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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2153 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14595 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
ATTRICE Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Russo e Simona Terzulli
e
ES DI CONVENUTA – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato alla figlia Parte_1
DR DI – ha chiesto l'accertamento della titolarità del diritto di abitazione
ex art. 540, secondo comma, cod. civ. sull'immobile sito in via Ferdinando
Gregorovius n. 1 in Roma e la conseguente condanna della convenuta al rilascio del bene.
L'attrice – a sostegno – ha dedotto che:
- in seguito al decesso del coniuge in data 25.5.2009 è succeduta Persona_1
nella proprietà dell'immobile insieme ai figli , ed DR Pt_2 CP_1 DI acquistandone al contempo il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ.;
- dalla fine del 2014 la convenuta è tornata ad abitare nell'immobile ma la convivenza tra madre e figlia si è resa intollerabile a causa dei dissidi in corso fra le due e la convenuta – sfruttando la temporanea assenza della madre dall'abitazione – non ha più consentito all'attrice di accedervi ed esercitare conseguentemente il diritto di abitazione sull'immobile (ed il diritto d'uso sui mobili che lo corredano);
- prevale il suo diritto di abitazione sul compresente diritto di comproprietà della convenuta (maggiorenne ed economicamente autosufficiente).
La convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.10.2023 è stato convertito il rito da sommario ad ordinario di cognizione.
All'udienza del 16.1.2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stata ammessa una prova per testi.
Esperita la prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda deve essere accolta.
E' decisivo rilevare – in proposito – la sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540,
secondo comma, cod. civ. in capo all'attrice, perfezionatosi con l'acquisto del relativo legato ex lege spettante al coniuge superstite sin dall'apertura della successione del coniuge in data 25.5.2009 (“Al coniuge, anche quando concorra con Persona_1
altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “I diritti
sull'abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano,
attribuiti dall'art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra
una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.,
essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-
sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio
cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona” (cfr. per tutte, Cass.
2754/2018).
Parte attrice – nella fattispecie – ha provato, per un verso, che l'immobile caduto in successione fosse già in comproprietà con il de cuius (atto pubblico di acquisto dell'8.10.1968: cfr. all. 1 del ricorso) e, per altro verso, che sia stato costantemente adibito a residenza familiare sin da quando è stato contratto il matrimonio (circostanza confermata anche dai due testi escussi: cfr. verbale del 10.4.2024).
Entrambi i testi escussi hanno poi riferito di avere diretta conoscenza in merito al fatto che la convenuta – profittando di un periodo di assenza dell'attrice per motivi di salute
– cambiò la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione ed impedì così a quest'ultima di farvi rientro.
Deve in proposito rilevarsi che l'ordinamento – nel bilanciamento con il concorrente diritto di proprietà della coerede – attribuisce prevalenza al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, di talchè sussiste il diritto dell'attrice ad ottenerne il rilascio da parte della convenuta che lo occupa in modo esclusivo – e dunque illegittimo
– in quanto “Le successive scelte del coniuge, di consentire l'utilizzazione del bene al
uno dei figli e ad altri congiunti, restringendo il proprio godimento a una parte della
cosa, non configurano una causa di estinzione neanche parziale dei diritti acquistati
ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.: cfr. Cass. 12042/2020).
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
accerta che l'attrice è titolare del diritto di abitazione sull'immobile sito in Roma, via
Ferdinando Gregorovius n. 1, int. 8, e del diritto di uso dei mobili che lo corredano;
condanna la convenuta al conseguente ed immediato rilascio di tale immobile in favore dell'attrice;
condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, liquidate d'ufficio
euro 3.000,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
11.2.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14595 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
ATTRICE Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Federico Russo e Simona Terzulli
e
ES DI CONVENUTA – CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
– con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato alla figlia Parte_1
DR DI – ha chiesto l'accertamento della titolarità del diritto di abitazione
ex art. 540, secondo comma, cod. civ. sull'immobile sito in via Ferdinando
Gregorovius n. 1 in Roma e la conseguente condanna della convenuta al rilascio del bene.
L'attrice – a sostegno – ha dedotto che:
- in seguito al decesso del coniuge in data 25.5.2009 è succeduta Persona_1
nella proprietà dell'immobile insieme ai figli , ed DR Pt_2 CP_1 DI acquistandone al contempo il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ.;
- dalla fine del 2014 la convenuta è tornata ad abitare nell'immobile ma la convivenza tra madre e figlia si è resa intollerabile a causa dei dissidi in corso fra le due e la convenuta – sfruttando la temporanea assenza della madre dall'abitazione – non ha più consentito all'attrice di accedervi ed esercitare conseguentemente il diritto di abitazione sull'immobile (ed il diritto d'uso sui mobili che lo corredano);
- prevale il suo diritto di abitazione sul compresente diritto di comproprietà della convenuta (maggiorenne ed economicamente autosufficiente).
La convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.10.2023 è stato convertito il rito da sommario ad ordinario di cognizione.
All'udienza del 16.1.2024 è stata dichiarata la contumacia della convenuta ed è stata ammessa una prova per testi.
Esperita la prova testimoniale, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 7.1.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda deve essere accolta.
E' decisivo rilevare – in proposito – la sussistenza del diritto di abitazione ex art. 540,
secondo comma, cod. civ. in capo all'attrice, perfezionatosi con l'acquisto del relativo legato ex lege spettante al coniuge superstite sin dall'apertura della successione del coniuge in data 25.5.2009 (“Al coniuge, anche quando concorra con Persona_1
altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità “I diritti
sull'abitazione adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano,
attribuiti dall'art. 540, comma 2, c.c., spettano al coniuge superstite anche ove si apra
una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.,
essendo i detti diritti finalizzati a dare tutela, sul piano patrimoniale e su quello etico-
sentimentale, al coniuge, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio
cagionerebbe alla stabilità delle abitudini di vita della persona” (cfr. per tutte, Cass.
2754/2018).
Parte attrice – nella fattispecie – ha provato, per un verso, che l'immobile caduto in successione fosse già in comproprietà con il de cuius (atto pubblico di acquisto dell'8.10.1968: cfr. all. 1 del ricorso) e, per altro verso, che sia stato costantemente adibito a residenza familiare sin da quando è stato contratto il matrimonio (circostanza confermata anche dai due testi escussi: cfr. verbale del 10.4.2024).
Entrambi i testi escussi hanno poi riferito di avere diretta conoscenza in merito al fatto che la convenuta – profittando di un periodo di assenza dell'attrice per motivi di salute
– cambiò la serratura della porta d'ingresso dell'abitazione ed impedì così a quest'ultima di farvi rientro.
Deve in proposito rilevarsi che l'ordinamento – nel bilanciamento con il concorrente diritto di proprietà della coerede – attribuisce prevalenza al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, di talchè sussiste il diritto dell'attrice ad ottenerne il rilascio da parte della convenuta che lo occupa in modo esclusivo – e dunque illegittimo
– in quanto “Le successive scelte del coniuge, di consentire l'utilizzazione del bene al
uno dei figli e ad altri congiunti, restringendo il proprio godimento a una parte della
cosa, non configurano una causa di estinzione neanche parziale dei diritti acquistati
ai sensi dell'art. 540, comma 2, c.c.: cfr. Cass. 12042/2020).
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza della convenuta.
P.Q.M.
accerta che l'attrice è titolare del diritto di abitazione sull'immobile sito in Roma, via
Ferdinando Gregorovius n. 1, int. 8, e del diritto di uso dei mobili che lo corredano;
condanna la convenuta al conseguente ed immediato rilascio di tale immobile in favore dell'attrice;
condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese processuali, liquidate d'ufficio
euro 3.000,00 per compensi ed euro 545,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
11.2.2025. IL GIUDICE