TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 31/10/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2259/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 MARTINELLI MARICA APPELLANTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TALIANI CP_1 C.F._1 GIULIO APPELLATO
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'appellante:
“In via principale, nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca adìto, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
1 sentenza n. 396/2024, emessa dal Giudice di Pace Dott. Breschi in data 22.05.2024 all'esito del Procedimento civile n.1135/2023
RG ed in pari data pubblicata, notificata a parte appellante in data
20.06.2024, accogliere le conclusioni tutte avanzate nel Giudizio di primo grado e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di
Pace, per i motivi tutti meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese e competenze di entrambe i gradi di Giudizio, ivi comprese le spese per Ctu e Ctp in corso di Causa”; In via subordinata, sempre nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca adìto, contrariis reiectis, in caso di parziale accoglimento del proposto appello, limitare la condanna al risarcimento nella misura di Euro 588,02 per le motivazioni indicate nel presente atto o di quella diversa e minore somma che risulterà da eventuale Ctu che codesto Tribunale Voglia disporre, con compensazione delle spese, comprese le competenze del Ctu e dei
Ctp e delle competenze professionali di entrambi i gradi di
Giudizio, stante il mancato accoglimento della complessiva domanda giudiziale del ricorrente”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni ulteriore istanza reietta e disattesa, rigettare, per tutti i motivi di cui in premessa, l'appello promosso dalla avverso la Parte_2
sentenza n. 396/2024 resa dal Giudice di Pace di Lucca - nella
2 persona del Dott. Alessandro Breschi- in ordine al procedimento n. 1135/2003 R.G., con conseguente integrale conferma della stessa. Il tutto con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria delle competenze e delle spese del presente grado di giudizio”.
FATTI DELLA CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. titolare della ha proposto Parte_1 Parte_2
appello contro la sentenza del giudice di pace di Lucca
n.396/2024, emessa in data 22.05.2024, con la quale è stata accolta la domanda di , originario attore e attuale CP_1
appellato, di risarcimento del danno subito il 22.9.2002 allorché due operai della suddetta Ditta avevano graffiato il pavimento in pvc della taverna del spostando alcuni mobili, in particolare CP_1
una scaffalatura, nel corso delle operazioni di asciugatura dell'acqua di cui avevano causato la copiosa fuoriuscita da un tubo.
Il giudice di pace ha ritenuto provata la responsabilità degli operai dipendenti del sulla scorta delle fotografie prodotte Pt_1
dall'attore e della testimonianza dei di lui genitori, secondo le quali il pavimento era nuovo e, prima dell'intervento de quo, non presentava graffi. Il giudice di pace ha dato conto delle testimonianze dei due amministratori del condominio del quale fa parte la proprietà dell'appellato e della testimonianza di uno degli operai, riportando che gli amministratori avevano dichiarato di
3 essere intervenuti nell'immediatezza e di non aver fatto caso a graffi sul pavimento e che l'operaio aveva escluso di averlo graffiato. Il giudice ha ritenuto che il mancato rilevamento delle rigature da parte di questi testi potesse essere giustificato dal fatto che le stesse erano oggettivamente non rilevabili, al momento della presenza sul luogo dei testi, essendo il pavimento ancora bagnato. Il giudice di pace ha evidenziato altresì che dalla espletata CTU era emerso che “le rigature” sul pavimento di Pvc erano “compatibili” con lo “strascicamento” della “mobilia presente” nel locale e che, “nella scheda di posa di questa tipologia di pavimenti … è riportato nelle raccomandazioni d'uso, di “Non spostare mobili o oggetti pesanti facendoli scorrere sul pavimento ma sollevarli. Non usare carrelli con ruote metalliche”.
2. A motivo dell'appello si deduce che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere provata la riconducibilità causale delle rigature all'opera dei dipendenti della atteso che, per un verso, Pt_2
niente era ricavabile dalle dichiarazioni degli amministratori del essendo essi “intervenuti in loco solo in un momento Parte_3
successivo” ed avendo essi precisato “che il pavimento era bagnato in maniera significativa, ma non allagato” ed atteso che, per altro verso, le testimonianze dei genitori dell'attore erano condizionate non solo dal rapporto di parentela ma anche dal fatto che essi avevano pagato, per il figlio, le spese di rifacimento della pavimentazione. L'appellante deduce inoltre che il giudice di pace
4 ha richiamato la testimonianza di uno solo dei due operai -
trascurando quella conforme resa dall'altro - Testimone_1
ed ha riportato il contenuto della testimonianza Testimone_2
richiamata il forma sintetica -scrivendo cioè che il teste “negava che erano stati provocati danni”- in tal modo lasciando emergere di aver trascurato di valutare per intero le due testimonianze, a mente delle quali i due operai si erano limitati a spostare un tavolo da fumo, alcuni quadri e un divanetto, avevano curato di sollevare i mobili dal pavimento ed avevano provveduto all'asciugatura con un “tira acqua” e “un mocho” per pavimenti.
L'appellante contesta altresì la congruità dell'importo riconosciuto dal giudice di pace, sulla scorta della CTU, a titolo di risarcimento.
Sostiene in particolare l'appellante che il CTU, avendo dato conto del fatto che il pavimento “risultava segnato in modo generalizzato dalle rigature...”, non avrebbe individuato “con esattezza i lamentati danni” e che il CTU sarebbe giunto ad una
“semplicistica e non accettabile” quantificazione relativa al rifacimento dell'intera pavimentazione, liquidando i costi di detto rifacimento in euro 1.407,06 oltre Iva, ovvero ad Euro 1.793,47.
Sostiene che il giudice di pace, recependo quanto scritto dal CTU in ordine alla necessità di rifacimento dell'intera superficie in pvc, avrebbe superato i limiti della domanda posto che l'attuale appellato aveva chiesto il rifacimento solo del 40% della superficie. Sostiene infine che il Giudice avrebbe errato nel
5 condannare esso appellante al pagamento della somma di Euro
1.793,47, comprensiva di Iva, “nonostante la mancata produzione di fattura di riparazione da parte del ricorrente”.
3. L'appello è, nei limiti di cui si dirà, fondato.
3.1. Quanto alla responsabilità dell'appellante nella causazione del danno si osserva che: non è in discussione la presenza di graffi sul pavimento in pvc dopo l'intervento degli operai alle dipendenze dell'appellante; ciò che è in discussione è se tali graffi siano o non siano stati causati dai due operai nel corso delle operazioni dagli stessi poste in essere per asciugare il pavimento;
malgrado le critiche dell'appellante, va condivisa la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice. La madre e il padre dell'appellato hanno dato conto dei graffi presenti davanti allo scaffale e del trascinamento di mobili da parte degli operai della in particolare la madre dell'appellato ha Parte_2
riferito di aver visto gli operai dell'appellante spostare lo scaffale metallico. I due testi hanno asserito di aver compiuto operazioni di asciugatura ulteriori rispetto a quelle compiute dagli operai dell'attuale appellante, senza spostare mobili. Anche il teste che ha dichiarato di avere eseguito un sopralluogo Tes_3
nell'immediatezza, “insieme al … collega ”, ha dato Tes_4
conto di mobili, tra cui scaffalature, spostati. Il teste ha Tes_4
parlato di “mobili e altri oggetti” spostati. Entrambi hanno detto di
6 non aver “fatto caso” a graffi ma né l'uno né l'altro ne hanno escluso la presenza;
i graffi, segnatamente quelli corrispondenti ai sostegni della scaffalatura, sono documentati dalle fotografie ravvicinate prodotte in primo grado dall'allora attore mentre le fotografie alle quali si richiama l'appellante presentano una inquadratura del locale non focalizzata sulla specifica zona di pavimento che, dalla altre foto, risulta graffiata. Le “rigature” sono poi state rilevate anche dal CTU. Questi ha altresì osservato che si tratta di rigature “compatibili con lo spostamento della mobilia”.
Tali precise e convergenti risultanze che smentiscono anche la congettura secondo cui i danni potrebbero essere stati causati non dallo spostamento dei mobili da parte degli operai ma da successive, maldestre operazioni di ulteriore asciugatura da parte degli stessi genitori dell'appellato, inducono a confermare la sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'appellante ex art. 2049 c.c.
3.2. Va invece accolta, in parte, la doglianza relativa all'entità del risarcimento, posto che nell'originario atto introduttivo, l'attuale appellato aveva limitato la richiesta di risarcimento alla somma necessaria per “rimozione e/o sostituzione della parte del pavimento danneggiata” come da preventivo della , CP_2
allegato 2 dello stesso atto introduttivo e che in questo preventivo si legge che i “listoni” da sostituire avevano una superficie
7 complessiva pari al 40% della superficie totale. Il giudice di pace ha effettivamente errato -precisamente ha violato l'art. 112
c.p.c.- laddove ha liquidato il risarcimento in ragione della somma necessaria al rifacimento dell'intera pavimentazione.
Per quanto attiene alla liquidazione del risarcimento effettivamente dovuto, la quantificazione del CTU deve essere nel complesso recepita siccome basata sulla analisi dei costi, dettagliatamente riferiti a materiali e mano d'opera, stimati con riguardo a quanto riportato nel Prezzario Regionale Toscano relativo all' anno 2023 per la Provincia di Lucca. L'importo per il rifacimento totale -€ 1.407,06- va ridotto a € 562,82, oltre Iva.
Per quanto concerne il rilievo dell'appellante sulla debenza dell'Iva, trattasi di rilievo infondato atteso l'Iva, essendo il relativo pagamento un onere futuro e certo, è elemento che concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito, a meno che non ricorra il caso -nella specie mai prospettato- in cui il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (Cass. n.1688/2010).
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.396/2024, resa dal Giudice di
Pace di Lucca, l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 562,82, oltre Iva. Le spese di entrambi i gradi di Giudizio sono liquidate come segue, in ragione
8 dell'entità del risarcimento riconosciuto come effettivamente spettante, sulla base dei valori medi di cui al d.m.55/2014 come aggiornati con d.m. 127/2022: per il primo grado €346,00, oltre spese generali, Iva e cpa;
per il presente grado, € 672,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposta da avverso la Parte_4
sentenza n.396/2024, resa dal Giudice di Pace di Lucca, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di
€ 562,82, oltre Iva;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €346,00, oltre spese generali, Iva e cpa e per il presente grado, in € 672,00, oltre spese generali, Iva e cpa.
Lucca, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ANTONIO MONDINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2259/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 MARTINELLI MARICA APPELLANTE
e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. TALIANI CP_1 C.F._1 GIULIO APPELLATO
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'appellante:
“In via principale, nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca adìto, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
1 sentenza n. 396/2024, emessa dal Giudice di Pace Dott. Breschi in data 22.05.2024 all'esito del Procedimento civile n.1135/2023
RG ed in pari data pubblicata, notificata a parte appellante in data
20.06.2024, accogliere le conclusioni tutte avanzate nel Giudizio di primo grado e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di
Pace, per i motivi tutti meglio esposti nel presente atto, con vittoria di spese e competenze di entrambe i gradi di Giudizio, ivi comprese le spese per Ctu e Ctp in corso di Causa”; In via subordinata, sempre nel merito: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca adìto, contrariis reiectis, in caso di parziale accoglimento del proposto appello, limitare la condanna al risarcimento nella misura di Euro 588,02 per le motivazioni indicate nel presente atto o di quella diversa e minore somma che risulterà da eventuale Ctu che codesto Tribunale Voglia disporre, con compensazione delle spese, comprese le competenze del Ctu e dei
Ctp e delle competenze professionali di entrambi i gradi di
Giudizio, stante il mancato accoglimento della complessiva domanda giudiziale del ricorrente”.
Per l'appellato:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, ogni ulteriore istanza reietta e disattesa, rigettare, per tutti i motivi di cui in premessa, l'appello promosso dalla avverso la Parte_2
sentenza n. 396/2024 resa dal Giudice di Pace di Lucca - nella
2 persona del Dott. Alessandro Breschi- in ordine al procedimento n. 1135/2003 R.G., con conseguente integrale conferma della stessa. Il tutto con ogni conseguenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria delle competenze e delle spese del presente grado di giudizio”.
FATTI DELLA CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
1. titolare della ha proposto Parte_1 Parte_2
appello contro la sentenza del giudice di pace di Lucca
n.396/2024, emessa in data 22.05.2024, con la quale è stata accolta la domanda di , originario attore e attuale CP_1
appellato, di risarcimento del danno subito il 22.9.2002 allorché due operai della suddetta Ditta avevano graffiato il pavimento in pvc della taverna del spostando alcuni mobili, in particolare CP_1
una scaffalatura, nel corso delle operazioni di asciugatura dell'acqua di cui avevano causato la copiosa fuoriuscita da un tubo.
Il giudice di pace ha ritenuto provata la responsabilità degli operai dipendenti del sulla scorta delle fotografie prodotte Pt_1
dall'attore e della testimonianza dei di lui genitori, secondo le quali il pavimento era nuovo e, prima dell'intervento de quo, non presentava graffi. Il giudice di pace ha dato conto delle testimonianze dei due amministratori del condominio del quale fa parte la proprietà dell'appellato e della testimonianza di uno degli operai, riportando che gli amministratori avevano dichiarato di
3 essere intervenuti nell'immediatezza e di non aver fatto caso a graffi sul pavimento e che l'operaio aveva escluso di averlo graffiato. Il giudice ha ritenuto che il mancato rilevamento delle rigature da parte di questi testi potesse essere giustificato dal fatto che le stesse erano oggettivamente non rilevabili, al momento della presenza sul luogo dei testi, essendo il pavimento ancora bagnato. Il giudice di pace ha evidenziato altresì che dalla espletata CTU era emerso che “le rigature” sul pavimento di Pvc erano “compatibili” con lo “strascicamento” della “mobilia presente” nel locale e che, “nella scheda di posa di questa tipologia di pavimenti … è riportato nelle raccomandazioni d'uso, di “Non spostare mobili o oggetti pesanti facendoli scorrere sul pavimento ma sollevarli. Non usare carrelli con ruote metalliche”.
2. A motivo dell'appello si deduce che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere provata la riconducibilità causale delle rigature all'opera dei dipendenti della atteso che, per un verso, Pt_2
niente era ricavabile dalle dichiarazioni degli amministratori del essendo essi “intervenuti in loco solo in un momento Parte_3
successivo” ed avendo essi precisato “che il pavimento era bagnato in maniera significativa, ma non allagato” ed atteso che, per altro verso, le testimonianze dei genitori dell'attore erano condizionate non solo dal rapporto di parentela ma anche dal fatto che essi avevano pagato, per il figlio, le spese di rifacimento della pavimentazione. L'appellante deduce inoltre che il giudice di pace
4 ha richiamato la testimonianza di uno solo dei due operai -
trascurando quella conforme resa dall'altro - Testimone_1
ed ha riportato il contenuto della testimonianza Testimone_2
richiamata il forma sintetica -scrivendo cioè che il teste “negava che erano stati provocati danni”- in tal modo lasciando emergere di aver trascurato di valutare per intero le due testimonianze, a mente delle quali i due operai si erano limitati a spostare un tavolo da fumo, alcuni quadri e un divanetto, avevano curato di sollevare i mobili dal pavimento ed avevano provveduto all'asciugatura con un “tira acqua” e “un mocho” per pavimenti.
L'appellante contesta altresì la congruità dell'importo riconosciuto dal giudice di pace, sulla scorta della CTU, a titolo di risarcimento.
Sostiene in particolare l'appellante che il CTU, avendo dato conto del fatto che il pavimento “risultava segnato in modo generalizzato dalle rigature...”, non avrebbe individuato “con esattezza i lamentati danni” e che il CTU sarebbe giunto ad una
“semplicistica e non accettabile” quantificazione relativa al rifacimento dell'intera pavimentazione, liquidando i costi di detto rifacimento in euro 1.407,06 oltre Iva, ovvero ad Euro 1.793,47.
Sostiene che il giudice di pace, recependo quanto scritto dal CTU in ordine alla necessità di rifacimento dell'intera superficie in pvc, avrebbe superato i limiti della domanda posto che l'attuale appellato aveva chiesto il rifacimento solo del 40% della superficie. Sostiene infine che il Giudice avrebbe errato nel
5 condannare esso appellante al pagamento della somma di Euro
1.793,47, comprensiva di Iva, “nonostante la mancata produzione di fattura di riparazione da parte del ricorrente”.
3. L'appello è, nei limiti di cui si dirà, fondato.
3.1. Quanto alla responsabilità dell'appellante nella causazione del danno si osserva che: non è in discussione la presenza di graffi sul pavimento in pvc dopo l'intervento degli operai alle dipendenze dell'appellante; ciò che è in discussione è se tali graffi siano o non siano stati causati dai due operai nel corso delle operazioni dagli stessi poste in essere per asciugare il pavimento;
malgrado le critiche dell'appellante, va condivisa la valutazione delle prove effettuata dal primo giudice. La madre e il padre dell'appellato hanno dato conto dei graffi presenti davanti allo scaffale e del trascinamento di mobili da parte degli operai della in particolare la madre dell'appellato ha Parte_2
riferito di aver visto gli operai dell'appellante spostare lo scaffale metallico. I due testi hanno asserito di aver compiuto operazioni di asciugatura ulteriori rispetto a quelle compiute dagli operai dell'attuale appellante, senza spostare mobili. Anche il teste che ha dichiarato di avere eseguito un sopralluogo Tes_3
nell'immediatezza, “insieme al … collega ”, ha dato Tes_4
conto di mobili, tra cui scaffalature, spostati. Il teste ha Tes_4
parlato di “mobili e altri oggetti” spostati. Entrambi hanno detto di
6 non aver “fatto caso” a graffi ma né l'uno né l'altro ne hanno escluso la presenza;
i graffi, segnatamente quelli corrispondenti ai sostegni della scaffalatura, sono documentati dalle fotografie ravvicinate prodotte in primo grado dall'allora attore mentre le fotografie alle quali si richiama l'appellante presentano una inquadratura del locale non focalizzata sulla specifica zona di pavimento che, dalla altre foto, risulta graffiata. Le “rigature” sono poi state rilevate anche dal CTU. Questi ha altresì osservato che si tratta di rigature “compatibili con lo spostamento della mobilia”.
Tali precise e convergenti risultanze che smentiscono anche la congettura secondo cui i danni potrebbero essere stati causati non dallo spostamento dei mobili da parte degli operai ma da successive, maldestre operazioni di ulteriore asciugatura da parte degli stessi genitori dell'appellato, inducono a confermare la sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'appellante ex art. 2049 c.c.
3.2. Va invece accolta, in parte, la doglianza relativa all'entità del risarcimento, posto che nell'originario atto introduttivo, l'attuale appellato aveva limitato la richiesta di risarcimento alla somma necessaria per “rimozione e/o sostituzione della parte del pavimento danneggiata” come da preventivo della , CP_2
allegato 2 dello stesso atto introduttivo e che in questo preventivo si legge che i “listoni” da sostituire avevano una superficie
7 complessiva pari al 40% della superficie totale. Il giudice di pace ha effettivamente errato -precisamente ha violato l'art. 112
c.p.c.- laddove ha liquidato il risarcimento in ragione della somma necessaria al rifacimento dell'intera pavimentazione.
Per quanto attiene alla liquidazione del risarcimento effettivamente dovuto, la quantificazione del CTU deve essere nel complesso recepita siccome basata sulla analisi dei costi, dettagliatamente riferiti a materiali e mano d'opera, stimati con riguardo a quanto riportato nel Prezzario Regionale Toscano relativo all' anno 2023 per la Provincia di Lucca. L'importo per il rifacimento totale -€ 1.407,06- va ridotto a € 562,82, oltre Iva.
Per quanto concerne il rilievo dell'appellante sulla debenza dell'Iva, trattasi di rilievo infondato atteso l'Iva, essendo il relativo pagamento un onere futuro e certo, è elemento che concorre a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito, a meno che non ricorra il caso -nella specie mai prospettato- in cui il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'IVA versata (Cass. n.1688/2010).
4. In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n.396/2024, resa dal Giudice di
Pace di Lucca, l'appellante va condannato al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 562,82, oltre Iva. Le spese di entrambi i gradi di Giudizio sono liquidate come segue, in ragione
8 dell'entità del risarcimento riconosciuto come effettivamente spettante, sulla base dei valori medi di cui al d.m.55/2014 come aggiornati con d.m. 127/2022: per il primo grado €346,00, oltre spese generali, Iva e cpa;
per il presente grado, € 672,00 oltre spese generali, Iva e cpa;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposta da avverso la Parte_4
sentenza n.396/2024, resa dal Giudice di Pace di Lucca, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di
€ 562,82, oltre Iva;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in €346,00, oltre spese generali, Iva e cpa e per il presente grado, in € 672,00, oltre spese generali, Iva e cpa.
Lucca, 31 ottobre 2025
Il Giudice dott. Antonio Mondini
9