- dazione (Cass. n. 9048/18).
Nella determinazione di tale pregiudizio occorre adottare un metodo di cal- colo funzionale all'accertamento del reddito netto su cui determinare il dan- no futuro subito dai congiunti, sulla base della detrazione, dal reddito stes-
- 37 - so, sia del relativo carico fiscale, sia della cosiddetta “quota sibi”, ossia della parte del reddito che il defunto avrebbe speso per sé, quota che può legitti- mamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni (Cass. n. 10853/12, n. 4186/04, n.
12020/95).
Ebbene, nella specie, percepiva un importo mensile Controparte_4
medio netto pari ad euro 1.500,00 circa (cfr. busta paga settembre 2017 doc.
n. 11).
Può, con rilevante grado di probabilità, ritenersi che Controparte_4
provvedesse ed avrebbe provveduto, in maniera costante e durevole, all'elargizione di contributi per la vita familiare e, dunque, anche per le esi- genze quotidiane del coniuge e dell'anziana madre.
Quanto ai figli, invece, deve notarsi che entrambi, alla data del decesso del genitore, avevano raggiunto un'età in cui si suppone che sarebbero comun- que cessate le elargizioni economiche da parte del padre.
Orbene, può presumersi che almeno € 700,00 mensili (quota utile) sareb- bero stati destinati alle esigenze familiari, con “quota sibi” pari a € 800.000, sicché in un anno il contributo netto sarebbe stato di € 9.100,00 (€700,00 x
13 mensilità) a decorrere dal novembre 2017 fino al raggiungimento dell'età pensionabile di 67 anni (12 anni).
In base all'età dell'attore alla data del sinistro (55 anni compiuti) e al nu- mero di anni di perdita del reddito dal sinistro fino all'età pensionabile con- siderata in anni 67 (n. 12 anni), si applica il coefficiente del 21,86, per il quale va moltiplicato il contributo di € 9.100,00 e si ottiene così la somma di
€ 198.926,00 che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) della rendita dal sinistro all'età pensionabile.
Tuttavia, deve osservarsi che l'Inail ha corrisposto ai congiunti in possesso
- 38 - dei requisiti di legge una rendita parametrata al reddito del de cuius che, come noto, ha lo scopo solidaristico di sollevare i congiunti del defunto dallo stato di bisogno in cui la legge presume (juris et de jure) che essi verrebbero a trovarsi in conseguenza della perdita del contributo economico che il lavo- ratore deceduto apportava alla propria famiglia.
La rendita, quindi, ha lo scopo di indennizzare il medesimo pregiudizio pa- trimoniale e va detratta dal danno sopra liquidato del quale, tuttavia, è di gran lunga superiore.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto a tale titolo in questa sede.
Spese di lite.
In ossequio al criterio direttivo fissato dall'art. 91 cpv c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della convenuta soccombente.
Ai fini della relativa liquidazione i parametri fissati dall'art. 4 DM 55/2014 orientano per l'applicazione del valore medio previsto dalla tabella n. 2 per le cause di valore indeterminabile fino ad € 260.000,00 relativamente a tutte le fasi di studio e introduttiva con l'applicazione dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, D.M. 55/14 per la presenza di più parti e di pretese che devono ri- tenersi “identiche in fatto ed in diritto” con distrazione in favore del procura- tore antistatario.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nell' Controparte_3
la parte nei cui confronti deve essere recuperata
[...]
l'imposta prenotata a debito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o difesa;
- 39 - provvedendo sulle domande proposte da , Parte_1 Parte_21
, , ,
[...] Parte_3 Parte_8 Parte_5 [...]
e nei confronti dell' Parte_22 Parte_7 [...]
, così decide: Controparte_3
condanna l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Uti- lità della Regione Sicilia a pagare, a titolo di danno non patrimoniale, a
[...]
euro 350.409,35, a euro 367.713,54, a Parte_23 Parte_2
euro 367.713,54, a euro 302.822,91, a Parte_3 Parte_8
euro 90.153,32 a euro Parte_5 Parte_6
93.909,73 ed a euro 90.153,32, oltre interessi legali Parte_7
dalla decisione al soddisfo;
condanna, inoltre, l' Controparte_3
a pagare a parte attrice, € 2.363,50, ol-
[...]
tre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
condanna la convenuta a rifondere alle attrici le spese del giudizio e le li- quida in complessivi € 27.641,88 per compensi, oltre C.U., marca, I.V.A.,
C.P.A. e rimborso spese nella misura del 15% dei compensi con distrazione in favore del procuratore antistatario;
indica nell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utili- tà della , la parte obbligata al risarcimento del danno derivan- Controparte_3
te da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 18/07/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Maura
Cannella, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro del- la Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 40 -