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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria RI Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1755 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Aurola e Sara Parte_1
Migliorini per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresento e difeso dall'Avv. Serena De Giglio per procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio in Brognaturo (VV), il Parte_1
5.1.1980, con e che dalla unione erano nati i figli (04/12/1981), Controparte_1 Per_1
(08/04/1983), il (25/9/1995) e (12.05.2001), ha chiesto all'adito Per_2 Per_3 Per_4
Tribunale di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• assegnare Controparte_2 la casa coniugale sita in Roma, Via dei Ramni n. 26 alla sig.ra titolare del diritto del relativo Pt_1
comodato d'uso; • dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto l'uno nei riguardi dell'altro. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Ha dedotto all'uopo: che i figli erano ormai tutti economicamente autosufficienti e che solo l'ultimogenito viveva ancora nella casa familiare pur essendo anch'egli autonomo;
che era proprietaria in comunione dei beni di un immobile in Brognaturo, allo stato non abitabile;
che la casa familiare le era stata concessa in comodato, svolgendo dal 2017 l'attività di portiera nello stabile ove era ubicata, con una retribuzione lorda mensile di 1.175 euro;
che anche il marito aveva svolto la medesima attività lavorativa sino al giugno 2017 ma che era attualmente in pensione con un trattamento economico pari a circa 1.100,00 euro mensili;
che anche durante il rapporto matrimoniale aveva sempre coadiuvato il marito nello svolgimento della sua attività di portiere oltre ad occuparsi delle incombenze domestiche;
che il rapporto coniugle aveva iniziato a deteriorarsi nel 2017, allorquando era stata assunta con contratto a tempo indeterminato ed aveva raggiunto una propria indipendenza economica;
che il marito manifestava disinteresse per la vita familiare, sia economico che affettivo, recandosi per più giorni in Abruzzo, ove conduceva un appartamento in locazione.
Si è costituito in giudizio lo che ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo CP_1 altresì la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, di non prevedere alcun obbligo di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e di “E) ordinare la compravendita, nel tempo più breve possibile
e comunque entro e non oltre n. 12 mesi dal provvedimento presidenziale, dell'immobile sito in
Brognaturo (CZ), Corso Umberto I n. 56 (catastalmente Via dei Domenicani n. 50), composto da un vano e cucina al piano terra e due vani al piano primo (Catasto fabbricati al foglio n. 2, particella 181, sub 1, con rendita per euro 73,60), del quale i coniugi sono comproprietari e disporre che i coniugi vengano soddisfatti pro quota. F) Ordinare che dalla quota di spettanza della moglie vengano detratti gli importi dalla medesima percepiti a titolo di canone di locazione e mai corrisposti al marito, somma accertata in corso di causa”.
Ha dedotto all'uopo: che era stata la moglie ad allontanarsi gradualmente dal marito, violando i doveri di assistenza materiale e morale derivanti dal matrimonio;
che non era veritiero il disinteresse rispetto alla vita familiare ascrittogli dalla ricorrente;
che l'immobile in Brognaturo, ricadente nella comunione legale, andava diviso e che non era vero che fosse inabitabile, in quanto aveva scoperto che la moglie l'aveva concesso in locazione al canone di circa 150,00 euro mensili, sin dal 2007/2008; che non era vero che la provvedeva Pt_1
in via esclusiva al pagamento delle utenze e alle spese alimentari;
che egli percepiva un importo mensile di 1.530,00 euro a titolo di pensione, invalidità e accompagno ed era gravato da un finanziamento da restituire in rate da 100 euro mensili per 36 mesi e da Pt_2
un canone di locazione di 300,00 euro mensili per un appartamento in villa San Sebastiano destinato a casa di vacanza per la famiglia, dove però la moglie non si era mai recata.
Acquisite le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare, il Presidente ff adottava, con la seguente ordinanza in data 13.11.2021, i provvedimenti provvisori ed urgenti: “Lette le note di trattazione scritta dell'udienza presidenziale cartolare;
rilevato che è stata depositata la documentazione integrativa richiesta;
dato atto che i figli delle parti sono tutti maggiorenni e che
l'unico con gli stessi convivente è economicamente autosufficiente;
rilevato che pertanto che, sebbene sia lo stesso marito a chiedere l'assegnazione alla moglie della casa familiare concessale in comodato
d'uso dal Condominio ove esercita l'attività di portiera, non ricorrono i presupposti per l'assegnazione dell'immobile, atteso che tale provvedimento è funzionale a garantire ai figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti la permanenza nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sicchè è estranea alla decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (vedi tra le tante Cass. civ. 25604/2018, 3015/2018); rilevato che tra
i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui all'art. 708 cpc, “opportuni nell'interesse…. dei coniugi” vi sono senz'altro quelli necessari a rendere effettiva la separazione, sicchè risulta inaccoglibile la richiesta del marito di un termine non inferiore a 12 mesi per reperire un altro alloggio, la cui concessione, all'evidenza, impedirebbe la separazione dei coniugi procrastinandone obbligatoriamente la coabitazione per un lungo lasso di tempo nonostante l'autorizzazione a vivere separati;
rilevato, pertanto, che, non essendo in contestazione tra le parti il diritto della moglie di continuare a rimanere nel godimento della ex casa familiare, al solo fine di rendere effettiva la separazione, considerato il tempo già decorso dalla richiesta del marito del suddetto termine, va ordinato allo di allontanarsene entro 10 giorni dalla comunicazione della presente CP_2 ordinanza;
rilevata la inammissibilità delle domande del resistente di “ordinare la compravendita, nel tempo più breve possibile e comunque entro e non oltre n. 12 mesi dal provvedimento presidenziale, dell'immobile sito in Brognaturo (CZ), Corso Umberto I n. 56 (catastalmente Via dei Domenicani n.
50), composto da un vano e cucina al piano terra e due vani al piano primo (Catasto fabbricati al foglio n. 2, particella 181, sub 1, con rendita per euro 73,60), del quale i coniugi sono comproprietari
e disporre che i coniugi vengano soddisfatti pro quota” nonché di “ordinare che dalla quota di spettanza della moglie vengano detratti gli importi dalla medesima percepiti a titolo di canone di locazione e mai corrisposti al marito, somma accertata in corso di causa “, trattandosi di domande del tutto esulanti dal thema decidendum della separazione in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle divisorie, restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di
“connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette
a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14), né potendo il
Giudice ordinare il compimento di atti esplicazione della libera autonomia negoziale delle parti;
rilevato che la concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc potrà essere disposta solo nella successiva fase contenziosa
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone che rimanga nel godimento della casa familiare sita in Roma via dei Ramni 26 Parte_1
e ordina a di allontanarsene entro 10 giorni dalla comunicazione della presente Controparte_2 ordinanza;
3) nomina se stessa G.I. e fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del
15.3.2022 h 9.30; 4) assegna termine alla parte ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art.709, co. 3, c.p.c.; 5) assegna termine alla parte convenuta fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167 co.1 e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvisandola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”.
Nel prosieguo, il GI, rilevato che solo il resistente aveva richiesto i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc e ritenutane la ultroneità, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti e di domande di mantenimento e considerato il thema decidendum normativamente predeterminato del giudizio di separazione, né essendo la concessione dei suddetti termini obbligatoria (vedi in tal senso, Cass. civ. 4767/16, 7474/17), ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.7.23 le parti hanno concluso rispettivamente come da ricorso e come da memoria difensiva e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la indisponibilità delle parti alla riconciliazione, le rispettive allegazioni e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Stante la maggiore età dei figli, tutti economicamente autosufficienti e l'assenza di domande di mantenimento svolte da un coniuge nei confronti dell'altro, non si rendono necessarie statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
Quanto alla domanda – non rinunciata - di parte ricorrente diretta alla assegnazione della casa coniugale in suo favore, va ribadito che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione dell'immobile alla moglie per i motivi già esplicitati nell'ordinanza presidenziale sopra trascritta a cui integralmente si rimanda, sicchè detta domanda va rigettata.
Va inoltre ribadita la inammissibilità delle ulteriori domande svolte dal resistente, per i motivi già esplicitati nell'ordinanza presidenziale sopra trascritta a cui del pari integralmente si rimanda.
Stante l'adesione del resistente alla domanda di separazione e la reciproca soccombenza sulle ulteriori domande rispettivamente svolte dalle parti, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa e inammissibile:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
n Brugnaturo il 5.1.1980; Controparte_3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980, parte 2; atto n. 1, serie
A);
spese compensate.
Roma, 28.10.2024
LA GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria RI dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Valeria RI Giudice rel. est.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1755 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lucia Aurola e Sara Parte_1
Migliorini per procura in atti
RICORRENTE
E
rappresento e difeso dall'Avv. Serena De Giglio per procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale IN FATTO ED IN DIRITTO
premesso di aver contratto matrimonio in Brognaturo (VV), il Parte_1
5.1.1980, con e che dalla unione erano nati i figli (04/12/1981), Controparte_1 Per_1
(08/04/1983), il (25/9/1995) e (12.05.2001), ha chiesto all'adito Per_2 Per_3 Per_4
Tribunale di: “pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• assegnare Controparte_2 la casa coniugale sita in Roma, Via dei Ramni n. 26 alla sig.ra titolare del diritto del relativo Pt_1
comodato d'uso; • dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto l'uno nei riguardi dell'altro. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Ha dedotto all'uopo: che i figli erano ormai tutti economicamente autosufficienti e che solo l'ultimogenito viveva ancora nella casa familiare pur essendo anch'egli autonomo;
che era proprietaria in comunione dei beni di un immobile in Brognaturo, allo stato non abitabile;
che la casa familiare le era stata concessa in comodato, svolgendo dal 2017 l'attività di portiera nello stabile ove era ubicata, con una retribuzione lorda mensile di 1.175 euro;
che anche il marito aveva svolto la medesima attività lavorativa sino al giugno 2017 ma che era attualmente in pensione con un trattamento economico pari a circa 1.100,00 euro mensili;
che anche durante il rapporto matrimoniale aveva sempre coadiuvato il marito nello svolgimento della sua attività di portiere oltre ad occuparsi delle incombenze domestiche;
che il rapporto coniugle aveva iniziato a deteriorarsi nel 2017, allorquando era stata assunta con contratto a tempo indeterminato ed aveva raggiunto una propria indipendenza economica;
che il marito manifestava disinteresse per la vita familiare, sia economico che affettivo, recandosi per più giorni in Abruzzo, ove conduceva un appartamento in locazione.
Si è costituito in giudizio lo che ha aderito alla domanda di separazione, chiedendo CP_1 altresì la assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, di non prevedere alcun obbligo di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti e di “E) ordinare la compravendita, nel tempo più breve possibile
e comunque entro e non oltre n. 12 mesi dal provvedimento presidenziale, dell'immobile sito in
Brognaturo (CZ), Corso Umberto I n. 56 (catastalmente Via dei Domenicani n. 50), composto da un vano e cucina al piano terra e due vani al piano primo (Catasto fabbricati al foglio n. 2, particella 181, sub 1, con rendita per euro 73,60), del quale i coniugi sono comproprietari e disporre che i coniugi vengano soddisfatti pro quota. F) Ordinare che dalla quota di spettanza della moglie vengano detratti gli importi dalla medesima percepiti a titolo di canone di locazione e mai corrisposti al marito, somma accertata in corso di causa”.
Ha dedotto all'uopo: che era stata la moglie ad allontanarsi gradualmente dal marito, violando i doveri di assistenza materiale e morale derivanti dal matrimonio;
che non era veritiero il disinteresse rispetto alla vita familiare ascrittogli dalla ricorrente;
che l'immobile in Brognaturo, ricadente nella comunione legale, andava diviso e che non era vero che fosse inabitabile, in quanto aveva scoperto che la moglie l'aveva concesso in locazione al canone di circa 150,00 euro mensili, sin dal 2007/2008; che non era vero che la provvedeva Pt_1
in via esclusiva al pagamento delle utenze e alle spese alimentari;
che egli percepiva un importo mensile di 1.530,00 euro a titolo di pensione, invalidità e accompagno ed era gravato da un finanziamento da restituire in rate da 100 euro mensili per 36 mesi e da Pt_2
un canone di locazione di 300,00 euro mensili per un appartamento in villa San Sebastiano destinato a casa di vacanza per la famiglia, dove però la moglie non si era mai recata.
Acquisite le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare, il Presidente ff adottava, con la seguente ordinanza in data 13.11.2021, i provvedimenti provvisori ed urgenti: “Lette le note di trattazione scritta dell'udienza presidenziale cartolare;
rilevato che è stata depositata la documentazione integrativa richiesta;
dato atto che i figli delle parti sono tutti maggiorenni e che
l'unico con gli stessi convivente è economicamente autosufficiente;
rilevato che pertanto che, sebbene sia lo stesso marito a chiedere l'assegnazione alla moglie della casa familiare concessale in comodato
d'uso dal Condominio ove esercita l'attività di portiera, non ricorrono i presupposti per l'assegnazione dell'immobile, atteso che tale provvedimento è funzionale a garantire ai figli minorenni e maggiorenni non autosufficienti la permanenza nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sicchè è estranea alla decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico (vedi tra le tante Cass. civ. 25604/2018, 3015/2018); rilevato che tra
i provvedimenti temporanei e urgenti, di cui all'art. 708 cpc, “opportuni nell'interesse…. dei coniugi” vi sono senz'altro quelli necessari a rendere effettiva la separazione, sicchè risulta inaccoglibile la richiesta del marito di un termine non inferiore a 12 mesi per reperire un altro alloggio, la cui concessione, all'evidenza, impedirebbe la separazione dei coniugi procrastinandone obbligatoriamente la coabitazione per un lungo lasso di tempo nonostante l'autorizzazione a vivere separati;
rilevato, pertanto, che, non essendo in contestazione tra le parti il diritto della moglie di continuare a rimanere nel godimento della ex casa familiare, al solo fine di rendere effettiva la separazione, considerato il tempo già decorso dalla richiesta del marito del suddetto termine, va ordinato allo di allontanarsene entro 10 giorni dalla comunicazione della presente CP_2 ordinanza;
rilevata la inammissibilità delle domande del resistente di “ordinare la compravendita, nel tempo più breve possibile e comunque entro e non oltre n. 12 mesi dal provvedimento presidenziale, dell'immobile sito in Brognaturo (CZ), Corso Umberto I n. 56 (catastalmente Via dei Domenicani n.
50), composto da un vano e cucina al piano terra e due vani al piano primo (Catasto fabbricati al foglio n. 2, particella 181, sub 1, con rendita per euro 73,60), del quale i coniugi sono comproprietari
e disporre che i coniugi vengano soddisfatti pro quota” nonché di “ordinare che dalla quota di spettanza della moglie vengano detratti gli importi dalla medesima percepiti a titolo di canone di locazione e mai corrisposti al marito, somma accertata in corso di causa “, trattandosi di domande del tutto esulanti dal thema decidendum della separazione in cui, secondo il condivisibile e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è esclusa la possibilità del simultaneus processus tra domande soggette a riti diversi (quali quelle divisorie, restitutorie, risarcitorie o di pagamento di somme di danaro, soggette al rito di cognizione ordinaria), non rientranti tra le ipotesi di
“connessione qualificata”, soltanto per le quali l'art 40 cpc consente il cumulo tra domande soggette
a riti diversi (vedi sul punto, tra le altre, Cass. civ. 6660/2001, 11828/2009, 18870/14), né potendo il
Giudice ordinare il compimento di atti esplicazione della libera autonomia negoziale delle parti;
rilevato che la concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc potrà essere disposta solo nella successiva fase contenziosa
PQM
visto l'art.708 c.p.c., 1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone che rimanga nel godimento della casa familiare sita in Roma via dei Ramni 26 Parte_1
e ordina a di allontanarsene entro 10 giorni dalla comunicazione della presente Controparte_2 ordinanza;
3) nomina se stessa G.I. e fissa per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. l'udienza del
15.3.2022 h 9.30; 4) assegna termine alla parte ricorrente fino a 40 giorni prima dell'udienza per il deposito della memoria integrativa prevista dall'art.709, co. 3, c.p.c.; 5) assegna termine alla parte convenuta fino a 20 giorni prima dell'udienza per il deposito della comparsa di costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 166 e 167 co.1 e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvisandola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.”.
Nel prosieguo, il GI, rilevato che solo il resistente aveva richiesto i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc e ritenutane la ultroneità, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti e di domande di mantenimento e considerato il thema decidendum normativamente predeterminato del giudizio di separazione, né essendo la concessione dei suddetti termini obbligatoria (vedi in tal senso, Cass. civ. 4767/16, 7474/17), ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 4.7.23 le parti hanno concluso rispettivamente come da ricorso e come da memoria difensiva e la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la indisponibilità delle parti alla riconciliazione, le rispettive allegazioni e il tempo decorso dalla separazione di fatto convincono il Tribunale della intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Stante la maggiore età dei figli, tutti economicamente autosufficienti e l'assenza di domande di mantenimento svolte da un coniuge nei confronti dell'altro, non si rendono necessarie statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status.
Quanto alla domanda – non rinunciata - di parte ricorrente diretta alla assegnazione della casa coniugale in suo favore, va ribadito che non ricorrono i presupposti per l'assegnazione dell'immobile alla moglie per i motivi già esplicitati nell'ordinanza presidenziale sopra trascritta a cui integralmente si rimanda, sicchè detta domanda va rigettata.
Va inoltre ribadita la inammissibilità delle ulteriori domande svolte dal resistente, per i motivi già esplicitati nell'ordinanza presidenziale sopra trascritta a cui del pari integralmente si rimanda.
Stante l'adesione del resistente alla domanda di separazione e la reciproca soccombenza sulle ulteriori domande rispettivamente svolte dalle parti, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa e inammissibile:
pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
n Brugnaturo il 5.1.1980; Controparte_3 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980, parte 2; atto n. 1, serie
A);
spese compensate.
Roma, 28.10.2024
LA GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
dott.ssa Valeria RI dott.ssa Marta Ienzi