Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 152/2020
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n.152/2020 R.G. di appello avverso la sentenza n. 103/2020 del Tribunale di Larino
in composizione monocratica pubblicata il 19.02.2020 a conclusione del giudizio n. 100459/2013
R.G. avente ad oggetto: ”divisione ereditaria – restituzione somme”, vertente tra
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Bortolotto ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Venezia – S. Croce 468/b, giusta procura in calce del 22.11.2022.
CP_1
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Ruffato ed CP_2 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Villanova di Camposanpiero, p.zza
Mariutto n. 17 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
CONCLUSIONI: come da note, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in sostituzione dell'udienza del 7.01.2025 entro i termini assegnati per la trattazione scritta del procedimento con decreto del 28.11.2024.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei doppi termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
FATTO
Con citazione notificata il 7.06.2013, conveniva in giudizio la sorella CP_2 Parte_1
assumendo di essere, unitamente alla stessa, erede legittimo della zia , vedova e senza Persona_1
figli, deceduta in Termoli il 4.04.2007, la quale aveva disposto con due distinti testamenti dei propri beni immobili, mentre nulla aveva previsto per la somma di oltre 70.000,00 Euro depositata sul conto corrente n. 1000/16867 Banca dell'Adriatico – filiale di Termoli a lei intestato. Pertanto,
evidenziando che la convenuta aveva prelevato la quasi totalità di detta somma, mediante due assegni da lei stessa emessi ed incassati nei giorni immediatamente successivi alla morte della zia, chiedeva disporsi la divisione del predetto asse ereditario e condannarsi la sorella alla restituzione della somma di € 35.000,00 o di quella maggiore da determinarsi in corso di causa, oltre accessori del credito.
Costituendosi in giudizio la convenuta , pur non opponendosi alla divisione, sosteneva Parte_1
che erede della zia era anche la di lei sorella , nubile e senza figli, deceduta il Per_1 Persona_2
3.01.2008, per il cui mantenimento essa aveva sostenuto spese in via esclusiva e che aveva ospitato nell'appartamento sito in Venezia Lido alla via Aldo Manuzio 7/D il cui diritto di usufrutto le era stato donato dalla zia il 15.03.2004. Per_1
Evidenziava, inoltre, che per volontà della defunta aveva potuto disporre liberamente Persona_1
del conto corrente;
che le somme prelevate erano destinate al rimborso delle spese da essa sostenute per lucro cessante derivante dall'impossibilità di locare l'appartamento di Venezia Lido, per il mantenimento della zia e per le spese funerarie di entrambe le zie. Chiedeva, quindi, Per_2
respingersi la domanda attorea e in via riconvenzionale accertarsi che essa convenuta aveva sostenuto oneri – anche per lucro cessante – per € 77.500,00 la cui metà spettanti all'attore in quanto erede di entrambe le zie, e da compensarsi con quanto da lui preteso.
In fase istruttoria venivano ammesse ed assunte prove testimoniali nonché espletata una ctu.
All'esito, con sentenza n. 103/2020 l'adito Tribunale di Larino così provvedeva:
“ – dichiara che la somma complessiva di € 69.900,00, portata dagli assegni n. 3120589035
dell'importo di € 63.000,00 emesso il 3 aprile 2007 e n. 3120589032 dell'importo di € 6.900,00
emesso il 20 marzo 2007, è ricompresa per intero nella massa ereditaria della de cuius Persona_1
di cui al conto corrente n. 1000/16867 acceso presso la Banca dell'Adriatico filiale di Termoli;
-
condanna la convenuta al pagamento in favore della coeredità formatasi a seguito dell'apertura
della successione di e, per l'effetto, in favore di , della somma di € Persona_1 CP_2
36.930,75, comprensiva di interessi nella misura legale, come specificato in motivazione;
-condanna
la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in € 458,00
per esborsi ed € 7.254,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA e CPA e rimborso
forfettario nella misura del 15%; - pone le spese di CTU come in atti liquidate definitivamente a
carico di parte convenuta”.
Con citazione notificata l'11.06.2020 ha interposto appello avverso detta sentenza, Parte_1
chiedendone la riforma per i motivi di seguito precisati, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “nel
merito: respingersi la domanda di parte appellata per i motivi esposti o, comunque, ridursi la somma
pretesa tenuto conto che anche era legittima erede di e che l'assegno CP_3 Persona_1
di € 6.900,00 è stato emesso a favore di e dallo stesso incassato;
in via Parte_2
riconvenzionale: accertato e dichiarato che ha sostenuto oneri pari ad € 71.632,29 o Parte_1
nella diversa misura che risulterà dagli atti di causa anche sotto il profilo del lucro cessante, di cui
la metà a carico di , condannarsi lo stesso alla restituzione di metà della somma, CP_2
operandosi la compensazione tra quanto dallo stesso preteso e quanto dallo stesso dovuto, con
condanna dello stesso alla restituzione dell'eventuale supero. Spese rifuse”. Con comparsa del 16.11.2020 si è costituito l'appellato eccependo preliminarmente, in CP_2
rito, l'inammissibilità dell'appello avversario ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., e comunque chiedendone il rigetto nel merito, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata, vinte le spese del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, con riferimento all'eccezione dell'appellato circa la non rispondenza dell'atto introduttivo ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c., va osservato che l'onere di specificità dei motivi di cui alla predetta disposizione, come modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, non implica l'uso di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (così Cass. sez. unite 2017/n. 27199, nonché Cass. sez II, 27/03/2015, n. 76294;
Cass. 2015/ n. 2143; Cass. sez. III sent. n. 22502 del 2014).
Benchè pertanto non si richiede che l'appellante svolga necessariamente argomentazioni diverse da quelle contenute negli atti di primo grado, occorre “una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti
le ragioni addotte dal primo giudice”, elementi nel caso sufficientemente ravvisabili nell'atto di gravame.
Sempre in premessa, va evidenziato che non v'è spazio per l'applicazione delle norme sul
“filtro” in appello essendo la causa passata in decisione.
Quanto propriamente al merito, con riferimento alle prove testimoniali esperite in primo grado, l'appellante reputa erronea l'impugnata sentenza là dove ritiene inattendibili i testi
(marito e figlio della convenuta), assumendo che costoro sono soggetti del tutto estranei alla vicenda. Senonchè (marito) e (figlio) (unici tra i testi Testimone_1 Testimone_2
escussi ad aver confermato che la de cuius avrebbe autorizzato la nipote Per_1 Pt_1
a disporre del conto corrente senza alcuna limitazione) non sono affatto estranei alla
[...]
vicenda, né testi imparziali ed obbiettivi, essendo beneficiari, il marito, di uno dei due assegni, ed il figlio del godimento dell'immobile per il quale lamenta di Parte_1
non aver potuto esercitare l'usufrutto donatole dalla zia Per_1
L'appellante assume altresì che l'impugnata sentenza ha errato nel ritenere che nulla sia stato provato circa la volontà della zia circa la destinazione del denaro. Per_1
Il motivo è privo di pregio, in quanto (come correttamente rilevato dal Tribunale) in effetti nulla è stato dimostrato dalla convenuta in merito alla precipua volontà della defunta
[...]
– la quale, invece, per i residui suoi beni, aveva manifestato delle ben precise Per_1
volontà che aveva trasfuso in due testamenti e nell'atto di donazione per Notar
[...]
del 2004 in favore delle nipote – circa la destinazione del denaro. Per_3
Pertanto, l'affermazione dell'appellante secondo cui “E' logico che, conscia la defunta
di lasciare alla nipote la disponibilità del conto, nulla disponesse circa i Per_1 Pt_1
denari”, rappresenta una mera supposizione di circa la reale intenzione Parte_1
della defunta in merito alla sorte dei denari, che non ha trovato alcun tipo di riscontro probatorio, fatta eccezione per le dichiarazioni testimoniali del figlio e del marito dell'appellante che, per i motivi anzi illustrati, hanno scarso o nullo valore probatorio.
L'appellante ha criticato ancora la sentenza laddove ha ritenuto applicabile l'istituto delle obbligazioni naturali.
Pare doveroso, a tal riguardo, ripercorrere il ragionamento logico - giuridico che ha condotto il Tribunale a simile conclusione: “Quanto alle dette spese, per le quali la
predetta (n.d.r. ha chiesto in via riconvenzionale l'eventuale Parte_1
compensazione con quanto spettante all'attore a titolo di eredità […] occorre anzitutto
rilevare che: da una parte, non vi è prova di un eventuale obbligo, imposto dalla defunta di mantenimento (e di accoglienza nell'abitazione di Via Manuzio in Persona_1
Venezia Lido) della sorella in capo alla convenuta;
dall'altro che in questa sede, Per_2
nonostante la riconvenzionale, non si controverte in merito alla successione legittima di
quest'ultima ed alla conseguente divisione, per la quale andava promossa una specifica
domanda. In mancanza di prova di un accordo intercorso tra la zia e la nipote, o Per_1
della specifica manifestazione di ultime volontà in tal senso, in forza del quale
[...]
era obbligata ad assistere la zia e ad ospitarla nell'appartamento di cui Pt_1 Per_2
aveva l'usufrutto, in cambio di una controprestazione e/o del rimborso di eventuali spese,
induce ad escludere che sulla predetta (ergo sull'eredità) gravasse un vero Persona_1
e proprio obbligo giuridico. Rilevante a tal proposito è la circostanza che un obbligo di
tal genere non risulti contenuto neppure nell'atto per Notar col quale, in Persona_3
data 15 maggio 2004 aveva donato alla nipote l'usufrutto proprio Persona_1 Pt_1
sull'appartamento di sua proprietà sito in Venezia Lido alla via Manuzio n. 7/D, ove la
sig.na avrebbe dimorato, senza tuttavia imporle una tale limitazione. […] Per_2
Pertanto, quanto eseguito da in favore della zia , prima, e della zia Parte_1 Per_1
successivamente rientra sicuramente nell'ambito delle mere obbligazioni Per_2
naturali, ai sensi dell'art. 2034 c.c., fondate su doveri morali e sociali e prive, a differenza
delle obbligazioni giuridiche in senso tecnico, del carattere della coercibilità che le rende
non ripetibili.
Ne deriva, pertanto, il rigetto della riconvenzionale nella parte in cui risulta volta ad
ottenere quanto speso (per mantenimento) e quanto non lucrato (per l'impossibilità di
locare l'appartamento di cui è usufruttaria) da per prestazioni in favore Parte_1
della zia ”. CP_3
Il ritrascritto passaggio della sentenza impugnata si palesa corretto giuridicamente e congruamente nonchè adeguatamente motivato, scevro di contraddizioni o vizi logici,
ragioni per le quali anche il motivo di appello ora in esame è privo di fondamento. L'appellante denuncia ancora l'errore nel quale è incorso il Tribunale nel ritenere che l'unica spesa sostenuta è la fattura n. 22 dell'impresa funebre Iovine di Termoli per le esequie della defunta , e nel sostenere che nessuna altra voce di spese, non Persona_1
riportata nei citati estratti conto, è stata provata, mentre, secondo l'appellante, risulta che ha corrisposto per le zie ulteriori € 3.482,29. Parte_1
Senonchè si obietta che non verosimile e neppure giustificata è la circostanza che
[...]
avrebbe “anticipato” dette ulteriori spese, in favore delle zie, utilizzando denaro Pt_1
proprio o della sua famiglia (n.d.r. del marito) pur avendo a disposizione quanto depositato sul conto corrente della zia Per_1
Ad ogni modo, pur ammettendo, in tesi, che per le zie abbia speso la suddetta Parte_1
ulteriore somma, ella, comunque, non vi era giuridicamente tenuta, per le ragioni esposte nella disamina del precedente motivo di appello.
L' appello investe anche il passaggio della sentenza di prime cure ove il Tribunale ha affermato che ”nonostante la riconvenzionale, non si controverte in merito alla
successione di quest'ultima (n.d.r. della defunta zia , deceduta il 3.01.2008) ed Per_2
alla conseguente divisione per la quale andava promossa una specifica domanda”.
Assume l'appellante che la “specifica” domanda è stata promossa proprio con la riconvenzionale.
Senonchè quest'ultima ha tutt'altro oggetto che la successione di e la CP_3
conseguente divisione per la quale, giustappunto, come ritiene correttamente il Tribunale,
andava promossa una specifica domanda.
L'appellante lamenta ancora che il primo giudice non ha considerato che l'assegno intestato a è stato emesso ancora il 20.03.2007. Testimone_1
Orbene, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la data di emissione dell'assegno, di per sé sola, non depone affatto per la circostanza che trattasi di un assegno che rimborsa spese dallo stesso sostenute, non sottacendosi che il predetto titolo è stato emesso dalla stessa ed incassato il 10.04.2007, qualche giorno dopo la Parte_1
morte della de cuius , avvenuta il 4.07.2007. A tal proposito occorre Persona_4
rilevare che, in caso di assegno tratto dal procuratore o dal delegato del deceduto, il titolo deve essere effettivamente utilizzato quale mezzo di pagamento e non invece quale giro fondi a favore dello stesso procuratore o delegato, o ancora di soggetti terzi, con il possibile scopo, ad esempio, di pregiudicare le ragioni degli eredi o di eludere la normativa fiscale.
L'appellante si duole anche di essere stata condannata alla rifusione integrale delle spese processuali.
Sul punto si rileva come la compensazione invocata da rappresenti Parte_1
un'eccezione alla regola della soccombenza e sia applicabile esclusivamente in ipotesi tassative quali la soccombenza reciproca in giudizio, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento degli orientamenti giurisprudenziali che si verifichi in corso di causa, o altre “gravi ed eccezionali ragioni”, come da sentenza n. 77/2018 della Corte
Costituzionale.
Poiché nel caso di specie non si è verificata alcuna di tali specifiche circostanze, che sole possono giustificare la compensazione delle spese, appare evidente come la pretesa di parte appellante sia infondata, dal momento che la condanna alle spese segue la soccombenza.
“Pertanto” conclude il primo giudice “accertato che la somma oggetto del conto corrente
era di pertinenza esclusiva della de cuius, si ritiene che i prelievi siano privi di idonea
giustificazione quanto alla parte posta in essere con l'emissione dei due citati assegni
prima del decesso della zia dei coeredi. Sul punto si osserva infatti che il delegato deve
rispondere della gestione delle somme secondo le regole del mandato. Quindi, dovendosi
applicare il disposto dell'art. 1713 co.1 c.c. (ai sensi del quale il mandatario deve rendere
conto del suo operato e quindi dimostrare che le somme fuoriuscite dai conti sono state utilizzate a vantaggio del mandante), in difetto di prova dell'utile gestione, Parte_1
va condannata a riversare nella coeredità della defunta sia i 63.000 Euro Persona_1
portati dall'assegno intestato a sé medesima, che i 6.900.00 Euro portati dall'assegno da
lei stessa emesso in favore del marito ”. Testimone_1
Per queste ragioni l'appello va rigettato
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, come in dispositivo, alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n.147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum (€ 36.930,75).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 152/2020 R.G. sull'appello proposto da con citazione notificata l'11.06.2020 Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 103/2020 del Tribunale di Larino in CP_2
composizione monocratica pubblicata il 19.02.2020 a conclusione del giudizio n. 100459/2013 R.G.,
ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l' appellante, al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado, che si liquidano in complessivi euro 7.492,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa,
come per legge;
- Da atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.
1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 29. 05.2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico