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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3218/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 3218/2022 R.G.
e vertente
TRA
( nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.4.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Garaffa presso il cui studio sito in Reggio Calabria Via Cairoli
n. 29 è elettivamente domiciliato;
- opponente-
CONTRO
(già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_1
pro tempore, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia
Rovigo al n. REA n. 420580, PI autorizzata all'esercizio P.IVA_1 P.IVA_2
dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, Prot. n.
0757078/18, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Persona_1
Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, la con, Controparte_2
1 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 432072, PI autorizzata all'esercizio dell'attività P.IVA_3 P.IVA_2 finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Gruppo Banca IFIS e Controparte_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa , (C.F. ), giusta procura Controparte_3 C.F._2 rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. Persona_1
n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dell'avv. Lucio Ghia, e dall'avv. Enrica Maria Ghia, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via
Filippo Corridoni, 1 - 20122 Milano;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria la Controparte_1
(e per essa, quale mandataria, la chiedeva l'emissione di
[...] Controparte_2
un decreto ingiuntivo nei confronti di pari all'importo di € 8.356,25. Parte_1
Esponeva:
- che stipulava con un contratto di credito Parte_1 Controparte_4 al consumo;
- che in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 8.356,25 riportato nell'estratto conto, oltre interessi al tasso legale (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996);
- che con atto del 19.3.2020 la edeva pro soluto il proprio credito Controparte_4 alla Controparte_1
- che l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata al a mezzo raccomandata A/R; Pt_1
- che mutava denominazione sociale in Controparte_1 Controparte_1
- che prima di procedere alla cessione, aveva tentato di Controparte_4 recuperare quanto dovuto senza, però, alcun seguito;
2 Tutto quanto premesso, agiva in sede monitoria per il Controparte_1
credito vantato nei confronti di pari alla somma complessiva di € Parte_1
8.356,25.
1.1. Emesso il decreto ingiuntivo n. 576/2022, avverso lo stesso presentava opposizione lamentando: Parte_1
i) carenza di legittimazione attiva di e di Controparte_1 [...] non avendo l'opponente ricevuto alcuna valida comunicazione dell'asserita Controparte_2 cessione di credito in favore di e/o di Controparte_1 Controparte_2
e non avendo quest'ultime fornito alcuna valida motivazione per l'ingiunzione del decreto;
ii) nullità del contratto azionato e disconoscimento delle firme apposte;
iii) inidoneità dell'estratto conto a provare l'esistenza del credito monitorio;
iv) nullità del provvedimento monitorio per indeterminatezza e mancanza di certezza del ricevimento delle presunte lettere di messa in mora e delle presunte comunicazioni della cessione del credito;
v) indeterminatezza delle somme richieste;
vi) prescrizione del credito;
Concludeva rassegnando al Tribunale adito le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le
Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 576/2022 rg 2359/2022 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria il 27.07.2022, per i motivi di cui in narrativa, e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, nonché ex art. 96 c.p.c.”.
Con comparsa del 12.6.2023, si costituiva l'odierna opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rilevando l'infondatezza, in fatto e diritto, di tutte le censure sollevate nell'opposizione avversaria. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione avversaria, vinte le spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 2.12.2024 il Giudice sollevava d'ufficio la questione sulla titolarità del credito monitorio in capo alla quale cessionaria della Controparte_1 CP_4
assegnando alle parti termine per note ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, II
[...] comma, c.p.c.
3 Depositate le memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale senza svolgimento di attività istruttoria.
All'udienza del 18.11.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza del D.lgs. 164/2024,
c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. civ. n. 40110 del 2021
e Cass. civ. n. 32792 del 2021).
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ. n. 1552 del 1995; Cass. civ. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. civ. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. civ. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass. civ., SS.UU., n. 7448 del 1993 e da ultimo Cass. civ., SS.UU., n. 927 del 2022).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. civ. n.
14486 del 2019; Cass. civ. n. 22281 del 2013; Cass. civ. n. 20613 del 2011; Cass. civ. n.
9021 del 2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
4 di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 24815 del 2005; Cass. civ. n.
6421 del 2003).
Occorre, poi, rammentare che, in forza degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve dimostrare che quel diritto gli appartiene con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sulla titolarità del diritto azionato si riverbera irrimediabilmente sulla parte gravata del relativo onere determinando il rigetto della domanda.
2.1. Tanto premesso, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, ritiene che parte opposta non abbia fornito prova della titolarità del credito monitorio azionato - questione sollevata d'ufficio all'udienza del 2.12.2024 e su cui si è ritualmente instaurato il contraddittorio - dovendosi evidenziare che, in virtù dei principi di diritto sopra richiamati, era senz'altro onere della società opposta - la quale ha agito per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto - fornire la prova della regolarità di tutte le vicende traslative che hanno interessato la titolarità del credito per cui essa agisce (sulla rilevabilità d'ufficio della carenza di legittimazione, attiva o passiva, del diritto controverso cfr. Cass. civ., SS UU, n. 2961/2016).
Sul punto si osserva che con il ricorso monitorio e con la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto di essere titolare del diritto di credito nei confronti del in quanto cessionaria del credito originariamente vantato da Pt_1 [...]
CP_4
Ha, quindi, prodotto il contratto di credito al consumo (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio) concluso in data 17.6.2013 tra e il (di cui Controparte_4 Pt_1 quest'ultimo ha, altresì, disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte).
Ha dedotto che in data 19.3.2020 ha ceduto pro soluto il proprio Controparte_4 credito a la quale ha, poi, mutato denominazione sociale in Controparte_1 [...]
odierna opponente. Controparte_1
5 Ebbene, l'inserimento dello specifico credito fatto valere nel presente procedimento da originariamente vantato da nei confronti Controparte_1 Controparte_4 del è privo di prova adeguata. Pt_1
A mero titolo esemplificativo, la predetta prova, anche in via alternativa, doveva essere offerta depositando:
i) documentazione attraverso la quale consentire la verifica che il credito originariamente vantato dalla e ceduto con la cessione in blocco Controparte_4 possedesse tutte le caratteristiche indicate nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale che ha dato pubblicità alle operazioni negoziali;
ii) documentazione/attestazione proveniente dalla cedente idonea a rendere certo l'inserimento del credito fatto valere con il ricorso monitorio tra quelli oggetto della cessione occorsa tra e Controparte_4 Controparte_1
iii) gli estratti autentici (con attestazione notarile) degli allegati al contratto di cessione dai quali desumere l'inserimento del credito fatto valere tra quelli ceduti.
Tornando alla vicenda in esame, parte opposta ha prodotto il contratto di cessione
(cfr. doc. allegato alla seconda memoria istruttoria) occorsa tra e Controparte_1 [...]
tuttavia nessun altro documento è stato prodotto al fine di provare CP_4
l'inclusione del credito monitorio tra quelli oggetto di tale cessione.
In altri termini, il creditore opposto ha omesso di ricostruire documentalmente, nei termini sopra indicati, le vicende che hanno interessato in precedenza la titolarità del credito, risultando dunque indimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa in eventuali operazioni di cartolarizzazione (Cass. civ. n. 24798/2020).
Difatti, l'odierna opposta, anzitutto, non ha prodotto l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale - documento che può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. civ. n. 4277/2023) – né ha depositato l'elenco crediti allegato al contratto di cessione, recante attestazione notarile, o, ancora, la dichiarazione della cedente con cui si da atto che il credito vantato nei Controparte_4
confronti del rientra tra quelli oggetto della cessione occorsa con la Pt_1 Controparte_1
6 La produzione al riguardo offerta da parte opposta, ossia la proposta e relativa accettazione del contratto di cessione, non risulta sufficiente a soddisfare l'onere probatorio incombente sulla medesima non potendosi a tal fine attribuire, in difetto di altri elementi e tenuto conto del carente quadro probatorio in atti, valore indiziario alla sola disponibilità del titolo negoziale.
Il contratto di cessione nulla riporta che possa consentire di verificare – senza incertezze - l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti del tra Pt_1 quelli ceduti dalla lla (oggi . Controparte_4 Controparte_1 Controparte_1
Irrilevante a tal fine la dedotta, e peraltro contestata, prova della notifica dell'avvenuta cessione giacché tale evenienza, quand'anche dimostrata, nulla proverebbe in ordine all'inclusione del credito monitorio tra quelli oggetto della cessione.
Né risulta in atti, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta nelle note conclusive, l'elenco omissato dei crediti ceduti, quale documento inequivocabilmente riconducibile al contratto di cessione occorso tra la e la Controparte_4 Controparte_1
In difetto di produzione della documentazione comprovante le vicende del credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente non può ritenersi adeguatamente dimostrata titolarità del diritto e, dunque, la legittimazione sostanziale di ad agire per la soddisfazione del credito.
Per tutti i superiori motivi, appare evidente che l'opposizione debba essere accolta difettando in capo alla la prova dell'attuale titolarità del credito Controparte_1 avanzato nei confronti del con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Il difetto di prova della titolarità del credito monitorio assorbe ogni altra questione sollevata delle parti anche in ragione del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cfr.
Cass. civ. SS.UU. n. 26242 del 2014).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi (in ragione della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche affrontate) di cui al d.m. n. 55/2014 (così come successivamente modificato) tenendo conto del valore della controversia tratto dal petitum e compresa la fase
7 di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024
n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
3.1. Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. dovendosi ritenere che parte opposta abbia agito nel rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento non ravvisandosi nel comportamento processuale dalla stessa tenuto gli estremi della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 3218/2022, così provvede:
1) revoca, per le ragioni indicati in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 576/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.7.2022;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente , delle Parte_1 spese di lite liquidate in € 118,50 per spese e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Garaffa dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, 18 novembre 2025.
Il Giudice (dott.ssa Magda Irato)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 3218/2022 R.G.
e vertente
TRA
( nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.4.1972 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Garaffa presso il cui studio sito in Reggio Calabria Via Cairoli
n. 29 è elettivamente domiciliato;
- opponente-
CONTRO
(già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_1
pro tempore, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia
Rovigo al n. REA n. 420580, PI autorizzata all'esercizio P.IVA_1 P.IVA_2
dell'attività finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 21/06/2018, Prot. n.
0757078/18, società con socio unico Banca IFIS S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., e per essa quale mandataria, giusta procura speciale a rogito notaio di Venezia – Mestre, Persona_1
Rep. n. 42351/Racc. n. 15678 in data 09/12/2020, la con, Controparte_2
1 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo al n.
REA n. 432072, PI autorizzata all'esercizio dell'attività P.IVA_3 P.IVA_2 finanziaria con provvedimento della Banca d'Italia in data 09/12/2020, Prot. n. 1640067/20, società con socio unico appartenente al Gruppo Banca IFIS e Controparte_1 soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca IFIS S.p.A., in persona della procuratrice Dott.ssa , (C.F. ), giusta procura Controparte_3 C.F._2 rilasciata in data 05 agosto 2022 per atto a rogito Notaio di Mestre, rep. Persona_1
n.44416 e racc. n.16819, registrato a Venezia il giorno 08.08.2022 al n. 22089 serie 1T, rappresentata e difesa dell'avv. Lucio Ghia, e dall'avv. Enrica Maria Ghia, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrica Maria Ghia, sito in Via
Filippo Corridoni, 1 - 20122 Milano;
-opposta-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria la Controparte_1
(e per essa, quale mandataria, la chiedeva l'emissione di
[...] Controparte_2
un decreto ingiuntivo nei confronti di pari all'importo di € 8.356,25. Parte_1
Esponeva:
- che stipulava con un contratto di credito Parte_1 Controparte_4 al consumo;
- che in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di € 8.356,25 riportato nell'estratto conto, oltre interessi al tasso legale (e comunque entro i limiti del tasso soglia usura di cui alla L. 108/1996);
- che con atto del 19.3.2020 la edeva pro soluto il proprio credito Controparte_4 alla Controparte_1
- che l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata al a mezzo raccomandata A/R; Pt_1
- che mutava denominazione sociale in Controparte_1 Controparte_1
- che prima di procedere alla cessione, aveva tentato di Controparte_4 recuperare quanto dovuto senza, però, alcun seguito;
2 Tutto quanto premesso, agiva in sede monitoria per il Controparte_1
credito vantato nei confronti di pari alla somma complessiva di € Parte_1
8.356,25.
1.1. Emesso il decreto ingiuntivo n. 576/2022, avverso lo stesso presentava opposizione lamentando: Parte_1
i) carenza di legittimazione attiva di e di Controparte_1 [...] non avendo l'opponente ricevuto alcuna valida comunicazione dell'asserita Controparte_2 cessione di credito in favore di e/o di Controparte_1 Controparte_2
e non avendo quest'ultime fornito alcuna valida motivazione per l'ingiunzione del decreto;
ii) nullità del contratto azionato e disconoscimento delle firme apposte;
iii) inidoneità dell'estratto conto a provare l'esistenza del credito monitorio;
iv) nullità del provvedimento monitorio per indeterminatezza e mancanza di certezza del ricevimento delle presunte lettere di messa in mora e delle presunte comunicazioni della cessione del credito;
v) indeterminatezza delle somme richieste;
vi) prescrizione del credito;
Concludeva rassegnando al Tribunale adito le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le
Giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 576/2022 rg 2359/2022 emesso dal Tribunale di Reggio
Calabria il 27.07.2022, per i motivi di cui in narrativa, e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, nonché ex art. 96 c.p.c.”.
Con comparsa del 12.6.2023, si costituiva l'odierna opposta chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e rilevando l'infondatezza, in fatto e diritto, di tutte le censure sollevate nell'opposizione avversaria. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione avversaria, vinte le spese di lite.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'udienza del 2.12.2024 il Giudice sollevava d'ufficio la questione sulla titolarità del credito monitorio in capo alla quale cessionaria della Controparte_1 CP_4
assegnando alle parti termine per note ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, II
[...] comma, c.p.c.
3 Depositate le memorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale senza svolgimento di attività istruttoria.
All'udienza del 18.11.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza del D.lgs. 164/2024,
c.d. correttivo bis Cartabia).
2. Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. civ. n. 40110 del 2021
e Cass. civ. n. 32792 del 2021).
È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt. 633 e ss. c.p.c. dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue”
(Cass. civ. n. 1552 del 1995; Cass. civ. n. 6531 del 1993) o “continua” (Cass. civ. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si “sviluppa” (Cass. civ. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass. civ., SS.UU., n. 7448 del 1993 e da ultimo Cass. civ., SS.UU., n. 927 del 2022).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. civ. n.
14486 del 2019; Cass. civ. n. 22281 del 2013; Cass. civ. n. 20613 del 2011; Cass. civ. n.
9021 del 2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto
4 di credito vantato (art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. civ. n. 24815 del 2005; Cass. civ. n.
6421 del 2003).
Occorre, poi, rammentare che, in forza degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, chi fa valere un diritto in giudizio non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve dimostrare che quel diritto gli appartiene con la conseguenza che la contraddittoria, incompleta e insoddisfacente prova sulla titolarità del diritto azionato si riverbera irrimediabilmente sulla parte gravata del relativo onere determinando il rigetto della domanda.
2.1. Tanto premesso, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, ritiene che parte opposta non abbia fornito prova della titolarità del credito monitorio azionato - questione sollevata d'ufficio all'udienza del 2.12.2024 e su cui si è ritualmente instaurato il contraddittorio - dovendosi evidenziare che, in virtù dei principi di diritto sopra richiamati, era senz'altro onere della società opposta - la quale ha agito per ottenere l'adempimento di un'obbligazione da parte del debitore ceduto - fornire la prova della regolarità di tutte le vicende traslative che hanno interessato la titolarità del credito per cui essa agisce (sulla rilevabilità d'ufficio della carenza di legittimazione, attiva o passiva, del diritto controverso cfr. Cass. civ., SS UU, n. 2961/2016).
Sul punto si osserva che con il ricorso monitorio e con la Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, ha dedotto di essere titolare del diritto di credito nei confronti del in quanto cessionaria del credito originariamente vantato da Pt_1 [...]
CP_4
Ha, quindi, prodotto il contratto di credito al consumo (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio) concluso in data 17.6.2013 tra e il (di cui Controparte_4 Pt_1 quest'ultimo ha, altresì, disconosciuto le sottoscrizioni ivi apposte).
Ha dedotto che in data 19.3.2020 ha ceduto pro soluto il proprio Controparte_4 credito a la quale ha, poi, mutato denominazione sociale in Controparte_1 [...]
odierna opponente. Controparte_1
5 Ebbene, l'inserimento dello specifico credito fatto valere nel presente procedimento da originariamente vantato da nei confronti Controparte_1 Controparte_4 del è privo di prova adeguata. Pt_1
A mero titolo esemplificativo, la predetta prova, anche in via alternativa, doveva essere offerta depositando:
i) documentazione attraverso la quale consentire la verifica che il credito originariamente vantato dalla e ceduto con la cessione in blocco Controparte_4 possedesse tutte le caratteristiche indicate nella pubblicazione della Gazzetta ufficiale che ha dato pubblicità alle operazioni negoziali;
ii) documentazione/attestazione proveniente dalla cedente idonea a rendere certo l'inserimento del credito fatto valere con il ricorso monitorio tra quelli oggetto della cessione occorsa tra e Controparte_4 Controparte_1
iii) gli estratti autentici (con attestazione notarile) degli allegati al contratto di cessione dai quali desumere l'inserimento del credito fatto valere tra quelli ceduti.
Tornando alla vicenda in esame, parte opposta ha prodotto il contratto di cessione
(cfr. doc. allegato alla seconda memoria istruttoria) occorsa tra e Controparte_1 [...]
tuttavia nessun altro documento è stato prodotto al fine di provare CP_4
l'inclusione del credito monitorio tra quelli oggetto di tale cessione.
In altri termini, il creditore opposto ha omesso di ricostruire documentalmente, nei termini sopra indicati, le vicende che hanno interessato in precedenza la titolarità del credito, risultando dunque indimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa in eventuali operazioni di cartolarizzazione (Cass. civ. n. 24798/2020).
Difatti, l'odierna opposta, anzitutto, non ha prodotto l'avviso di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale - documento che può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (Cass. civ. n. 4277/2023) – né ha depositato l'elenco crediti allegato al contratto di cessione, recante attestazione notarile, o, ancora, la dichiarazione della cedente con cui si da atto che il credito vantato nei Controparte_4
confronti del rientra tra quelli oggetto della cessione occorsa con la Pt_1 Controparte_1
6 La produzione al riguardo offerta da parte opposta, ossia la proposta e relativa accettazione del contratto di cessione, non risulta sufficiente a soddisfare l'onere probatorio incombente sulla medesima non potendosi a tal fine attribuire, in difetto di altri elementi e tenuto conto del carente quadro probatorio in atti, valore indiziario alla sola disponibilità del titolo negoziale.
Il contratto di cessione nulla riporta che possa consentire di verificare – senza incertezze - l'inserimento dello specifico credito fatto valere nei confronti del tra Pt_1 quelli ceduti dalla lla (oggi . Controparte_4 Controparte_1 Controparte_1
Irrilevante a tal fine la dedotta, e peraltro contestata, prova della notifica dell'avvenuta cessione giacché tale evenienza, quand'anche dimostrata, nulla proverebbe in ordine all'inclusione del credito monitorio tra quelli oggetto della cessione.
Né risulta in atti, contrariamente a quanto dedotto da parte opposta nelle note conclusive, l'elenco omissato dei crediti ceduti, quale documento inequivocabilmente riconducibile al contratto di cessione occorso tra la e la Controparte_4 Controparte_1
In difetto di produzione della documentazione comprovante le vicende del credito asseritamente maturato nei confronti dell'opponente non può ritenersi adeguatamente dimostrata titolarità del diritto e, dunque, la legittimazione sostanziale di ad agire per la soddisfazione del credito.
Per tutti i superiori motivi, appare evidente che l'opposizione debba essere accolta difettando in capo alla la prova dell'attuale titolarità del credito Controparte_1 avanzato nei confronti del con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
Il difetto di prova della titolarità del credito monitorio assorbe ogni altra questione sollevata delle parti anche in ragione del principio della ragione più liquida in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cfr.
Cass. civ. SS.UU. n. 26242 del 2014).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi (in ragione della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche affrontate) di cui al d.m. n. 55/2014 (così come successivamente modificato) tenendo conto del valore della controversia tratto dal petitum e compresa la fase
7 di trattazione pur non essendosi svolta attività istruttoria (Cfr. Cass. civ., sez. II, 9.7.2024
n18723; Cass. civ, sez. III, 13.10.2023, n. 28627).
3.1. Non sussistono i presupposti per la condanna di cui all'art. 96 c.p.c. dovendosi ritenere che parte opposta abbia agito nel rispetto delle prerogative riconosciutegli dall'ordinamento non ravvisandosi nel comportamento processuale dalla stessa tenuto gli estremi della mala fede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 3218/2022, così provvede:
1) revoca, per le ragioni indicati in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 576/2022 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 27.7.2022;
2) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente , delle Parte_1 spese di lite liquidate in € 118,50 per spese e € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese documentate e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Francesco
Garaffa dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, 18 novembre 2025.
Il Giudice (dott.ssa Magda Irato)
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