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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2662/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.ta in Muro Lucano presso Parte_1 lo studio dell'avv. Giuseppe Mariani che la rappresenta e difende, per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace CP_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile Conclusioni: la ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 26.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 13.07.2024 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio civile con in GA (Romania) CP_1 il 05.10.2003 e che con sentenza n. 1206/2014 del 30.12.2014 questo Tribunale ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni ivi stabilite – ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio è nato il [...] il figlio
[...]
e che entrambi i coniugi hanno costituito un nuovo Persona_1 nucleo familiare, godono di redditi autonomi e il figlio è divenuto nelle more economicamente autosufficiente.
Ha chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il resistente con la perdita del cognome del coniuge, che ella aveva acquisito a seguito del matrimonio.
Instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito.
All'udienza del 26.02.2025 – sostituita con il deposito di note scritte
- la ricorrente ha prodotto la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, chiedendo l'accoglimento del ricorso introduttivo, e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente, il quale non si è costituito nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi la ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione giudiziale è stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1206/2014 del 30.12.2014, in produzione ricorrente con l'attestazione del passaggio in giudicato. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno un anno dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale.
In secondo luogo, le prospettazioni della ricorrente e il comportamento processuale del resistente, il quale, non costituendosi, si è disinteressato della pendenza del presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va poi osservato che ai sensi dell'art 5 della legge 898/70 la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Va dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti.
La natura contumaciale del presente giudizio e la mera pronuncia sullo status giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 CP_1
13.07.2024, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da ed a GA (Romania) il Parte_1 CP_1
31.10.2003, con la perdita del cognome del marito da parte della moglie;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità; c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 10.04.2025
La Presidente est.