Decreto cautelare 25 giugno 2013
Ordinanza cautelare 11 luglio 2013
Sentenza 15 maggio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 11/07/2013, n. 2767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2767 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2013 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05779/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5779 del 2013, proposto da:
Soc. Mirafan Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Amodio, Lucio Mario Epifanio, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandra Amodio in Roma, via Pasquale II, 349;
contro
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Soc. Nital Spa, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro, Cristiana Romano, Guido Francesco Romanelli, con domicilio eletto presso Studio Legale Romanelli in Roma, via Cosseria, 5;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Rep. Aut-Serv. Amm. - n. 1532/25-2-2012 del 20.5.2013, con cui è stato comunicato a Mirafan S.r.L, ex art 79 d.lgs. 163/06, l'aggiudicazione definitiva a Nital S.p.A. della fornitura di 1.355 kit per foto-videoripresa;
del decreto del Capo di S.M. del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 82 R.LLA. del 14.52013 e del verbale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Rep. Aut-Serv. Amm. - n. 10.355 del 9.5.2013 con i quali è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria a Nital S.p.A.;
del provvedimento n. 1532/13 del 21.92012, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Rep. Aut-Serv. Amm. - ha chiesto a Nital S.pA. di giustificare la mancata indicazione in offerta dei costi relativi alla sicurezza per rischi aziendali;
del verbale della Stazione appaltante, n. 10.255 del 20.9.2012, nella parte in cui veniva avviata la regolarizzazione
dell'offerta della Nital S.p.A., in luogo di escluderla;
del verbale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Rep. Aut-Serv. Amm. - n. 10251 del 14.92012, nella parte in cui è stato omesso di escludere dalla gara la Nital S.p.A.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e della Soc. Nital Spa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 il dott. Nicola D'Angelo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, a prescindere da eventuali profili processuali, che dagli atti impugnati non deriva alla società ricorrente un danno grave ed irreparabile;
Ritenuto, altresì, di fissare fin d’ora la trattazione del merito del ricorso all’udienza pubblica dell’8.1.2014;
Considerato quanto alle spese di disporre, anche con riferimento alla presente fase cautelare, in occasione della decisione nel merito del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) respinge l’istanza incidentale di sospensione presentata unitamente al ricorso indicato in epigrafe.
Fissa la trattazione nel merito del ricorso all’udienza pubblica dell’8.1.2014.
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO