Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/06/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 691/2024
Udienza del 26/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 691/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Lucisano e Giovanna Fragomele
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro te rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento -
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giudizio di merito a seguito di A.T.P.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19/03/2024, Parte_1
, all'esito dell'A.T.P. ex art. 445-bis cod. proc. civ.
[...] iscritto al R.G. n. 628/2023, dopo aver tempestivamente avanzato dichiarazione di dissenso avverso la C.T.U. espletata dalla Dott.ssa (depositata il Persona_1
07/11/2023), ha introdotto il giudizio di merito al fine di conseguire l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
1.1. Il C.T.U. nominato in sede di A.T.P., confermando il parere espresso dalla Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile del Centro Medico Legale della sede di Catanzaro a seguito della visita del CP_1
16/02/2023 eseguita previa domanda amministrativa del
28/12/2022 (che lo aveva riconosciuto “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%”), aveva infatti così concluso: «Da quanto si è potuto rilevare dall'anamnesi, dalla clinica e dall'esame della documentazione sanitaria, si afferma che il sig. , attualmente di anni 60 è Parte_1 affetto da “fibrosi polmonare idiopatica cronica”.
Il sig. è affetto da una patologia cronica Parte_1 invalidante, progressiva ed irreversibile e l'ossigenoterapia consente la riduzione della dispnea (saturazione 95%), il miglioramento della qualità di vita e la tolleranza allo sforzo fisico.
Nonostante la gravità della patologia, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in quanto il periziato deambula
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autonomamente e compie gli atti quotidiani della vita» (pag.
6 della relazione peritale depositata il 07/11/2023).
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che, previo rinnovo della C.T.U. con specialista in materia e/o medico- legale, venga accertato il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa (28/12/2022) o dalla data ritenuta giusta ed equa.
2. Si è costituito l' che ha concluso per CP_1
l'inammissibilità, improponibilità e/o improcedibilità del ricorso e, comunque, per il suo rigetto nel merito.
3. All'udienza del 07/11/2024 (tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter cod. proc. civ.) questo Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c. ovvero per valutare l'incidenza di eventuali aggravamenti della malattia, C.T.U. medico-legale formulando i seguenti quesiti:
«Il C.T.U., nel contraddittorio con i consulenti di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, visitato il periziando ed eseguito ogni esame diagnostico- Parte_1 strumentale eventualmente ritenuto opportuno:
1. Dica se il ricorrente si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua (art. 1 della legge n.
18/1980);
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, determini il CTU la data dalla quale è presumibile che siano insorte le condizioni invalidanti che impediscono alla parte ricorrente di deambulare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
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3. Spieghi comunque l'ausiliare le ragioni del suo convincimento motivando l'eventuale dissenso dalle conclusioni raggiunte, sul punto, dal precedente C.T.U. nominato in sede di ATP, anche alla luce della prescrizione di ossigenoterapia del 06/05/2023, in atti, nonché di eventuali ulteriori aggravamenti sopravvenuti».
3.1. Veniva nominato a tal fine il Dott. Persona_2 specializzato, tra l'altro, in medicina legale e delle assicurazioni.
3.2. La relazione peritale è stata depositata in data
29/04/2025.
4. Alla luce dell'accertamento medico-legale compiuto dal
C.T.U. nominato in questa fase di merito, il ricorso deve essere accolto, essendo emerso che il ricorrente non è in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, sicché egli presenta il requisito sanitario richiesto ai fini dell'indennità di accompagnamento (art. 1 della legge n.
18/1980).
4.1. In particolare, il C.T.U. dopo aver accuratamente descritto la documentazione medica esaminata nonché le operazioni peritali (il ricorrente è stato sottoposto a visita in data 08/01/2025), ha proceduto all'anamnesi ed all'esame obiettivo, esponendo le seguenti considerazioni medico- legali:
«In considerazione dei dati anamnestici, dell'esame della documentazione sanitaria e dell'attuale situazione clinica, si può affermare che il sig. è affetto da Fibrosi Parte_1
Polmonare Idiopatica (IPF), una malattia polmonare cronica e progressiva caratterizzata dalla formazione di tessuto cicatriziale nel polmone, che ha compromesso lo scambio di gas a livello alveolo-capillare (DLCO 31% del valore atteso) e ha determinato una insufficienza respiratoria
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ipossica.
I sintomi clinici predominanti attuali includono dispnea
(difficoltà respiratoria) anche a riposo, tosse secca persistente e affaticamento.
La diagnosi è stata confermata mediante test di funzionalità polmonare (PFT) e Tomografia Computerizzata ad alta risoluzione (HRCT).
La prognosi è generalmente sfavorevole, con una sopravvivenza media stimata tra due e cinque anni dalla diagnosi.
La patologia in questione incide notevolmente sulla qualità della vita del soggetto periziato, limitandone la capacità di compiere le attività quotidiane e richiedendo l'impiego di ossigenoterapia.
Oltre alla fibrosi polmonare idiopatica, il sig. Pt_1 presenta diverse patologie associate che contribuiscono ulteriormente alla sua difficoltà nello svolgere le attività quotidiane. Queste patologie includono:
• Cardiopatia Ipertensiva: La cardiopatia ipertensiva è una condizione patologica del cuore causata dall'ipertensione arteriosa. Include una serie di alterazioni morfologiche e funzionali del cuore, come l'ipertrofia ventricolare sinistra
(IVS), l'ingrandimento atriale sinistro, la disfunzione diastolica e sistolica, e la dilatazione della radice aortica e dell'aorta ascendente. Queste modifiche possono portare a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari, ischemia miocardica, fibrillazione atriale e insufficienza cardiaca. Nel caso di specie, la cardiopatia ipertensiva è caratterizzata da segni di aumento dello spessore delle pareti del ventricolo sinistro, dilatazione dell'atrio sinistro ed ectasia dell'aorta ascendente, documentati ecocardiograficamente, con conservata funzione sistolica (Frazione di Eiezione 51%).
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• Spondilosi lombo-sacrale con discopatie lombari: una degenerazione della colonna vertebrale nella regione lombare, che può causare dolore e limitare la mobilità.
• Ipertrofia Prostatica Benigna: un ingrossamento della prostata che può causare problemi urinari.
• Ipoacusia percettiva di media entità: una perdita dell'udito che può influire sulla comunicazione e sulla qualità della vita.
• Obesità di I grado con BMI superiore a 30 Kg/m2 (31.
77).
Queste condizioni, insieme alla Fibrosi Polmonare
Idiopatica, determinano una persistente e grave difficoltà a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, con una invalidità del 100%, in conformità con quanto stabilito dalla
Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile.
I criteri per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono stabiliti dalla legge n. 18/1980, che prevede che il beneficiario sia impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua.
Alla luce della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo, il sig. presenta diverse patologie che Pt_1 influenzano la sua capacità di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
In particolare, la Fibrosi Polmonare Idiopatica con necessità di ossigenoterapia continua e un DLCO al 31%, rappresenta una grave compromissione della funzione respiratoria.
Infatti, la difficoltà respiratoria, presente anche a riposo, rende complicate attività quotidiane come camminare, salire le scale o svolgere lavori domestici.
L'astenia e la facile faticabilità riducono ulteriormente la
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capacità del soggetto di mantenere una routine normale.
L'ossigenoterapia continua per 24 ore giornaliere, necessaria per migliorare l'ossigenazione del sangue, ridurre la dispnea e migliorare la capacità d'esercizio, richiede l'uso di dispositivi che limitano la mobilità e la libertà personale, rendendo difficoltosa l'uscita di casa e la partecipazione ad attività sociali.
La Spondilosi dorso-lombare con discopatie multiple, unitamente all'obesità di I grado, limita ulteriormente la funzionalità motoria, aggravando la sua condizione.
In sintesi, la necessità di ossigenoterapia continua per 24 ore al giorno e la grave compromissione della funzione respiratoria (DLCO al 31% del valore atteso) giustificano la necessità di assistenza permanente e continua. Pertanto, il sig. necessita di assistenza permanente e continua, Pt_1 poiché le sue condizioni di salute limitano notevolmente la sua autonomia negli atti della vita quotidiana.
Alla luce delle necessità assistenziali attuali, è necessario verificare da quale data tale stato possa essere considerato stabilizzato.
La decorrenza dell'indennità di accompagnamento per il sig. è stata stabilita a partire da maggio Parte_1
2023. Questa decisione è basata su un significativo peggioramento delle condizioni respiratorie del sig. Pt_1 evidenziato dalla prescrizione di ossigenoterapia continua per
24 ore al giorno, datata 6 maggio 2023. La necessità di ossigenoterapia è aumentata da 16 ore a 24 ore, limitando ulteriormente le attività quotidiane del soggetto. Inoltre, le prove di funzionalità respiratoria effettuate a novembre 2024 indicano una severa riduzione della capacità di diffusione alveolocapillare del monossido di carbonio (DLCO) al 31% del valore atteso. Questi dati clinici e spirometrici giustificano la
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retrodatazione della decorrenza dell'indennità di accompagnamento a maggio 2023, rappresentando un periodo di notevole deterioramento della salute del sig.
Pt_1
In sintesi, la decorrenza dell'indennità di accompagnamento a partire da maggio 2023 riflette accuratamente l'escalation dei sintomi e delle necessità terapeutiche.
La valutazione del sig. presenta, quindi, Parte_1 delle discrepanze significative rispetto alle conclusioni della dott.ssa . Le ragioni del dissenso si fondano su Per_1 osservazioni cliniche e dati oggettivi raccolti, che includono la prescrizione di ossigenoterapia del 6 maggio 2023. Tale prescrizione conferma la necessità di ossigenoterapia continua aumentando la frequenza da 16 ore a 24 ore giornaliere. Le prove di funzionalità respiratoria effettuate a novembre 2024 dimostrano una compromissione significativa della funzionalità respiratoria del sig. con una severa Pt_1 riduzione della capacità di diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio (DLCO) al 31% del valore atteso.
Questo dato clinico giustifica la necessità di un supporto terapeutico continuo e l'incremento delle ore di ossigenoterapia».
4.2. Il C.T.U. ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«In assenza di osservazioni alla bozza della consulenza tecnica da parte delle parti coinvolte, si conclude che, sulla base della documentazione sanitaria e dell'esame obiettivo, è evidente che la Fibrosi Polmonare Idiopatica (IPF) del sig.
insieme alle patologie associate, compromette Pt_1 gravemente la sua autonomia. La dispnea a riposo, l'astenia e la necessità di ossigenoterapia continua per 24 ore al giorno limitano notevolmente la sua capacità di svolgere le attività
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quotidiane.
Pertanto, si ritiene che il signor abbia diritto Pt_1 all'indennità di accompagnamento, poiché necessita di un'assistenza continua non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. La decorrenza è stabilita a partire da maggio 2023 a causa del peggioramento delle condizioni respiratorie e della necessità di ossigenoterapia continua».
5. Essendo il ragionamento seguito dal Perito dell'Ufficio esente da vizi logico-giuridici ed apparendo corrette e coerenti le valutazioni medico-legali operate, le stesse devono essere condivise.
5.1. In conclusione, deve essere accertato, per come stabilito in sede di C.T.U. espletata in questa fase di merito, che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, non essendo egli in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal 6 maggio 2023.
6.
Considerato che
l'aggravamento della malattia è avvenuto in data 6 maggio 2023 (data indicata sulla prescrizione di ossigenoterapia a lungo termine), quindi in epoca successiva alla visita eseguita dalla Commissione medica preposta (avvenuta il 16 febbraio 2023), nonché che tale aggravamento è stato reso noto solo successivamente al conferimento dell'incarico peritale in sede di ATP avvenuto in data 23/06/2023 (la prescrizione di ossigenoterapia per 24 ore al giorno è stata, infatti, depositata in quella fase solo in data 11/09/2023 ovvero dopo la visita eseguita in data
05/09/2023 dal C.T.U. nominato in quella fase), sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti (non ravvisandosi una erroneità della valutazione compiuta nella fase amministrativa), con l'eccezione delle
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spese delle C.T.U. espletate in entrambe le fasi (A.T.P. e merito) che devono essere poste, nei rapporti tra le parti, definitivamente a carico dell' nelle misure già liquidate CP_1 con separati decreti emessi nei rispettivi fascicoli.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso avanzato da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara che il predetto è in possesso del requisito sanitario necessario ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, abbisognando egli di un'assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 della legge n. 18/1980), con decorrenza dal 06/05/2023;
- compensa le spese di lite tra le parti ad eccezione delle spese delle C.T.U. espletate in entrambe le fasi
(A.T.P. e merito) che vengono poste, nei rapporti tra le parti medesime, definitivamente a carico dell CP_1 nelle misure già liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catanzaro, in data 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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