Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/06/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7395 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 decisa all'udienza del giorno
23/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
Marco Mancini in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione introduttivo ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via Giambattista Vico n. 22;
APPELLANTI
E
1
dall'avv.to Gabriele Germano in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Roma, via
Flaminia n. 213;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro sentenza n. 8310/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 11/05/2021
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Roma pronunciando sulla domanda proposta dagli odierni appellanti nei confronti di con sentenza n. 8310/2021 così CP_1
pronunciava: << Rigetta la domanda avanzata da e Parte_1 [...]
nei confronti di di pronuncia di sentenza Parte_2 CP_1
costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento a quest'ultimo della proprietà dell'immobile sito in Roma, Via Nomentana n.186, individuato nel NCEU del Comune di Roma al foglio 582, part. 68, sub. 56, zona cens. 3, cat. A/10, cl. 4, nonché del posto auto sito in Roma, Via Nomentana n. 184, individuato nel NCEU del Comune di Roma al foglio 582, part. 68, sub. 7, zona cens. 3, cat. C/6, cl. 10; 2) Visto l'art. 2668 comma 2° cod. civ. ordina all'Agenzia delle Entrate Ufficio provinciale di Roma – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Roma 1, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale effettuata il 19.4.2019 al numero reg. part. 33130, numero reg. gen. 47457, da e a Parte_1 Parte_2
carico di;
3) Condanna e CP_1 Parte_1 Parte_2
in solido al pagamento in favore di delle spese di lite,
[...] CP_1
liquidate in € 9.743,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%; 4) Dispone che le spese della CTU dell'arch. Per_1
2 , liquidate a titolo di acconto in € 800,00 e poste Persona_2
provvisoriamente a carico delle parti in solido, in via definitiva siano poste a carico degli attori in solido, coi conseguenti obblighi restitutori in favore di per quanto dallo stesso eventualmente anticipato a tale CP_1
titolo. >>
Proponevano appello e ed il Parte_1 Parte_2
giudizio veniva iscritto al n. 7395/2021 RGAC in cui si costituiva CP_1
per resistere al gravame.
[...]
La Corte su richiesta delle parti all'udienza di prima comparizione concedeva un rinvio per bonario componimento e quindi per la precisazione delle conclusioni, fissando all'uopo l'udienza del 25 novembre 2022, successivamente differita, da ultimo all'udienza del 16 maggio 2025.
Il difensore di parte appellante con nota versata nel fascicolo telematico in data 7 maggio 2025 comunicava che esse parti avevano nelle more raggiunto un accordo transattivo ed avevano concordato di abbandonare il giudizio d'appello mediante mancata comparizione a due udienze consecutive al fine di procurarne l'estinzione. Allegava l'atto di transazione.
All'udienza del 16 maggio 2025 le parti non comparivano e la causa veniva rinviata ai sensi dell'art. 309 c.p.c. all'udienza del 23 maggio 2025.
Neppure all'odierna udienza le parti comparivano e la causa veniva trattenuta in decisione.
Sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo, ai sensi degli artt. 309 e 181 cpc, trattandosi di procedimento instaurato in primo grado dopo il 25/6/2008, al quale si applica il primo comma dell'art. 181
c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 50 del D.L. 25.6.2008 n. 112, convertito nella L.
6.8.2008 n. 133. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta al Collegio e ha natura formale
3 di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). Si deve pertanto dichiarare estinto il giudizio. Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate ex art. 310 u.co. c.p.c.
PQM
La Corte
1. dichiara estinto il giudizio;
2. spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma il giorno 23/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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