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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6579 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/07/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Danila Anesa Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
18/07/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Danila Anesa Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/04/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villacidro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore di età, , nato in San Gavino Monreale (VS) in [...]_1
16.09.2020, verrà affidato ad entrambi i genitori col criterio dell'affido condiviso, continuando a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi;
a tal fine i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sul figlio ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggior interesse per lo stesso, concordando le scelte educative e scolastiche, religiose, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
mentre, quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente.
3) La residenza formale e prevalente del figlio minore rimane stabilita Per_1 presso e con la mamma, , in Villacidro (VS), Via Tuveri n. 128, così Parte_1 come la collocazione prevalente del minore, ed ogni eventuale cambio di residenza dovrà essere preventivamente concordata dai coniugi.
Pag. 2 di 4 4) Per quanto attiene l'esercizio del diritto/dovere di visita al figlio minore di età da parte del genitore non collocatario prevalente, i coniugi concordano che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio senza CP_1 Per_1
l'indicazione di date e giorni prefissati, ma in modo flessibile e compatibile con le esigenze del minore e delle rispettive parti, garantendo comunque il diritto del minore di mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, in ogni caso tenendo con sé il minore almeno due giorni a settimana (anche con pernottamento) ed a weekend alternati dal venerdì sera (dalle ore 18,00) alla domenica sino alle ore 18,00.
Salvo diversi accordi tra le parti.
5) Salvo diversi ed ulteriori accordi tra i coniugi, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e del criterio dell'alternanza, il figlio Per_1 trascorrerà le festività natalizie e pasquali secondo il seguente schema: la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, la vigilia di Capodanno con la madre, il Capodanno con il padre e l'Epifania con la madre.
Alternativamente di anno in anno, il minore starà presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Le parti potranno sempre, di comune accordo, apportare modifiche di volta in volta a tali turnazioni.
6) Durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, Per_1 potrà stare presso ciascuno di essi per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi previo congruo preavviso a decorrere dal mese di maggio di ciascun anno.
7) trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di ognuno di Per_1 costoro, così come la festa della mamma e la festa del papà (indipendentemente dal turno di visita prestabilito).
Salvo diverso accordo tra le parti.
8) Il giorno del compleanno del minore ciascun genitore avrà il diritto di stare con per un tempo equivalente, previo accordo tra loro sui precisi orari della Per_1 giornata.
9) Ciascun genitore garantirà e si impegnerà affinché il figlio mantenga Per_1 rapporti continuativi e stabili con ciascun ramo genitoriale, in particolare con i nonni/e, alla luce del primario interesse del minore a veder tutelato il proprio rapporto significativo con le famiglie di origine.
10) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
l'importo di € 250,00 mensili;
importo mensile che sarà versato alla Per_1 signora , anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
a decorrere dal mese di agosto 2025, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, costo vita, a far data dal mese di settembre 2026.
Pag. 3 di 4 11) Il signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie CP_1 relative al figlio secondo le “Linee Guida CNF” del 2017 (da Per_1 intendersi qui richiamate e trascritte) e ss. Modifiche.
12) Le parti concordano e stabiliscono che nessun importo a titolo di contributo al mantenimento della signora venga posto a carico del signor Parte_1 [...]
. CP_1
13) Gli istanti concordano che il 100% dell'Assegno Unico Universale relativo al figlio venga erogato e percepito dalla signora . Per_1 Parte_1
14) I coniugi, infine, si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto attiene al minore , con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul Per_1 proprio passaporto o altro documento.
15) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6579 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02/07/1989, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Danila Anesa Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
18/07/1983, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Danila Anesa Melis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
LB SS,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/04/2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villacidro, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando atto Parte_1 CP_1 degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il figlio minore di età, , nato in San Gavino Monreale (VS) in [...]_1
16.09.2020, verrà affidato ad entrambi i genitori col criterio dell'affido condiviso, continuando a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi;
a tal fine i genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sul figlio ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di maggior interesse per lo stesso, concordando le scelte educative e scolastiche, religiose, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali;
mentre, quanto alle questioni di ordinaria gestione, la responsabilità sarà esercitata disgiuntamente.
3) La residenza formale e prevalente del figlio minore rimane stabilita Per_1 presso e con la mamma, , in Villacidro (VS), Via Tuveri n. 128, così Parte_1 come la collocazione prevalente del minore, ed ogni eventuale cambio di residenza dovrà essere preventivamente concordata dai coniugi.
Pag. 2 di 4 4) Per quanto attiene l'esercizio del diritto/dovere di visita al figlio minore di età da parte del genitore non collocatario prevalente, i coniugi concordano che il signor potrà vedere e tenere con sé il figlio senza CP_1 Per_1
l'indicazione di date e giorni prefissati, ma in modo flessibile e compatibile con le esigenze del minore e delle rispettive parti, garantendo comunque il diritto del minore di mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, in ogni caso tenendo con sé il minore almeno due giorni a settimana (anche con pernottamento) ed a weekend alternati dal venerdì sera (dalle ore 18,00) alla domenica sino alle ore 18,00.
Salvo diversi accordi tra le parti.
5) Salvo diversi ed ulteriori accordi tra i coniugi, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e del criterio dell'alternanza, il figlio Per_1 trascorrerà le festività natalizie e pasquali secondo il seguente schema: la vigilia di Natale con il padre, il giorno di Natale con la madre, la festività di Santo Stefano con il padre, la vigilia di Capodanno con la madre, il Capodanno con il padre e l'Epifania con la madre.
Alternativamente di anno in anno, il minore starà presso ciascun genitore il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo.
Le parti potranno sempre, di comune accordo, apportare modifiche di volta in volta a tali turnazioni.
6) Durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie di ciascun coniuge, Per_1 potrà stare presso ciascuno di essi per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi previo congruo preavviso a decorrere dal mese di maggio di ciascun anno.
7) trascorrerà con ciascun genitore il giorno del compleanno di ognuno di Per_1 costoro, così come la festa della mamma e la festa del papà (indipendentemente dal turno di visita prestabilito).
Salvo diverso accordo tra le parti.
8) Il giorno del compleanno del minore ciascun genitore avrà il diritto di stare con per un tempo equivalente, previo accordo tra loro sui precisi orari della Per_1 giornata.
9) Ciascun genitore garantirà e si impegnerà affinché il figlio mantenga Per_1 rapporti continuativi e stabili con ciascun ramo genitoriale, in particolare con i nonni/e, alla luce del primario interesse del minore a veder tutelato il proprio rapporto significativo con le famiglie di origine.
10) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio CP_1
l'importo di € 250,00 mensili;
importo mensile che sarà versato alla Per_1 signora , anticipatamente entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, Parte_1
a decorrere dal mese di agosto 2025, e sarà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT, costo vita, a far data dal mese di settembre 2026.
Pag. 3 di 4 11) Il signor terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie CP_1 relative al figlio secondo le “Linee Guida CNF” del 2017 (da Per_1 intendersi qui richiamate e trascritte) e ss. Modifiche.
12) Le parti concordano e stabiliscono che nessun importo a titolo di contributo al mantenimento della signora venga posto a carico del signor Parte_1 [...]
. CP_1
13) Gli istanti concordano che il 100% dell'Assegno Unico Universale relativo al figlio venga erogato e percepito dalla signora . Per_1 Parte_1
14) I coniugi, infine, si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, anche per quanto attiene al minore , con facoltà di entrambi di iscrivere il figlio minore sul Per_1 proprio passaporto o altro documento.
15) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 23/10/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4