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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1107/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1107/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA AS (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento di
(CF Controparte_2
) QUALE PROCURATRICE SPECIALE DI P.IVA_2 Controparte_3
pagina 1 di 17 (CF ) con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. ELENA FRASCINO (CF C.F._3
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 618/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 27/04/2023
CONCLUSIONI
In data 25/09/2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, reiectis adversis: in totale riforma della sentenza a verbale con numero 618/2023 emessa dal tribunale di Pisa, dichiarare
- in tesi - la improcedibilità dell'azione, stante la incompetenza territoriale dell'Organismo adito ai fini del tentativo di mediazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda attorea.
In ipotesi, rigettare nel merito la domanda della per inutilizzabilità del CP_5 contratto di finanziamento posto a base del monitorio e quindi totale carenza della prova posta a base del fatto costitutivo di parte attrice sostanziale.
Con condanna di controparte al rimborso delle spese e competenze di lite di entrambi i giudizi.
Per la parte intervenuta:
Chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia, in totale conferma della sentenza n. 618/2023 del Tribunale di Pisa, resa nel procedimento R.G. n. 65/2020, così provvedere e statuire:
In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi esposti nel presente atto e, in particolare, nei punti ai n. 1 e 2 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 618/2023 del Tribunale di Pisa, con ogni conseguenza di legge;
2. Confermare la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
In via principale e nel merito:
pagina 2 di 17
3.1 Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso notificato per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come riformulati con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e, per l'effetto, disporre in rito la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e confermare integralmente la sentenza n. 618/2023 del Tribunale di Pisa;
3.2 Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 618/2023 resa in primo grado dal Tribunale di Pisa;
In via subordinata e nel merito:
4. Nell'impugnata e denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al precedente giudizio ed al presente procedimento, la ha diritto al pagamento da parte CP_3 dell'appellante, Sig. della complessiva somma di € Parte_1
43.820,86, oltre inter i al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
o - in subordine - condannare l'appellante, Sig. al pagamento Parte_1 della maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Vorrà ritenere equa e giusta;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio, del procedimento di opposizione e del presente giudizio di gravame.
Sulla condanna alle spese di lite:
5. Condannare parte appellante alla refusione, in favore della , delle CP_3 spese di giudizio del procedimento monitorio, del procedimento di opposizione e del presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge;
5.1 In ogni caso, condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
- Nella malaugurata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse comunque ritenere rituale il disconoscimento operato da controparte, l'appellata dichiara, anche in questa sede, di volersi avvalere del contratto di finanziamento personale n. 42595047 risalente al 16/07/2010 sottoscritto dal Sig. Parte_1
con la e, pertanto, formula/reitera, ex art. 216
[...] Controparte_6 tanza iziale dell'autenticità delle sottoscrizioni risultanti in calce al medesimo, riservandosi di produrne il corrispondente originale ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ne faccia espressa richiesta.
pagina 3 di 17 Con ogni più ampia riserva e salvezza e con espressa riserva di replica alle allegazioni avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 618/2023 pubblicata il 27/04/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in € 4.200,00 per compensi, Controparte_7 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 1697/2019 emesso dal
Tribunale di Pisa, con cui era stato ingiunto a su ricorso di Parte_1
il pagamento di € 43.820,86 per saldo capitale e interessi, in CP_1 relazione al finanziamento n. 42595047 del 16.07.2010, contratto con
[...]
, dante causa della predetta ricorrente. CP_6
L'opponente aveva agito disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento (riconducendola, nello specifico, ad un proprio parente che avrebbe collaborato con lui nella gestione della Macaluso s.a.s.), contestando l'applicazione di interessi moratori e compensativi, in quanto eccessivi nonché, eccependo la nullità delle clausole espressive degli interessi moratori per il piano di ammortamento alla francese, con violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., e in subordine la riduzione ex art. 1384 c.c. degli stessi interessi moratori.
Si era costituita in giudizio la convenuta opposta, la quale aveva eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della opposizione, per mancato esperimento della procedura di mediazione e la nullità dell'atto di opposizione, in quanto notificato a mezzo PEC, senza procura alle liti firmata dal cliente. Nel merito, aveva dedotto pagina 4 di 17 l'inammissibilità e infondatezza del disconoscimento di firma, oltre che l'infondatezza dell'eccezione sugli interessi corrispettivi e moratori applicati, quantificati in base ad indici chiari e legittimi, nei limiti del tasso soglia. Infine, aveva sostenuto che le clausole, potenzialmente vessatorie, erano state accettate, sottoscritte e negoziate e si era opposta alla richiesta riduzione ex art. 1384 c.c. degli interessi di mora e della clausola penale, tra l'altro neppure applicata.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza, per i seguenti motivi di appello relativi:
1. all'eccezione di improcedibilità;
2. al disconoscimento sottoscrizione del contratto di finanziamento - assenza dei requisiti minimi di legge.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nonostante la rituale evocazione in CP_1 giudizio non si è costituita.
Cont Per contro è intervenuta in giudizio (di seguito solo quale Controparte_3 cessionaria del credito di per il tramite della mandataria Controparte_1
(di seguito solo CNF o Controparte_2
INTERVENUTA per brevità), la quale ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
pagina 5 di 17 In data 25/09/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di in quanto CP_1 ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
In secondo luogo, l'INTERVENUTA ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata impugnazione di ragioni idonee a sorreggere la decisione: il gravame proposto dal non si estenderebbe ad alcune tra le ragioni addotte dal Pt_1
Giudice di primo grado a sostegno della propria decisione e, di conseguenza,
l'eventuale accoglimento delle censure in esame non potrebbe determinare l'annullamento della decisione.
Avendo il rinunciato espressamente alle eccezioni sul conteggio degli Pt_1 interessi e sull'asserita nullità delle clausole contrattuali applicate, sarebbero, Contr quindi, a detta di coperti dal giudicato interno i capi della sentenza di prime cure relativi alle eccezioni di merito inerenti alle condizioni del contratto di finanziamento, siccome generiche e sfornite di supporto probatorio, all'eccezione di inefficacia di alcune clausole, siccome vessatorie, alla richiesta di riduzione ex art.1384 c.c. degli interessi di mora e della clausola penale e sostanzialmente, al rigetto dell'opposizione e, di conseguenza, al capo sulle spese di lite.
Ad avviso del Collegio, tale eccezione non coglie nel segno, atteso che, pur non contestando espressamente il l'intero impianto decisorio della Pt_1 pronuncia gravata, gli articolati motivi d'appello ambiscono al sovvertimento dell'esito del giudizio.
pagina 6 di 17 Il primo motivo di gravame, ove accolto, determinerebbe, infatti, una pronuncia di improcedibilità della domanda monitoria, mentre, l'accoglimento del secondo motivo d'appello implicherebbe il rigetto della domanda stessa, con conseguente revoca, in entrambi i casi del D.I. opposto.
Ne consegue l'insussistenza di un giudicato sulle questioni di merito sopra indicate, avendo peraltro l'APPELLANTE in ipotesi, concluso per il rigetto nel merito la domanda monitoria, per inutilizzabilità del contratto di finanziamento posto a base del monitorio e, quindi, per totale carenza della prova posta a base del fatto costitutivo della parte attrice sostanziale.
Inoltre, secondo l'INTERVENUTA l'atto di appello sarebbe inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto non sarebbe stata operata la ricostruzione delle vicende processuali del giudizio di primo grado, né non sarebbero stati specificati fatti e ragioni di diritto posti a fondamento del gravame.
L'INTERVENUTA solleva, poi, eccezione di inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Ad avviso del Collegio, l'atto d'appello risponde ai requisiti minimi di specificità, essendo stati individuati i profili dell'impianto decisorio oggetto di gravame e i rilievi critici mossi alla sentenza impugnata, essendone, dunque, preclusa la declaratoria di inammissibilità.
Al contempo, non si rinvengono i presupposti per pronunciare la manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis. c.p.c., tanto che la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Pertanto, l'eccezione di giudicato e quelle di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. vanno disattese, in quanto infondate.
NEL MERITO
pagina 7 di 17 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si rileva, in primo luogo, che il
Tribunale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente , relativa al radicamento della Pt_1 fase di mediazione obbligatoria dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente, risultando ex actis che l'Organismo avesse una sede anche a Pisa, presso la quale – in alternativa alla modalità telematica – era avvenuta la convocazione dell'incontro. Nel merito ha reputato che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento all'origine della pretesa veicolata in ricorso monitorio fosse da ritenersi tamquam non esset, in quanto privo dei requisiti minimi di specificità richiesti per la sua valida proposizione.
Per il resto si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col motivo in argomento il deduce che è un Organismo Pt_1 CP_8 che ha sede legale in Siena e che non risulterebbe provata la sua autorizzazione, almeno nell'ottobre 2020, a tenere mediazioni in Pisa, con la conseguenza che la mediazione avviata da sarebbe stata radicata dinanzi ad un organismo CP_1 territorialmente incompetente e quindi non sarebbe stata soddisfatta la condizione di procedibilità.
Il Tribunale sul punto ha così motivato: “Risulta ex actis che l'Organismo ha una sede anche a Pisa, presso la quale – in alternativa alla modalità telematica – è avvenuta la convocazione dell'incontro.”
Ad avviso dell'APPELLANTE, tale motivazione sarebbe:
pagina 8 di 17 - generica, in ragione della mancata indicazione dello specifico documento dal quale emergerebbe la presenza, in Pisa, di una sede secondaria autorizzata dal ministero;
- errata, in ragione dell'assenza di alcuna autorizzazione ministeriale avente ad oggetto la sede secondaria a Pisa.
Il sostiene, difatti, che in assenza di autorizzazione ministeriale Pt_1 prodotta in giudizio sarebbe emersa la violazione dell'art.84 D.L. n. 69/2013, introduttivo del principio della competenza territoriale nel procedimento di mediazione, ragion per cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare l'improcedibilità del ricorso per D.I., con contestuale revoca del decreto opposto.
Contr replica, del canto proprio, affermando il regolare esperimento del tentativo di mediazione.
Ad avviso del Collegio, il motivo di gravame è destituito di fondamento, avendo l'INTERVENUTA prodotto la seguente documentazione (già prodotta da CP_1 nel primo grado del giudizio) dalla quale risulta possibile desumere la regolare presentazione dell'istanza di mediazione presso un organismo abilitato:
pagina 9 di 17 D'altro canto, il , pur avendo ricevuto correttamente la convocazione Pt_1 alla procedura di mediazione, non ha mosso alcuna tempestiva contestazione in ordine alla regolarità della stessa ed al luogo in cui si sarebbe svolta, né ha sollevato alcuna eccezione al riguardo all'udienza successiva all'esperimento del tentativo di mediazione.
L'art. 5 comma 1 D.L.vo n. 28/2010 nella formulazione vigente ratione temporis prevedeva che l'improcedibilità dovesse essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il quarto comma lett. a) dello stesso art. 5 prevedeva, comunque, che i commi 1
e 2 non si applicassero nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Ne deriva che nel procedimento di primo grado di opposizione a D.I. il
, avrebbe dovuto - quantomeno all'udienza successiva allo Pt_1
pagina 10 di 17 svolgimento della mediazione - eccepire l'incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione di cui trattasi e non avendolo fatto, deve intendersi incorso in decadenza dal diritto di sollevarla in appello.
Ad ogni buon conto, lo stesso Mediatore, nel verbale negativo di mediazione in data 26.11.2020, ha attestato:
A ciò si aggiunga che l'Organismo di conciliazione Inframedia pur avendo sede legale in Siena, risulta strutturato in ulteriori sedi secondarie dislocate altrove, tra le quali risulta quella di Pisa e quindi, può considerarsi un organismo territorialmente competente, in quanto titolare di autorizzazione ministeriale, non dovendosi ritenere necessario che occorrano distinte autorizzazioni per ciascuna delle sedi secondarie.
Risulta, dunque, rispettata la condizione di procedibilità per come delineata nell'art. 4, D. Lgs. n. 28/2010, essendo stata la procedura incardinata presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente presente per la controversia.
La sentenza impugnata merita, quindi, sul punto, piena conferma.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE contesta la valutazione operata dal Giudice di primo grado sul disconoscimento, da lui effettuato, della sottoscrizione del contratto di finanziamento, affermando che:
pagina 11 di 17 - pur testualmente disconoscendo la sola “sottoscrizione apposta in calce” al contratto di finanziamento, egli avrebbe invero inteso disconoscere il complesso delle sottoscrizioni risultanti da quell'atto;
- il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare, in assenza di espressa eccezione di parte, il tacito riconoscimento delle sottoscrizioni nella propria condotta, per avere egli, durante il rapporto oggetto di contestazione, ricevuto solleciti di pagamento e comunicazioni di cessione (senza aver operato alcun disconoscimento);
- il Giudice di primo grado non avrebbe, quindi, potuto operare alcun raffronto tra le firme apposte sul documento, oggetto di contestazione ed altre firme ad esso originario opponente riconducibili, in quanto avrebbe dovuto limitarsi ad espungere il documento dal fascicolo, in assenza di istanza di verificazione.
L'APPELLATO eccepisce l'infondatezza del motivo di gravame in esame, rappresentando che:
- il disconoscimento sarebbe carente di specificità, oltre a non essere suffragato da idoneo supporto documentale (come una scrittura di comparazione)
e non sarebbe, dunque, qualificabile alla stregua di un formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c.;
- il avrebbe, poi, omesso di contestare la conformità all'originale Pt_1 della copia del contratto prodotta in sede monitoria;
- le sottoscrizioni sarebbero autentiche, alla luce della comparazione con altre firme pacificamente apposte dal su altri documenti prodotti;
Pt_1
- il contratto di finanziamento sarebbe utilizzabile ai fini della decisione;
- assumerebbe rilievo la condotta del che, pur a fronte delle Pt_1 notifiche delle intervenute cessioni del credito, non si sarebbe occupato di disconoscere le sottoscrizioni;
pagina 12 di 17 - come affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13384/2005, il disconoscimento, per essere sufficientemente “chiaro ed inequivoco”, non potendo esaurirsi nella mera affermazione di non aver apposto alcuna firma sul documento disconosciuto.
Il Tribunale ha ritenuto il disconoscimento irrituale, essendosi il Pt_1 limitato ad un generico disconoscimento “della sottoscrizione apposta in calce” al contratto di finanziamento, laddove il documento in esame reca altre sottoscrizioni a nome poste in altra sede della pagina ed Parte_1 ha poi così argomentato: “Pur essendo assorbente il rilievo esposto, dalla disamina della documentazione e delle ulteriori sottoscrizioni non oggetto di disconoscimento (attestazione di consegna documento e privacy contestuali alla stipula) la firma sospetta di falsità appare in tutto e per tutto sovrapponibile alle altre, a tacersi che dal comportamento della parte pendente il rapporto
(pagamento di 33 rate) e prima dell'instaurazione del giudizio (ricezione a mani proprie dei numerosi solleciti di pagamento e comunicazioni di cessione) potrebbe evincersi un riconoscimento tacito delle sottoscrizioni”.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, il motivo è infondato.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni riconducibili al si pone in Pt_1 contrasto con la parziale esecuzione del contratto finanziamento, essendo stato eseguito il pagamento integrale di n. 33 rate e quindi risulta essere pretestuoso.
Nel caso in esame, infatti, la protratta esecuzione del contratto, senza che l'opponente avesse sollevato alcun rilievo, consente di ritenere che il Pt_1 fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del documento sottoscritto a suo nome e che tale contratto, in quanto ritualmente sottoscritto, fosse per lui vincolante.
pagina 13 di 17 Ricorre, dunque, un'ipotesi di riconoscimento implicito stragiudiziale dovendosi, pertanto, applicare il principio sancito dalla S.C., per cui “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017).
Pertanto, nulla osta a che il Giudice ravvisi l'ipotesi di riconoscimento extragiudiziale della sottoscrizione, dando rilievo ad una condotta contrastante con il successivo disconoscimento, senza che occorra, indefettibilmente, il ricorso processuale allo strumento di verifica della sottoscrizione perché la parte avversa possa avvalersi del documento contestato.
Pertanto, laddove ricorra, come nella fattispecie, l'ipotesi di riconoscimento extragiudiziale della sottoscrizione, il successivo disconoscimento giudiziale, - peraltro avvenuto, nel caso in esame, in modo assolutamente generico - risultando irrituale, non necessita di alcuna istanza di verificazione.
Erra, inoltre, il nell'affermare che la circostanza rilevata dal Giudice di Pt_1 primo grado (ovvero, il riconoscimento extragiudiziale della sottoscrizione in ragione dell'esecuzione del contratto) non fosse stata oggetto di espressa eccezione di parte, essendo stata essa, all'opposto, dedotta nell'atto di pagina 14 di 17 costituzione depositato da in primo grado (cfr. fascicolo di primo CP_1 grado, atto di costituzione semplice del 28/5/2020, pagine 14 e 15).
L'APPELLANTE richiama, altresì, un principio di diritto espresso di recente dalla
Corte di Cassazione a SS.UU. che, con Sentenza n. 3086/2022, ha statuito che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto”.
Anche tale profilo di critica è infondato, posto che le Sezioni Unite della S.C., nella sentenza richiamata, si sono espresse su un caso diverso da quello in odierna disamina, sotto molteplici profili:
- nella fattispecie oggetto di tale pronuncia, la parte che aveva subito il disconoscimento aveva prima presentato istanza di verificazione, per poi rinunciarvi (desistendo, implicitamente, dal dimostrare l'autenticità del documento);
- al contempo, la medesima non aveva espressamente eccepito alcuna circostanza dalla quale desumere il riconoscimento tacito del documento contestato.
Il principio di diritto sollevato non può, dunque, essere applicato al caso in esame, anche perché assorbito dalle considerazioni sopra svolte in ordine pagina 15 di 17 all'inammissibilità del disconoscimento giudiziale della sottoscrizione di un atto, in presenza di un precedente riconoscimento tacito dello stesso.
III. In ragione dell'infondatezza di entrambi i motivi di appello, che vanno quindi respinti, la sentenza gravata deve essere, pertanto, integralmente confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'INTERVENUTA) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte APPELLANTE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Nulla in punto spese nei confronti di , in quanto rimasta contumace. CP_1
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di con l'intervento di Parte_1 CP_1 [...]
quale cessionaria del credito di e per essa della CP_3 Controparte_1 mandataria , avverso la Controparte_2 sentenza n. 618/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 27/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore di e per essa Controparte_1 della mandataria , delle Controparte_2
pagina 16 di 17 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese nei confronti di;
CP_1
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 10.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1107/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
CA AS (CF: C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) CP_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE con l'intervento di
(CF Controparte_2
) QUALE PROCURATRICE SPECIALE DI P.IVA_2 Controparte_3
pagina 1 di 17 (CF ) con il Controparte_4 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. ELENA FRASCINO (CF C.F._3
INTERVENUTA avverso la sentenza n. 618/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 27/04/2023
CONCLUSIONI
In data 25/09/2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante
Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, reiectis adversis: in totale riforma della sentenza a verbale con numero 618/2023 emessa dal tribunale di Pisa, dichiarare
- in tesi - la improcedibilità dell'azione, stante la incompetenza territoriale dell'Organismo adito ai fini del tentativo di mediazione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e rigetto della domanda attorea.
In ipotesi, rigettare nel merito la domanda della per inutilizzabilità del CP_5 contratto di finanziamento posto a base del monitorio e quindi totale carenza della prova posta a base del fatto costitutivo di parte attrice sostanziale.
Con condanna di controparte al rimborso delle spese e competenze di lite di entrambi i giudizi.
Per la parte intervenuta:
Chiedendo che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Voglia, in totale conferma della sentenza n. 618/2023 del Tribunale di Pisa, resa nel procedimento R.G. n. 65/2020, così provvedere e statuire:
In via preliminare:
1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi esposti nel presente atto e, in particolare, nei punti ai n. 1 e 2 e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 618/2023 del Tribunale di Pisa, con ogni conseguenza di legge;
2. Confermare la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado;
In via principale e nel merito:
pagina 2 di 17
3.1 Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso notificato per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come riformulati con D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e, per l'effetto, disporre in rito la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. e confermare integralmente la sentenza n. 618/2023 del Tribunale di Pisa;
3.2 Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato e per l'effetto confermare, in ogni sua parte, la sentenza n. 618/2023 resa in primo grado dal Tribunale di Pisa;
In via subordinata e nel merito:
4. Nell'impugnata e denegata ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare che, per i titoli e per le causali di cui al precedente giudizio ed al presente procedimento, la ha diritto al pagamento da parte CP_3 dell'appellante, Sig. della complessiva somma di € Parte_1
43.820,86, oltre inter i al tasso convenzionale di mora e comunque entro e non oltre il tasso pro tempore vigente ai sensi del D.lgs 108/1996 calcolati sulla sorte capitale, dalla cessione fino al saldo effettivo;
o - in subordine - condannare l'appellante, Sig. al pagamento Parte_1 della maggiore o minore somma che l'Ecc.ma Corte d'Appello adita Vorrà ritenere equa e giusta;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa del procedimento monitorio, del procedimento di opposizione e del presente giudizio di gravame.
Sulla condanna alle spese di lite:
5. Condannare parte appellante alla refusione, in favore della , delle CP_3 spese di giudizio del procedimento monitorio, del procedimento di opposizione e del presente giudizio di appello, oltre accessori come per legge;
5.1 In ogni caso, condannare parte appellante alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
In via istruttoria:
- Nella malaugurata ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dovesse comunque ritenere rituale il disconoscimento operato da controparte, l'appellata dichiara, anche in questa sede, di volersi avvalere del contratto di finanziamento personale n. 42595047 risalente al 16/07/2010 sottoscritto dal Sig. Parte_1
con la e, pertanto, formula/reitera, ex art. 216
[...] Controparte_6 tanza iziale dell'autenticità delle sottoscrizioni risultanti in calce al medesimo, riservandosi di produrne il corrispondente originale ove l'Ecc.ma Corte d'Appello adita ne faccia espressa richiesta.
pagina 3 di 17 Con ogni più ampia riserva e salvezza e con espressa riserva di replica alle allegazioni avversarie.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 618/2023 pubblicata il 27/04/2023, il Tribunale di Pisa ha così deciso:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in € 4.200,00 per compensi, Controparte_7 oltre spese generali 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Tale sentenza è stata emessa sulla opposizione al D.I. n. 1697/2019 emesso dal
Tribunale di Pisa, con cui era stato ingiunto a su ricorso di Parte_1
il pagamento di € 43.820,86 per saldo capitale e interessi, in CP_1 relazione al finanziamento n. 42595047 del 16.07.2010, contratto con
[...]
, dante causa della predetta ricorrente. CP_6
L'opponente aveva agito disconoscendo la sottoscrizione apposta in calce al contratto di finanziamento (riconducendola, nello specifico, ad un proprio parente che avrebbe collaborato con lui nella gestione della Macaluso s.a.s.), contestando l'applicazione di interessi moratori e compensativi, in quanto eccessivi nonché, eccependo la nullità delle clausole espressive degli interessi moratori per il piano di ammortamento alla francese, con violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c., e in subordine la riduzione ex art. 1384 c.c. degli stessi interessi moratori.
Si era costituita in giudizio la convenuta opposta, la quale aveva eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della opposizione, per mancato esperimento della procedura di mediazione e la nullità dell'atto di opposizione, in quanto notificato a mezzo PEC, senza procura alle liti firmata dal cliente. Nel merito, aveva dedotto pagina 4 di 17 l'inammissibilità e infondatezza del disconoscimento di firma, oltre che l'infondatezza dell'eccezione sugli interessi corrispettivi e moratori applicati, quantificati in base ad indici chiari e legittimi, nei limiti del tasso soglia. Infine, aveva sostenuto che le clausole, potenzialmente vessatorie, erano state accettate, sottoscritte e negoziate e si era opposta alla richiesta riduzione ex art. 1384 c.c. degli interessi di mora e della clausola penale, tra l'altro neppure applicata.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) ha, quindi, convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame CP_1 avverso la suddetta sentenza, per i seguenti motivi di appello relativi:
1. all'eccezione di improcedibilità;
2. al disconoscimento sottoscrizione del contratto di finanziamento - assenza dei requisiti minimi di legge.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nonostante la rituale evocazione in CP_1 giudizio non si è costituita.
Cont Per contro è intervenuta in giudizio (di seguito solo quale Controparte_3 cessionaria del credito di per il tramite della mandataria Controparte_1
(di seguito solo CNF o Controparte_2
INTERVENUTA per brevità), la quale ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma.
pagina 5 di 17 In data 25/09/2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
In primo luogo, va dichiarata la contumacia di in quanto CP_1 ritualmente evocata in giudizio e non costituitasi.
In secondo luogo, l'INTERVENUTA ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata impugnazione di ragioni idonee a sorreggere la decisione: il gravame proposto dal non si estenderebbe ad alcune tra le ragioni addotte dal Pt_1
Giudice di primo grado a sostegno della propria decisione e, di conseguenza,
l'eventuale accoglimento delle censure in esame non potrebbe determinare l'annullamento della decisione.
Avendo il rinunciato espressamente alle eccezioni sul conteggio degli Pt_1 interessi e sull'asserita nullità delle clausole contrattuali applicate, sarebbero, Contr quindi, a detta di coperti dal giudicato interno i capi della sentenza di prime cure relativi alle eccezioni di merito inerenti alle condizioni del contratto di finanziamento, siccome generiche e sfornite di supporto probatorio, all'eccezione di inefficacia di alcune clausole, siccome vessatorie, alla richiesta di riduzione ex art.1384 c.c. degli interessi di mora e della clausola penale e sostanzialmente, al rigetto dell'opposizione e, di conseguenza, al capo sulle spese di lite.
Ad avviso del Collegio, tale eccezione non coglie nel segno, atteso che, pur non contestando espressamente il l'intero impianto decisorio della Pt_1 pronuncia gravata, gli articolati motivi d'appello ambiscono al sovvertimento dell'esito del giudizio.
pagina 6 di 17 Il primo motivo di gravame, ove accolto, determinerebbe, infatti, una pronuncia di improcedibilità della domanda monitoria, mentre, l'accoglimento del secondo motivo d'appello implicherebbe il rigetto della domanda stessa, con conseguente revoca, in entrambi i casi del D.I. opposto.
Ne consegue l'insussistenza di un giudicato sulle questioni di merito sopra indicate, avendo peraltro l'APPELLANTE in ipotesi, concluso per il rigetto nel merito la domanda monitoria, per inutilizzabilità del contratto di finanziamento posto a base del monitorio e, quindi, per totale carenza della prova posta a base del fatto costitutivo della parte attrice sostanziale.
Inoltre, secondo l'INTERVENUTA l'atto di appello sarebbe inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto non sarebbe stata operata la ricostruzione delle vicende processuali del giudizio di primo grado, né non sarebbero stati specificati fatti e ragioni di diritto posti a fondamento del gravame.
L'INTERVENUTA solleva, poi, eccezione di inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
Ad avviso del Collegio, l'atto d'appello risponde ai requisiti minimi di specificità, essendo stati individuati i profili dell'impianto decisorio oggetto di gravame e i rilievi critici mossi alla sentenza impugnata, essendone, dunque, preclusa la declaratoria di inammissibilità.
Al contempo, non si rinvengono i presupposti per pronunciare la manifesta infondatezza dell'appello, ai sensi dell'art. 348-bis. c.p.c., tanto che la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
Pertanto, l'eccezione di giudicato e quelle di inammissibilità ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. vanno disattese, in quanto infondate.
NEL MERITO
pagina 7 di 17 L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si rileva, in primo luogo, che il
Tribunale, per quanto qui di interesse, ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente , relativa al radicamento della Pt_1 fase di mediazione obbligatoria dinanzi ad un organismo territorialmente incompetente, risultando ex actis che l'Organismo avesse una sede anche a Pisa, presso la quale – in alternativa alla modalità telematica – era avvenuta la convocazione dell'incontro. Nel merito ha reputato che il disconoscimento della sottoscrizione del contratto di finanziamento all'origine della pretesa veicolata in ricorso monitorio fosse da ritenersi tamquam non esset, in quanto privo dei requisiti minimi di specificità richiesti per la sua valida proposizione.
Per il resto si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è infondata.
Col motivo in argomento il deduce che è un Organismo Pt_1 CP_8 che ha sede legale in Siena e che non risulterebbe provata la sua autorizzazione, almeno nell'ottobre 2020, a tenere mediazioni in Pisa, con la conseguenza che la mediazione avviata da sarebbe stata radicata dinanzi ad un organismo CP_1 territorialmente incompetente e quindi non sarebbe stata soddisfatta la condizione di procedibilità.
Il Tribunale sul punto ha così motivato: “Risulta ex actis che l'Organismo ha una sede anche a Pisa, presso la quale – in alternativa alla modalità telematica – è avvenuta la convocazione dell'incontro.”
Ad avviso dell'APPELLANTE, tale motivazione sarebbe:
pagina 8 di 17 - generica, in ragione della mancata indicazione dello specifico documento dal quale emergerebbe la presenza, in Pisa, di una sede secondaria autorizzata dal ministero;
- errata, in ragione dell'assenza di alcuna autorizzazione ministeriale avente ad oggetto la sede secondaria a Pisa.
Il sostiene, difatti, che in assenza di autorizzazione ministeriale Pt_1 prodotta in giudizio sarebbe emersa la violazione dell'art.84 D.L. n. 69/2013, introduttivo del principio della competenza territoriale nel procedimento di mediazione, ragion per cui il Tribunale avrebbe dovuto pronunciare l'improcedibilità del ricorso per D.I., con contestuale revoca del decreto opposto.
Contr replica, del canto proprio, affermando il regolare esperimento del tentativo di mediazione.
Ad avviso del Collegio, il motivo di gravame è destituito di fondamento, avendo l'INTERVENUTA prodotto la seguente documentazione (già prodotta da CP_1 nel primo grado del giudizio) dalla quale risulta possibile desumere la regolare presentazione dell'istanza di mediazione presso un organismo abilitato:
pagina 9 di 17 D'altro canto, il , pur avendo ricevuto correttamente la convocazione Pt_1 alla procedura di mediazione, non ha mosso alcuna tempestiva contestazione in ordine alla regolarità della stessa ed al luogo in cui si sarebbe svolta, né ha sollevato alcuna eccezione al riguardo all'udienza successiva all'esperimento del tentativo di mediazione.
L'art. 5 comma 1 D.L.vo n. 28/2010 nella formulazione vigente ratione temporis prevedeva che l'improcedibilità dovesse essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il quarto comma lett. a) dello stesso art. 5 prevedeva, comunque, che i commi 1
e 2 non si applicassero nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Ne deriva che nel procedimento di primo grado di opposizione a D.I. il
, avrebbe dovuto - quantomeno all'udienza successiva allo Pt_1
pagina 10 di 17 svolgimento della mediazione - eccepire l'incompetenza territoriale dell'Organismo di mediazione di cui trattasi e non avendolo fatto, deve intendersi incorso in decadenza dal diritto di sollevarla in appello.
Ad ogni buon conto, lo stesso Mediatore, nel verbale negativo di mediazione in data 26.11.2020, ha attestato:
A ciò si aggiunga che l'Organismo di conciliazione Inframedia pur avendo sede legale in Siena, risulta strutturato in ulteriori sedi secondarie dislocate altrove, tra le quali risulta quella di Pisa e quindi, può considerarsi un organismo territorialmente competente, in quanto titolare di autorizzazione ministeriale, non dovendosi ritenere necessario che occorrano distinte autorizzazioni per ciascuna delle sedi secondarie.
Risulta, dunque, rispettata la condizione di procedibilità per come delineata nell'art. 4, D. Lgs. n. 28/2010, essendo stata la procedura incardinata presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente presente per la controversia.
La sentenza impugnata merita, quindi, sul punto, piena conferma.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è infondata.
Con il secondo motivo di gravame, l'APPELLANTE contesta la valutazione operata dal Giudice di primo grado sul disconoscimento, da lui effettuato, della sottoscrizione del contratto di finanziamento, affermando che:
pagina 11 di 17 - pur testualmente disconoscendo la sola “sottoscrizione apposta in calce” al contratto di finanziamento, egli avrebbe invero inteso disconoscere il complesso delle sottoscrizioni risultanti da quell'atto;
- il Tribunale avrebbe errato nel ravvisare, in assenza di espressa eccezione di parte, il tacito riconoscimento delle sottoscrizioni nella propria condotta, per avere egli, durante il rapporto oggetto di contestazione, ricevuto solleciti di pagamento e comunicazioni di cessione (senza aver operato alcun disconoscimento);
- il Giudice di primo grado non avrebbe, quindi, potuto operare alcun raffronto tra le firme apposte sul documento, oggetto di contestazione ed altre firme ad esso originario opponente riconducibili, in quanto avrebbe dovuto limitarsi ad espungere il documento dal fascicolo, in assenza di istanza di verificazione.
L'APPELLATO eccepisce l'infondatezza del motivo di gravame in esame, rappresentando che:
- il disconoscimento sarebbe carente di specificità, oltre a non essere suffragato da idoneo supporto documentale (come una scrittura di comparazione)
e non sarebbe, dunque, qualificabile alla stregua di un formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c.;
- il avrebbe, poi, omesso di contestare la conformità all'originale Pt_1 della copia del contratto prodotta in sede monitoria;
- le sottoscrizioni sarebbero autentiche, alla luce della comparazione con altre firme pacificamente apposte dal su altri documenti prodotti;
Pt_1
- il contratto di finanziamento sarebbe utilizzabile ai fini della decisione;
- assumerebbe rilievo la condotta del che, pur a fronte delle Pt_1 notifiche delle intervenute cessioni del credito, non si sarebbe occupato di disconoscere le sottoscrizioni;
pagina 12 di 17 - come affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 13384/2005, il disconoscimento, per essere sufficientemente “chiaro ed inequivoco”, non potendo esaurirsi nella mera affermazione di non aver apposto alcuna firma sul documento disconosciuto.
Il Tribunale ha ritenuto il disconoscimento irrituale, essendosi il Pt_1 limitato ad un generico disconoscimento “della sottoscrizione apposta in calce” al contratto di finanziamento, laddove il documento in esame reca altre sottoscrizioni a nome poste in altra sede della pagina ed Parte_1 ha poi così argomentato: “Pur essendo assorbente il rilievo esposto, dalla disamina della documentazione e delle ulteriori sottoscrizioni non oggetto di disconoscimento (attestazione di consegna documento e privacy contestuali alla stipula) la firma sospetta di falsità appare in tutto e per tutto sovrapponibile alle altre, a tacersi che dal comportamento della parte pendente il rapporto
(pagamento di 33 rate) e prima dell'instaurazione del giudizio (ricezione a mani proprie dei numerosi solleciti di pagamento e comunicazioni di cessione) potrebbe evincersi un riconoscimento tacito delle sottoscrizioni”.
Ciò posto, ad avviso del Collegio, il motivo è infondato.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni riconducibili al si pone in Pt_1 contrasto con la parziale esecuzione del contratto finanziamento, essendo stato eseguito il pagamento integrale di n. 33 rate e quindi risulta essere pretestuoso.
Nel caso in esame, infatti, la protratta esecuzione del contratto, senza che l'opponente avesse sollevato alcun rilievo, consente di ritenere che il Pt_1 fosse pienamente a conoscenza dell'esistenza e del contenuto del documento sottoscritto a suo nome e che tale contratto, in quanto ritualmente sottoscritto, fosse per lui vincolante.
pagina 13 di 17 Ricorre, dunque, un'ipotesi di riconoscimento implicito stragiudiziale dovendosi, pertanto, applicare il principio sancito dalla S.C., per cui “il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio.
Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 22460 del 27/09/2017).
Pertanto, nulla osta a che il Giudice ravvisi l'ipotesi di riconoscimento extragiudiziale della sottoscrizione, dando rilievo ad una condotta contrastante con il successivo disconoscimento, senza che occorra, indefettibilmente, il ricorso processuale allo strumento di verifica della sottoscrizione perché la parte avversa possa avvalersi del documento contestato.
Pertanto, laddove ricorra, come nella fattispecie, l'ipotesi di riconoscimento extragiudiziale della sottoscrizione, il successivo disconoscimento giudiziale, - peraltro avvenuto, nel caso in esame, in modo assolutamente generico - risultando irrituale, non necessita di alcuna istanza di verificazione.
Erra, inoltre, il nell'affermare che la circostanza rilevata dal Giudice di Pt_1 primo grado (ovvero, il riconoscimento extragiudiziale della sottoscrizione in ragione dell'esecuzione del contratto) non fosse stata oggetto di espressa eccezione di parte, essendo stata essa, all'opposto, dedotta nell'atto di pagina 14 di 17 costituzione depositato da in primo grado (cfr. fascicolo di primo CP_1 grado, atto di costituzione semplice del 28/5/2020, pagine 14 e 15).
L'APPELLANTE richiama, altresì, un principio di diritto espresso di recente dalla
Corte di Cassazione a SS.UU. che, con Sentenza n. 3086/2022, ha statuito che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto”.
Anche tale profilo di critica è infondato, posto che le Sezioni Unite della S.C., nella sentenza richiamata, si sono espresse su un caso diverso da quello in odierna disamina, sotto molteplici profili:
- nella fattispecie oggetto di tale pronuncia, la parte che aveva subito il disconoscimento aveva prima presentato istanza di verificazione, per poi rinunciarvi (desistendo, implicitamente, dal dimostrare l'autenticità del documento);
- al contempo, la medesima non aveva espressamente eccepito alcuna circostanza dalla quale desumere il riconoscimento tacito del documento contestato.
Il principio di diritto sollevato non può, dunque, essere applicato al caso in esame, anche perché assorbito dalle considerazioni sopra svolte in ordine pagina 15 di 17 all'inammissibilità del disconoscimento giudiziale della sottoscrizione di un atto, in presenza di un precedente riconoscimento tacito dello stesso.
III. In ragione dell'infondatezza di entrambi i motivi di appello, che vanno quindi respinti, la sentenza gravata deve essere, pertanto, integralmente confermata.
IV. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa l'INTERVENUTA) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di parte APPELLANTE nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria in quanto non svolta.
Nulla in punto spese nei confronti di , in quanto rimasta contumace. CP_1
Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di con l'intervento di Parte_1 CP_1 [...]
quale cessionaria del credito di e per essa della CP_3 Controparte_1 mandataria , avverso la Controparte_2 sentenza n. 618/2023 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 27/04/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. CONDANNA l'appellante alla rifusione in favore di e per essa Controparte_1 della mandataria , delle Controparte_2
pagina 16 di 17 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
3. DICHIARA non luogo a provvedere in punto spese nei confronti di;
CP_1
4. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 10.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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