TRIB
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale - M1
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4994/23 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex art. 20 d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia che ha rifiutato il nulla osta per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
286/1998 e 281-undecies c.p.c., promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gaetano Puma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel Ritaldi, piazza
Partigiani n. 2;
ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato;
resistente e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 11.12.23 ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. P-PG/F/N/2023/100169 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia gli ha negato il nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie CP_2
Il ricorrente ha al fine esposto: di aver dichiarato, al momento della presentazione dell'istanza, di essere titolare di pensione di invalidità per un importo annuo di circa
8.400,00 euro netti e di convivere con il fratello titolare di contratto di lavoro (in Per_1
1 virtù di progetto formativo individuale del tirocinio extracurriculare); di aver allegato tutti i documenti richiesti e, nonostante ciò, di aver ricevuto un provvedimento di rigetto poiché i redditi certificati erano stati ritenuti insufficienti al ricongiungimento con il coniuge;
di avere, in realtà, la capacità reddituale necessaria in quanto la madre, Parte_2
si è impegnata a contribuire economicamente al mantenimento della nuora;
che
[...]
l'amministrazione non ha valutato quest'ultima circostanza, emettendo quindi un provvedimento erroneo.
Ha quindi concluso chiedendo il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare a favore di CP_2
Il si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione Controparte_1 in data 2.8.24, nella quale ha dedotto: che, successivamente alla proposizione della domanda, l'amministrazione aveva notificato al ricorrente un preavviso di rigetto motivato dall'insufficienza del reddito certificato e dalla mancata produzione di documenti necessari quali “un titolo comprovante la disponibilità dell'alloggio, il modello unilav, il C2 storico delle assunzioni, il modello S3 del datore di lavoro, la certificazione dei redditi 2023 riguardante i redditi percepiti nel 2022, le ultime 6 buste paga”; che il ricorrente non aveva prodotto né osservazioni né documentazione integrativa e, pertanto, era stato legittimamente emesso il provvedimento di rigetto;
che il 26.6.24, a oltre un anno di distanza dall'emissione del provvedimento, il ricorrente aveva trasmetto all'amministrazione ulteriore documentazione;
che non vi era stata alcuna omissione in quanto, al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, il ricorrente non aveva depositato la documentazione necessaria né la dichiarazione della sig.ra di disponibilità alla contribuzione economica;
che la Parte_2 documentazione prodotta dal ricorrente successivamente può, al più, fondare una nuova domanda di ricongiungimento familiare e che, ad ogni modo, anche a voler valutare la documentazione tardivamente prodotta, non sussistono comunque i requisiti reddituali per ottenere il chiesto nulla osta poiché le elargizioni che il ricorrente asserisce di poter ricevere dalla madre sono evidentemente prive di alcuna garanzia di stabilità per cui non sono annoverabili tra le fonti di reddito rilevanti ai fini del soggiorno nel territorio nazionale. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha fatto pervenire osservazioni.
2 Con note del 24.12.24, il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed, in particolare, certificato di idoneità alloggiativa, contratto di affitto e modello S1 del proprietario dell'immobile locato.
All'udienza del 10.6.25, nel corso della quale il ricorrente è stato sentito personalmente,
è stato concesso allo stesso termine per il deposito della dichiarazione dei redditi e delle buste paga del fratello convivente, cui ha ottemperato con nota di deposito del 17.6.25.
All'esito dell'udienza del 18.6.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
****
Va preliminarmente evidenziato che la competenza a decidere del presente procedimento è del Tribunale in composizione monocratica (art. 30, comma 6, d. lga.
286/1998).
Ai sensi dell'art. 29 co. 3 del d.lgs. 286/1998, “lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. (…); b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. (…). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale (…)”.
La sussistenza dei requisiti di cui sopra, che deve essere documentata al momento della domanda, viene valutata dallo Sportello unico per l'immigrazione il quale può rilasciare il nulla osta o un provvedimento di diniego (art. 29 co. 7). Ottenuto il nulla osta, il rilascio del visto è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
3 Nel caso di specie appare utile premettere che nel procedimento di impugnazione dei provvedimenti amministrativi in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari,
“l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum” (Cass. civile n. 10925/2019).
Nel provvedimento impugnato, lo Sportello unico per l'immigrazione di Perugia ha rigettato l'istanza di nulla osta così motivando: “l'istante ha dimostrato di non possedere
i requisiti alloggiativi e reddituali ai sensi del D.Lgs. 286/98, art. 29, comma 3 e della circolare prot. 2805 del 31/07/2017. Ciò in quanto non sono stati forniti: un titolo comprovante la disponibilità dell'alloggio, il modello unilav, il C2 storico delle assunzioni, il modello S3 del datore di lavoro, la certificazione dei redditi 2023 riguardante i redditi percepiti nel 2022, le ultime 6 buste paga;
e comunque dalla documentazione prodotta, i redditi certificati risultano insufficienti per ricongiungere il coniuge”.
Quanto al primo dei due requisiti, nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attuale situazione alloggiativa;
ci si riferisce, in particolare, al contratto di locazione a decorrere dal 1.6.23, al certificato di idoneità abitativa, al modello S3 sottoscritto dal proprietario (cfr. produzione documentale del 24.12.24). Con
l'atto introduttivo aveva inoltre depositato analoga documentazione relativa ad altro appartamento presso il quale, evidentemente, aveva dimorato in precedenza (cfr. doc. 3,
4 e 10 allegati al ricorso). Tale documentazione è sicuramente sufficiente a comprovare che il ricorrente ha nella propria disponibilità un alloggio idoneo ad accogliere la moglie alla quale chiede di ricongiungersi.
Quanto al requisito reddituale previsto dall'art. 29 comma 3 lett. c) del d.lgs. 286/1998, devono tenersi in considerazione anche i redditi dei familiari conviventi, tra i quali vi è nella specie il fratello del ricorrente, La convivenza si evince dal Persona_2 contratto di locazione in atti, che risulta intestato ad entrambi, dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (cfr. all. F di cui alle produzioni documentali del 17.6.25)
e dall'autocertificazione allegata al ricorso. Ebbene, nel 2022 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023), il fratello del ricorrente ha percepito un reddito di complessivi euro
10.046,00, nel 2023 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024) di euro 23.984,00 e, nel 2024
(cfr. certificazione unica 2025) di euro 23.983,89. La stabile situazione reddituale del
4 fratello convivente è comprovata anche dalla produzione delle buste paga da gennaio a maggio 2025, dalle quali si evince la percezione di reddito netto di oltre 1.200,00 euro al mese.
Non vi sono in atti documenti attestanti i redditi del ricorrente, il quale ha dichiarato all'udienza del 10.6.25 di percepire una pensione di invalidità per circa 700 euro mensili,
e dichiarava nella istanza di nulla osta di percepire reddito di circa 9.100,00 euro lordi annui. La circostanza, rilevato che sul punto non vi è comunque contestazione da parte del che si è limitato ad eccepire la non valutabilità dei contributi economici CP_1 promessi dalla madre del ricorrente, è comunque irrilevante per quanto segue. Il reddito minimo previsto per poter ricongiungere un familiare era di euro 9.813,76 nel 2023, di euro 10.420,99 nel 2024 ed è, ad oggi, di euro 10.504,26. Appare, quindi, comprovato che il solo reddito del fratello del ricorrente, era ed è ad oggi già di per sé sufficiente a raggiungere la soglia minima richiesta dalla legge. Per tale motivo, è superflua anche qualsiasi ulteriore indagine sulla valutabilità o meno, ai fini, del reddito della madre del ricorrente.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civile n. 5380/2006), “in tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”. Non si dubita, inoltre, che la presente controversia non abbia natura strettamente impugnatoria e valutativa del corretto operato dell'amministrazione, ma sia volta all'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere il nulla osta.
Per tale motivo, appare ragionevole ritenere rilevante, ai fini del decidere, l'integrazione documentale successiva alla formazione del provvedimento amministrativo impugnato che ha permesso di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e, quindi, la sussistenza in capo al ricorrente del diritto a ricongiungersi con la moglie. Diversamente operando, l'esito del presente giudizio si risolverebbe in una mera presa d'atto della non integrità della documentazione presentata dal ricorrente
5 unitamente all'originaria istanza (valutazione già operata dal SUI), con onere per lo stesso di reiterare il procedimento amministrativo, aggravio per l'amministrazione e inutile coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, in violazione dei principi di efficienza ed economicità.
Per i motivi sin qui esposti, si ritiene comprovato il diritto del ricorrente di ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare che gli è stato negato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, devono essere integralmente compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così decide:
1) In accoglimento del ricorso, manda alla Prefettura - Sportello Unico per CP_3
l'Immigrazione affinché rilasci il nulla osta al ricongiungimento familiare tra il richiedente , nato in [...] il [...] e la moglie Parte_1 CP_2
nata in [...] il [...].
[...]
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, il 29 luglio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
6
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione
e Protezione Internazionale - M1
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Ilenia Miccichè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4994/23 R.G. avente ad oggetto: ricorso ex art. 20 d.lgs.
150/11 avverso il provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia che ha rifiutato il nulla osta per il ricongiungimento familiare ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.
286/1998 e 281-undecies c.p.c., promosso da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Gaetano Puma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castel Ritaldi, piazza
Partigiani n. 2;
ricorrente
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia presso la cui sede è domiciliato;
resistente e con la partecipazione del Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia;
****
Con ricorso depositato in data 11.12.23 ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. P-PG/F/N/2023/100169 con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Perugia gli ha negato il nulla osta al ricongiungimento familiare con la moglie CP_2
Il ricorrente ha al fine esposto: di aver dichiarato, al momento della presentazione dell'istanza, di essere titolare di pensione di invalidità per un importo annuo di circa
8.400,00 euro netti e di convivere con il fratello titolare di contratto di lavoro (in Per_1
1 virtù di progetto formativo individuale del tirocinio extracurriculare); di aver allegato tutti i documenti richiesti e, nonostante ciò, di aver ricevuto un provvedimento di rigetto poiché i redditi certificati erano stati ritenuti insufficienti al ricongiungimento con il coniuge;
di avere, in realtà, la capacità reddituale necessaria in quanto la madre, Parte_2
si è impegnata a contribuire economicamente al mantenimento della nuora;
che
[...]
l'amministrazione non ha valutato quest'ultima circostanza, emettendo quindi un provvedimento erroneo.
Ha quindi concluso chiedendo il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare a favore di CP_2
Il si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione Controparte_1 in data 2.8.24, nella quale ha dedotto: che, successivamente alla proposizione della domanda, l'amministrazione aveva notificato al ricorrente un preavviso di rigetto motivato dall'insufficienza del reddito certificato e dalla mancata produzione di documenti necessari quali “un titolo comprovante la disponibilità dell'alloggio, il modello unilav, il C2 storico delle assunzioni, il modello S3 del datore di lavoro, la certificazione dei redditi 2023 riguardante i redditi percepiti nel 2022, le ultime 6 buste paga”; che il ricorrente non aveva prodotto né osservazioni né documentazione integrativa e, pertanto, era stato legittimamente emesso il provvedimento di rigetto;
che il 26.6.24, a oltre un anno di distanza dall'emissione del provvedimento, il ricorrente aveva trasmetto all'amministrazione ulteriore documentazione;
che non vi era stata alcuna omissione in quanto, al momento dell'emissione del provvedimento impugnato, il ricorrente non aveva depositato la documentazione necessaria né la dichiarazione della sig.ra di disponibilità alla contribuzione economica;
che la Parte_2 documentazione prodotta dal ricorrente successivamente può, al più, fondare una nuova domanda di ricongiungimento familiare e che, ad ogni modo, anche a voler valutare la documentazione tardivamente prodotta, non sussistono comunque i requisiti reddituali per ottenere il chiesto nulla osta poiché le elargizioni che il ricorrente asserisce di poter ricevere dalla madre sono evidentemente prive di alcuna garanzia di stabilità per cui non sono annoverabili tra le fonti di reddito rilevanti ai fini del soggiorno nel territorio nazionale. Ha, quindi, concluso per il rigetto del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale gli atti sono stati regolarmente comunicati, non ha fatto pervenire osservazioni.
2 Con note del 24.12.24, il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione ed, in particolare, certificato di idoneità alloggiativa, contratto di affitto e modello S1 del proprietario dell'immobile locato.
All'udienza del 10.6.25, nel corso della quale il ricorrente è stato sentito personalmente,
è stato concesso allo stesso termine per il deposito della dichiarazione dei redditi e delle buste paga del fratello convivente, cui ha ottemperato con nota di deposito del 17.6.25.
All'esito dell'udienza del 18.6.25, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
****
Va preliminarmente evidenziato che la competenza a decidere del presente procedimento è del Tribunale in composizione monocratica (art. 30, comma 6, d. lga.
286/1998).
Ai sensi dell'art. 29 co. 3 del d.lgs. 286/1998, “lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità: a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. (…); b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. (…). Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale (…)”.
La sussistenza dei requisiti di cui sopra, che deve essere documentata al momento della domanda, viene valutata dallo Sportello unico per l'immigrazione il quale può rilasciare il nulla osta o un provvedimento di diniego (art. 29 co. 7). Ottenuto il nulla osta, il rilascio del visto è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
3 Nel caso di specie appare utile premettere che nel procedimento di impugnazione dei provvedimenti amministrativi in materia di permesso di soggiorno per motivi familiari,
“l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il “thema decidendum” (Cass. civile n. 10925/2019).
Nel provvedimento impugnato, lo Sportello unico per l'immigrazione di Perugia ha rigettato l'istanza di nulla osta così motivando: “l'istante ha dimostrato di non possedere
i requisiti alloggiativi e reddituali ai sensi del D.Lgs. 286/98, art. 29, comma 3 e della circolare prot. 2805 del 31/07/2017. Ciò in quanto non sono stati forniti: un titolo comprovante la disponibilità dell'alloggio, il modello unilav, il C2 storico delle assunzioni, il modello S3 del datore di lavoro, la certificazione dei redditi 2023 riguardante i redditi percepiti nel 2022, le ultime 6 buste paga;
e comunque dalla documentazione prodotta, i redditi certificati risultano insufficienti per ricongiungere il coniuge”.
Quanto al primo dei due requisiti, nel corso del giudizio il ricorrente ha depositato documentazione attestante l'attuale situazione alloggiativa;
ci si riferisce, in particolare, al contratto di locazione a decorrere dal 1.6.23, al certificato di idoneità abitativa, al modello S3 sottoscritto dal proprietario (cfr. produzione documentale del 24.12.24). Con
l'atto introduttivo aveva inoltre depositato analoga documentazione relativa ad altro appartamento presso il quale, evidentemente, aveva dimorato in precedenza (cfr. doc. 3,
4 e 10 allegati al ricorso). Tale documentazione è sicuramente sufficiente a comprovare che il ricorrente ha nella propria disponibilità un alloggio idoneo ad accogliere la moglie alla quale chiede di ricongiungersi.
Quanto al requisito reddituale previsto dall'art. 29 comma 3 lett. c) del d.lgs. 286/1998, devono tenersi in considerazione anche i redditi dei familiari conviventi, tra i quali vi è nella specie il fratello del ricorrente, La convivenza si evince dal Persona_2 contratto di locazione in atti, che risulta intestato ad entrambi, dal certificato contestuale di residenza e stato di famiglia (cfr. all. F di cui alle produzioni documentali del 17.6.25)
e dall'autocertificazione allegata al ricorso. Ebbene, nel 2022 (cfr. dichiarazione dei redditi 2023), il fratello del ricorrente ha percepito un reddito di complessivi euro
10.046,00, nel 2023 (cfr. dichiarazione dei redditi 2024) di euro 23.984,00 e, nel 2024
(cfr. certificazione unica 2025) di euro 23.983,89. La stabile situazione reddituale del
4 fratello convivente è comprovata anche dalla produzione delle buste paga da gennaio a maggio 2025, dalle quali si evince la percezione di reddito netto di oltre 1.200,00 euro al mese.
Non vi sono in atti documenti attestanti i redditi del ricorrente, il quale ha dichiarato all'udienza del 10.6.25 di percepire una pensione di invalidità per circa 700 euro mensili,
e dichiarava nella istanza di nulla osta di percepire reddito di circa 9.100,00 euro lordi annui. La circostanza, rilevato che sul punto non vi è comunque contestazione da parte del che si è limitato ad eccepire la non valutabilità dei contributi economici CP_1 promessi dalla madre del ricorrente, è comunque irrilevante per quanto segue. Il reddito minimo previsto per poter ricongiungere un familiare era di euro 9.813,76 nel 2023, di euro 10.420,99 nel 2024 ed è, ad oggi, di euro 10.504,26. Appare, quindi, comprovato che il solo reddito del fratello del ricorrente, era ed è ad oggi già di per sé sufficiente a raggiungere la soglia minima richiesta dalla legge. Per tale motivo, è superflua anche qualsiasi ulteriore indagine sulla valutabilità o meno, ai fini, del reddito della madre del ricorrente.
Come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civile n. 5380/2006), “in tema di immigrazione e di permesso di soggiorno per motivi familiari, i procedimenti camerali di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, attengono alla impugnativa dei provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare che, in quanto tale, va accertato come sussistente e tutelabile, anche se maturato dopo l'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa”. Non si dubita, inoltre, che la presente controversia non abbia natura strettamente impugnatoria e valutativa del corretto operato dell'amministrazione, ma sia volta all'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente ad ottenere il nulla osta.
Per tale motivo, appare ragionevole ritenere rilevante, ai fini del decidere, l'integrazione documentale successiva alla formazione del provvedimento amministrativo impugnato che ha permesso di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa di settore e, quindi, la sussistenza in capo al ricorrente del diritto a ricongiungersi con la moglie. Diversamente operando, l'esito del presente giudizio si risolverebbe in una mera presa d'atto della non integrità della documentazione presentata dal ricorrente
5 unitamente all'originaria istanza (valutazione già operata dal SUI), con onere per lo stesso di reiterare il procedimento amministrativo, aggravio per l'amministrazione e inutile coinvolgimento dell'autorità giudiziaria, in violazione dei principi di efficienza ed economicità.
Per i motivi sin qui esposti, si ritiene comprovato il diritto del ricorrente di ottenere il nulla osta per il ricongiungimento familiare che gli è stato negato. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, devono essere integralmente compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così decide:
1) In accoglimento del ricorso, manda alla Prefettura - Sportello Unico per CP_3
l'Immigrazione affinché rilasci il nulla osta al ricongiungimento familiare tra il richiedente , nato in [...] il [...] e la moglie Parte_1 CP_2
nata in [...] il [...].
[...]
2) Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Perugia, il 29 luglio 2025.
Il Giudice
Ilenia Miccichè
6