Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2728 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Giovanna Serafino e Meri Pizzata, con le quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC) via Marconi n. 25
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15
resistente
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna
udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01/08/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 39420230000761200000, n. 39420230000761192000, n.
39420230000770492000, n. 39420230000770500000, n.
39420230000770601000, n. 39420230000770702000, n.
39420230000770803000, n. 39420230000770904000, n.
39420230000771005000, n. 39420230000771106000, notificati in data
30/06/2023.
A tal fine, ha esposto:
- che gli avvisi di addebito sono scaturiti dalla revoca dell'indennità di malattia e dell'indennità di disoccupazione agricola con assegni familiari per gli anni 2018 e 2019, dovuta alla cancellazione delle giornate in agricoltura dichiarate per gli 2018 2019;
- che ha prestato la propria attività lavorativa a tempo determinato in agricoltura dal 28/08/2018 al 31/12/2018 e dal 28/08/2019 al 31/12/2019, per un totale di 102 giornate per ciascun anno, alle dipendenze dell'azienda agricola di “Minnici Giovanni”, con sede in Caraffa del Bianco (RC);
- che ha svolto la propria attività lavorativa dal lunedì al sabato, per sette ore al giorno, osservando un orario compreso tra le ore 07:00 e le ore 15:00, con una pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:00;
- che, invece, nel mese di agosto, l'orario di lavoro è stato anticipato, dalle ore 06:00 alle ore 14:00, con una pausa pranzo dalle 11:00 alle 12:00;
- che, per l'attività lavorativa prestata, era prevista una retribuzione giornaliera di circa € 43,00, corrisposta da parte del datore di lavoro in piccoli acconti ogni 14 giorni;
- che ha lavorato seguendo le indicazioni impartite dal datore di lavoro, 3
determinate dalle esigenze aziendali e dalle fasi di produzione;
- che, nello specifico, si è occupato di: pulizia, preparazione e concimazione del terreno e degli alberi, raccolta delle pietre, sistemazione della recinzione, pulizia e raccolta delle sterpaglie, sistemazione delle balle di fieno;
- che, con provvedimenti del 27/05/2021, l' ha comunicato la CP_1
cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Locri per gli anni 2018 e 2019, con conseguente disconoscimento di 102 giornate lavorative per ciascun anno;
- che, avverso tali provvedimenti, ha proposto ricorso alla Commissione
Integrazione Salariale Operai Agricoli di Reggio Calabria e, successivamente, ha proposto ricorso giudiziale dinanzi al Tribunale di Locri, iscritto al n. R.G.
356/2022;
- che è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per l'anno 2018 e l'anno 2019, per 102 gg. lavorative;
- che gli avvisi di addebito sono da ritenersi nulli, in quanto emessi in violazione dell'art. 30 c. 2 lett. c) del D.L. n. 78/2010 e illegittimi per carenza di motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- che ha diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione e dell'indennità di malattia, in quanto ne sussistono i requisiti.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare A. a fronte della minaccia di procedere ad esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 4 c. 6 del D. Lgs. N. 46/1999 disporre la sospensione anche inaudita altera parte della efficacia esecutiva degli impugnati avvisi di addebito, per le motivazioni in epigrafe indicate concorrendo il grave motivo del danno rilevante che subirebbe la SI.ra , bracciante agricola, a Parte_2
seguito dell'esecuzione per una somma cospicua;
in ogni caso è allo stato pendente ricorso avverso il provvedimento di cancellazione che ha dato scaturigine all'indebito impugnato, e che si pone certamente come questione 4
pregiudiziale alla vicenda che qui ci occupa;
B. accertare e dichiarare la nullità degli avvisi di addebito ex art. 30 D.L. 78/2010 in quanto non può considerarsi assolto l'onere di indicazione della causale del credito;
2. nel merito, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli avvisi di addebito n. 39420230000761200000, n. 39420230000761192000, n
39420230000770492000, n. 39420230000770500000, n.
39420230000770601000, n. 39420230000770702000,
39420230000770803000, n. 39420230000770904000, n.
39420230000771005000 e n. 39420230000771106000, tutti del 9/06/2023, poiché inesistente la fondatezza del titolo e delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base della pretesa creditoria, e per tutti i motivi indicati;
3.
Dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di indebito, somme aggiuntive, interessi di mora, compensi di riscossione e spese di notifica, risultanti dall'avviso di addebito in oggetto ed oggetto di impugnativa;
4. in ogni caso condannare l' , in Persona del Legale Rappresentante pro- CP_1
tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore degli Avvocati, antistatari, i quali dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la tardività dell'opposizione proposta, il consolidamento del credito e la chiarezza della motivazione indicata negli avvisi impugnati, deducendo di aver aggiornato la posizione assicurativa de ricorrente in seguito alla sentenza resa nel procedimento N.R.G. 356/2022 e concludendo per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato, nei termini che si andranno di seguito a specificare. 5
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione, gli avvisi di addebito n. 39420230000761200000, n. 39420230000761192000, n
39420230000770492000, n. 39420230000770500000, n.
39420230000770601000, n. 39420230000770702000, 39420230000770803000,
n. 39420230000770904000, n. 39420230000771005000 e n.
39420230000771106000, oggetto del presente giudizio, sono scaturiti dalla revoca dell'indennità di malattia e dell'indennità di disoccupazione agricola con assegni familiari per gli anni 2018 e 2019.
Orbene, la sentenza n. 309/2024 del 03/04/2024, resa nell'ambito del procedimento recante N.R.G.. 356/2022, ha accertato il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza per gli anni 2018 e
2019, per un totale di 102 giornate lavorative per ciascun anno: detta sentenza risulta passata in giudicato (come da attestazione, rilasciata dalla cancelleria del
Tribunale di Locri in data 11/02/2025 ed allegata da parte ricorrente), sicché può essere senz'altro utilizzata nel presente giudizio.
Infatti, con sentenza del 25 maggio 2001 n. 226, le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno assimilato la sentenza pronunciata in altro processo, divenuta definitiva, ad una norma di diritto, traendone la conseguenza della rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e della diretta interpretazione nel giudizio di legittimità, con eventuale esame ed interpretazione di altri atti processuali utili a verificarne la portata.
Pertanto, il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto;
inoltre, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem: conseguentemente, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità delle decisioni.
Tale garanzia di stabilità, essendo anche collegata all'attuazione dei 6
principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata dei giudizi, impedisce di accedere a soluzioni interpretative volte a conferire rilievo a formalismi non giustificati da effettive e concrete garanzie difensive.
Per tale ragione, non trova ostacolo neppure nel divieto di produzione di nuovi documenti, posto dall'art. 372 c.p.c., che, riferendosi esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, non si estende a quelli attestanti la successiva formazione del giudicato (si veda sez. un. 16 giugno 2006 n.13916, che ha confermato l'orientamento già manifestato da Cass. 11 gennaio 2006 n.360, superando invece quello precedentemente espresso, tra le altre, da Cass. 27 gennaio 2006, n. 1760, da Cass. 23 luglio 2004
n.13854, e da Cass. 8 gennaio n. 2003 n. 11731).
Non vi è dubbio, pertanto, che sia possibile produrre anche nel corso del giudizio la documentazione destinata a provare la sopravvenuta formazione di una regula iuris alla quale il giudice ha il dovere di conformarsi in relazione al caso concreto.
Orbene, nel caso di specie, si è formato il giudicato con riferimento al diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi agricoli del comune di residenza per gli anni 2018 e 2019 per 102 giornate lavorative per ciascun anno, la cui cancellazione aveva determinato la revoca dell'indennità di malattia e dell'indennità di disoccupazione percepite in ragione dell'iscrizione.
Pertanto, la pretesa oggetto del presente giudizio risulta fondata per effetto del giudicato “esterno”, avente ad oggetto il diritto all'iscrizione negli elenchi agricoli, per gli anni 2018 e 2019.
Su tale ultimo aspetto, ragioni di completezza espositiva inducono ad evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione - con un recente pronunciato – ha specificato che: “Qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad 7
entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto accertato e risolto, senza che, ai fini della formazione del giudicato esterno sullo stesso, sia necessaria una domanda di parte volta ad ottenere la decisione di una questione pregiudiziale con efficacia di giudicato, atteso che la previsione dell'art. 34 c.p.c. si riferisce alla sola pregiudizialità in senso tecnico e non già a quella in senso logico giuridico” (Cass., sezione lav., ordinanza n. 41895 del 29 dicembre 2021).
Per tali motivi, l'opposizione va accolta.
Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell CP_1
Si giustifica, ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, (scaglione 1.100 - 5.200)
l'applicazione dei valori minimi, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse nonché della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2728/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito n. 39420230000761200000, n. 39420230000761192000, n
39420230000770492000, n. 39420230000770500000, n.
39420230000770601000, n. 39420230000770702000,
39420230000770803000, n. 39420230000770904000, n.
39420230000771005000 e n. 39420230000771106000;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2697,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Locri, 05/06/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci