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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 25/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2880/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2880 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Simari, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Alessandro Deni, in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – risoluzione per inadempimento.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 25.5.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 40.654,68, oltre interessi, a titolo Controparte_1
di saldo dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato in data 21.10.2019 e di penale per ritardato adempimento.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva:
- che la ditta giusta contratto di appalto stipulato in data 21.10.2019, era stata incaricata Controparte_1
dal di provvedere alla manutenzione straordinaria del tetto di copertura del Parte_1
fabbricato Oleg sito in Via Caloprese n. 90 mediante la rimozione, lo stoccaggio e l'asporto presso pagina 1 di 10 discarica autorizzata delle lastre di amianto posizionate sul tetto e sul lastrico solare del suddetto fabbricato in fase di costruzione, per il corrispettivo complessivo di € 100.727,16;
- che con Decreto Ingiuntivo n. 740/2022 del 25.05.2022, veniva ingiunto al , Parte_2
il pagamento, in favore della ditta della somma di euro 40.654,68, di cui € 5.683,70 per Controparte_1
lavori eseguiti ed approvati con il terzo SAL e non pagati e oggetto della fattura n. 42 del 5.8.2020, €
4.370,98 per lavori non ancora eseguiti oggetto del quarto SAL ed € 30.600,00 a titolo di penale convenzionalmente prevista nel contratto di appalto;
- che, pertanto, la somma di euro 4.370,98 non era dovuta, in quanto relativa a lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice e che, in ogni caso, la ditta appaltatrice si era resa inadempiente, non avendo provveduto allo smaltimento delle lastre di amianto già rimosse dal tetto e che risultavano giacenti sul lastrico di proprietà esclusiva a far data dal 05.08.2020, come previsto dal Terzo SAL. Pt_3
- che, in particolare, le suddette lastre di amianto erano state “impachettate” con comuni teli plastificati e non anche con appositi teli speciali idonei a garantire la tenuta delle sostanze nocive rilasciate dalle lastre allorchè le stesse venissero in contatto con gli agenti atmosferici, tanto che, con relazione tecnica resa dalla Unità Operativa di Igiene e Salute Pubblica, l'Asp di Cosenza, in data 02.05.2022, aveva attestato: “….Si ritiene urgente e necessario che si proceda alla eliminazione dell'inconveniente segnalato, in quanto la presenza di cumuli di lastre di amianto, specie quelle rimosse ed accumulate senza alcuna protezione, rappresentato un potenziale pericolo per la salute pubblica” ( cfr. Relazione
U.O.C. Cs del 02.05.2022);
- che, in ragione dell'inadempimento della ditta appaltatrice, il non aveva più interesse alla Parte_1
manutenzione del contratto di appalto, rispetto al quale formulava domanda di risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 25.000,00.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 21.10.2019 per grave inadempimento della ditta Sicilia s.r.l.s., con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito dal Condominio, quantificato nella somma di € 25.000,00.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Deduceva, in particolare:
- che la pretesa creditoria sottesa al provvedimento monitorio era basata su prova scritta, essendo stati allegati il contratto stipulato in data 21.10.2019, oltre che le fatture e tutta la documentazione inerente i
SAL nn. 1, 2 e 3 attestanti la completa ed esatta esecuzione delle opere;
pagina 2 di 10 - che nessun inadempimento era imputabile alla Ditta che aveva eseguito i lavori di cui al Terzo SAL, regolarmente approvato, ricevendo solo un pagamento parziale da parte del , atteso che, a Parte_1 fronte dell'emissione della fattura n. 42 del 5.08.2020, di euro 20.200,25, riferita al terzo SAL, il aveva versato la minore somma di euro 13.261,00, residuando l'importo di euro 6.939,25; Parte_1
- che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del contratto di appalto, in caso di inadempimento del Parte_1 decorsi 20 giorni dalla richiesta di pagamento inviata dalla Ditta, quest'ultima avrebbe avuto facoltà di sospendere i lavori fino a saldo dell'importo contabilizzato, con facoltà di richiedere l'applicazione di interessi legali sulle somme dovute, nonché di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- che, pertanto, in data 27 luglio 2021, con lettera di costituzione in mora inviata all'indirizzo pec dell'amministratore di condominio, quest'ultimo veniva invitato al pagamento del complessivo importo di euro 10.900,24, ma che pervenivano i pagamenti di quote solo di alcuni condomini inizialmente morosi, residuando un credito di euro 10.054,68, di cui euro 5.683,70 titolo di lavori eseguiti e non pagati ed euro 4.370,98 a titolo di lavori da eseguirsi;
- che, in applicazione degli artt. 4, 5 e 7 del contratto, la ditta appaltatrice aveva diritto di ottenere anche il pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo maturata a titolo di penale e calcolata a far data del ventesimo giorno dall'emissione della fattura n. 42 del 5 agosto del 2020 fino a quello di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (30.4.2022), per un totale di 612 giorni e di €
30.600,00.
Nel corso del giudizio, il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., disattesa dal il quale proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., rigettato dal Tribunale. Parte_1
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e, all'udienza del 4.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 3 di 10 Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la pretesa di pagamento azionata dalla in forza del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza il 25.5.2022, attiene alla somma di euro 40.654,68, di cui € 5.683,70 per lavori eseguiti ed approvati con il terzo SAL, non pagati e oggetto della fattura n. 42 del 5.8.2020, € 4.370,98 per lavori non ancora eseguiti oggetto del quarto SAL ed €
30.600,00 a titolo di penale convenzionalmente prevista nel contratto di appalto stipulato tra le parti in data 21.10.2019.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nella fattispecie in esame, non forma oggetto di contestazione l'esistenza del rapporto contrattuale tra il e la ditta Sicilia s.r.l.s. che trova fondamento nel contratto di appalto, stipulato tra Parte_1
le parti in data 21.10.2019, con cui la ditta è stata incaricata dal di provvedere alla Parte_1
manutenzione straordinaria del tetto di copertura del fabbricato sito in Via Caloprese n. 90 Pt_1
mediante la rimozione, lo stoccaggio e l'asporto presso discarica autorizzata delle lastre di amianto posizionate sul tetto e sul lastrico solare del suddetto fabbricato in fase di costruzione, per il corrispettivo complessivo di € 100.727,16.
Ai sensi dell'art. 7 del contratto di appalto, è stato pattuito il versamento di un primo acconto, equivalente al 20% dei lavori preventivato, pari ad euro 20.145,43, oltre IVA al momento dell'installazione del cantiere e successivi acconti per stati di avanzamento lavori, da corrispondersi al compimento di lavori per un valore minimo di euro 15.000,00 oltre IVA, con la previsione che una quota parte dell'anticipazione, nonché il 5%, sarebbe stata trattenuta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Inoltre, il 5% dell'intero importo dei lavori eseguiti sarebbe stato liquidato entro
30 giorni dal verbale di ultimazione redatto dalla D.L..
E' stato, altresì, previsto che, in caso di inadempimento del , decorsi 20 giorni dalla Parte_1 richiesta di pagamento inviata dalla Ditta, quest'ultima avrebbe avuto la facoltà di sospendere i lavori pagina 4 di 10 fino al saldo dell'importo contabilizzato, con facoltà di richiedere l'applicazione di interessi legali, nonché di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Orbene, risulta documentalmente che, a fronte dell'emissione del Terzo SAL in data 5.8.2020, da parte del Direttore dei Lavori, e dell'emissione della fattura n. 42 del 5.8.2020, per l'importo di € 20.200,25, il abbia versato la minore somma di euro 13.261,00, residuando l'importo di euro Parte_1
6.939,25, sicchè, avvalendosi della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto, la ditta ha sospeso l'esecuzione dei lavori e, in data 27 luglio 2021, con lettera di costituzione in mora inviata all'indirizzo pec dell'amministratore di condominio, ha diffidato quest'ultimo al pagamento del complessivo importo di euro 10.900,24, di cui euro 6.939,25 titolo di lavori eseguiti e non pagati ed euro 4.370,98 a titolo di lavori da eseguirsi.
Il da parte sua, ha provveduto solo ad ulteriori parziali pagamenti e, in data 16.3.2022, ha Parte_1
inviato missiva alla ditta Sicilia s.r.l.s. al fine di chiedere lo smaltimento delle lastre di amianto già rimosse dal tetto, “impachettate” con comuni teli plastificati e giacenti sul lastrico di proprietà esclusiva a far data dal 05.08.2020, come previsto dal Terzo SAL. Pt_3
A seguito del decreto ingiuntivo emesso dalla al fine di conseguire il pagamento del Controparte_1
residuo corrispettivo dell'appalto e della penale contrattualmente stabilita, il ha eccepito Parte_1
l'inadempimento della ditta appaltatrice per l'omessa rimozione delle lastre di amianto, allegando la relazione tecnica resa dalla Unità Operativa di Igiene e Salute Pubblica, con cui l'Asp di Cosenza, in data 02.05.2022, aveva attestato: “….Si ritiene urgente e necessario che si proceda alla eliminazione dell'inconveniente segnalato, in quanto la presenza di cumuli di lastre di amianto, specie quelle rimosse ed accumulate senza alcuna protezione, rappresentato un potenziale pericolo per la salute pubblica” ( cfr. Relazione U.O.C. Cs del 02.05.2022).
A tale riguardo, va ribadito che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro, avuto riguardo anche alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata (cfr. Cass. Civ., n. 22626 dell'8.11.2016; Cass. Civ., n. 6564 del 2.4.2004).
pagina 5 di 10 Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti e tenuto conto di quanto riferito, nel corso del presente giudizio, dal teste (direttore dei lavori oggetto del contratto di appalto), risulta Testimone_1
che siano stati emessi i tre certificati di pagamento relativi ai SAL nr. 1, 2 e 3 per i lavori eseguiti dalla
Ditta Sicilia s.r.l.s. e che la – incaricata per la rimozione della copertura del tetto – Parte_4
abbia trattato con uno speciale prodotto le lastre di amianto e le abbia impacchettate, portando via gli involucri, ad eccezione di circa 3 o 4 involucri imballati che si sarebbero dovuti smaltire a seguito della rimozione degli ultimi due cordoli posizionati in un cavedio accessibile solo a mezzo di una gru, precisandosi che questi ultimi lavori dovevano essere oggetto del SAL nr. 4 ancora da ultimare.
Consegue che la ditta appaltatrice vantava, a far data dal 5.8.2020, un credito di € 5.683,70 per i lavori già eseguiti di cui alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed oggetto del terzo SAL e che, a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto dal si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 7 del contratto Parte_1
di appalto, di sospendere i lavori fino al saldo di quanto già contabilizzato.
Né la mancata rimozione delle residue lastre di amianto, contenute in appositi involucri predisposti dalla e poste sul lastrico solare dell'edificio condominiale, appare configurabile quale Parte_4
grave inadempimento imputabile alla ditta appaltatrice ed idoneo a legittimare la Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto, atteso che dal verbale del 18.10.2021, redatto in presenza dei condomini e risulta che sia stata effettuata una verifica dello stato degli CP_2 Controparte_3
imballaggi dei pacchi contenenti le lastre di amianto già rimosse e che la ditta appaltatrice si sia mostrata sempre disponibile alla ripresa dei lavori residui ed oggetto del SAL n. 4, ove il Condominio avesse provveduto al versamento delle somme dovute.
Anche nel corso del presente giudizio, la ditta ha mostrato adesione alla proposta Controparte_1
conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata da questo giudicante all'udienza di prima comparizione e trattazione, (“il si impegna a corrispondere alla società la somma di € Parte_1 Controparte_1
euro 10.054,68, di cui 5.683,70 per i lavori già eseguiti di cui alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed euro
4.370,98 per i lavori da eseguire e la società impegna ad eseguire e completare i lavori Parte_5
residui, oggetto del contratto di appalto, nonché a completare lo smaltimento delle lastre di amianto- ove ne residuino - entro la data del 30.3.2023”) – rinunciando alle somme richieste a titolo di penale - laddove la stessa è stata respinta dal che ha offerto la minore somma di € 6.000,00. Parte_1
Alla stregua delle argomentazioni esposte, va disattesa la domanda di risoluzione del contratto di appalto, per inadempimento della ditta appaltatrice, proposta dal . Parte_1
Ai fini della quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, appare legittima la richiesta di pagamento della somma di € 5.683,70 per i lavori già eseguiti dalla di cui Controparte_1
alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed oggetto del nonché di quella di € 4.370,98 per i lavori da Parte_6
pagina 6 di 10 eseguire ed oggetto del pur dovendosi subordinare il versamento di quest'ultimo importo, Parte_7
da parte del , all'effettiva realizzazione delle opere residue oggetto del contratto di Parte_1
appalto, da parte della ditta appaltatrice.
In merito alla somma di € 30.600,00, oggetto della penale prevista dall'art. 7 del contratto di appalto, in relazione al ritardo di n. 612 giorni (calcolato dal 26.8.2020 - ventesimo giorno dall'emissione della fattura n. 42 del 5 agosto del 2020 – fino al 30.4.2022 - data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), si osserva quanto segue.
La clausola penale configura un patto accessorio al contratto che, oltre ad assolvere alla funzione di liquidazione convenzionale della misura del risarcimento in caso di inadempimento, vale a rafforzare il vincolo contrattuale. La stessa postula per la sua operatività unicamente l'accertamento giudiziale dell'inadempimento ed è dovuta indipendentemente dalla prova dell'esistenza del danno (cfr. Cass.
Civ., n. 11204/1998; Cass. Civ., n. 5677/1981).
In particolare, secondo quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 21398 del 36.7.2021), la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto.
Inoltre, l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo (cfr. Cass.
Civ., n. 27994 del 31.10.2018).
Nella fattispecie in esame, l'art. 7 del contratto di appalto stipulato in data 21.10.2019 ha espressamente previsto che, in caso di inottemperanza, da parte del all'obbligo di Parte_1
pagamento, decorsi 20 giorni dall'emissione della fattura da parte della Ditta appaltatrice, quest'ultima avrebbe avuto la facoltà di sospendere i lavori fino al saldo dell'importo contabilizzato e di chiedere il versamento di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Ciò posto, tuttavia, alla stregua della valutazione complessiva della fattispecie concreta, appare utilmente invocabile il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, e che può essere esercitato d'ufficio (cfr. Cass. Civ., n. 11439 del 15.6.2020).
In merito, il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sè astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte pagina 7 di 10 secondo le circostanze ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (cfr. Cass. Civ., n. 7835 del 4.4.2006).
Nella fattispecie in esame, appare utile richiamare la motivazione espressa dal Tribunale collegiale, in sede di decisione del reclamo (cfr. ordinanza del ) che ha “stigmatizzato”, anche in ragione del pervicace e convinto tentativo di conciliazione espletato”, “il comportamento di entrambe le parti, che,
a fronte di un conclamato pericolo per la salute dei condomini, ed altresì di un contratto di appalto onorato per il 90% circa dei suoi obblighi, si sono impuntate su ragioni sostanzialmente speculative, omettendo di valutare, con la necessaria ragionevolezza e buon senso, le ipotesi conciliative - peraltro già in precedenza formulate dal Tribunale monocratico -, che, per somme obiettivamente di relativa rilevanza nell'economia complessiva dell'appalto, consentirebbero tuttavia di chiudere definitivamente la lite”.
Inoltre, richiamando anche il tenore della comunicazione del 02.08.2024 del Comitato di Cosenza dell'Osservatorio Nazionale Amianto, in merito alla pericolosità del mancato smaltimento dell'amianto, va ribadito che gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 “investono” non solo
“l'impresa esecutrice dei lavori”, ma anche “il condominio committente, il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza, ognuno per le proprie competenze”.
Ciò posto, avuto riguardo, per un verso, all'avvenuto adempimento di circa il 90% del contratto di appalto, sia quanto ai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sia quanto agli obblighi di pagamento da parte del , e, per altro verso, al ritardo imputabile all'ente condominiale in merito al Parte_1
pagamento della fattura n. 42 del 5.8.2020 relativamente ai lavori già eseguiti dalla ditta ed alla mancata rimozione, da parte di quest'ultima, degli involucri già imballati contenenti le lastre di amianto e giacenti su lastrico appare equo e congruo ridurre l'importo della penale alla somma di CP_4
€ 10.000,00, omnicomprensiva.
In conclusione, tenuto conto della riduzione dell'importo richiesto a titolo di penale, va revocato il decreto ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 25.5.2022 e, contestualmente, va pronunciata la condanna del al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.683,70 a titolo di corrispettivo dei lavori di cui alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed oggetto del Terzo SAL, oltre interessi, al tasso legale, dalla scadenza della fattura fino al soddisfo, nonché di quella di € 4.370,98 per i lavori da eseguire ed oggetto del Quarto SAL, subordinando il versamento di quest'ultimo importo all'effettiva realizzazione delle opere residue oggetto del contratto di appalto, da parte della ditta appaltatrice, nonché dell'ulteriore somma di € 10.000,00 a titolo di penale contrattuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda (deposito del ricorso per ingiunzione) fino al pagina 8 di 10 soddisfo.
Va disattesa la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta, in assenza dell'allegazione degli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023). Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, comprensive anche dei compensi per i procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. e del relativo reclamo, avuto riguardo allo svolgimento del giudizio ed al comportamento delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 25.5.2022, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 25.5.2022 e condanna il al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
5.683,70, a titolo di corrispettivo dei lavori di cui alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed oggetto del oltre interessi, al tasso legale, dalla scadenza della fattura fino al soddisfo, nonché di Parte_6 quella di € 4.370,98 per i lavori da eseguire ed oggetto del subordinando il Parte_7
versamento di quest'ultimo importo all'effettiva realizzazione delle opere residue oggetto del contratto di appalto, da parte della ditta appaltatrice;
2) condanna il al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
10.000,00 a titolo di penale contrattuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda
(deposito del ricorso per ingiunzione) fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risoluzione del contratto proposta dal;
Parte_1
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta;
pagina 9 di 10 5) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.840,00 per compensi professionali (di cui € 2.540,00 per compensi del presente giudizio, € 1.150,00 per compensi del procedimento cautelare ex art. 700
c.p.c. ed € 1.150,00 per compensi del procedimento di reclamo), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 25.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2880 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Simari, in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
- opponente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Alessandro Deni, in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo;
- opposta – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto – risoluzione per inadempimento.
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 25.5.2022, con cui gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 40.654,68, oltre interessi, a titolo Controparte_1
di saldo dei lavori oggetto del contratto di appalto stipulato in data 21.10.2019 e di penale per ritardato adempimento.
A fondamento della domanda l'opponente deduceva:
- che la ditta giusta contratto di appalto stipulato in data 21.10.2019, era stata incaricata Controparte_1
dal di provvedere alla manutenzione straordinaria del tetto di copertura del Parte_1
fabbricato Oleg sito in Via Caloprese n. 90 mediante la rimozione, lo stoccaggio e l'asporto presso pagina 1 di 10 discarica autorizzata delle lastre di amianto posizionate sul tetto e sul lastrico solare del suddetto fabbricato in fase di costruzione, per il corrispettivo complessivo di € 100.727,16;
- che con Decreto Ingiuntivo n. 740/2022 del 25.05.2022, veniva ingiunto al , Parte_2
il pagamento, in favore della ditta della somma di euro 40.654,68, di cui € 5.683,70 per Controparte_1
lavori eseguiti ed approvati con il terzo SAL e non pagati e oggetto della fattura n. 42 del 5.8.2020, €
4.370,98 per lavori non ancora eseguiti oggetto del quarto SAL ed € 30.600,00 a titolo di penale convenzionalmente prevista nel contratto di appalto;
- che, pertanto, la somma di euro 4.370,98 non era dovuta, in quanto relativa a lavori non eseguiti dalla ditta appaltatrice e che, in ogni caso, la ditta appaltatrice si era resa inadempiente, non avendo provveduto allo smaltimento delle lastre di amianto già rimosse dal tetto e che risultavano giacenti sul lastrico di proprietà esclusiva a far data dal 05.08.2020, come previsto dal Terzo SAL. Pt_3
- che, in particolare, le suddette lastre di amianto erano state “impachettate” con comuni teli plastificati e non anche con appositi teli speciali idonei a garantire la tenuta delle sostanze nocive rilasciate dalle lastre allorchè le stesse venissero in contatto con gli agenti atmosferici, tanto che, con relazione tecnica resa dalla Unità Operativa di Igiene e Salute Pubblica, l'Asp di Cosenza, in data 02.05.2022, aveva attestato: “….Si ritiene urgente e necessario che si proceda alla eliminazione dell'inconveniente segnalato, in quanto la presenza di cumuli di lastre di amianto, specie quelle rimosse ed accumulate senza alcuna protezione, rappresentato un potenziale pericolo per la salute pubblica” ( cfr. Relazione
U.O.C. Cs del 02.05.2022);
- che, in ragione dell'inadempimento della ditta appaltatrice, il non aveva più interesse alla Parte_1
manutenzione del contratto di appalto, rispetto al quale formulava domanda di risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento dei danni, quantificati nella somma di € 25.000,00.
Concludeva chiedendo che, in accoglimento dell'opposizione, fosse revocato il decreto ingiuntivo e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 21.10.2019 per grave inadempimento della ditta Sicilia s.r.l.s., con condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito dal Condominio, quantificato nella somma di € 25.000,00.
Si costituiva in giudizio la che contestava la fondatezza dell'opposizione proposta dal Controparte_1
e ne chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Deduceva, in particolare:
- che la pretesa creditoria sottesa al provvedimento monitorio era basata su prova scritta, essendo stati allegati il contratto stipulato in data 21.10.2019, oltre che le fatture e tutta la documentazione inerente i
SAL nn. 1, 2 e 3 attestanti la completa ed esatta esecuzione delle opere;
pagina 2 di 10 - che nessun inadempimento era imputabile alla Ditta che aveva eseguito i lavori di cui al Terzo SAL, regolarmente approvato, ricevendo solo un pagamento parziale da parte del , atteso che, a Parte_1 fronte dell'emissione della fattura n. 42 del 5.08.2020, di euro 20.200,25, riferita al terzo SAL, il aveva versato la minore somma di euro 13.261,00, residuando l'importo di euro 6.939,25; Parte_1
- che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 7 del contratto di appalto, in caso di inadempimento del Parte_1 decorsi 20 giorni dalla richiesta di pagamento inviata dalla Ditta, quest'ultima avrebbe avuto facoltà di sospendere i lavori fino a saldo dell'importo contabilizzato, con facoltà di richiedere l'applicazione di interessi legali sulle somme dovute, nonché di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- che, pertanto, in data 27 luglio 2021, con lettera di costituzione in mora inviata all'indirizzo pec dell'amministratore di condominio, quest'ultimo veniva invitato al pagamento del complessivo importo di euro 10.900,24, ma che pervenivano i pagamenti di quote solo di alcuni condomini inizialmente morosi, residuando un credito di euro 10.054,68, di cui euro 5.683,70 titolo di lavori eseguiti e non pagati ed euro 4.370,98 a titolo di lavori da eseguirsi;
- che, in applicazione degli artt. 4, 5 e 7 del contratto, la ditta appaltatrice aveva diritto di ottenere anche il pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo maturata a titolo di penale e calcolata a far data del ventesimo giorno dall'emissione della fattura n. 42 del 5 agosto del 2020 fino a quello di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (30.4.2022), per un totale di 612 giorni e di €
30.600,00.
Nel corso del giudizio, il Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., disattesa dal il quale proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c., rigettato dal Tribunale. Parte_1
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e, all'udienza del 4.11.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
pagina 3 di 10 Il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, la pretesa di pagamento azionata dalla in forza del Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza il 25.5.2022, attiene alla somma di euro 40.654,68, di cui € 5.683,70 per lavori eseguiti ed approvati con il terzo SAL, non pagati e oggetto della fattura n. 42 del 5.8.2020, € 4.370,98 per lavori non ancora eseguiti oggetto del quarto SAL ed €
30.600,00 a titolo di penale convenzionalmente prevista nel contratto di appalto stipulato tra le parti in data 21.10.2019.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. Civ., n.
9351 del 19.4.2007; Cass.Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
Nella fattispecie in esame, non forma oggetto di contestazione l'esistenza del rapporto contrattuale tra il e la ditta Sicilia s.r.l.s. che trova fondamento nel contratto di appalto, stipulato tra Parte_1
le parti in data 21.10.2019, con cui la ditta è stata incaricata dal di provvedere alla Parte_1
manutenzione straordinaria del tetto di copertura del fabbricato sito in Via Caloprese n. 90 Pt_1
mediante la rimozione, lo stoccaggio e l'asporto presso discarica autorizzata delle lastre di amianto posizionate sul tetto e sul lastrico solare del suddetto fabbricato in fase di costruzione, per il corrispettivo complessivo di € 100.727,16.
Ai sensi dell'art. 7 del contratto di appalto, è stato pattuito il versamento di un primo acconto, equivalente al 20% dei lavori preventivato, pari ad euro 20.145,43, oltre IVA al momento dell'installazione del cantiere e successivi acconti per stati di avanzamento lavori, da corrispondersi al compimento di lavori per un valore minimo di euro 15.000,00 oltre IVA, con la previsione che una quota parte dell'anticipazione, nonché il 5%, sarebbe stata trattenuta a garanzia della corretta esecuzione dei lavori. Inoltre, il 5% dell'intero importo dei lavori eseguiti sarebbe stato liquidato entro
30 giorni dal verbale di ultimazione redatto dalla D.L..
E' stato, altresì, previsto che, in caso di inadempimento del , decorsi 20 giorni dalla Parte_1 richiesta di pagamento inviata dalla Ditta, quest'ultima avrebbe avuto la facoltà di sospendere i lavori pagina 4 di 10 fino al saldo dell'importo contabilizzato, con facoltà di richiedere l'applicazione di interessi legali, nonché di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Orbene, risulta documentalmente che, a fronte dell'emissione del Terzo SAL in data 5.8.2020, da parte del Direttore dei Lavori, e dell'emissione della fattura n. 42 del 5.8.2020, per l'importo di € 20.200,25, il abbia versato la minore somma di euro 13.261,00, residuando l'importo di euro Parte_1
6.939,25, sicchè, avvalendosi della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto, la ditta ha sospeso l'esecuzione dei lavori e, in data 27 luglio 2021, con lettera di costituzione in mora inviata all'indirizzo pec dell'amministratore di condominio, ha diffidato quest'ultimo al pagamento del complessivo importo di euro 10.900,24, di cui euro 6.939,25 titolo di lavori eseguiti e non pagati ed euro 4.370,98 a titolo di lavori da eseguirsi.
Il da parte sua, ha provveduto solo ad ulteriori parziali pagamenti e, in data 16.3.2022, ha Parte_1
inviato missiva alla ditta Sicilia s.r.l.s. al fine di chiedere lo smaltimento delle lastre di amianto già rimosse dal tetto, “impachettate” con comuni teli plastificati e giacenti sul lastrico di proprietà esclusiva a far data dal 05.08.2020, come previsto dal Terzo SAL. Pt_3
A seguito del decreto ingiuntivo emesso dalla al fine di conseguire il pagamento del Controparte_1
residuo corrispettivo dell'appalto e della penale contrattualmente stabilita, il ha eccepito Parte_1
l'inadempimento della ditta appaltatrice per l'omessa rimozione delle lastre di amianto, allegando la relazione tecnica resa dalla Unità Operativa di Igiene e Salute Pubblica, con cui l'Asp di Cosenza, in data 02.05.2022, aveva attestato: “….Si ritiene urgente e necessario che si proceda alla eliminazione dell'inconveniente segnalato, in quanto la presenza di cumuli di lastre di amianto, specie quelle rimosse ed accumulate senza alcuna protezione, rappresentato un potenziale pericolo per la salute pubblica” ( cfr. Relazione U.O.C. Cs del 02.05.2022).
A tale riguardo, va ribadito che il giudice, ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche di quello logico, essendo necessario stabilire se vi sia relazione causale ed adeguatezza, nel senso della proporzionalità rispetto alla funzione economico - sociale del contratto, tra l'inadempimento dell'uno e il precedente inadempimento dell'altro, avuto riguardo anche alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse. Peraltro, il rifiuto di adempiere, come reazione al primo inadempimento, oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà, deve risultare ragionevole e logico in senso oggettivo, trovando concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata (cfr. Cass. Civ., n. 22626 dell'8.11.2016; Cass. Civ., n. 6564 del 2.4.2004).
pagina 5 di 10 Orbene, dall'esame della documentazione versata in atti e tenuto conto di quanto riferito, nel corso del presente giudizio, dal teste (direttore dei lavori oggetto del contratto di appalto), risulta Testimone_1
che siano stati emessi i tre certificati di pagamento relativi ai SAL nr. 1, 2 e 3 per i lavori eseguiti dalla
Ditta Sicilia s.r.l.s. e che la – incaricata per la rimozione della copertura del tetto – Parte_4
abbia trattato con uno speciale prodotto le lastre di amianto e le abbia impacchettate, portando via gli involucri, ad eccezione di circa 3 o 4 involucri imballati che si sarebbero dovuti smaltire a seguito della rimozione degli ultimi due cordoli posizionati in un cavedio accessibile solo a mezzo di una gru, precisandosi che questi ultimi lavori dovevano essere oggetto del SAL nr. 4 ancora da ultimare.
Consegue che la ditta appaltatrice vantava, a far data dal 5.8.2020, un credito di € 5.683,70 per i lavori già eseguiti di cui alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed oggetto del terzo SAL e che, a fronte del mancato pagamento di quanto dovuto dal si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 7 del contratto Parte_1
di appalto, di sospendere i lavori fino al saldo di quanto già contabilizzato.
Né la mancata rimozione delle residue lastre di amianto, contenute in appositi involucri predisposti dalla e poste sul lastrico solare dell'edificio condominiale, appare configurabile quale Parte_4
grave inadempimento imputabile alla ditta appaltatrice ed idoneo a legittimare la Controparte_1
risoluzione del contratto di appalto, atteso che dal verbale del 18.10.2021, redatto in presenza dei condomini e risulta che sia stata effettuata una verifica dello stato degli CP_2 Controparte_3
imballaggi dei pacchi contenenti le lastre di amianto già rimosse e che la ditta appaltatrice si sia mostrata sempre disponibile alla ripresa dei lavori residui ed oggetto del SAL n. 4, ove il Condominio avesse provveduto al versamento delle somme dovute.
Anche nel corso del presente giudizio, la ditta ha mostrato adesione alla proposta Controparte_1
conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata da questo giudicante all'udienza di prima comparizione e trattazione, (“il si impegna a corrispondere alla società la somma di € Parte_1 Controparte_1
euro 10.054,68, di cui 5.683,70 per i lavori già eseguiti di cui alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed euro
4.370,98 per i lavori da eseguire e la società impegna ad eseguire e completare i lavori Parte_5
residui, oggetto del contratto di appalto, nonché a completare lo smaltimento delle lastre di amianto- ove ne residuino - entro la data del 30.3.2023”) – rinunciando alle somme richieste a titolo di penale - laddove la stessa è stata respinta dal che ha offerto la minore somma di € 6.000,00. Parte_1
Alla stregua delle argomentazioni esposte, va disattesa la domanda di risoluzione del contratto di appalto, per inadempimento della ditta appaltatrice, proposta dal . Parte_1
Ai fini della quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, appare legittima la richiesta di pagamento della somma di € 5.683,70 per i lavori già eseguiti dalla di cui Controparte_1
alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed oggetto del nonché di quella di € 4.370,98 per i lavori da Parte_6
pagina 6 di 10 eseguire ed oggetto del pur dovendosi subordinare il versamento di quest'ultimo importo, Parte_7
da parte del , all'effettiva realizzazione delle opere residue oggetto del contratto di Parte_1
appalto, da parte della ditta appaltatrice.
In merito alla somma di € 30.600,00, oggetto della penale prevista dall'art. 7 del contratto di appalto, in relazione al ritardo di n. 612 giorni (calcolato dal 26.8.2020 - ventesimo giorno dall'emissione della fattura n. 42 del 5 agosto del 2020 – fino al 30.4.2022 - data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo), si osserva quanto segue.
La clausola penale configura un patto accessorio al contratto che, oltre ad assolvere alla funzione di liquidazione convenzionale della misura del risarcimento in caso di inadempimento, vale a rafforzare il vincolo contrattuale. La stessa postula per la sua operatività unicamente l'accertamento giudiziale dell'inadempimento ed è dovuta indipendentemente dalla prova dell'esistenza del danno (cfr. Cass.
Civ., n. 11204/1998; Cass. Civ., n. 5677/1981).
In particolare, secondo quanto ribadito anche di recente dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 21398 del 36.7.2021), la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto.
Inoltre, l'art. 1383 c.c. vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta ad ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, posto che quest'ultima, per espressa previsione di legge, concorre con l'adempimento dell'obbligazione - cui è collegata - in quanto avvenuto, benché in ritardo (cfr. Cass.
Civ., n. 27994 del 31.10.2018).
Nella fattispecie in esame, l'art. 7 del contratto di appalto stipulato in data 21.10.2019 ha espressamente previsto che, in caso di inottemperanza, da parte del all'obbligo di Parte_1
pagamento, decorsi 20 giorni dall'emissione della fattura da parte della Ditta appaltatrice, quest'ultima avrebbe avuto la facoltà di sospendere i lavori fino al saldo dell'importo contabilizzato e di chiedere il versamento di una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Ciò posto, tuttavia, alla stregua della valutazione complessiva della fattispecie concreta, appare utilmente invocabile il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., in quanto volto a tutelare l'interesse generale dell'ordinamento di assicurare l'equilibrio contrattuale, e che può essere esercitato d'ufficio (cfr. Cass. Civ., n. 11439 del 15.6.2020).
In merito, il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il potere di riduzione della penale non è la valutazione della prestazione in sè astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte pagina 7 di 10 secondo le circostanze ha all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta (cfr. Cass. Civ., n. 7835 del 4.4.2006).
Nella fattispecie in esame, appare utile richiamare la motivazione espressa dal Tribunale collegiale, in sede di decisione del reclamo (cfr. ordinanza del ) che ha “stigmatizzato”, anche in ragione del pervicace e convinto tentativo di conciliazione espletato”, “il comportamento di entrambe le parti, che,
a fronte di un conclamato pericolo per la salute dei condomini, ed altresì di un contratto di appalto onorato per il 90% circa dei suoi obblighi, si sono impuntate su ragioni sostanzialmente speculative, omettendo di valutare, con la necessaria ragionevolezza e buon senso, le ipotesi conciliative - peraltro già in precedenza formulate dal Tribunale monocratico -, che, per somme obiettivamente di relativa rilevanza nell'economia complessiva dell'appalto, consentirebbero tuttavia di chiudere definitivamente la lite”.
Inoltre, richiamando anche il tenore della comunicazione del 02.08.2024 del Comitato di Cosenza dell'Osservatorio Nazionale Amianto, in merito alla pericolosità del mancato smaltimento dell'amianto, va ribadito che gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 “investono” non solo
“l'impresa esecutrice dei lavori”, ma anche “il condominio committente, il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza, ognuno per le proprie competenze”.
Ciò posto, avuto riguardo, per un verso, all'avvenuto adempimento di circa il 90% del contratto di appalto, sia quanto ai lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice sia quanto agli obblighi di pagamento da parte del , e, per altro verso, al ritardo imputabile all'ente condominiale in merito al Parte_1
pagamento della fattura n. 42 del 5.8.2020 relativamente ai lavori già eseguiti dalla ditta ed alla mancata rimozione, da parte di quest'ultima, degli involucri già imballati contenenti le lastre di amianto e giacenti su lastrico appare equo e congruo ridurre l'importo della penale alla somma di CP_4
€ 10.000,00, omnicomprensiva.
In conclusione, tenuto conto della riduzione dell'importo richiesto a titolo di penale, va revocato il decreto ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 25.5.2022 e, contestualmente, va pronunciata la condanna del al pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di € 5.683,70 a titolo di corrispettivo dei lavori di cui alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed oggetto del Terzo SAL, oltre interessi, al tasso legale, dalla scadenza della fattura fino al soddisfo, nonché di quella di € 4.370,98 per i lavori da eseguire ed oggetto del Quarto SAL, subordinando il versamento di quest'ultimo importo all'effettiva realizzazione delle opere residue oggetto del contratto di appalto, da parte della ditta appaltatrice, nonché dell'ulteriore somma di € 10.000,00 a titolo di penale contrattuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda (deposito del ricorso per ingiunzione) fino al pagina 8 di 10 soddisfo.
Va disattesa la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta, in assenza dell'allegazione degli elementi previsti dalla disposizione in oggetto.
Al riguardo, la Suprema Corte ha, anche di recente, ribadito che “La responsabilità ex art. 96, comma
3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (cfr. Cass. Civ., n. 19948 del 12.7.2023). Inoltre, la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (cfr. Cass. Civ., n. 15175 del 30.5.2023).
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed €
26.000,00, comprensive anche dei compensi per i procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c. e del relativo reclamo, avuto riguardo allo svolgimento del giudizio ed al comportamento delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 25.5.2022, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 740/2022 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 25.5.2022 e condanna il al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
5.683,70, a titolo di corrispettivo dei lavori di cui alla fattura n. 42 del 5.08.2020 ed oggetto del oltre interessi, al tasso legale, dalla scadenza della fattura fino al soddisfo, nonché di Parte_6 quella di € 4.370,98 per i lavori da eseguire ed oggetto del subordinando il Parte_7
versamento di quest'ultimo importo all'effettiva realizzazione delle opere residue oggetto del contratto di appalto, da parte della ditta appaltatrice;
2) condanna il al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
10.000,00 a titolo di penale contrattuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda
(deposito del ricorso per ingiunzione) fino al soddisfo;
3) rigetta la domanda di risoluzione del contratto proposta dal;
Parte_1
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla società opposta;
pagina 9 di 10 5) condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese del giudizio, liquidate in complessivi € 4.840,00 per compensi professionali (di cui € 2.540,00 per compensi del presente giudizio, € 1.150,00 per compensi del procedimento cautelare ex art. 700
c.p.c. ed € 1.150,00 per compensi del procedimento di reclamo), oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Cosenza, 25.2.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 10 di 10