Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 23/12/2025, n. 23601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23601 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23601/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12634/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12634 del 2023, proposto da
Np S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Palma, Elisa Cacciato Insilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Magliano Sabina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Boncompagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito 23;
Società Tevere 78 Soc. Coop. A R.L., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. 7867 del 14/06/2023 comunicata in pari data, con la quale il Comune di Magliano Sabina, in riscontro alla diffida presentata dalla ricorrente in data 18/4/2023, assunta al prot. n. 5190, nonché della diffida n. prot. 2933 del 6/3/2023, ha negato la richiesta di assumere tutti i provvedimenti idonei a garantire il rispetto della destinazione delle opere di urbanizzazione e la destinazione pubblicistica delle opere realizzate in Magliano Sabina, località Madonna Grande, Viale Veneto Lotti, zona 167, nonché del fabbricato iscritto al catasto al foglio 16 particella 636 sub 1; nonché la richiesta di attivazione dei procedimenti repressivi delle opere realizzate in contrasto con tale finalità pubblicistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Magliano Sabina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. IL RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso la Società in epigrafe ha impugnato la nota prot. 7867 del 14/06/2023 comunicata in pari data, con la quale il Comune di Magliano Sabina, in riscontro alla diffida presentata dalla ricorrente in data 18/4/2023, assunta al prot. n. 5190, nonché della diffida n. prot. 2933 del 6/3/2023, ha negato la richiesta di assumere tutti i provvedimenti idonei a garantire il rispetto della destinazione delle opere di urbanizzazione e la destinazione pubblicistica delle opere realizzate in Magliano Sabina, località Madonna Grande, Viale Veneto Lotti, zona 167, nonché del fabbricato iscritto al catasto al foglio 16 particella 636 sub 1; nonché la richiesta di attivazione dei procedimenti repressivi delle opere realizzate in contrasto con tale finalità pubblicistica.
1.1. La ricorrente espone, in punto di fatto, di essere titolare di attività commerciale di minimarket con vendita al pubblico di generi alimentari e non alimentari esercitata, sin dal 2014, in locale “confinante” con il citato immobile.
1.2. In diritto, formula due motivi di ricorso con i quali deduce vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, contestando l’inerzia dell’amministrazione comunale a fronte della propria sollecitazione di intervento in autotutela anche ex art 823 c. 2 c.c. e ai sensi dell’art. 378 l. 20 marzo 1865 (all. F), ed argomentando diffusamente sulla asserita illegittimità della pianificazione urbanistica e dell’attuale destinazione d’uso delle aree oggetto della Convenzione n. 57000 del 2005.
Rappresenta che l’area in questione, completate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, è stata destinata all’esercizio privato di attività commerciale, precisamente è stato realizzato l’edificio destinato all’attività di supermercato che opera proprio nell’area concessa dal Comune di Magliano Sabina a titolo di diritto di superficie, con sacrificio delle finalità di destinazione collettiva dell’area stessa.
Tale edificio è stato realizzato dalla soc. Coop. Tevere 78 in forza dei permessi di costruire n. 62/2004 e n. 141/2006 – ed è composto da due piani fuori terra distinti in un piano terra ad uso commerciale e un piano primo con destinazione mista commerciale-direzionale. La società NP quindi svolge analoga attività in un locale praticamente confinante con la media struttura di vendita e l’esercizio di tale attività è stata intrapresa successivamente rispetto a quella svolta dalla NP.
L’attività commerciale sarebbe lì esercitata “in concorrenza sleale” all’interno di tale immobile. Sottolinea di aver già sottoposto al vaglio giurisdizionale i provvedimenti autorizzatori dell’immobile insistente su tali aree, nell’ambito del giudizio amministrativo conclusosi con la sentenza n 5354/22. 1.3. Chiede pertanto l’annullamento e/o la declaratoria di nullità degli atti impugnati, la condanna dell’Amministrazione all’adozione di provvedimenti repressivi e ripristinatori ex artt. 27 e 35 d.P.R. n. 380/2001 (di seguito, Testo unico dell’edilizia), nonché la condanna al risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della P.A.;
2. Si è costituito il Comune di Magliano Sabina, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile per carenza di interesse e irricevibile per tardività, nonché infondato nel merito.
2.1. In particolare il Comune controdeduce che:
a) la società ricorrente, deducendo il medesimo interesse quale concorrente commerciale, aveva già in precedenza presentato una prima domanda amministrativa (del 20 settembre 2021), chiedendo di adottare “tutti i necessari provvedimenti repressivi e sanzionatori dei provvedimenti illegittimi ed in particolare dei permessi di costruire n. 62/2004 e n. 141/2006 rilasciati dal Comune di Magliano Sabina (per la edificazione della medesima particella 636 sub 1 di cui al foglio 16) in favore della soc. Coop. Tevere 78, nonché delle varianti al Piano di zona adottate con le D.C.C. n. 6/2004 e n. 21/2005 ordinando la demolizione delle opere abusive e/o comunque irregolari anche in applicazione dell’art. 27 e dell’art. 35 T.U. edilizia ed in subordine di esercitare il potere di autotutela e quindi di annullare i medesimi provvedimenti adottando tutti i provvedimenti necessari al ripristino dello stato dei luoghi ”;
b) il Comune di Magliano Sabina aveva ritenuto di prendere in esame l’istanza di autotutela, con formale avvio del procedimento, ma, all’esito dello svolgimento del procedimento caratterizzato da ampio contraddittorio procedimentale, e successivamente all’inoltro del motivato preavviso di rigetto ed alla presentazione, da parte della richiedente, di una memoria difensiva, l’aveva infine respinta con atto plurimotivato (la nota prot. 16031 del 24/12/202), sia in ragione della mancanza d’illegittimità originaria degli atti, sia in ragione del superamento tanto del termine legale per esercitare l’autotutela a distanza di decenni, quanto d’ogni termine ragionevole, sia infine in ragione dell’affidamento riposto dal controinteressato sugli atti di programmazione urbanistica e sui titoli edilizi già da tempo rilasciati, in forza dei quali l’edificio era stato realizzato ed adibito alla destinazione commerciale, con risalente avvio dell’attività commerciale;
c) la società ricorrente aveva proposto ricorso a questo Tribunale (R.G. 3140/2022), con il quale non solamente aveva domandato l’annullamento del diniego di autotutela, ma aveva anche direttamente impugnato sia gli atti di pianificazione sia i titoli abilitativi edilizi, di cui in sede procedimentale aveva domandato l’annullamento ;
d) proponendo il predetto ricorso RG 3140/2022 la società ricorrente aveva mostrato piena consapevolezza del fatto che:
- “la struttura commerciale della Coop. Tevere 78, ricadente in catasto al foglio 16 particella 636 sub 1, è stata realizzata su terreno destinato ad edilizia economica e popolare ed attività annonaria…”;
- che l’edificazione del fabbricato distinto in catasto al foglio 16 particella 636 sub 1, con tale destinazione, si ricollegava direttamente al Permesso di costruire n. 141/2006 ;
- che la destinazione commerciale del lotto si ricollegava anche alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23 aprile 2008, di approvazione la variante finale di riordino al Piano di Zona n° 167 in Loc. Madonna Grande con cui era stata in sostanza convalidata la precedente variante, annullata dalla Regione Lazio solamente per un vizio di procedimento;
- che nell’approvare le varianti il Comune aveva anche parallelamente dato corso alle corrispondenti modificazioni della originaria convenzione urbanistica n. 57000 del 2005;
e) questo Tribunale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società NP SR, con sentenza n. 5354 del 2 maggio 2022 ;
f) il Consiglio di Stato, sull’impugnazione (R.G. 5722/2022) proposta da NP SR, ha dapprima pronunciata l’ordinanza n. 3724 del 29 luglio 2022, di rigetto dell’istanza cautelare per manifesta infondatezza e per carenza di fumus boni juris , con immediata condanna dell’appellante alla refusione delle spese dell’incidente cautelare e successivamente, definendo il giudizio di appello con la sentenza n. 7294 del 28 agosto 2024, ha rigettato il gravame;
g) NP SR ha poi anche proposto istanza di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7294 del 28 agosto 2024, impugnandola però solamente in alcune parti, alla quale il Comune di Magliano Sabina ha resistito con propria memoria. Il relativo giudizio di impugnazione è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza del 23 gennaio 2025, al momento della costituzione non ancora definito.
2.2. Il Comune resistente in tale quadro, così già delineato, colloca le sopravvenute diffide del 6 marzo 2023 e del 18 aprile 2023, e la nota, ora impugnata, con cui il Comune di Magliano Sabina, in forma semplificata, ha respinto ogni richiesta, negando il dovere di procedere ad un ulteriore e rinnovato esame della vicenda, trattandosi di pretese veicolate con istanze reiterate, del tutto incompatibili con quanto già scaturente dal precedente diniego di autotutela, e con quanto statuito da questo Tribunale con sentenza n. 5354 del 2 maggio 2022.
2.3. Il 22/08/2025 il Comune ha depositato copia della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5282, depositata il 17 giugno 2025, con la quale è stato respinta la domanda di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7294 del 28 agosto 2024.
3. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a. e repliche, previa discussione delle parti presenti, la causa è stata tratta in decisione.
4. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
5. In particolare, le dedotte censure avverso il provvedimento indicato in epigrafe, il quale è meramente confermativo del precedente diniego di autotutela, sono infondate.
La ricorrente argomenta l’illegittimità della nota impugnata sulla base dell’asserita illegittimità degli atti amministrativi che hanno determinato lo status quo ritenendo sussistente un obbligo di attivazione di un (ennesimo) procedimento di controllo volto alla caducazione in autotutela dei predetti atti.
Tuttavia, ritiene il Collegio che tale dovere di ulteriore riesame in autotutela, nel caso di specie, non sussista.
Non si ravvisano, al riguardo, motivi per discostarsi dalla giurisprudenza in materia, come esaurientemente sintetizzata anche recentemente dal Consiglio di Stato (cfr Cons St. Sez IV Sent 9 luglio 2020 N. 4405), in materia diversa (azione avverso il silenzio a fronte di un’istanza di intervento in autotutela) ma affine, i cui principi di diritto, mutatis mutandis , possono essere estesi al caso di specie. Tali principi peraltro sono stati fatti propri anche da questa sezione nella recente sentenza 11 novembre 2025 N. 20030.
Come è noto, secondo un orientamento giurisprudenziale restrittivo l’obbligo a provvedere dell’amministrazione è configurabile solo in presenza di espresse disposizioni, primarie o secondarie, che impongano la conclusione di un procedimento comunque attivato.
Secondo altro indirizzo, invece, l'obbligo di provvedere non deve necessariamente derivare da una disposizione puntuale e specifica, ma può in sintesi desumersi anche dai principi generali regolatori dell'azione amministrativa, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest'ultima.
E tuttavia – pur a fronte di tali diversificate impostazioni – la giurisprudenza è assolutamente concorde e consolidata nel ritenere l’insussistenza di tale obbligo provvedimentale a fronte di istanze volte a sollecitare l’esercizio da parte della P.A. dei suoi poteri di autotutela e in particolare del potere di annullamento d’ufficio di un precedente provvedimento (art. 21- novies L. n. 241/1990).
In estrema sintesi, la inconfigurabilità di un obbligo della P.A. di provvedere, a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, discende da un lato dalla natura officiosa e ampiamente discrezionale (soprattutto nell’ an ) del potere di autotutela; dall’altro dal fatto che rispetto all’esercizio di tale potere il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.
In tal senso è stato chiarito dalla giurisprudenza che non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr. ex multis V Sez. n. 7655 del 2019).
A quanto sopra è da aggiungere che, per consolidata giurisprudenza, non è consentito al privato di eludere il prescritto termine decadenziale introducendo le censure attraverso il meccanismo dell'impugnazione del diniego di provvedere su una istanza di autotutela riferita ad un atto inoppugnabile, aggirando così i prescritti termini in violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche.
6. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve confermarsi che il Comune non aveva nella specie alcun obbligo di provvedere in ordine all’annullamento d’ufficio delle delibere oggetto di istanza di autotutela, né in base a ragioni di ordine generale né in base alle specificità della fattispecie controversa.
In tal senso sembra decisivo evidenziare che il ricorrente non ha impugnato, se non tardivamente con il precedente giudizio, i provvedimenti di pianificazione e di approvazione del progetto (tra cui segnatamente le varianti al PRG, ed alla pianificazione di zona), atti così divenuti inoppugnabili: di talché – come si è detto sopra - la richiesta di autotutela finiva per configurare un sostanziale aggiramento dei termini decadenziali di impugnazione.
Né le amministrazioni convenute hanno assunto alcun auto-vincolo o ingenerato alcun affidamento al (nuovo) riesame: non risulta alcun atto formale dell’amministrazione volto ad assumere l’iniziativa circa la modifica in autotutela degli atti di cui si tratta (in disparte la questione circa l’idoneità di una simile riserva di valutazione circa il esercizio del potere a comportare un qualsivoglia obbligo di provvedere effettivamente in autotutela e tanto meno la coercibilità dello stesso, come sopra illustrato).
Neppure i procedimenti urbanistici in esame possono essere assimilati, stante la diversità strutturale dei procedimenti e degli interessi oggetto di bilanciamento, ai procedimenti di esercizio del potere di vigilanza edilizia sulle opere oggetto di SCIA, materia nella quale l’esercizio dei poteri di controllo su istanza del terzo (la cui natura di autotutela è tutt’altro che pacifica) è, invece, considerata generalmente doverosa.
7. Le considerazioni ora esposte sono sufficienti a determinare il rigetto del ricorso, con assorbimento dei motivi di impugnazione volti a dimostrare il carattere illegittimo delle delibere contestate.
Il Collegio ritiene in ogni caso di osservare come le stesse doglianze (con particolare riferimento alle opere di urbanizzazione) siano meramente reiterative dei motivi già dedotti nel precedente giudizio incardinato presso questo tribunale, conclusosi con la le pronunce conformi di rigetto del Tar Lazio – Roma, sentenza n. 5354 del 2 maggio 2022, e del Consiglio di Stato n. 7294 del 28 agosto 2024. Anche il giudizio di revocazione incardinato dal ricorrente si è infine concluso con pronuncia di rigetto resa dal Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 5282, depositata il 17 giugno 2025.
Le questioni oggetto di doglianza sono pertanto ampiamente coperte dal precedente giudicato.
7.1. Sono quindi da respingere, di conseguenza a quanto sopra detto, i motivi coi quali il ricorrente deduce la fondatezza sostanziale della sua domanda.
8 Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, e le spese, liquidate forfettariamente in dispositivo devono essere poste in capo alla parte ricorrente in virtù del principio della soccombenza.
Nei confronti della controinteressata non costituita le spese possono essere compensate attesa l’assenza di attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del Comune resistente, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO LO, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
IL RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RR | CO LO |
IL SEGRETARIO