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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/04/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Sommariva Presidente dr. Giulia Dossi Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1005/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. FORTE SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza degli Affari 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. GIGLIO MARIA LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 9 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in via volta 1c/o inps VARESE presso lo studio dell'avv.
PEREGO NADIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLATI
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per in accoglimento del presente APPELLO ed in Parte_1
RIFORMA DELLA SENTENZA N . 72/2024 DEL TRIBUNALE DI LECCO , SEZ .
LAV., DEL 20/03/2024 NEL GIUDIZIO RECANTE RG 600/2023, non notificata - in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di CP_3
poiché avvenuta a mezzo avv.to del libero foro;
- annullare la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per omessa previa notifica degli Avvisi di Addebito presupposto e, conseguentemente, dichiarare la nullità di questi ultimi e non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
-ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto e della Giurisprudenza citata in atti, dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e
17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990 nonché per omessa indicazione dell'immobile su cui l'iscrizione ipotecaria sarà effettuata e per i motivi già esposti;
- dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la
Comunicazione impugnata, unitamente agli Avvisi di Addebito indicati in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata anche a monte della relativa eventuale notifica o, comunque, successivamente all'eventuale notifica per i motivi esposti;
pagina 2 di 9 - Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
Per : accertata la carenza di legittimazione passiva in Controparte_1
ordine ad attività riservate agli enti impositori e la legittimità dell'operato CP_2
dell , ora , dichiarare Controparte_4 Controparte_5
inammissibili tutte le eccezioni formulate dal ricorrente ed in ogni caso respingere l'appello proposto dal sig. e per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza n.72/2024 del Tribunale di Lecco Sez. Lavoro qui impugnata, con rifusione integrale di spese ed onorari di giudizio.
Per : rigettare il ricorso in Controparte_2
appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 72/2024 del Tribunale di Lecco, sez. lav., del 20/03/2024 nel giudizio recante R.G. N. 600/2023, con conseguente conferma del rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 72 del 20.3.2024 il Tribunale di Lecco dr.ssa Federica Trovò ha rigettato l'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Ha rigettato l'eccezione di invalida costituzione in giudizio dell' Controparte_5
a mezzo avvocato del libero foro, richiamando il pacifico principio stabilito
[...]
pagina 3 di 9 dalla Cass. SU n. 30008/2019 secondo cui l'Ente può utilizzare la rappresentanza del legale del libero foro nel rispetto delle norme di legge.
Ha rigettato l'eccezione di disconoscimento effettuato a verbale dell'udienza della documentazione di avvenuta notifica degli atti di addebito prodotta in copia dall'Ente convenuto, rilevando che la copia ha la stessa valenza dell'originale purché non venga disconosciuta la sua conformità all'originale con specifica evidenza della dedotta non conformità.
Nel caso in esame il generico disconoscimento non è sufficiente a togliere il valore documentale probatorio alla copia prodotta agli atti del giudizio.
Parimenti ha rigettato l'eccezione di nullità delle notifiche non ricevute personalmente dal destinatario, non essendo le notifiche esattoriali soggette alla previsione dell'art. 149
c.p.c.
Peraltro, al fine di cui all'eccezione è necessaria la querela di falso per quanto attestato eseguito dal notificatore che assume il ruolo di pubblico ufficiale.
Il primo giudice ha peraltro rilevato che le tesi del ricorrente erano smentite in merito al difetto di notifica, dai pagamenti parziali eseguiti dallo stesso degli avvisi di addebito che dimostrano la conoscenza del debito portato dagli stessi atti.
Né sussiste alcun vizio formale nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, non necessitando ex lege alcuna specifica indicazione dei beni trattandosi di mero preavviso al debitore di un atto futuro di apposizione di garanzia volto al recupero delle somme di cui al debito.
Nel merito il primo giudice ha rilevato la regolare notifica degli avvisi di addebito al contribuente, come da produzione di e che, dunque, nessuna nullità poteva essere CP_2
accertata dei provvedimenti impugnati stante la regolarità degli atti di addebito presupposti.
pagina 4 di 9 Ha rigettato parimenti le eccezioni di vizio di motivazione degli atti risultando chiara la modalità di calcolo degli interessi perché predeterminata ex lege e perché la motivazione per relationem degli atti è ammissibile.
Né la eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo esime il Giudice da accertare nel merito il debito contributivo, che nel caso in esame risulta esistente come dagli avvisi di addebito ritualmente notificati al debitore.
Il primo giudice ha rilevato poi che la presentazione della istanza ex l. 228/2012 deve essere chiara e motivata con allegati i documenti giustificativi della richiesta formulata dal contribuente all'agenzia entrate.
Nel caso in esame la domanda proposta dal contribuente all' non Controparte_1
contiene gli elementi minimi per poterla considerare validamente formulata e così alla stessa nessun effetto può essere attribuito.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con sette motivi di appello.
Con il primo motivo impugna la sentenza per non aver accertato l'illegittima costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo avvocato del libero foro anziché a mezzo dell'Avvocatura di Stato e così non potendosi utilizzare le difese e la documentazione prodotta in giudizio.
Con il secondo, terzo e quarto motivo l'appellante deduce l'inesistenza della notifica perché non sarebbe documentata l'integrale notifica degli atti.
Con il quinto motivo rileva che non aveva fornito alcuna risposta all'istanza di CP_3
sospensione proposta ai sensi dell'art. 1 comma 537 L. 228/2012 e, dunque, gli atti conseguenti impugnati erano da dichiararsi nulli.
Con il sesto motivo impugna la sentenza perché non ha dichiarato la prescrizione dei crediti per la mancata notifica degli atti di addebito.
Con il settimo motivo impugna la sentenza per la mancata dichiarazione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la carenza di motivazione e di indicazione dei beni su cui sarebbe caduta ipoteca. pagina 5 di 9 Si sono costituite in appello le parti appellate con rispettive memorie, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, come già statuito da questa Corte d'Appello con sentenza n.
52/2020, preliminarmente si rileva che ogni questione circa la rappresentanza in giudizio di per il tramite di avvocati del libero foro deve Controparte_5
ritenersi superata alla luce della norma d'interpretazione autentica di cui al decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019: la norma chiarisce che il riferimento, operato dall'art. 1 co, 8 del d.l. 193/2016 alla disciplina declinata dall'art. 43, co. 4 del R.D. 1611/1933, va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d.
“patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura di Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto art. 1, co. 8, allorquando l intenda non avvalersi del CP_1
relativo patrocinio per la propria rappresentanza in giudizio.
Sempre la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 co.
4 cit., non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio di . Controparte_5
In senso conforme si è pronunciata la Corte di Cassazione a SS.UU. con la pronuncia n.
30008/2019, recante enunciazione del seguente principio di diritto ex art. 363, comma 3,
c.p.c., qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' Controparte_5
si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa
[...]
riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da pagina 6 di 9 adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4
r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e
17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo d.l.
193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1
assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”.
Ne consegue che la difesa tecnica di , affidata al Controparte_5
legale del libero foro, è pienamente legittima.
Sul secondo, terzo e quarto motivo di appello relativo alla notifica degli avvisi di addebito, l'appellante ribadisce le eccezioni già sollevate in primo grado in merito alla mancanza della notifica degli atti di addebito sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato senza tuttavia proporre una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Infatti, la sentenza di primo grado ha chiarito in modo puntuale ed esaustivo come il mero disconoscimento dei referti di notifica prodotti in giudizio dalle parti appellate non ha alcun effetto sulla validità della copia prodotta in mancanza di contestazione puntuale della conformità all'originale.
Inoltre, in materia di notificazione di atti di addebito previdenziali, è consentita la notifica a mezzo raccomandata a.r. mediante il servizio postale, procedimento a cui non pagina 7 di 9 si applica l'art. 149 cpc, essendo la stessa regolata dalla normativa speciale di cui all'art. 30 comma 4 D. Lgs. 78/2010 conv. in L. 122/2010.
Chiarita la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito all'appellante, va esaminata l'impugnazione nel merito.
Il ricorso appare inammissibile dato che si contesta dall'appellante la nullità degli avvisi di addebito per mancata notifica, giacché restando provata la notifica degli stessi nessuna impugnazione può essere proposta contro l'avviso di addebito una volta decorso il termine di cui all'art. 24 D. lgs. 46/1999.
“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8198 del 22/03/2023).
Né l'appellante ha eccepito la prescrizione del debito successiva alla accertata notifica, pertanto anche sotto tale profilo l'impugnazione degli atti derivati appare inammissibile.
Pure il quinto motivo è inammissibile in quanto l'impugnazione non risulta coerente con la motivazione della sentenza sul punto, visto che il primo giudice ha rilevato l'inidoneità dell'istanza di sospensione formulata dal contribuente ai sensi della L.
228/2012 e, dunque, l'insussistenza della stessa ai fini di legge.
L'appello invece appunta la critica sulla mancata risposta dell' alla detta istanza CP_3
dell'appellante nei termini di cui alla l. 228/2012: l'appello non dialoga con la motivazione della sentenza sul punto e così risulta inammissibile per violazione di specificità del motivo di cui all'art. 434 cpc.
Il sesto motivo è infondato essendo provata in atti la tempestiva notifica degli atti di addebito tempo per tempo all'appellato. pagina 8 di 9 Il settimo motivo è parimenti infondato, non essendo richiesto dalla normativa in materia per il mero preavviso d'iscrizione ipotecaria, alcuna specificazione del bene sul quale avverrà l'iscrizione di ipoteca, ma gravando sull'Ente creditore solo l'onere di preavvisare il debitore della volontà di procedere ad iscrivere la garanzia ipotecaria a tutela della ragione creditoria non soddisfatta dal debitore, là dove l'individuazione dei beni da assoggettare a tale garanzia reale è rimessa al successivo atto d'iscrizione ipotecaria.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM
147/2022 nell'importo indicati in dispositivo così ritenuto congruo al valore ed all'attività svolta in giudizio.
,
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 72/2024 del Tribunale di Lecco.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di ed che liquida nell'importo di € 2.000,00 per ciascuna parte CP_2 Controparte_5
appellata oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 4.12.2024
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Serena Sommariva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Sommariva Presidente dr. Giulia Dossi Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1005/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. FORTE SIMONE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
Piazza degli Affari 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. GIGLIO MARIA LAURA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 9 (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in via volta 1c/o inps VARESE presso lo studio dell'avv.
PEREGO NADIA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAIO ROBERTO ) Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLATI
avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni.
Per in accoglimento del presente APPELLO ed in Parte_1
RIFORMA DELLA SENTENZA N . 72/2024 DEL TRIBUNALE DI LECCO , SEZ .
LAV., DEL 20/03/2024 NEL GIUDIZIO RECANTE RG 600/2023, non notificata - in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della costituzione in giudizio di CP_3
poiché avvenuta a mezzo avv.to del libero foro;
- annullare la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria opposta per omessa previa notifica degli Avvisi di Addebito presupposto e, conseguentemente, dichiarare la nullità di questi ultimi e non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
-ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto e della Giurisprudenza citata in atti, dichiarare la nullità della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e
17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990 nonché per omessa indicazione dell'immobile su cui l'iscrizione ipotecaria sarà effettuata e per i motivi già esposti;
- dichiarare nulla, annullare o, con qualunque altra statuizione, privare di ogni efficacia giuridica la
Comunicazione impugnata, unitamente agli Avvisi di Addebito indicati in premessa, per intervenuta inesorabile prescrizione quinquennale della pretesa contributiva maturata anche a monte della relativa eventuale notifica o, comunque, successivamente all'eventuale notifica per i motivi esposti;
pagina 2 di 9 - Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- dichiarare vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio con ogni conseguenza di legge, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore o, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On. Collegio adito non ritenesse di accogliere, anche parzialmente, il proposto gravame, tenuto conto della sussistenza di adeguata e corposa giurisprudenza in ordine alle deduzioni ed eccezioni ivi evidenziate, compensare le spese dei due gradi di giudizio.
Per : accertata la carenza di legittimazione passiva in Controparte_1
ordine ad attività riservate agli enti impositori e la legittimità dell'operato CP_2
dell , ora , dichiarare Controparte_4 Controparte_5
inammissibili tutte le eccezioni formulate dal ricorrente ed in ogni caso respingere l'appello proposto dal sig. e per l'effetto Parte_1
confermare la sentenza n.72/2024 del Tribunale di Lecco Sez. Lavoro qui impugnata, con rifusione integrale di spese ed onorari di giudizio.
Per : rigettare il ricorso in Controparte_2
appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 72/2024 del Tribunale di Lecco, sez. lav., del 20/03/2024 nel giudizio recante R.G. N. 600/2023, con conseguente conferma del rigetto del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 72 del 20.3.2024 il Tribunale di Lecco dr.ssa Federica Trovò ha rigettato l'opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria.
Ha rigettato l'eccezione di invalida costituzione in giudizio dell' Controparte_5
a mezzo avvocato del libero foro, richiamando il pacifico principio stabilito
[...]
pagina 3 di 9 dalla Cass. SU n. 30008/2019 secondo cui l'Ente può utilizzare la rappresentanza del legale del libero foro nel rispetto delle norme di legge.
Ha rigettato l'eccezione di disconoscimento effettuato a verbale dell'udienza della documentazione di avvenuta notifica degli atti di addebito prodotta in copia dall'Ente convenuto, rilevando che la copia ha la stessa valenza dell'originale purché non venga disconosciuta la sua conformità all'originale con specifica evidenza della dedotta non conformità.
Nel caso in esame il generico disconoscimento non è sufficiente a togliere il valore documentale probatorio alla copia prodotta agli atti del giudizio.
Parimenti ha rigettato l'eccezione di nullità delle notifiche non ricevute personalmente dal destinatario, non essendo le notifiche esattoriali soggette alla previsione dell'art. 149
c.p.c.
Peraltro, al fine di cui all'eccezione è necessaria la querela di falso per quanto attestato eseguito dal notificatore che assume il ruolo di pubblico ufficiale.
Il primo giudice ha peraltro rilevato che le tesi del ricorrente erano smentite in merito al difetto di notifica, dai pagamenti parziali eseguiti dallo stesso degli avvisi di addebito che dimostrano la conoscenza del debito portato dagli stessi atti.
Né sussiste alcun vizio formale nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, non necessitando ex lege alcuna specifica indicazione dei beni trattandosi di mero preavviso al debitore di un atto futuro di apposizione di garanzia volto al recupero delle somme di cui al debito.
Nel merito il primo giudice ha rilevato la regolare notifica degli avvisi di addebito al contribuente, come da produzione di e che, dunque, nessuna nullità poteva essere CP_2
accertata dei provvedimenti impugnati stante la regolarità degli atti di addebito presupposti.
pagina 4 di 9 Ha rigettato parimenti le eccezioni di vizio di motivazione degli atti risultando chiara la modalità di calcolo degli interessi perché predeterminata ex lege e perché la motivazione per relationem degli atti è ammissibile.
Né la eccepita decadenza dall'iscrizione a ruolo esime il Giudice da accertare nel merito il debito contributivo, che nel caso in esame risulta esistente come dagli avvisi di addebito ritualmente notificati al debitore.
Il primo giudice ha rilevato poi che la presentazione della istanza ex l. 228/2012 deve essere chiara e motivata con allegati i documenti giustificativi della richiesta formulata dal contribuente all'agenzia entrate.
Nel caso in esame la domanda proposta dal contribuente all' non Controparte_1
contiene gli elementi minimi per poterla considerare validamente formulata e così alla stessa nessun effetto può essere attribuito.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con sette motivi di appello.
Con il primo motivo impugna la sentenza per non aver accertato l'illegittima costituzione in giudizio dell'agente della riscossione a mezzo avvocato del libero foro anziché a mezzo dell'Avvocatura di Stato e così non potendosi utilizzare le difese e la documentazione prodotta in giudizio.
Con il secondo, terzo e quarto motivo l'appellante deduce l'inesistenza della notifica perché non sarebbe documentata l'integrale notifica degli atti.
Con il quinto motivo rileva che non aveva fornito alcuna risposta all'istanza di CP_3
sospensione proposta ai sensi dell'art. 1 comma 537 L. 228/2012 e, dunque, gli atti conseguenti impugnati erano da dichiararsi nulli.
Con il sesto motivo impugna la sentenza perché non ha dichiarato la prescrizione dei crediti per la mancata notifica degli atti di addebito.
Con il settimo motivo impugna la sentenza per la mancata dichiarazione di nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per la carenza di motivazione e di indicazione dei beni su cui sarebbe caduta ipoteca. pagina 5 di 9 Si sono costituite in appello le parti appellate con rispettive memorie, con richiesta di conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata discussa all'udienza odierna e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è infondato.
Quanto al primo motivo, come già statuito da questa Corte d'Appello con sentenza n.
52/2020, preliminarmente si rileva che ogni questione circa la rappresentanza in giudizio di per il tramite di avvocati del libero foro deve Controparte_5
ritenersi superata alla luce della norma d'interpretazione autentica di cui al decreto legge n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge 58/2019: la norma chiarisce che il riferimento, operato dall'art. 1 co, 8 del d.l. 193/2016 alla disciplina declinata dall'art. 43, co. 4 del R.D. 1611/1933, va inteso nel senso che tale disciplina, afferente al c.d.
“patrocinio autorizzato” dell'Avvocatura di Stato, si applica esclusivamente in presenza di controversie riservate alla stessa Avvocatura nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del predetto art. 1, co. 8, allorquando l intenda non avvalersi del CP_1
relativo patrocinio per la propria rappresentanza in giudizio.
Sempre la norma in esame aggiunge che, viceversa, la disposizione di cui all'art. 43 co.
4 cit., non trova applicazione nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura di Stato ad assumere il patrocinio di . Controparte_5
In senso conforme si è pronunciata la Corte di Cassazione a SS.UU. con la pronuncia n.
30008/2019, recante enunciazione del seguente principio di diritto ex art. 363, comma 3,
c.p.c., qui richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' Controparte_5
si avvale: dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa
[...]
riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, di apposita motivata Delib. da pagina 6 di 9 adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4
r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del d.lg. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e
17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del medesimo d.l.
193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;
quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad CP_1
assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.”.
Ne consegue che la difesa tecnica di , affidata al Controparte_5
legale del libero foro, è pienamente legittima.
Sul secondo, terzo e quarto motivo di appello relativo alla notifica degli avvisi di addebito, l'appellante ribadisce le eccezioni già sollevate in primo grado in merito alla mancanza della notifica degli atti di addebito sottesi al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato senza tuttavia proporre una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Infatti, la sentenza di primo grado ha chiarito in modo puntuale ed esaustivo come il mero disconoscimento dei referti di notifica prodotti in giudizio dalle parti appellate non ha alcun effetto sulla validità della copia prodotta in mancanza di contestazione puntuale della conformità all'originale.
Inoltre, in materia di notificazione di atti di addebito previdenziali, è consentita la notifica a mezzo raccomandata a.r. mediante il servizio postale, procedimento a cui non pagina 7 di 9 si applica l'art. 149 cpc, essendo la stessa regolata dalla normativa speciale di cui all'art. 30 comma 4 D. Lgs. 78/2010 conv. in L. 122/2010.
Chiarita la sussistenza della notifica degli avvisi di addebito all'appellante, va esaminata l'impugnazione nel merito.
Il ricorso appare inammissibile dato che si contesta dall'appellante la nullità degli avvisi di addebito per mancata notifica, giacché restando provata la notifica degli stessi nessuna impugnazione può essere proposta contro l'avviso di addebito una volta decorso il termine di cui all'art. 24 D. lgs. 46/1999.
“In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali,
l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo.” (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 8198 del 22/03/2023).
Né l'appellante ha eccepito la prescrizione del debito successiva alla accertata notifica, pertanto anche sotto tale profilo l'impugnazione degli atti derivati appare inammissibile.
Pure il quinto motivo è inammissibile in quanto l'impugnazione non risulta coerente con la motivazione della sentenza sul punto, visto che il primo giudice ha rilevato l'inidoneità dell'istanza di sospensione formulata dal contribuente ai sensi della L.
228/2012 e, dunque, l'insussistenza della stessa ai fini di legge.
L'appello invece appunta la critica sulla mancata risposta dell' alla detta istanza CP_3
dell'appellante nei termini di cui alla l. 228/2012: l'appello non dialoga con la motivazione della sentenza sul punto e così risulta inammissibile per violazione di specificità del motivo di cui all'art. 434 cpc.
Il sesto motivo è infondato essendo provata in atti la tempestiva notifica degli atti di addebito tempo per tempo all'appellato. pagina 8 di 9 Il settimo motivo è parimenti infondato, non essendo richiesto dalla normativa in materia per il mero preavviso d'iscrizione ipotecaria, alcuna specificazione del bene sul quale avverrà l'iscrizione di ipoteca, ma gravando sull'Ente creditore solo l'onere di preavvisare il debitore della volontà di procedere ad iscrivere la garanzia ipotecaria a tutela della ragione creditoria non soddisfatta dal debitore, là dove l'individuazione dei beni da assoggettare a tale garanzia reale è rimessa al successivo atto d'iscrizione ipotecaria.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM
147/2022 nell'importo indicati in dispositivo così ritenuto congruo al valore ed all'attività svolta in giudizio.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 72/2024 del Tribunale di Lecco.
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado in favore di ed che liquida nell'importo di € 2.000,00 per ciascuna parte CP_2 Controparte_5
appellata oltre al rimborso spese generali e agli accessori di legge.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – quater del DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 4.12.2024
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Serena Sommariva
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