Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 06/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2897 del R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 28.1.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Corvino;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._2
CONVENUTA
Oggetto: divorzio- cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 15.6.1986 in Rende (CS) con , dal quale è nata la figlia (13.10.1988), CP_1 Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta, regolarmente evocata in giudizio e non costituitasi.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza n. 1015/1993 del 3/5.11.1993, passata in giudicato, il Tribunale di
Cosenza ha dichiarato la separazione dei coniugi.
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898/70, l'ininterrotta protrazione della separazione per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo decorso dalla separazione, la volontà del ricorrente di addivenire al divorzio e il comportamento processuale della convenuta, la quale, pur personalmente comparsa all'udienza del 28.1.2025, non ha inteso costituirsi in giudizio onde contrastare la domanda, consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La mancata opposizione della convenuta giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile per quanto di sua competenza;
- spese irripetibili.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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