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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 25/11/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
(continua da verbale udienza 25/11/2025)
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
R.G.L. 739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
DI IN ( e MO IZ Email_1
( ), e presso il loro studio di quest'ultima in Varallo, Email_2
Corso Roma n. 22, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente-
Contro
(c.f Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Alessio Ciardi, Dirigente pro-tempore dell e dalla Dott.ssa Controparte_2
AR NZ EL NT, legalmente domiciliati presso l Controparte_2
in Piazza Roma n. 17
[...]
- resistente –
Oggetto: Pagamento retribuzione professionale docenti.
All'udienza di discussione i difensori hanno concluso come nel riportato verbale che precede MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il 17.09.2025 la ricorrente, docente assunta con contratti a tempo determinato, chiede al Giudice adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti così come riconosciuta dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 quantificando le differenze retributive dovute nell'importo € 1.110,98 così come da conteggi rappresentati a pag. 3 del ricorso.
Si è regolarmente costituito in giudizio il resistente concludendo per il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata senza, però, contestare il servizio prestato dalla ricorrente in qualità di docente supplente nei periodi indicati ma ritenendo non spettante ai docenti con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex comma 3 art. 4 Legge 124/1999 e precisando che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di aderire all'importo richiesto dalla ricorrente pari ad € 1.110,98.
La causa viene ora in discussione sulla base della documentazione allegata dalle parti.
§§§
La domanda è fondata nei limiti di seguito descritti.
Si è già detto che i contratti a tempo determinato in base al quale la ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del resistente non sono contestati CP_1 dal resistente. CP_1
La doglianza della ricorrente attiene sostanzialmente al fatto che per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 non ha ricevuto la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL, corrisposta dal resistente solo ai docenti di ruolo o ai docenti CP_1 con contratti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, subendo in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con supplenze annuali avendo reso comunque un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri colleghi;
nel caso di specie si sarebbe perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011).
La Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha, invero, istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). Ciò comporta che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 ); inoltre, non è Persona_1 Persona_2 sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Come statuito dalla Suprema Corte, con valutazione che questo giudice condivide pienamente, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018,
n. 20015).
Non si ritiene, inoltre, che possa condurre a conclusioni diverse il disposto di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20.9.2018 (causa Motter), atteso che essa riguardava la diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e, in ogni caso, anche in detta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nella specie, come detto, il servizio prestato dai docenti con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto della documentazione e dai conteggi formulati dalla ricorrente e dell'adesione a tali conteggi da parte del resistente, non rimane che dichiarare il diritto della ricorrente alla CP_1 retribuzione professionale docenti per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 in relazione al servizio effettivamente prestato, quantificata in € 1.110,98. La decisione sulle spese segue la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , e Controparte_1 conseguentemente
CONDANNA il resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in CP_1 ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.110,98.
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.000,00 per compenso, oltre € 49 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 25.11.2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI
Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
R.G.L. 739/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
DI IN ( e MO IZ Email_1
( ), e presso il loro studio di quest'ultima in Varallo, Email_2
Corso Roma n. 22, elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente-
Contro
(c.f Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. Alessio Ciardi, Dirigente pro-tempore dell e dalla Dott.ssa Controparte_2
AR NZ EL NT, legalmente domiciliati presso l Controparte_2
in Piazza Roma n. 17
[...]
- resistente –
Oggetto: Pagamento retribuzione professionale docenti.
All'udienza di discussione i difensori hanno concluso come nel riportato verbale che precede MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto il 17.09.2025 la ricorrente, docente assunta con contratti a tempo determinato, chiede al Giudice adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti così come riconosciuta dall'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 quantificando le differenze retributive dovute nell'importo € 1.110,98 così come da conteggi rappresentati a pag. 3 del ricorso.
Si è regolarmente costituito in giudizio il resistente concludendo per il rigetto della CP_1 domanda in quanto infondata senza, però, contestare il servizio prestato dalla ricorrente in qualità di docente supplente nei periodi indicati ma ritenendo non spettante ai docenti con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex comma 3 art. 4 Legge 124/1999 e precisando che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di aderire all'importo richiesto dalla ricorrente pari ad € 1.110,98.
La causa viene ora in discussione sulla base della documentazione allegata dalle parti.
§§§
La domanda è fondata nei limiti di seguito descritti.
Si è già detto che i contratti a tempo determinato in base al quale la ricorrente ha prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del resistente non sono contestati CP_1 dal resistente. CP_1
La doglianza della ricorrente attiene sostanzialmente al fatto che per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022 non ha ricevuto la retribuzione professionale docente prevista dall'art. 7 CCNL, corrisposta dal resistente solo ai docenti di ruolo o ai docenti CP_1 con contratti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, subendo in tal modo un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai colleghi docenti a tempo indeterminato e a quelli a tempo determinato con supplenze annuali avendo reso comunque un sostegno al miglioramento del servizio scolastico sovrapponibile a quello reso dagli altri colleghi;
nel caso di specie si sarebbe perciò configurata una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine ed a tempo indeterminato, sancito dalla normativa comunitaria (art. 4 della direttiva CEE 1999/1970, come interpretato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea) ed interna (art. 6 d. lgs 268/2011).
La Corte di Cassazione con pronuncia del 27.7.2018 n. 20015 ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha, invero, istituito la
Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). Ciò comporta che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato,
a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 ); inoltre, non è Persona_1 Persona_2 sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
Nel caso in esame deve escludersi che la ricorrente, supplente temporanea assunta per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Come statuito dalla Suprema Corte, con valutazione che questo giudice condivide pienamente, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione
e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo; una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese” (cfr. Cass. 27.7.2018,
n. 20015).
Non si ritiene, inoltre, che possa condurre a conclusioni diverse il disposto di cui alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20.9.2018 (causa Motter), atteso che essa riguardava la diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato e, in ogni caso, anche in detta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.
Nella specie, come detto, il servizio prestato dai docenti con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere accolto e, tenuto conto della documentazione e dai conteggi formulati dalla ricorrente e dell'adesione a tali conteggi da parte del resistente, non rimane che dichiarare il diritto della ricorrente alla CP_1 retribuzione professionale docenti per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 in relazione al servizio effettivamente prestato, quantificata in € 1.110,98. La decisione sulle spese segue la soccombenza con distrazione in favore dei difensori antistatari.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 cpc
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il , e Controparte_1 conseguentemente
CONDANNA il resistente al pagamento delle relative differenze retributive, in CP_1 ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.110,98.
CONDANNA il resistente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € CP_1
1.000,00 per compenso, oltre € 49 C.U., rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione ai difensori antistatari.
Vercelli, 25.11.2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia BAICI