Articolo 41 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 40Articolo 42
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20 febbraio 1963
Art. 41. Inattivita'

E' disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattivita' professionale. Tale termine e' elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.
Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattivita' dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche; o allo espletamento degli obblighi militari.
Non si fa luogo alla cancellazione per inattivita' professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento d'altra attivita' continuativa e lucrativa.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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