Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.1231 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in [...]
Comunale, 45, elettivamente domiciliata in Messina, via Mario Giurba, 6, presso lo studio dell'avv. FIUMARA ROBERTO (C.F.:
, fax: 090/6409573, pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per Email_1
procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] C.F. CP_1 C.F._3
, elettivamente domiciliato in Messina, Via XXVII Luglio, n. 61
[...]
presso lo studio legale dell'avv. Veronica Tumeo, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. Daniela NULLI, C.F.
[...]
, le quali hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni C.F._4
e le notificazioni del presente procedimento agli indirizzi pec
1
fax 0902922072; PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 25.03.2024, premesso che Parte_1
nell'anno 2015 aveva iniziato ad intrattenere una relazione di convivenza more uxorio con che da tale unione era nato a [...], il CP_1
21.07.2019, il figlio affetto da grave disabilità (disturbo Persona_1
dello spettro autistico); che il nucleo familiare, dopo un breve periodo trascorso a Messina, si era trasferito in provincia di Varese, dove continuava a vivere il;
che la convivenza tra le parti si era CP_1
interrotta bruscamente nel giugno 2022, quando lei ed il figlio si Per_1
erano trasferiti nuovamente a Messina;
che le parti non erano riuscite a raggiungere un accordo sull'affidamento ed il mantenimento del figlio;
che ella non svolgeva alcuna attività lavorativa stabile, ma aveva effettuato solo sporadicamente lavori occasionali e non aveva altri redditi né era titolare di beni immobili;
che era stata recentemente riconosciuta al figlio Per_1
l'indennità di accompagnamento;
che ella percepiva l'assegno unico per il figlio;
che il svolgeva attività lavorativa con contratto a tempo CP_1
indeterminato per una ditta di Varese con la qualifica di autista;
che il aveva contribuito al mantenimento del figlio versando CP_1
mensilmente solamente l'esigua somma di € 50,00 e più recentemente di €
100,00, insufficiente a far fronte alle esigenze del minore;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse posto a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 70 % delle spese straordinarie da Per_1
2 determinare in conformità alle linee guida del CNF;
chiedeva altresì che, in considerazione della distanza tra i luoghi di residenza delle parti e della patologia da cui era affetto il minore, la disciplina dell'affidamento consentisse alla deducente di assumere decisioni con maggiore autonomia in ambito medico e sanitario e che, comunque, il minore fosse affidato in via esclusiva alla madre, regolamentando il diritto di visita del genitore non collocatario.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 08/09.04.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22.01.2025 si costituiva il quale evidenziava che il rapporto CP_1
sentimentale tra le parti, dopo una breve riconciliazione, era definitivamente cessato solo tra i mesi di ottobre e novembre 2023.
Osservava che egli aveva sempre collaborato ala crescita ed alla educazione del figlio ed aveva sempre provveduto al suo mantenimento. Per_1
Rilevava, pertanto, che la richiesta di affidamento esclusivo del figlio alla madre non era giustificata, mentre le richieste economiche avanzate dalla controparte apparivano esorbitanti. Rilevava che, a causa della distanza esistente tra i luoghi di residenza delle parti, egli non poteva far visita al figlio in modo costante e regolare, ma egli intendeva essere presente nella vita del figlio e cooperare nella sua educazione e nella sua crescita.
Chiedeva, pertanto, che il figlio minore fosse affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori e che fossero disciplinati i tempi di permanenza del figlio minore con il padre. Quanto alle statuizioni di natura economica, rilevava che egli aveva sempre partecipato alle spese straordinarie provvedendo al pagamento nella misura del 50 % delle spese per la terapia cui veniva sottoposto il bambino, il cui importo complessivo mensile era di
€ 160,00. Osservava, poi, che dal ricorso introduttivo non si evinceva se la
, la quale fino al recente passato aveva svolto attività Parte_1
3 lavorativa, percepisse l'assegno di inclusione o altri benefici e la stessa aveva, comunque, omesso di indicare tra le sue entrate la somma mensile di
€ 150,00, quale contributo per i genitori di figli con disabilità, mentre egli percepiva uno stipendio mensile di importo pari a circa € 1.600,00 lordi, ma doveva pagare il canone mensile della sua casa di abitazione, pari a €
400,00, una rata mensile di € 202,00 per un finanziamento con cessione del
1/5 dello stipendio, e doveva provvedere al mantenimento di altre due figlie minori avute da un precedente matrimonio, mediante il pagamento di un assegno mensile di € 400,00, oltre al 60 % delle spese straordinarie.
Dichiarava, pertanto, di essere disponibile a versare mensilmente per il mantenimento del figlio la somma di € 200,00, oltre al 50 % delle Per_1
spese straordinarie. Chiedeva, infine, che l'assegno unico per il figlio fosse percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno come previsto per legge.
All'udienza del 23.01.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., la ricorrente dichiarava che non si opponeva all'affidamento condiviso del figlio minore. La chiariva, quindi, che Parte_1
l'assegno unico ammontava complessivamente ad € 330,00 e veniva percepito, per accordo delle parti, nella sua interezza da lei;
che il bambino, in quanto disabile, aveva avuto riconosciuto da circa due anni l'indennità di accompagnamento attualmente dell'importo di € 542,00; che più recentemente, da pochi mesi, era stato riconosciuto anche il diritto all'assegno per disabili gravissimi di importo mensile pari a € 1.200,00; che ella percepiva, inoltre, l'assegno di inclusione di importo mensile pari a €
750,00; che pagava un canone mensile di locazione pari a € 450,00. Il
, preso atto di quanto riferito dalla ricorrente, dichiarava che era CP_1
disponibile a corrispondere alla un assegno mensile di € Parte_1
200,00, somma poi aumentata ad € 250,00, ricomprendendo in detto assegno anche le spese per la terapia seguita dal bambino ed il nuoto, atteso
4 che si trattava di spese sostanzialmente ordinarie che venivano sostenute grazie ai sussidi economici che erano stati riconosciuti al minore;
si impegnava, poi, a corrispondere le spese straordinarie imprevedibili ed inevitabili, nonché quelle concordate nella misura del 50 %. La
rifiutava tale proposta, sottolineando che la somma indicata Parte_1
dalla controparte non era sufficiente ed evidenziando che i redditi del erano superiori rispetto a quelli dichiarati in quanto lo stesso CP_1
effettuava quale autista anche delle tratte estere, per le quali percepiva dei compensi che non risultavano dalla dichiarazione dei redditi. Le parti, infine, raggiungevano un accordo sui tempi di permanenza del minore con il padre, stabilendo che il potesse vedere il figlio quando CP_1 Per_1
sarebbe venuto in Sicilia, dandone preavviso alla almeno Parte_1
sette giorni prima e che gli incontri avrebbero potuto svolgersi dalle ore
15,30 alle ore 19,00, nelle giornate in cui il bambino andava a scuola e dalle ore 15,30 del venerdì alle ore 19,00 della domenica nei fine settimana.
Il Giudice delegato, preso atto che il tentativo di conciliazione non era riuscito, che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Quanto all'affidamento del figlio, la legge 54/2006, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New York del 20.11.1989 sui diritti dei minori e, coerentemente con tale principio, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il Giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori. La suddetta disposizione, pur non incidendo sui poteri del Giudice in ordine all'accertamento dei presupposti
5 per fare luogo all'affidamento, esprime chiaramente un criterio preferenziale ed impone, pertanto, al Giudice uno specifico obbligo di motivazione nel caso in cui ritenga che non sia possibile l'affidamento ad entrambi i genitori che costituisce la regola, cui può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (Cass. civ., Sez. I, 18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità
e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi.
Nella fattispecie in esame non sono emerse ragioni ostative che impediscano di disporre l'affidamento condiviso del minore ed anche la ricorrente, la quale aveva chiesto l'affidamento esclusivo a sé del figlio, ha dichiarato all'udienza del 23.01.2025 di non opporsi all'affidamento condiviso.
Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico, indispensabili per una crescita serena ed equilibrata.
E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori. Nel caso in esame non vi è dubbio che occorra mantenere la collocazione del minore con la madre, insieme alla quale vive da tempo, ricevendo tutte le cure necessarie. Con riferimento, poi, alla disciplina dei tempi di permanenza del minore con il padre, si può recepire l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 23.01.2025. D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito alla esistenza ed alla valida manifestazione del
6 consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti, che sono volte ad assicurare un adeguato rapporto tra padre e figlio, compatibilmente con la distanza esistente tra i luoghi di residenza delle parti.
Al fine di agevolare lo svolgimento dei compiti genitoriali, appare, infine, opportuno consentire l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione separatamente da parte del genitore con il quale il minore, anche temporaneamente, si trova.
In ogni caso, nello spirito dell'affidamento condiviso, le parti potranno sempre concordare modalità di incontro diverse da quelle stabilite, ove ritenute più rispondenti alle esigenze dei genitori e del figlio.
Riguardo al mantenimento del figlio, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, a seguito della disgregazione della unità familiare, anche nella ipotesi di famiglia di fatto, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363); ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole, i quali prescindono dai rapporti d'affetto che in concreto si instaurano con il genitore (Cass. civ. 09.04.2010 n. 9300).
Nel caso in esame, vivendo il figlio prevalentemente insieme alla madre, che si fa carico delle sue esigenze, occorre che il padre contribuisca al suo mantenimento mediante il versamento di un assegno mensile.
7 In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter c.c. che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Riguardo alle esigenze del figlio va osservato che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione dei figli, posto sia dall'art. 30 Cost. che dall'art. 147 c.c. e dall'art. 316 bis c.c., impone ai genitori di far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione, fin quando l'età lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Riguardo, poi, ai redditi delle parti, la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di mantenimento della prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno (Cass. civ. 06.07.2012 n.
11414); ciò significa che il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori, mentre il principio di proporzionalità, pur imponendo di effettuare una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, in relazione alle esigenze attuali dei figli ed al tenore di vita da questi goduto (Cass. civ. 16.09.2020 n. 19299), non determina la necessità di una stretta correlazione tra il dovere di provvedere ai bisogni del figlio, derivante dal rapporto stesso di filiazione, e le capacità economiche dell'altro genitore.
8 Nel caso in esame, risulta, nondimeno, che il minore è beneficiario di provvidenze economiche che riducono grandemente la necessità di una partecipazione economica dei genitori per far fronte ai suoi bisogni. Infatti, la ha riferito che il bambino percepisce, in quanto disabile, Parte_1
sia l'indennità di accompagnamento attualmente dell'importo mensile di €
542,00, che l'assegno per disabili gravissimi di importo mensile pari a €
1.200,00. D'altro canto, non risulta che le esigenze del figlio richiedano, allo stato, esborsi particolarmente elevati ed appare sintomatico che la stessa prima che fosse riconosciuto al figlio Parte_1
l'assegno per disabili gravissimi, aveva chiesto nel ricorso introduttivo che fosse posto a carico del resistente un assegno mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio, somma inferiore rispetto all'importo del predetto assegno per disabili gravissimi.
Quanto, poi, alle condizioni economiche del soggetto obbligato, il ha prodotto la Certificazione Unica 2023 da cui risulta che lo CP_1
stesso ha percepito un reddito annuo lordo di € 26.167,00 con ritenute
IRPEF pari a € 3.688,13, somma leggermente superiore rispetto a quella dallo stesso indicata e pressoché corrispondente a quella indicata dalla
. Inoltre, lo stesso ha documentato di dovere pagare un Parte_1
canone mensile di € 400,00 per la locazione della casa in cui vive e di dovere provvedere, altresì, al mantenimento di altre due figlie, per le quali il Tribunale di Messina ha posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile complessiva di € 400,00. Ciò posto, tenuto conto del fatto che il ha fatto venire meno il suo consenso alla CP_1
corresponsione dell'assegno unico nella sua interezza a favore della
, appare congruo prevedere che lo stesso debba Parte_1
corrispondere alla per il mantenimento del figlio la Parte_1 Per_1
somma mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente in base agli indici
9 ISTAT, con la precisazione che in tale assegno non sono comprese le spese per la terapia privata di psicomotricità e per l'attività di nuoto organizzata dall'associazione “Onde Blu”, che costituiscono “spese straordinarie” anche in considerazione della variabilità nel tempo dei possibili interventi terapeutici nell'interesse del bambino. Infatti, costituiscono “spese straordinarie” tutte quelle spese non incluse nell'assegno periodico e la cui inclusione in detto assegno si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità indicato dal menzionato art. 337 c.c., introducendo nell'individuazione del contributo in favore della prole una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia (Cass. civ. 08 giugno
2012, n. 9372; Cass. civ. 08.09.2014 n. 18869), sicché rientrano certamente tra dette spese quelle non quantificabili e determinabili in anticipo, che necessitano di interventi economici straordinari (Cass. Civ., n. 7672, del 19 luglio 1999; Cass. Civ., n. 6201, del 13 marzo 2009; Cass. Civ., n. 23411, del 04 novembre 2009).
Quanto all'assegno unico per il figlio, si deve premettere che, nel caso di affidamento condiviso, la disciplina normativa prevede che l'assegno unico sia ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (art. 6 comma 4 D. Lgs. 230/2021); di conseguenza, poiché nel caso in esame risulta che il ha fatto CP_1
venire meno il proprio consenso alla percezione della sua interezza di tale assegno da parte della , entrambi i genitori avranno diritto Parte_1
alla corresponsione dell'assegno per metà ciascuno, senza necessità di alcun intervento giurisdizionale, essendo ciò previsto per legge.
Entrambi i genitori dovranno, poi, partecipare alle spese straordinarie nell'interesse del figlio, da individuare sulla base delle Linee Guida del
CNF, nella misura del 50 % ciascuno.
10 Tenuto conto della natura della causa e della soccombenza reciproca, appare equo compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visto l'artt. 337 ter c.c. e 316 c.c., affida il figlio minore Per_1
nato a Gallarate il [...], ad [...] i genitori con
[...]
domiciliazione privilegiata presso la madre;
dispone che i tempi di permanenza del figlio minore con il padre sano disciplinati così come concordato dalle parti all'udienza del 23.01.2025; dispone che la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sia esercitata separatamente da parte del genitore con il quale il minore, anche temporaneamente, si trova;
pone a carico di l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio versando a Per_1 Parte_1
un assegno mensile di € 200,00, da rivalutare annualmente in
[...]
base agli indici ISTAT, con la precisazione che in tale assegno non sono comprese le spese per la terapia privata di psicomotricità e per l'attività di nuoto organizzata dall'associazione “Onde Blu”; dispone che le spese straordinarie da individuare sulla base delle Linee Guida del CNF, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 11/02/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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